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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1545 |
Tentativi di modifica della normativa introdotta dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, nella XIV legislatura.
Il Governo aveva emanato il decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, per modificare alcune parti del codice della strada. Il Senato della Repubblica aveva approvato, il 19 ottobre 2005, il disegno di legge atto Senato n. 3596-B, di conversione del citato decreto-legge; la Camera dei deputati aveva effettuato alcune modifiche al citato disegno di legge, approvando
Modifiche proposte dalla presente proposta di legge.
Le modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (articolo 1 della proposta) tendono a punire con il solo sequestro - e non con la confisca - le moto che sono state «truccate». In questo caso è giusto punire con la sanzione pecuniaria e con il sequestro chi altera le caratteristiche della moto, imponendogli di ripristinarle, ma è esagerato disporre la confisca del veicolo.
Le modifiche agli articoli 213 e 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (articoli 2 e 3) sono volte a punire con la confisca i veicoli utilizzati per la commissione di reati dolosi (come la rapina), eliminandola invece nei casi in cui il reato sia solo colposo (omicidio colposo e lesioni colpose). In questi casi la confisca viene sostituita dal fermo amministrativo rispettivamente per sei e per tre mesi. Nei casi di violazioni solo amministrative - quelle di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, commi 1 e 2, e 171 del medesimo decreto legislativo - si è proposto il fermo amministrativo del veicolo per un mese. Per alcuni casi di violazioni molto lievi, previste dall'articolo 170, commi 1, 2 e 3 (comma 1: il caso di chi guida con braccia e mani non libere, di chi non è seduto in posizione corretta o guida con una mano; comma 2, il caso di chi trasporta un passeggero quando è vietato) si è proposta l'abolizione della confisca e l'introduzione del fermo per un mese in caso di recidiva. La proposta di legge si fa carico di introdurre anche un sistema per annotare le sanzioni che rilevano ai fini della recidiva.
L'articolo 4 introduce una norma transitoria per derubricare i provvedimenti di confisca adottati a seguito delle modifiche apportate all'articolo 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dal citato decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, in provvedimenti di fermo o nella restituzione del veicolo al proprietario nelle ipotesi di violazioni meno gravi.
1. Al comma 14 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dai commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 7» e le parole: «dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 5»;
b) al secondo periodo, le parole: «Alla violazione prevista dai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9» e le parole: «di un mese» sono sostituite dalle seguenti: «di tre mesi».
1. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,» sono soppresse;
b) il comma 2-quinquies è abrogato;
c) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato doloso, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,» sono soppresse;
b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. Quando con un ciclomotore o un motociclo sia stato commesso il reato di cui all'articolo 589 del codice penale, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per sei mesi. Quando con un ciclomotore o un motociclo sia stato commesso il reato di cui all'articolo 590, secondo comma, del codice penale, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Quando nel corso di un biennio con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, commi 1 e 2, e 171, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un mese. A tale fine, l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato le violazioni amministrative suddette, ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, presso la quale è istituita un'apposita sezione relativa ai conducenti di motoveicoli o ciclomotori ai quali sono state comminate
2. La sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida prevista dal quarto periodo del comma 1-ter dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è istituita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli, già disposti quali sanzioni amministrative accessorie, per le violazioni di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, e 170, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi della presente legge.
2. I veicoli sottoposti a sequestro o confisca a titolo di sanzione amministrativa accessoria per le violazioni di cui all'articolo 170, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 213, comma 2-sexies, del medesimo decreto legislativo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere restituiti ai rispettivi proprietari, fatto salvo l'acquisto da parte di terzi in buona fede. A tale fine il prefetto che ha disposto la confisca ovvero il sequestro deve disporre, su istanza dell'interessato ed entro quindici giorni dalla proposizione della medesima istanza, la restituzione del veicolo.
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