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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1349 |
1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte a evitare danni o pregiudizi alla tutela degli interessi patrimoniali dei soggetti pubblici e privati, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Le attività di sicurezza sussidiaria non costituiscono esercizio di pubbliche funzioni né conferiscono potestà che comportino limitazioni delle libertà individuali. Nessuna attività di sicurezza sussidiaria può essere svolta in contrasto con le previsioni della presente legge.
2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolti dagli istituti di vigilanza privata di cui al capo II, a mezzo di guardie giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, i servizi di vigilanza e difesa legittima degli interessi patrimoniali relativi ai beni mobili e immobili, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, e in particolare:
a) la vigilanza e la custodia dei beni mobili e immobili. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, sono indicati i beni che, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sono affidati esclusivamente alla vigilanza e custodia degli istituti di vigilanza privata di cui al presente comma;
b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;
c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;
d) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza e di tele allarme;
e) i servizi di vigilanza connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione, svolti anche a tutela dell'incolumità degli artisti e degli spettatori.
3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di cui al capo III, a mezzo di guardie giurate appositamente addestrate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, il trasporto e la custodia dei valori, nonché il loro trattamento e la loro contazione, se non eseguiti direttamente, e la scorta a valori.
4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e possono essere svolti da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3:
a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada, che non comportano l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica;
b) la custodia di beni mobili e immobili, che non richiede l'esercizio dell'attività di cui al comma 2;
c) i servizi di consulenza per la valutazione dei rischi di reati contro il patrimonio, nonché per la progettazione, la realizzazione e l'installazione di sistemi di sicurezza;
d) i servizi di vigilanza e di custodia connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedano l'impiego di guardie giurate.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la commissione di cui all'articolo 8, possono essere individuate nuove attività di sicurezza sussidiaria, che
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto che ha la piena disponibilità dei beni da vigilare o da custodire. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che comportano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale.
2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge, salvo quanto specificamente disposto, coloro che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) sono in possesso di titolo di studio comunque non inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado;
c) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;
d) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali, occorrenti in relazione all'attività da esercitare;
e) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione.
3. I requisiti di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, a chiunque abbia autonoma capacità di gestione, scelta e indirizzo dell'istituto o di una sua articolazione secondaria o di un settore specifico di attività.
4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge sono negate quando gli interessati risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o avere subìto la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio e, ferme le disposizioni stabilite dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione già rilasciata può essere revocata.
5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
6. Le autorizzazioni di cui alla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, può continuare a esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla
1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza e di sicurezza, all'approvazione da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, della direzione provinciale del lavoro e delle autorità preposte al rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
2. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve contenere:
a) l'indicazione del soggetto che richiede l'autorizzazione, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o dell'impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti o le imprese organizzati in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione utile ai fini del controllo dell'istituto o dell'impresa;
b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare e il relativo ambito territoriale;
c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto o dell'impresa. Tale documentazione deve contenere analiticamente l'elenco delle strumentazioni in dotazione all'azienda, commisurate ai servizi che l'istituto o l'impresa intende svolgere;
d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero dei crediti che si intendono impiegare;
e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche;
f) i tempi massimi, non superiori a un anno, di realizzazione.
3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto organizzativo e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la relativa autorizzazione.
4. L'autorizzazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo e comunque entro sei mesi dalla data della sua approvazione.
1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari dell'autorizzazione e i loro institori sono tenuti a:
a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o da un funzionario da questa delegato;
b) tenere un registro giornaliero, anche informatizzato, delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali sono svolte le attività, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione o dall'autorità competente;
c) comunicare al questore gli elenchi del personale impiegato nelle attività sottoposte ad autorizzazione e dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione;
d) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;
e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), devono essere commisurate alla tipologia dei servizi, alla qualità degli stessi e ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente, nonché da quelli derivanti da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, dalle caratteristiche del territorio e dalle prescrizioni dell'autorità competente. In mancanza, l'autorità non appone la vidimazione. È possibile praticare prezzi inferiori alla tariffa vidimata dal prefetto solo in presenza di corrispondenti economie debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione di cui all'articolo 8, o da una specifica sottocommissione in composizione tale da garantire la presenza dei rappresentanti delle associazioni degli istituti fornitori dei servizi, delle organizzazioni sindacali del personale interessato e delle associazioni rappresentative della committenza, nonché del rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono determinati i criteri e le procedure per la definizione delle tariffe e per assicurare, per quanto possibile, la loro uniformità a livello nazionale. Il decreto deve comunque indicare le tariffe minime inderogabili dei servizi che comportano un rapporto fra l'unità di personale impiegata e ciascuna ora di servizio prestata. I patti che stabiliscono tariffe diverse da quelle previste dal presente comma o prestazioni aggiuntive gratuite sono nulli.
