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PDL 1595

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1595



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, LISI, MANCUSO, MAZZOCCHI, MELONI, MINASSO, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, SALERNO, SILIQUINI, ULIVI, ZACCHERA

Introduzione dell'articolo 640-quinquies del codice penale in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani

Presentata il 4 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le statistiche demografiche segnalano un costante aumento del numero di anziani che, sempre più avanti negli anni, vivono in casa da soli o con il coniuge e che, da sempre, sono gli obiettivi principali dei truffatori. Il basso livello delle sanzioni per truffa non consente agli investigatori e alla magistratura di usufruire delle necessarie e opportune misure di sicurezza volte a contenere e prevenire questi reati. In questo campo gli arresti sono sempre più rari e i truffatori se la cavano sempre con poco: per la truffa, oggi, sono previsti al massimo cinque anni di reclusione, ma la pena si risolve, solitamente, con condanne di qualche mese in quanto i responsabili di tali raggiri si appellano sempre alle attenuanti, ai riti alternativi e alla continuazione. Inoltre, allo stato attuale, l'indagato può essere arrestato solo se colto in flagranza di reato e questo caso non si verifica quasi mai in quanto le vittime, ovviamente, comprendono ciò che è successo soltanto dopo essere state raggirate. Non ultimo è, poi, il problema relativo all'avvio dell'inchiesta, che può avvenire solo se la vittima sporge formale querela; addirittura, a volte, le denunce vengono ritirate per paura di ritorsioni da parte delle persone querelate. C'è da aggiungere, infine, che non sempre si può contestare il reato di rapina, per il
 

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quale è prevista una pena più pesante, in quanto è possibile comminare detta pena solo allorquando le vittime subiscono una violenza; ma, ovviamente, i truffatori prediligono, per loro natura, il raggiro.
      Sono necessarie, dunque, pene più severe e il concetto di certezza della pena va, pertanto, perseguito con ogni mezzo.
      La speciale tutela giuridica di soggetti minori e anziani, sotto un profilo strettamente penalistico, trova il suo baluardo nell'articolo 643 del codice penale, dedicato al reato di «circonvenzione d'incapace». Purtroppo, nell'articolo in questione, sotto il profilo soggettivo, la disposizione fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica. Inoltre, la stessa disposizione è vincolata al compimento di un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico per l'agente o per altri. Proprio da tale peculiarità discende, di fatto, una restrizione del campo applicativo dell'articolo 643 del codice penale. Ne consegue che il giudice dovrà comunque procedere, in via preliminare, ad accertare la ricorrenza di uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva e volitiva. Risulta evidente che, qualora la vittima del reato non versi in un siffatto stato, il soggetto agente non sarà punibile.
      La presente proposta di legge introduce l'articolo 640-quinquies del codice penale, che prevede, grazie all'introduzione della fattispecie concreta di truffa ai danni di soggetti minori e anziani, un aggravio della pena prevista dall'articolo 640 per chiunque abusi della condizione di debolezza e di vulnerabilità di soggetti anziani o abusi dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di un soggetto minore; la pena prevista in tali circostanze è, infatti, la reclusione da due a sei anni e la multa da mille a diecimila euro.
      Il reato di truffa ai danni di soggetti minori e anziani, così come previsto dalla presente proposta di legge, contribuisce a scoraggiare ulteriormente gli attori di questi crimini. L'inserimento di una nuova fattispecie di reato all'interno del codice penale è dettato dall'esigenza di una maggiore attenzione proprio verso i soggetti più anziani e i minori da parte dello Stato in materia di sicurezza. Dunque, si introduce nel codice penale una nuova fattispecie di reato per colpire, con pene severe, chi approfitta degli anziani e dei minori, li truffa o li deruba in casa; una nuova fattispecie che possa riassumere in sé reati che già esistono, ma aggravi le pene per chi li commette quando a subirne le conseguenze sono i cosiddetti «soggetti deboli». Questi sono gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la proposta di legge che oggi si pone alla vostra attenzione.
      Con le truffe ai danni di queste categorie di persone siamo giunti all'assoluta abiezione morale: siamo al cospetto di crimini la cui connotazione maggiore è la viltà.
      La presente proposta di legge è volta a colmare un vuoto legislativo che persiste da ormai troppo tempo e vuole contribuire a tutelare gli anziani e i minori da crimini messi in atto da veri e propri artisti della truffa in grado di recitare, alla stregua di navigati attori teatrali, la parte giusta per carpire la buona fede di indifesi anziani e di ingenui minori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 640-quater del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 640-quinquies. - (Truffa ai danni di soggetti minori o anziani). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusa della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso, ovvero abusa della situazione di bisogno, della condizione emotiva o della inesperienza di una persona minore, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000».


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