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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1443 |
a) «azione collettiva»: è attività giudiziaria finalizzata all'accertamento delle responsabilità che provocano un danno e al conseguente risarcimento;
b) «classe»: l'insieme dei soggetti danneggiati;
c) «promotore della classe»: il rappresentante della classe;
d) «curatore amministrativo»: il consulente nominato dal tribunale, che ha il compito di raccogliere le istanze e di procedere al riparto del risarcimento;
e) «illecito plurioffensivo»: l'atto illecito lesivo di un diritto di una pluralità di soggetti.
Affinché le azioni collettive possano dispiegare i loro effetti sono essenziali alcuni presupposti:
1) la legittimità ad agire deve essere concessa ad ogni soggetto che abbia interesse a farlo (articolo 3); limitarne la possibilità a un ristretto numero significherebbe diminuire quel controllo diffuso che funge da deterrente;
2) l'introduzione del concetto di «danno punitivo» (previsto dall'articolo 12), attraverso il quale si restituisce ai danneggiati da un illecito plurioffensivo, non solo il danno emergente e il lucro cessante, ma anche l'eventuale maggiore profitto realizzato attraverso l'illecito. Il «danno punitivo» ha la duplice funzione di riequilibrare quanto causato dagli illeciti plurioffensivi e di rendere non convenienti questi atti;
3) incentivare anche sul piano economico l'utilizzo dello strumento: per questo è necessario eliminare qualunque rischio legale per i cittadini che aderiscono all'azione collettiva. Per i professionisti che seguiranno queste azioni giudiziarie è bene che sia disincentivato l'avvio pretestuoso e, al contempo, che siano incentivate - anche economicamente - quelle meritevoli. Tali concetti sono disciplinati dagli articoli 15 e 16;
4) l'automatismo fra sentenza e risarcimento del danno. Viene istituito il «curatore amministrativo», nominato dal giudice, il quale ha il compito - fra l'altro - di procedere all'esecuzione materiale della sentenza rimborsando direttamente i cittadini iscritti alla classe (articoli 8 e 14);
5) la normazione di eventuali abusi. Nell'articolo 7 si prevede un filtro sull'ammissibilità di tali azioni. Il giudice dovrà valutare e accertare (come già nei provvedimenti cautelari) la sussistenza del fumus boni iuris prima di avviare il procedimento.
La quasi totalità delle class action negli Usa (Paese in cui è molto usato questo tipo di procedimento) si concludono con una transazione che, talvolta, è progettata più a misura degli studi legali che non a beneficio della classe. Per ovviare a tale inconveniente, il presente progetto di legge prevede che la transazione, affinché sia efficace, debba essere sottoposta a votazione di tutti i membri della classe, indetta dal curatore amministrativo (articolo 11). Questo passaggio obbligherà i soggetti che gestiranno le transazioni all'interno delle azioni collettive a proporre forme di mediazione più favorevoli per la classe.
Sul piano più strettamente processuale l'azione collettiva è avviata da un'istanza (articolo 4) presentata da chiunque ne abbia interesse (o da associazioni rappresentative congiuntamente con almeno un avente diritto). Nel caso in cui più soggetti desiderino proporsi come promotori dell'azione collettiva (articolo 6), il giudice potrà scegliere il promotore più rappresentativo anche tenendo conto di possibili conflitti d'interesse e della qualità degli atti presentati a tutela degli interessi della classe.
Si prevedono due passaggi innovativi rispetto alla procedura civilistica tradizionale. Il primo è il decreto con il quale il giudice ammette o rifiuta l'azione stessa (articolo 7). Il giudice vi dispone una serie
1. La presente legge disciplina l'azione collettiva quale strumento processuale al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «azione collettiva»: l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro a una pluralità di soggetti;
b) «classe»: l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe decretata dal giudice e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;
c) «promotore della classe»: il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe;
d) «curatore amministrativo»: il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva;
e) «illecito plurioffensivo»: l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo quando il
1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere al tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti plurioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.
2. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
3. Ciascun potenziale componente della classe che non intende partecipare all'azione collettiva, o che ha richiesto di essere escluso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti. La pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza, ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile, per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.
1. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere, oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile:
a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del promotore della classe che si candida; il nome, il cognome e la residenza, ovvero il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della classe o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
c) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto e in diritto;
e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro almeno sommariamente indicata nel suo ammontare o con l'indicazione dei criteri per la sua determinazione o determinabilità;
f) oltre a quanto previsto all'articolo 163 del codice di procedura civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;
g) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda;
h) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede possano essere rappresentati dal promotore della classe indicato alla lettera b); tale elenco deve contenere il nome, il cognome la residenza, il luogo, la data di nascita e il danno documentabile;
i) per ciascun soggetto nominativamente indicato nell'elenco di cui alla lettera h),
2. L'istanza, sottoscritta ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale la notifica alle parti convenute ai sensi degli articoli 137 e seguenti del medesimo codice di procedura civile. Entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria insieme alla relativa documentazione e alla richiesta di iscrizione a ruolo; la stessa si intende proposta il giorno del deposito per la notifica.
3. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al comma 1, lettera h), o comunque identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza stessa.
4. Un estratto dell'istanza introduttiva, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale davanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente ma a spese dello Stato.
1. Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la cancelleria del tribunale, entro due mesi dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 2, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva, in riferimento in particolare, ai requisiti di ammissibilità della stessa.
1. Avuta notizia dell'avvenuto deposito di un'istanza di azione collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo tribunale, una istanza contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 4, al fine di supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, sono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'estratto di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Entro tre mesi dal deposito della prima istanza di azione collettiva, chiunque vi abbia interesse può depositare una memoria integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.
3. Il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al comma 2 e della qualità delle argomentazioni sostenute.
1. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il giudice valuta la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo; la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso; la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale. In caso di ammissione dell'azione
a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione collettiva; nel caso di una pluralità di istanze, il giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;
b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco, attraverso l'esame della documentazione, i soggetti che vi appartengono e i soggetti che devono essere esclusi, precisando i requisiti di appartenenza, oggettivi e soggettivi, e la documentazione atta ad attestarne il possesso, che deve altresì essere prodotta anche al curatore amministrativo;
c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;
d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni;
e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
5. Il decreto è comunicato al convenuto e a tutti i candidati promotori della classe presso i rispettivi difensori.
1. Il curatore amministrativo nominato dal giudice deve:
a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;
b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;
c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.
2. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.
3. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.
4. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.
1. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe in base alla definizione contenuta nel
1. Il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
2. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore della classe può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.
1. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo dell'azione collettiva.
2. Le parti informano il giudice e il curatore amministrativo dell'accordo raggiunto ai sensi del comma 1.
3. Il curatore amministrativo, nel caso in cui abbia istanze di partecipazione alla
1. Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.
1. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli,
1. La sentenza è emessa dal tribunale in composizione collegiale. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
2. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di cui all'articolo 9, comma 2.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il curatore amministrativo, entro un mese, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro un mese dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.
4. A seguito della relazione di cui al comma 3, il giudice relatore emette, nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti,
1. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquida, in ogni caso, a carico del gratuito patrocinio:
a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;
b) la parcella del curatore amministrativo;
c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto.
2. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe calcolate ai sensi dell'articolo 16.
1. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, con il quale, in particolare, sono definiti:
a) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi e i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per la nomina;
b) le modalità attraverso le quali i curatori amministrativi devono svolgere le loro funzioni, con particolare riferimento a:
1) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe;
2) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione alla classe;
3) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti appartenenti alla classe da parte del curatore amministrativo e per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;
4) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;
5) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva.
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