3. Gli enti pubblici, nella predisposizioni delle gare di appalto e nella valutazione,
a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni derivanti da esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto o dell'impresa autorizzati nonché nei luoghi in cui il servizio è svolto;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori
d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto o dell'impresa e delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.
7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il questore si avvale degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
8. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di sanità, dagli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali, dagli organi di polizia tributaria circa la regolarità degli adempimenti di natura fiscale e tributaria nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero dei crediti, il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, di intermediazione finanziaria e su altre attività connesse.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal relativo regolamento di
a) il mancato avvio, da parte del richiedente, delle attività autorizzate o la mancata integrale ed effettiva attuazione di quanto contenuto nel progetto organizzativo e tecnico operativo allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione;
b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o già svolte;
c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti all'autorizzazione;
d) la reiterata disapplicazione delle tariffe vidimate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
e) il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa interessato nelle attività di sicurezza sussidiaria acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8.
3. Resta fermo che nessun istituto o gruppo di istituti partecipati o controllati da una medesima impresa può essere autorizzato ad operare in un ambito territoriale superiore al 40 per cento del territorio di ciascuna delle aree produttive del Paese individuate, su base provinciale o interprovinciale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, né può impiegare, nel medesimo territorio, un numero di guardie giurate o di altri operatori abilitati superiore al 40 per cento delle Forze dell'ordine a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza delle province interessate. In ogni caso, in ciascuna provincia, deve essere assicurata la pluralità dell'offerta.
1. Nel caso di impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, in cui presta legalmente servizi di sicurezza sussidiaria analoghi a quelli disciplinati
a) le disposizioni vigenti nello Stato di stabilimento prevedano una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata e una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie, sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia;
b) le autorità dello Stato di stabilimento assicurino l'attuazione, con ragionevole tempestività, dei controlli e degli interventi sanzionatori e cautelari previsti dalle disposizioni vigenti in Italia, dietro motivata richiesta delle autorità italiane;
c) esista un protocollo sottoscritto tra lo Stato italiano e lo Stato dove ha sede l'impresa europea che definisca criteri autorizzatori in materia di sicurezza sussidiaria omogenei e compatibili.
2. Nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, e per le quali sussistono le condizioni indicate nelle lettere a) e b) dello stesso comma, trovano comunque applicazione le disposizioni dell'articolo 2, commi 3, 4, 5, 7, 8, limitatamente al personale operante nel territorio dello Stato, 10 e 11, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 2 e 3, in quanto compatibili, nonché dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10, limitatamente ai soggetti che non siano già autorizzati nello Stato membro in cui sono stabilite, e ogni altra disposizione della presente legge e del relativo regolamento di attuazione concernente le prescrizioni da osservare nell'esercizio delle attività e l'espletamento, da parte dell'autorità, delle attività di verifica e di controllo.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile. Tali soggetti, ove abbiano acquisito il relativo nulla osta, devono darne tempestiva comunicazione ai prefetti delle province in cui intendono operare.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì associarsi per la nomina di guardie giurate da destinare alle attività previste.
3. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione all'autorità competente per territorio.
4. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti e dalle imprese autorizzati.
