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PDL 1414

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1414



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZINZI

Istituzione della figura del consigliere comunale onorario

Presentata il 19 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I sindaci dei comuni rappresentano un patrimonio di conoscenze, esperienze ed equilibrio che non va disperso, ma conservato e utilizzato.
      Con la proposta di legge in esame, che ripropone, nelle linee portanti, una analoga iniziativa presentata al Senato della Repubblica nel corso della XIV legislatura (atto Senato n. 1190) e che istituisce la figura del consigliere comunale onorario, si vuole raggiungere il duplice obiettivo di riconoscere il ruolo espletato da questi benemeriti cittadini in favore delle proprie comunità e nel contempo introdurre nelle assemblee cittadine donne e uomini che, per dimestichezza e conoscenza dei problemi dei residenti e del territorio già da loro amministrato, possono in misura rilevante contribuire al raggiungimento del bene comune.
      La normativa proposta, per i fini che si prefigge, rappresenta, oltre che un concreto passo in avanti nella migliore qualificazione delle assemblee elettive degli enti locali, un giusto e meritato riconoscimento per quanti, nel breve e lungo termine, hanno speso una parte del loro tempo, sottraendolo al proprio lavoro e alla propria sfera privata, al servizio dell'interesse della collettività.
      Infine, con la normativa proposta viene soppressa la figura del commissario di nomina prefettizia per l'amministrazione straordinaria dei comuni, che è affidata ai consiglieri comunali onorari per tutto il periodo in cui i consigli comunali rimangono sciolti, assicurando in tale modo - in carenza dell'assemblea elettiva - la gestione democratica degli enti locali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono nominati consiglieri comunali onorari, nei comuni ove hanno ricoperto la carica di sindaco, tutti coloro i quali, avendo espletato tale funzione, possiedono i requisiti per essere consiglieri comunali.
      2. La nomina a consigliere comunale onorario, al termine del mandato di sindaco, è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di documentata istanza del soggetto interessato.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge, sono nominati consiglieri comunali onorari coloro che hanno già ricoperto la carica di sindaco, previa domanda corredata da certificazione che attesta la sussistenza delle condizioni per la nomina.

Art. 2.

      1. Il consigliere comunale onorario è titolare di tutti i diritti, i doveri e le prerogative riconosciuti al consigliere comunale elettivo e, fermo restando il suo ruolo di ulteriore componente rispetto ai membri già assegnati al consiglio comunale, partecipa alle votazioni del medesimo consiglio con voto consultivo.

Art. 3.

      1. Ai consiglieri comunali onorari si applicano le norme vigenti in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri comunali elettivi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 4.

      1. I consiglieri comunali onorari rimangono in carica anche nel caso in cui il consiglio comunale, per qualsiasi causa,

 

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è sciolto; in tali casi, assumono e svolgono, fino alla ricostituzione degli organi, le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale.
      2. Nei casi in cui al comma 1, quando i consiglieri comunali onorari sono due o più, i compiti e le funzioni della giunta e del consiglio comunali sono espletati dai medesimi consiglieri in forma collegiale e il ruolo di sindaco è ricoperto dal più anziano di età o, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, da chi segue per età.

Art. 5.

      1. Il consigliere comunale onorario è ineleggibile alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale.


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