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PDL 1545

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1545



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENVENUTO

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca, sequestro e fermo di ciclomotori e motocicli

Presentata il 1o agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il testo della presente proposta di legge si compone di quattro articoli, volti a modificare una serie di misure introdotte nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. Il citato decreto-legge, modificando alcuni articoli del codice della strada, ha inasprito le sanzioni accessorie nei confronti dei conducenti di ciclomotori e di motocicli, introducendo la confisca del veicolo in molti casi già puniti con sanzioni pecuniarie e, in qualche caso, con il ritiro della patente. Questa sanzione appare ingiustamente sproporzionata e inaugura, in maniera ingiustificata, un regime sanzionatorio differenziato rispetto agli altri veicoli (autovetture e autocarri). Inoltre, questa differenza appare illegittima sotto il profilo costituzionale, in quanto consente in taluni casi la confisca di motocicli e di ciclomotori di proprietà di persone diverse dal conducente.

Tentativi di modifica della normativa introdotta dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, nella XIV legislatura.

      Il Governo aveva emanato il decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, per modificare alcune parti del codice della strada. Il Senato della Repubblica aveva approvato, il 19 ottobre 2005, il disegno di legge atto Senato n. 3596-B, di conversione del citato decreto-legge; la Camera dei deputati aveva effettuato alcune modifiche al citato disegno di legge, approvando

 

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il disegno di legge atto Camera n. 6150 in data 16 novembre 2005, ritrasmesso al Senato. Tuttavia il decreto-legge è decaduto senza essere stato convertito.
      Le modifiche approvate dai due rami del Parlamento andavano nella direzione di attenuare, in maniera piuttosto modesta, i casi di confisca, introducendo un meccanismo graduale che, attraverso il sequestro, giungeva alla confisca nel caso di recidiva nel periodo di due anni.
      Restavano tuttavia ancora troppo severe le misure adottate in caso di reato commesso con l'uso del veicolo. Il legislatore aveva in mente il caso in cui fosse compiuta una rapina mediante l'uso della moto; in questo caso poteva essere giusta la confisca. Ma, nel caso in cui il reato fosse consistito nell'omicidio colposo o nelle lesioni colpose (e il caso è molto frequente: una lesione lievissima - e cioè con prognosi inferiore ai venti giorni - in caso di querela costituisce reato), ferme tutte le altre sanzioni (civili, penali e amministrative), la misura della confisca sarebbe stata certamente ingiustificata (oltre che sproporzionata).

Modifiche proposte dalla presente proposta di legge.

      Le modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (articolo 1 della proposta) tendono a punire con il solo sequestro - e non con la confisca - le moto che sono state «truccate». In questo caso è giusto punire con la sanzione pecuniaria e con il sequestro chi altera le caratteristiche della moto, imponendogli di ripristinarle, ma è esagerato disporre la confisca del veicolo.
      Le modifiche agli articoli 213 e 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (articoli 2 e 3) sono volte a punire con la confisca i veicoli utilizzati per la commissione di reati dolosi (come la rapina), eliminandola invece nei casi in cui il reato sia solo colposo (omicidio colposo e lesioni colpose). In questi casi la confisca viene sostituita dal fermo amministrativo rispettivamente per sei e per tre mesi. Nei casi di violazioni solo amministrative - quelle di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, commi 1 e 2, e 171 del medesimo decreto legislativo - si è proposto il fermo amministrativo del veicolo per un mese. Per alcuni casi di violazioni molto lievi, previste dall'articolo 170, commi 1, 2 e 3 (comma 1: il caso di chi guida con braccia e mani non libere, di chi non è seduto in posizione corretta o guida con una mano; comma 2, il caso di chi trasporta un passeggero quando è vietato) si è proposta l'abolizione della confisca e l'introduzione del fermo per un mese in caso di recidiva. La proposta di legge si fa carico di introdurre anche un sistema per annotare le sanzioni che rilevano ai fini della recidiva.
      L'articolo 4 introduce una norma transitoria per derubricare i provvedimenti di confisca adottati a seguito delle modifiche apportate all'articolo 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dal citato decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, in provvedimenti di fermo o nella restituzione del veicolo al proprietario nelle ipotesi di violazioni meno gravi.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al comma 14 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7» e le parole: «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»;

          b) al secondo periodo, le parole: «Alla violazione prevista dai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9» e le parole: «di un mese» sono sostituite dalle seguenti: «di tre mesi».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,» sono soppresse;

          b) il comma 2-quinquies è abrogato;

          c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

      «2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato doloso, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un

 

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detentore minorenne. In questo caso l'autorità di polizia che accerta il reato deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,» sono soppresse;

          b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

      «1-ter. Quando con un ciclomotore o un motociclo sia stato commesso il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per sei mesi. Quando con un ciclomotore o un motociclo sia stato commesso il reato di cui all'articolo 590, secondo comma, del codice penale, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Quando nel corso di un biennio con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, commi 1 e 2, e 171, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un mese. A tale fine, l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato le violazioni amministrative suddette, ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, presso la quale è istituita un'apposita sezione relativa ai conducenti di motoveicoli o ciclomotori ai quali sono state comminate

 

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in via definitiva le sanzioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, commi 1 e 2, e 171».

      2. La sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida prevista dal quarto periodo del comma 1-ter dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è istituita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Norma transitoria).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli, già disposti quali sanzioni amministrative accessorie, per le violazioni di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, e 170, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi della presente legge.
      2. I veicoli sottoposti a sequestro o confisca a titolo di sanzione amministrativa accessoria per le violazioni di cui all'articolo 170, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 213, comma 2-sexies, del medesimo decreto legislativo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere restituiti ai rispettivi proprietari, fatto salvo l'acquisto da parte di terzi in buona fede. A tale fine il prefetto che ha disposto la confisca ovvero il sequestro deve disporre, su istanza dell'interessato ed entro quindici giorni dalla proposizione della medesima istanza, la restituzione del veicolo.




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