1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria,
a) da un prefetto, che la presiede;
b) dal direttore dell'ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
c) da un questore;
d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale;
e) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e da due funzionari preposti agli stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale;
f) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza e di sicurezza, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;
g) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di investigazione privata, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;
h) dai rappresentanti delle associazioni delle imprese di recupero dei crediti, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;
i) dai rappresentanti dei sindacati delle guardie giurate, firmatari di contratto nazionale di lavoro;
l) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d) ed e), e da un rappresentante degli agenti di recupero dei crediti;
m) da non più di tre rappresentanti delle associazioni o delle società, di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria, tra le quali per lo meno uno indicato dall'Associazione bancaria italiana.
2. La commissione è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e di un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma 2, lettera d).
3. Delle sedute della commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
4. Il presidente può invitare alle sedute della commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza nonché in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
5. Le mansioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
6. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dal comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e m), durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere f), g), h), i), l) e m), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.
8. La commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa legge, nonché su
1. Il Ministro dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione a istituire osservatori regionali, con il compito di:
a) monitorare le attività di sicurezza sussidiaria;
b) formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza in ordine alle questioni di interesse di livello regionale;
c) esprimersi sulle questioni attinenti alla sicurezza sussidiaria a richiesta del Ministro dell'interno o del prefetto del capoluogo di regione, anche su proposta delle altre autorità provinciali di pubblica sicurezza o delle autorità della regione competenti in materia di polizia amministrativa locale.
2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 1:
a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;
b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;
c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;
d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza e di sicurezza avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale;
f) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di investigazione privata avente sede nel territorio e firmataria di contratto nazionale di lavoro.
3. Alle riunioni dell'osservatorio regionale sono invitati i rappresentanti della regione e possono essere chiamati a partecipare esperti rappresentanti delle categorie economiche e imprenditoriali interessate.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'osservatorio regionale e alle attività svolte dagli esperti di cui al comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il registro delle persone che esercitano professionalmente le attività disciplinate dalla presente legge. Il registro è tenuto dalla commissione ed è distinto nelle seguenti sezioni:
a) direttori e institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto di valori e di scorta a valori;
b) direttori e institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le altre attività di cui all'articolo 1, comma 2;
c) direttori degli istituti di investigazione e direttori degli istituti di raccolta e di ricerca delle informazioni anche commerciali;
d) direttori e institori delle imprese di recupero stragiudiziale dei crediti;
e) collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;
f) agenti di recupero stragiudiziale dei crediti;
g) operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e di ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
h) responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e loro coadiutori;
i) titolari o legali rappresentanti delle aziende di installazione di impianti e sistemi di sicurezza.
2. Al registro possono iscriversi le persone che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) hanno compiuto la maggiore età;
c) godono dei diritti civili;
d) sono in possesso di titolo di studio, comunque non inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, e delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, con i massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della commissione, nonché relativamente alle disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma, con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:
a) alla composizione delle sezioni della commissione incaricate della tenuta del registro, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;
b) alle modalità di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dal registro;
c) all'individuazione delle attività o delle professionalità per le quali occorre un titolo di studio di livello universitario e al riconoscimento delle qualificazioni professionali;
d) alla tenuta del repertorio nazionale delle iscrizioni nei registri ordinati su base provinciale, previsti dalla presente legge;
e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, predisposti dalle sezioni della commissione di cui alla lettera a).
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento vigenti che prevedono l'iscrizione in appositi registri o albi professionali e al registro delle imprese.
5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli istituti e delle imprese di cui al comma 1.
6. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono determinate le modalità di iscrizione nel registro di cui al presente articolo e di cancellazione dal medesimo, nonché delle relative annotazioni.
1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale stabilito nell'autorizzazione, in relazione al progetto organizzativo dell'impresa e fatti salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), e comma 3. L'ambito territoriale provinciale può essere superato, oltre che per le attività di trasporto di valori, per quelle di vigilanza a cantieri o ad altre cose mobili, nonché per le attività di televigilanza e per le altre attività per le quali il limite provinciale è manifestamente incongruo nonché, nell'ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 3, quando non sussistono particolari esigenze di direzione, gestione e controllo delle guardie giurate dipendenti.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti nonché delle regole tecnico-operative di servizio di cui all'articolo 3, approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, gli istituti di vigilanza e di sicurezza sono tenuti:
a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie giurate impiegate e le altre indicazioni prescritte;
b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o dei comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;
c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
3. Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, le guardie giurate sono obbligate ad aderire alle richieste a esse rivolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
1. Gli istituti autorizzati ai sensi degli articoli 7, 11 e 17 svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi delle guardie giurate e del personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10.
