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PDL 768

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 768



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARRAS

Modifica all'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di distribuzione dei seggi nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo al fine di tutelare la rappresentanza della circoscrizione insulare

Presentata il 17 maggio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa che attualmente disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo, approvata con la legge 24 gennaio 1979, n. 18, prevede la suddivisione del collegio unico nazionale in cinque circoscrizioni elettorali, l'ultima delle quali - «Italia insulare» - accorpa le regioni della Sicilia e della Sardegna ed elegge, teoricamente, nove membri. Questa organizzazione delle circoscrizioni, tuttavia, comporta una sostanziale disparità nei confronti di Sicilia e Sardegna a causa della loro minore popolazione e, in parte, anche a causa di una minore partecipazione al voto. Per tali motivi taluni seggi «migrano» (splitting) dalla V circoscrizione verso altre più popolose. Tale situazione è particolarmente grave per la regione Sardegna, che nelle ultime competizioni elettorali, non ha mai eletto un proprio rappresentante a Strasburgo.
      Ciò appare in evidente contrasto non solo con una evoluzione in senso sempre più federalista del nostro Stato ma anche con l'obiettivo proclamato proprio dall'Unione europea, di realizzare un'«Europa delle regioni», sempre più vicina e attenta alle istanze delle realtà locali.
      Vale la pena ricordare che l'articolo 158 del Trattato che istituisce la Comunità europea, assegna alla Comunità il compito di «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle
 

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regioni meno favorite o insulari», considerato che queste regioni soffrono di svantaggi permanenti, legati proprio al loro status di insularità. Inoltre, in tema di protezione delle minoranze, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995, resa esecutiva dalla legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche ai sardi è stato riconosciuto lo status di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.
      A questa evoluzione dell'ordinamento comunitario e nazionale non ha corrisposto alcuna coerente modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. L'esigenza di mettere fine a una simile anomalia, avvertita in particolare nelle ultime due legislature dal nostro Parlamento come attesta la presentazione, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, di diversi progetti di legge in materia, si pone, nel caso della Sardegna, con caratteri di particolare urgenza.
      Nel corso della XIV legislatura sono state approvate alcune modifiche alle norme della legge n. 18 del 1979. Con la legge n. 90 del 2004, in particolare, si è provveduto a modificare il sistema delle preferenze, a esaltare le pari opportunità e a introdurre talune incompatibilità. Tuttavia, sui numerosi emendamenti che tentavano di introdurre norme «anti-splitting» è mancato l'accordo politico anche per la diversità delle proposte. Alcune, infatti, prevedevano la suddivisione della V circoscrizione in 2 circoscrizioni, altre tendevano a riservare alla regione Sardegna lo status di «minoranza linguistica» con la relativa quota di seggi, altre ancora trasformavano l'elezione europea in cinque elezioni, chiuse all'interno di ciascuna circoscrizione, altre modificavano il sistema di assegnazione dei seggi partendo, dopo l'assegnazione dei quozienti interi, dai minori invece che dai maggiori resti.
      Il metodo qui proposto riprende integralmente un emendamento del relatore della citata legge n. 90 del 2004 al Senato; sostanzialmente una volta esauriti i quozienti interi, tutti i resti, compresi quelli delle liste che non hanno raggiunto il numero minimo di voti, sono riportati nella circoscrizione, percentualizzati e messi in lista decrescente. Ciò fatto si procede all'assegnazione dei seggi restanti, ma solo fino al limite di quelli ancora spettanti alla circoscrizione. Qualora una lista abbia ancora diritto a un seggio, esso scatta in altra circoscrizione, secondo il relativo ordine di graduatoria. In tal modo ogni circoscrizione conserva i propri seggi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 21, primo comma, numero 3), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i periodi dal quinto al termine del numero sono sostituiti dai seguenti: «Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tale fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti a ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il valore percentuale di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio è assegnato al successivo valore percentuale dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il valore percentuale di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al valore percentuale successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari sono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione,

 

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secondo il principio del maggiore valore percentuale indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari sono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuali cui non siano ancora stati assegnati seggi».


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