Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 1153

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1153



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Disposizioni in materia di cumulabilità tra l'indennità mensile per servizio di istituto e l'indennità di aeronavigazione o di volo del personale delle Forze di polizia

Presentata il 16 giugno 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Il personale delle Forze di polizia, specializzato pilota o specialista, ha diritto, rispettivamente, alle indennità di aeronavigazione o di volo. Lo stesso personale, in quanto appartenente alle Forze di polizia, in ragione dell'espletamento delle funzioni di polizia, ha diritto all'indennità mensile pensionabile, alla quale, come alle due predette indennità, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la natura di emolumento di tipo stipendiale.
      Le indennità mensili pensionabile e di aeronavigazione o di volo non sono però cumulabili tra loro per intero, ma solo la più favorevole al 100 per cento e l'altra in misura ridotta del 50 per cento, come disposto dall'articolo 1 della legge n. 505 del 1978 e dall'articolo 3 della legge n. 34 del 1984.
      Ciò evidentemente è paradossale, a meno che non si considerino gli appartenenti al personale aeronavigante delle Forze di polizia una sorta di «poliziotti al 50 per cento». È invece noto che il predetto personale, anche mentre è impiegato in attività di volo, è soggetto alle stesse norme valide per tutti gli altri appartenenti alle Forze di polizia, perché ha l'obbligo di espletare, senza alcuna riserva o limitazione, tutte le funzioni di polizia.
      Il personale aeronavigante, in particolare, non solo svolge appieno le richiamate funzioni di polizia ma, essendo impiegato in attività di volo, è sottoposto ad un
 

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rischio aggiuntivo rispetto all'analogo personale non specializzato, tanto che il legislatore gli ha riconosciuto un particolare indennizzo, l'indennità di aeronavigazione o di volo, che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 78 del 1983, sono appunto istituite «quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazione di impiego».
      Per concludere, la presente proposta di legge è finalizzata ad eliminare questa ingiusta sperequazione ed a consentire la piena cumulabilità delle indennità pensionabile e di aeronavigazione o di volo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dopo le parole: «sono cumulabili» sono inserite le seguenti: «in misura intera» e le parole: «, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1984, n. 34, le parole: «nei limiti e» e il secondo periodo sono soppressi.


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