2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, devono essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i servizi:
a) di vigilanza connessi all'attività organizzata per conto terzi, di visione e di ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di tele-allarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;
b) di attivazione e di esecuzione dei servizi di pronto intervento;
c) di vigilanza e di custodia armata di beni mobili o immobili.
3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore.
4. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
5. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che
1. Possono essere iscritte all'albo provinciale dei soggetti aspiranti alla nomina a guardia giurata le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 15;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale;
e) assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, e assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia giurata.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la
1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza permanente di cui al comma 1, alla quale partecipa il Ministro dell'interno ai fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove l'adozione, da parte dello stesso Ministro, dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione e all'aggiornamento provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi di lavoro delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni di normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.
3. Alle attività di formazione di cui al comma 2 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Gli istituti di vigilanza e di sicurezza devono altresì provvedere a proprie spese alla realizzazione di corsi di formazione periodici, di almeno 12 ore annue, per l'aggiornamento professionale. Sono a carico dei medesimi istituti anche le spese
a) l'adozione di indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali relativi ai corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti alla sicurezza sussidiaria;
b) la certificazione di qualità dei corsi di cui alla lettera a);
c) la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi di cui alla lettera a);
d) la progettazione e l'erogazione di corsi di formazione o di specializzazione destinati ai docenti incaricati della formazione degli addetti alla sicurezza sussidiaria negli enti di formazione periferici.
10. All'attuazione del comma 8 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia giurata. Il decorso di novanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate nel registro di cui all'articolo 10 e nell'albo provinciale di cui all'articolo 14 nei quali l'interessato risulta iscritto.
2. Fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di revoca per il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, la qualifica di guardia giurata può essere altresì sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ed è sospesa in tutti i casi in cui è eseguita
1. Le attività di trasporto di valori e di scorta a valori sono esercitate dagli istituti in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 11 e di specifica capacità tecnica e organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno.
2. Le attività di trasporto di valori e di scorta a valori sono esercitate, anche fuori del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di attuazione, sentita la commissione di cui all'articolo 8, allo scopo di assicurare la funzionalità e l'efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte e il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità.
3. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto di valori e di scorta a valori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, per il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, dai titoli di deposito, di credito e da altri valori espressi in documenti cartacei, di natura e
1. Fuori dei casi espressamente disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge, il Ministero dell'interno impartisce le direttive occorrenti per assicurare l'omogeneità delle condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni, delle modalità di esecuzione dei servizi e di impiego delle guardie giurate, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di sicurezza, dei limiti massimi di valore da trasportare in relazione alle caratteristiche dei mezzi e dei servizi. Il Ministero stabilisce altresì le modalità di definizione e di approvazione delle tariffe, definendo le condizioni in relazione alle quali le autorità provinciali di pubblica sicurezza possono discostarsene, e provvede al loro periodico aggiornamento.
1. L'autorizzazione al trasporto di valori di cui all'articolo 17 può comprendere anche l'autorizzazione alla contazione del denaro e al deposito del denaro o di altri valori in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto o nei locali del committente.
2. I caveaux e i relativi sistemi di vigilanza e di difesa passiva devono essere
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16, non possono essere adibite ai servizi di trasporto di valori e di scorta a valori guardie giurate che non sono in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo specifico impiego.
2. I regolamenti di servizio stabiliscono le misure di protezione e di sicurezza e le modalità di svolgimento del servizio volte a tutelare la sicurezza delle guardie giurate e a limitarne l'esposizione a rischio.
