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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1605 |
1. L'esercizio delle attività svolte all'interno di fabbricati ad uso abitativo o industriale al fine di garantire la sicurezza delle persone e di prevenire danni ai beni mobili e immobili è soggetto a licenza prefettizia.
2. Il Ministro dell'interno con proprio decreto stabilisce i requisiti e i criteri necessari per l'ottenimento della licenza di cui al comma 1 e adotta il regolamento contenente le modalità tecnico-operative per il corretto svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una commissione composta da rappresentanti delle Forze dell'ordine, degli enti pubblici e privati nonché delle associazioni di categoria dei portieri e dei custodi abilitati ai sensi dell'articolo 2. I componenti della commissione sono nominati dal prefetto su indicazioni delle categorie rappresentate.
1. I portieri e i custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 operano sotto la diretta responsabilità del proprietario dell'immobile o del soggetto responsabile della gestione dell'immobile, nel rispetto delle direttive impartite dalla commissione di cui al comma 3 del medesimo articolo 1.
2. Gli operatori di cui al comma 1 possono svolgere attività di sicurezza e interventi per i quali è prevista la presenza
1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono avere i seguenti requisiti:
a) possedere adeguate capacità motorie e psicoattitudinali;
b) non avere riportato condanne penali, anche non definitive;
c) possedere sufficienti capacità tecnico-professionali, acquisite e documentate;
d) avere compiuto la maggiore età;
e) essere in possesso della certificazione antimafia;
f) essere iscritti al Servizio sanitario nazionale;
g) essere in possesso di una polizza assicurativa antinfortunistica;
h) essere in possesso della certificazione conseguita al termine dei corsi di cui all'articolo 5.
1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti ad iscriversi in un apposito registro tenuto presso la questura o la stazione locale dei carabinieri. L'iscrizione al registro deve essere rinnovata ogni anno ed è revocata qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3.
1. Gli operatori di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono tenuti a seguire appositi corsi di aggiornamento riguardanti la prevenzione dei reati, la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'ambiente.
2. I corsi di cui al comma 1 sono predisposti e organizzati dalle Forze dell'ordine, di intesa con le associazioni di categoria dei portieri e dei custodi degli immobili.
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