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PDL 1576

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1576



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, ALEMANNO, BUONFIGLIO

Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico

Presentata il 3 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La seguente proposta di legge è stata da me presentata già nella scorsa legislatura e il suo articolato è il risultato del lungo dibattito sul testo avvenuto presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Pertanto, la relazione riproduce quello della proposta di legge originaria mentre gli articoli sono, con poche modifiche, quelli relativi al testo unificato predisposto dal comitato ristretto e adottato come testo base in sede di Commissione agricoltura nella XIV legislatura.
      La relazione che segue riguarda la costiera amalfitana, ma l'articolato è applicabile a tutte le fasce costiere nazionali di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.
      L'UNESCO, nel 1997, motivava così l'inserimento della costiera amalfitana nei siti del patrimonio mondiale: "La fascia litoranea di Amalfi è di una gran bellezza naturale. È stata popolata intensivamente dall'inizio del Medio Evo. (...) Le relative zone rurali testimoniano l'adattabilità dei relativi abitanti, che hanno saputo trarre beneficio dalla diversità della terra per coltivarla, dalle vigne e dai frutteti in terrazzi su pendii bassi, ai grandi pascoli degli altopiani". In questo unicum la coltivazione dei limoni, da sempre, ha svolto un ruolo fondamentale per l'economia agraria e per la tutela idrogeologica del territorio, occupando anche i versanti più acclivi con pendenze spesso ai limiti della coltivabilità. La maggior parte di queste
 

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coltivazioni, infatti, realizzate nel corso di un millennio e perfezionate a partire dagli inizi dell'ottocento alla fine dello stesso secolo, è tuttora impiantata su piccole estensioni di terreno, lungo i versanti acclivi della costiera, chiamate "piazze", sostenute da grossi muri di pietrame a secco a cui si accede attraverso ripide scalinate che rendono esclusivo e tipico il paesaggio costiero, caratterizzandolo con i noti terrazzamenti. Adeguate opere di canalizzazione per l'irrigazione hanno permesso la preservazione di quest'opera dell'uomo, la sua manutenzione e la continua coltivazione. Nei mesi invernali, per la protezione contro le avversità atmosferiche e per ritardare la maturazione, era prevista la copertura delle coltivazioni sotto impalcature di legno di castagno su cui erano poste apposite coperture di frascame. Oggi, per la copertura invernale sono utilizzate reti in materiale sintetico.
      Recenti ritrovamenti nella zona degli scavi di Pompei dimostrano che già in epoca romana la coltivazione dei limoni era conosciuta nella costiera amalfitana. La presenza di limoneti è testimoniata da numerosi documenti, già a partire dagli inizi dell'XI secolo: la diffusione avvenne soprattutto grazie alla necessità di diffondere la coltivazione dei limoni dopo la scoperta della loro grande utilità nella lotta allo scorbuto, malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli agrumi sono notoriamente ricchi. Per questa ragione la Repubblica di Amalfi decretò che a bordo delle navi vi fossero sempre provviste di tali frutti. I "giardini di limoni" lungo la costiera sono citati da diversi autori nei secoli a venire, documenti nei quali si trova anche un accenno ad un "limon amalphitanus", nel '600, dalle caratteristiche molto simili all'odierno limone della costiera. Matteo Camera scrive, nella seconda metà dell'ottocento, di limoni che, da Minori, venivano trasportati, già a partire dal '400, via mare verso altri mercati italiani, assieme a "limoncelli" e a "cetrangoli", termini con i quali venivano indicate le arance mature. La Scuola medica salernitana ebbe modo di praticare, a sua volta, mediante l'uso dei limoni provenienti dalla vicina costa, esperimenti scientifici assimilati dagli studi diffusi dal mondo arabo. Le fortune commerciali del limone della costiera sono registrate a partire dalla seconda metà dell'ottocento quando i produttori e i commercianti locali spedivano il prodotto negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra. La coltivazione dei limoni in tutti i comuni della costiera amalfitana (Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Paiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare) registra ormai da anni un inesorabile degrado a causa delle continue e crescenti difficoltà incontrate dai sempre meno numerosi, e al contempo più anziani, coltivatori. Questo processo di abbandono, oltre a determinare una progressiva alterazione del paesaggio della costiera, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato dei limoneti, costituisce un serio rischio di frane e di smottamenti dei terrazzamenti a secco che, privati della costante manutenzione dei coltivatori, cedono sotto l'effetto delle intemperie.
      Ma l'abbandono dei terrazzamenti potrebbe causare danni ben più gravi. La costiera, infatti, da un punto di vista litostratigrafico è costituita da un substrato calcareo dolomitico coperta da una coltre di terreni piroclastici a spessore ridotto che varia dai pochi centimetri fino alle diverse decine di metri lungo le principali linee di impluvio. Si capisce quindi l'importanza dei limoneti e dei terrazzamenti nell'opera di irreggimentazione delle acque e di imbrigliamento dei terreni che, in caso contrario, scivolerebbero a valle lasciando i calcari esposti agli agenti atmosferici con il possibile distacco di interi costoni e il conseguente irreparabile danno per il paesaggio della costiera e dell'intera popolazione allocata a valle. Un primo segno di ripresa è rappresentato dal riconoscimento della indicazione geografica protetta al "Limone Costa Amalfi" con regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001. Segue, ai fini della tutela, della promozione e della valorizzazione, il riconoscimento, con decreto del direttore generale per la qualità
 

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dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ministero delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, del Consorzio di Tutela "Limone Costa d'Amalfi IGP" a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999».
      La presente proposta di legge, per salvaguardare l'immenso patrimonio rappresentato dalla costiera amalfitana e dalle altre aree costiere di particolare pregio, considerata l'antieconomicità della coltivazione dei limoni nei terrazzamenti a causa dell'eccessiva incidenza dei costi di produzione relativi ad un tipo di coltivazione prevalentemente manuale, al trasporto a spalla dei prodotti, e all'assenza di strade carrabili, nonché a causa di lavori agricoli da eseguire in giardini per li raggiungimento dei quali occorre percorrere ripide ed anguste scalinate di centinaia e centinaia di gradini, unitamente alle oggettive difficoltà di accesso dovute alle asperità dei luoghi, prevede all'articolo 2 un contributo annuale, a copertura parziale, dello Stato per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti calcolato nella misura di 10 euro per ogni albero. L'articolo 3 prevede un contributo unico, a copertura parziale, dello Stato per il ripristino dei limoneti abbandonati di 100 euro per ogni albero.
      Gli articoli 4 e 5 definiscono le modalità di attuazione degli interventi e di corresponsione dei contributi, mentre l'articolo 6 reca la relativa copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato istitutivo dell'Unione europea, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio è compreso nelle fasce costiere di cui al comma 1.

Art. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di limoni.
      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione

 

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dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

Art. 3.
(Contributo per le spese di ripristino
di limoneti abbandonati).

      1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di limoni.
      2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

Art. 4.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguito in conformità alla legislazione vigente in materia.

 

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Art. 5.
(Assegnazione dei contributi).

      1. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il limite di spesa annuale complessivo pari, rispettivamente, a 5 milioni di euro e a 2 milioni di euro.
      2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, i proprietari o i detentori a titolo di affitto di limoneti presentano domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati il numero degli alberi di limoni per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare.
      3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di predisposizione delle domande di cui al comma 2, la documentazione da allegare e le forme di presentazione.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad erogare i contributi entro il 30 aprile di ciascun anno entro il limite delle risorse assegnate. L'erogazione è effettuata assicurando l'assegnazione del contributo a tutti gli aventi diritto per un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide presentate entro il termine previsto.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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