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PDL 1573

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1573



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARAN, BALDUCCI, BUEMI, CESARIO, CRAPOLICCHIO, FORGIONE, GAMBESCIA, LEONI, MARONE, NACCARATO, PALOMBA, SAMPERI, SUPPA, TENAGLIA, VELO

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale e abrogazione della legge 7 novembre 2002, n. 248

Presentata il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 7 novembre 2002, n. 248, comunemente nota come «legge Cirami», modifica quattro articoli del codice di procedura penale riguardanti la disciplina della rimessione (articoli 45, 47, 48, 49).
      La rimessione, istituto strettamente processuale di carattere eccezionale, è uno degli strumenti che, insieme alla ricusazione e all'astensione, mirano ad assicurare l'imparzialità e l'indipendenza del giudice e il diritto alla difesa. Mentre l'astensione e la ricusazione presuppongono situazioni di incompatibilità riferibili alla persona fisica del magistrato, la rimessione trova il fondamento in situazioni di incompatibilità che coinvolgono l'organo giudicante nella sua collegialità e la conseguente translatio judicii si giustifica con l'accertata inidoneità di un intero ufficio giudiziario ad esercitare le proprie funzioni giudicanti in un determinato processo per cause di natura «ambientale». Ciò comporta la rimessione del processo mediante ordinanza della Corte di cassazione e l'attribuzione della cognizione del processo stesso a un giudice diverso da quello territorialmente competente, sulla base della disciplina relativa ai procedimenti riguardanti i magistrati (articolo 11 del codice di procedura penale).
      Le modifiche apportate dalla legge Cirami in tema di rimessione si incentrano sui seguenti punti.

      1) Reintroduzione del «legittimo sospetto» tra le cause di trasferimento del processo (articolo 45), mutuando una formula del passato, superata con la riforma

 

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del codice di procedura penale del 1989. La scelta mediata da parte del legislatore delegato di non riprodurre tale formula era animata - con il conforto della giurisprudenza prevalente e di autorevole dottrina - dall'intento di applicare in senso restrittivo la rimessione e impedire che, sulla base di formulazioni vaghe e imprecise, fosse invocato troppo facilmente un istituto che si configura come un'eccezione del sistema. La legge Cirami è stata formalmente giustificata dal centrodestra come un intervento «necessario» sulla base di una mancata previsione nel codice di rito dell'ipotesi del legittimo sospetto, quale presupposto per la rimessione del processo penale, in contrasto con il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, numero 17), della legge delega (legge n. 81 del 1987), che invece espressamente la prevedeva.
      A noi appare che la formula adottata dal legislatore delegato fosse la più confacente al contemperamento dell'esigenza di tutelare il principio del giudice naturale precostituito per legge e quella di essere assoggettati ad un giudice imparziale.
      La legge Cirami ha invece riprodotto una formula vaga e indistinta, già precedentemente «censurata» e senza, peraltro, collegarla all'elemento delle gravi situazioni locali, collegamento fra le due cause che avrebbe almeno circoscritto l'ambito della dizione ambigua di «sospetto».

      2) Quanto agli effetti della richiesta di rimessione (articolo 47), viene introdotta la sospensione obbligatoria: il giudice deve sempre sospendere il processo quando lo stesso giunge alla fase delle conclusioni e della discussione; il decreto che dispone la sentenza o il giudizio non possono comunque essere pronunciati quando la richiesta di rimessione ha superato il primo vaglio di ammissibilità da parte del presidente della Corte di cassazione. In tutti gli altri casi la sospensione è facoltativa. La sospensione del processo comporta anche la sospensione del corso della prescrizione, così come sono sospesi i termini della durata massima della custodia cautelare, fino al momento del pronunciamento della Corte. Tali sospensioni mitigano solo in parte l'interesse a strumentalizzare a fini dilatori la durata del processo, che sembra essere incoraggiata proprio dalla nuova previsione della sospensione obbligatoria, con il rischio di compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo.