3. Il servizio delle guardie giurate adibite al trasporto di valori e alla scorta a valori si svolge negli ambiti territoriali in cui opera l'istituto o il soggetto da cui dipendono, fatte salve le limitazioni di impiego derivanti dall'osservanza dei contratti di lavoro o delle norme poste a tutela dei lavoratori. L'ambito territoriale del servizio deve essere annotato nel tesserino di cui sono munite le guardie giurate. Le guardie giurate sono tenute a portare con sé l'ordine di servizio, recante l'espressa indicazione degli orari e dei luoghi interessati al servizio e a esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 2. In ogni caso le guardie giurate sono tenute ad esibire, ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, i documenti di viaggio e le bolle relative al servizio in corso, nel rispetto delle misure di salvaguardia del bene trasportato.
1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti i servizi di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, e gli altri servizi individuati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo non riservati alle guardie giurate, l'attività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta all'autorizzazione del prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa di servizi interessata.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), svolto attraverso dipendenti o collaboratori dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nei casi previsti dal comma 1, l'esercizio dell'attività è sottoposto all'osservanza delle disposizioni, anche di carattere tecnico-operativo, rispettivamente applicabili, nonché, per le attività di cui alle lettere a), b) e d) del comma 4 dell'articolo 1, delle prescrizioni del questore. Le medesime attività sono soggette ai controlli di cui all'articolo 4. Per le attività di cui al citato articolo 1, comma 4, lettera c), i controlli sono effettuati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.
1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
1. Gli operatori abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 22, comma 1, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo il caso di diverse disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.
2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Essi sono tenuti a corrispondere a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.
3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli operatori di cui al comma 1, di foggia diversa da quella delle uniformi delle guardie giurate, devono essere approvate dal prefetto.
1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate ai sensi dell'articolo 22, addetti alle attività individuate dall'articolo 1, commi 4 e 5, devono ottenere l'iscrizione in un apposito registro presso la questura competente per territorio.
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato, se in possesso della carta di soggiorno;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica e attitudinale;
d) assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, e assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di custode;
f) iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ai servizi assicurativi e antinfortunistici prescritti.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
4. Possono chiedere di essere iscritti nel registro di cui al comma 1 anche gli operatori dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente alle attività individuate dall'articolo 1, commi 4 e 5, non riservate alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono poste a carico degli iscritti.
1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le attività di investigazione difensiva di cui al libro V, titolo VI-bis, del codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, l'esercizio delle attività di investigazione e ricerca per conto di privati è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto.
2. L'autorizzazione è rilasciata al direttore dell'istituto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, cui si aggiungono i requisiti per l'iscrizione nel registro professionale di cui all'articolo 10 e che ha maturato un'esperienza professionale documentabile nel settore investigativo privato o di informazioni commerciali per almeno cinque anni. Per gli investigatori privati è richiesto il titolo di studio universitario in materie investigative o giuridiche.
3. L'autorizzazione è rilasciata per le seguenti attività investigative:
a) informazione commerciale, intendendosi per tale: il trattamento dei dati previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, svolto per conto terzi da istituti di investigazione privata, effettuato, in conformità al medesimo codice e alle altre disposizioni di legge, relativamente allo svolgimento di attività economiche inerenti attività imprenditoriali anche individuali e liberi professionisti, in relazione a dati acquisiti da pubblici archivi, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, o elaborati autonomamente, e comunicati a terzi per esclusive finalità a contenuto economico e
b) investigazioni private, intendendosi per tali: la raccolta informativa o documentale di dati finalizzati alla tutela, difesa ed esercizio di interessi legittimi in qualunque sede giudiziaria ed extragiudiziaria, anche in via preventiva;
c) sicurezza investigativa, intendendosi per tale: l'espletamento di servizi di carattere investigativo, che non comportano l'uso di armi, volti alla tutela preventiva di diritti giuridicamente rilevanti delle imprese, anche attraverso l'analisi dei rischi, lo studio, la progettazione, l'attuazione e il coordinamento di piani per la salvaguardia dei diritti patrimoniali aziendali, ivi compresi i servizi di bonifica dell'ambiente aziendale, nonché i servizi antitaccheggio consistenti nella raccolta di informazioni e di altri elementi utili a individuare le cause di ammanchi di merce o di altri beni e nell'indicazione delle possibili misure di vigilanza da adottare.
