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PDL 1498

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1498



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Norme per l'utilizzazione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale

Presentata il 27 luglio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Facendo riferimento ai dati elaborati dai gestori dei giochi e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, negli ultimi anni l'ammontare dei premi non riscossi delle varie lotterie e concorsi a premi ammonta ad oltre duecento milioni di euro.
      Tali premi, se non riscossi entro i termini previsti, cioè centoventi giorni, diventano automaticamente «premi» per le casse dello Stato e si tramutano in sovvenzioni per i dipendenti dei Ministeri finanziari.
      Si tratta, quindi, di un evidente dispersione di risorse finanziarie pubbliche che, se opportunamente destinate, potrebbero invece essere utilizzate in settori specifici di salvaguardia del patrimonio monumentale nel nostro Paese, e in particolare in quei comuni, con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, che, tramite l'incremento turistico culturale che evidentemente ne deriverebbe, potrebbero giovarsene per aumentare il proprio sviluppo economico e occupazionale. Il riferimento, per esempio, va ad alcune città della provincia di Ragusa, quali Ragusa stessa, Scicli, Modica (che per le bellezze del tardo barocco sono state inserite tra i beni riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità) e Vittoria, per i suoi preziosi monumenti di stile liberty, che si stanno ponendo all'attenzione del turismo culturale nazionale e internazionale.
      La presente proposta di legge ha l'obiettivo di destinare una parte delle somme non riscosse dei premi delle lotterie e dei concorsi a premio nazionali alla valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico dei comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, opportunamente individuati, affinché gli stessi possano perseguire una politica di turismo sostenibile e una promozione del territorio che possa divenire, nello stesso tempo, presupposto di nuovo sviluppo economico e occupazionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Una quota dell'importo dei premi delle lotterie nazionali e di altri giochi, scommesse e concorsi di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non riscossi entro i termini di legge dagli aventi diritto, è utilizzata per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e architettonico dei comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, privilegiando i comuni nei quali gli interventi di tutela e valorizzazione possono determinare un incremento del turismo culturale idoneo a perseguire efficacemente una politica di turismo sostenibile e di promozione dei luoghi finalizzata all'incremento dello sviluppo economico e occupazionale.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce la quota di cui al comma 1 da destinare alle finalità di cui alla presente legge.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse definite ai sensi del comma 2, predisponendo un'apposita graduatoria dei comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti da ammettere al finanziamento, sulla base di requisiti che tengono conto del patrimonio artistico, culturale e architettonico, della vocazione al turismo culturale e dell'eventuale predisposizione di appositi progetti rivolti alla promozione del territorio finalizzata all'incremento dello sviluppo economico e occupazionale.


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