      3) Relativamente alla decisione sulla richiesta di rimessione (articolo 48), si introduce un filtro preliminare operato dal presidente della Corte di cassazione, il quale se ravvisa una causa d'inammissibilità assegna la richiesta all'apposita sezione prevista dall'articolo 610 del codice di procedura penale (quella alla quale il presidente assegna i ricorsi dei quali rilevi una causa di inammissibilità). Quanto alla decisione in senso stretto, questa viene assunta dalla Corte in camera di consiglio.
      Se la richiesta di rimessione viene accolta la relativa ordinanza dovrà essere comunicata al giudice procedente e a quello designato. Nel nuovo processo il giudice designato procederà alla rinnovazione degli atti compiuti nel precedente processo soltanto quando vi sia la richiesta in tal senso di una delle parti e non si tratti di atti dei quali sia divenuta impossibile la ripetizione. Nella disciplina previgente era invece il giudice designato dalla Corte di cassazione a stabilire in che misura gli atti pregressi rispetto all'accoglimento dell'istanza conservassero efficacia.
      In caso di rigetto della richiesta della parte privata, questa, tramite ordinanza, potrà essere condannata a pagare una somma da 1.000 a 5.000 euro.
      Quanto alla nuova richiesta di rimessione (articolo 49), si prevede che, anche quando essa sia stata accolta, si possa comunque proporre una nuova istanza di rimessione volta alla revoca o alla designazione di un nuovo giudice e che, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità, sarà sempre possibile proporre nuovamente l'istanza, anche quella già dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, purché fondata su elementi nuovi.
      4) Il regime transitorio della legge Cirami ne ha stabilito l'applicazione anche ai processi in corso alla data della sua

 

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entrata in vigore, conservando efficacia per le richieste presentate alla medesima data.

      La legge Cirami è stata una delle prime leggi ad personam del Governo Berlusconi e della sua maggioranza parlamentare, pensata al solo scopo di sottrarre imputati eccellenti agli esiti processuali. Pur essendo venuto meno il suo vero movente (la Corte di cassazione aveva respinto la richiesta dei legali di Berlusconi e Previti di spostare da Milano i processi IMI-SIR/Lodo Mondadori e SME), molte sono state le richieste di applicazione della legge Cirami all'indomani della sua entrata in vigore. Il «legittimo sospetto» è stato invocato da imputati di associazione di stampo mafioso, con l'evidente rischio di alterare e deviare strumentalmente importanti vicende processuali.
      Per questi motivi, con la presente proposta di legge intendiamo cancellare l'intervento legislativo del centrodestra in tema di rimessione dei processi, abrogando la legge Cirami e ripristinando la normativa previgente. Inoltre, con l'articolo 6, per limitare i danni che potrebbero ancora prodursi nelle more nell'entrata in vigore della legge di ripristino della normativa previgente, si stabilisce la dichiarazione di inammissibilità, da parte della Corte di cassazione, delle cause pendenti alla medesima data. In tal modo sarebbero sterilizzati quegli effetti non voluti della legge ancora vigente. Quest'ultima soluzione rispetterebbe tanto il principio costituzionale dell'irretroattività della legge penale, facendo salve le ipotesi di passaggio in giudicato delle istanze di rimessione al momento dell'entrata in vigore della legge, di cui all'articolo 26 della Costituzione, quanto quello contenuto nel terzo comma dell'articolo 2 del codice penale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11».

Art. 2.

      1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo.
      2. La Corte di cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti».

Art. 3.

      1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 48. - (Decisione). - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
      2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente

 

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e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
      3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
      4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro duecentocinquanta a euro millecinquecento».

Art. 4.

      1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dell'articolo 47.
      2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta».

Art. 5.

      1. La legge 7 novembre 2002, n. 248, è abrogata.

 

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Art. 6.

      1. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore. Le richieste di rimessione pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia ancora intervenuta pronuncia di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità, sono dichiarate inammissibili dalla stessa Corte, in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con ordinanza non impugnabile.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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