4. Gli istituti assumono gli incarichi dell'ambito territoriale indicato dall'autorizzazione ed esercitano l'attività investigativa, senza limiti territoriali, a mezzo di collaboratori investigativi, ovvero attraverso un altro istituto investigativo con il quale sono stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria.
5. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di collaboratore investigativo è rilasciata dal questore ove ha sede l'istituto di cui al comma 1, previa comunicazione del medesimo istituto, e a condizione che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2, comma 2, e siano iscritti in un albo o registro di una professione attinente alle attività da svolgere, ovvero siano in possesso dei requisiti di carattere professionale stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.
6. I collaboratori investigativi di cui al comma 5 svolgono le attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la durata dell'investigazione o dell'incarico e le altre indicazioni prescritte dal regolamento di attuazione della presente legge;
b) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);
c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli e osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere adempiuti anche dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 26, comma 5.
3. Le informazioni e le notizie raccolte relative alle attività di cui all'articolo 26, comma 3, lettere b) e c), possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso incarico, la relativa documentazione deve essere consegnata al committente. Possono essere conservati i dati e i documenti necessari per finalità tributarie o fiscali o per altri specifici obblighi di legge, nei limiti ed entro gli specifici termini stabiliti dal codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Della violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera c), e di quelli di cui al comma 3 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
5. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 26 sono altresì tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
6. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi è sottoposto alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 4.
1. L'autorizzazione per l'esercizio di un'impresa di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare o legale rappresentante che:
a) sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero dei crediti ovvero della riscossione non inferiore a cinque anni;
b) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme vigenti che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme vigenti in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
c) sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rilasciata per l'intero territorio nazionale. Il questore che rilascia l'autorizzazione ne dà comunicazione agli altri questori eventualmente interessati dall'ambito territoriale del progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3.
3. Per attività di recupero stragiudiziale dei crediti si intende l'attività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;
b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero dei crediti alle regole tecniche e alle norme di condotta stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge;
c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, e osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
7. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso incarico, la relativa documentazione e i dati in essa contenuti possono essere conservati e utilizzati esclusivamente per finalità di recupero dei crediti o per altri specifici obblighi di legge o di regolamento nei limiti ed entro gli specifici termini stabiliti dal codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Gli obblighi di cui ai commi 6, lettera c), e 7 devono essere osservati anche dagli agenti di recupero dei crediti. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di agente per il recupero dei crediti di cui all'articolo 28, comma 4, è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede l'impresa di cui allo stesso articolo, a richiesta della stessa, alle persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, che siano iscritte in un albo o registro professionale attinente alle attività da svolgere e dei requisiti di carattere professionale stabiliti con il regolamento di attuazione.
2. L'autorizzazione è quinquennale, non è trasmissibile e non può implicare l'esercizio di pubbliche funzioni. Con l'autorizzazione è rilasciato un tesserino munito di fotografia, con oneri a carico dell'interessato, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare. La sospensione cautelare dal servizio prevista dall'articolo 4 e la sospensione o la revoca dell'autorizzazione comportano il ritiro del tesserino.
3. Gli agenti di cui al comma 1 svolgono le attività autorizzate esclusivamente
1. Chiunque esercita senza autorizzazione attività di sicurezza sussidiaria che comportano l'impiego di personale avente la qualifica di guardia giurata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 100.000 euro.
2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
3. L'esercizio delle attività senza avere ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi o albi, ovvero senza avere ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
4. Fatti salvi gli effetti civili e i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe, da applicare secondo le previsioni dell'articolo 4, comporta per entrambe le parti contrattuali la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie
1. Gli istituti di vigilanza privata e le società cui fanno capo rispondono di eventuali danni dipendenti da dolo o colpa grave nei limiti stabiliti per contratto tra le parti e con il risarcimento di un corrispettivo pari a un massimo di diciotto mensilità della tariffa concordata.
1. Le attività non sottoposte ad autorizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre dodici mesi successivi alla medesima data. Gli stessi termini si applicano relativamente alle
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
b) titolo IV, paragrafi 20 e 21, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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