Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 1667

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1667



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, BONELLI, DONADI, FABRIS, FRANCESCHINI,
MIGLIORE, SGOBIO, VILLETTI

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 20 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta all'introduzione di modifiche di ordine procedurale alla disciplina di rimborso delle spese elettorali in favore di movimenti e partiti politici prevista dalla legge 3 giugno 1999, n. 157.
      L'articolo 1, comma 2, della citata legge stabilisce che le richieste di rimborso debbano essere presentate, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
      Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge prevede il differimento dell'anzidetto termine in modo da consentire anche ai partiti e movimenti politici dichiarati decaduti dai rimborsi di beneficiare dei medesimi nel quadro dei piani di riparto approvati dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento.
      Il comma 2 dello stesso articolo disciplina le modalità di erogazione del rimborso, a seguito del differimento stabilito dal comma 1.
      L'articolo 2 prevede, infine, la norma di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Differimento del termine).

      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le quote di rimborso relative all'anno 2006 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1, sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, senza nuo- vi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.


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