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PDL 1628

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1628



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MISITI

Norme in materia di vigilanza, controllo e gestione diretta
del patrimonio autostradale dello Stato

Presentata l'11 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge trae origine dalla necessità di assicurare un intervento più diretto dello Stato nella tutela dell'interesse pubblico in uno dei settori a più elevato livello di spesa.
      La recente vicenda che ha visto la proposta di fusione tra autostrade per l'Italia e l'omologa società spagnola Abertis ha evidenziato l'esistenza di una serie di incongruenze e inefficienze nel sistema della gestione del patrimonio autostradale dello Stato.
      Del pari difetta la concentrazione delle funzioni di pianificazione, monitoraggio, gestione e controllo in capo ad un unico soggetto (ANAS), benché il legislatore sia recentemente intervenuto, con il decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, per attribuire al Ministero delle infrastrutture alcune limitate funzioni in materia di programmazione degli investimenti.
      L'attuale organizzazione comporta che l'ANAS si occupi della gestione della rete stradale, della costruzione di nuove autostrade, della vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione fino al controllo sulla gestione delle autostrade. Una situazione che determina un evidente conflitto di interessi che anche la Corte dei conti ha sottolineato nell'ultima relazione.
      La migliore cura dell'interesse pubblico suggerisce di separare la funzione di controllo da quella di gestione, al fine di eliminare ogni possibile equivoco tra soggetto controllore e soggetto controllato.
      La normativa proposta realizza dunque, nell'intento di razionalizzare le funzioni ministeriali in materia di controllo sulle concessionarie, una duplice finalità: da un lato, quella di trasferire le funzioni di gestione delle concessioni dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture; dall'altro, quella di sottoporre a revisione tutti gli atti adottati in ordine alla titolarità e
 

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composizione del capitale sociale a decorrere dal 1o gennaio 2006.
      In ossequio al principio costituzionale del giusto indennizzo, ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, è prevista la determinazione di un quantum per l'eventuale revoca di atti già adottati a tale titolo, pur sospendendo, in considerazione del prevalente interesse pubblico, l'applicazione delle più favorevoli norme della legge n. 241 del 1990, come modificata, da ultimo, dalla legge n. 15 del 2005 e dal decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.
      È anche previsto il trasferimento degli uffici di ANAS Spa relativi al controllo della gestione delle concessionarie al Ministero delle infrastrutture.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della razionalizzazione delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di grandi reti di trasporto pubblico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le funzioni attribuite ad ANAS Spa ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, e successive modificazioni, concernenti le prerogative della concedente relative alle concessionarie autostradali sono esercitate direttamente dal Ministero delle infrastrutture.
      2. Restano validi gli atti adottati da parte di ANAS Spa prima della data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di eventuali atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti e alla composizione e titolarità del capitale sociale adottati dopo il 1o gennaio 2006. Tali atti, ove contrastanti con direttive e indirizzi ministeriali, sono sospesi e possono essere sottoposti, entro il 31 dicembre 2006, ad annullamento ministeriale, ai sensi della normativa vigente, ma senza l'applicazione delle disposizioni del capo IV-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciò che attiene alla corresponsione di eventuali indennizzi, che potranno essere comunque corrisposti, nel rispetto dell'articolo 42 della Costituzione, con apposito provvedimento.
      3. Sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e senza modificazioni dello status e della retribuzione del personale, gli uffici di ANAS Spa cui è attribuita la gestione delle concessioni autostradali.
      4. Rimangono attribuite ad ANAS Spa le funzioni di gestione diretta degli interventi

 

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relativi alla gestione del patrimonio stradale dello Stato ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni.


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