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PDL 1544

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1544



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

EVANGELISTI, BELLILLO, BORGHESI, BUCCHINO, CANCRINI, CARLUCCI, CASTAGNETTI, CERONI, D'ANTONA, GRASSI, LUCCHESE, PALOMBA, PEDICA, PICANO, POLETTI, RAITI, RIGONI, SAMPERI, SCHIRRU, SERVODIO

Disposizioni per la tutela del diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo

Presentata il 1o agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I bambini delle famiglie dello spettacolo patiscono da sempre una grave carenza di formazione scolastica, dovuta ai continui trasferimenti da una scuola all'altra. Per esempio, si calcola che in media ogni bambino cambia almeno quattro scuole nel corso di un anno scolastico. È assolutamente necessario mettere in atto delle misure normative volte a migliorare l'istruzione di questi bambini, perché un corretto processo formativo per le nuove generazioni rappresenta il presupposto per la democrazia del futuro. La scuola dell'autonomia, inoltre, è una scuola che deve saper ascoltare tutti, cogliere ed accogliere collettivamente il disagio senza delegarlo, promuovendo situazioni di apprendimento in grado di stimolare l'interesse e il coinvolgimento di tutti gli alunni.
      La presente proposta di legge, sulla scia di quanto realizzato dalla regione Toscana, ha lo scopo di ridurre la dispersione e migliorare la qualità del loro progetto formativo fornendo organicità al loro percorso scolastico.
      Pertanto, con queste disposizioni normative, nell'ambito della materia istruzione di competenza concorrente, lo Stato detta i princìpi fondamentali in materia. Sarà poi compito delle singole regioni predisporre la normativa di dettaglio.
      Tra l'altro, il presente progetto di legge recepisce le indicazioni contenute nella risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'educazione dell'Unione europea n. 89/C153/02, con cui gli Stati membri si sono impegnati a promuovere una serie di iniziative volte a favorire la partecipazione al sistema scolastico delle comunità di girovaghi
 

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incrementandone la frequenza. In particolare, la risoluzione in oggetto fornisce alcune indicazioni: definizione di idonei percorsi formativi e predisposizione di strumenti didattici; incentivi a forme di coordinamento tra scuole e di collaborazione fra istituzioni scolastiche e amministrazioni locali; supporto a modalità che facilitino i rapporti scuola/famiglia; sostegno alle famiglie; valorizzazione della cultura girovaga.
      L'articolo 1 stabilisce le finalità della presente proposta di legge, ovvero la tutela del diritto allo studio dei bambini delle famiglie del personale circense, superando i fenomeni di evasione scolastica, favorendo una integrazione concreta degli allievi nell'ambito delle scuole in cui sono inseriti, diminuendo il rischio di forme demotivanti. A tale proposito, si ricorda che gli interventi condotti in questo campo dal centro-sinistra nella XIII legislatura (la legge n. 9 del 1999 e il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 323 del 1999) hanno inteso: perseguire alcuni obiettivi fondamentali al fine di prevenire i fenomeni di dispersione e di insuccesso scolastico contribuendo ad aumentare la ricchezza culturale dei giovani, la costruzione di percorsi personalizzati, la valorizzazione dei curricula scolastici e disciplinari come occasione dello sviluppo personale e sociale; favorire la collaborazione e le convenzioni tra le scuole, i centri di formazione professionale, gli enti locali per facilitare forme di recupero con un'efficace azione di riorientamento, i processi di apprendimento attraverso una didattica modulare; prevedere un sistema di crediti con cui certificare le competenze raggiunte dai ragazzi.
      L'articolo 2 intende fornire alle amministrazioni regionali una serie di strumenti che possono essere utilizzati al fine di meglio realizzare gli obiettivi della proposta di legge: sono previsti accordi con oggetti privati (si pensi, ad esempio, alle fondazioni che lavorano nel sociale) lo svolgimento di attività di coordinamento tra le varie iniziative.
      L'articolo 3 è volto, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, a mettere in collegamento le scuole cui sono iscritti gli alunni che la presente legge si propone di tutelare, creando una rete di scuole per far sì che il progetto formativo degli studenti sia monitorato nel lungo periodo e possa avere la maggiore organicità possibile.
      L'articolo 4 detta alcune linee-guida nei confronti delle direzioni degli uffici scolastici regionali che, ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni con i soggetti privati cui si è fatto riferimento all'articolo 2, avranno il compito di: mettere a disposizione delle famiglie e delle scuole interessate figure atte a mediare per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia e per supportare i ragazzi nei momenti di passaggio da una scuola a un'altra, sensibilizzare gli enti locali, che vengono così coinvolti in una operazione di grande interesse sociale, per una disposizione delle zone di sosta dei circhi funzionale alla frequenza scolastica; fornire alle famiglie le necessarie informazioni sulle istituzioni scolastiche afferenti alla rete.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di tutelare il diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo, le amministrazioni regionali, gli uffici scolastici regionali e gli eventuali soggetti privati di cui all'articolo 2 hanno il compito di predisporre interventi idonei a:

          a) superare i fenomeni dell'evasione scolastica con particolare riferimento alla frequenza irregolare e all'eventuale mancato assolvimento formale dell'obbligo;

          b) favorire una integrazione concreta degli allievi nell'ambito delle scuole in cui sono inseriti;

          c) diminuire il rischio di forme demotivanti.

Art. 2.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono:

          a) stipulare accordi con soggetti privati al fine di supportare le attività previste dalla presente legge;

          b) favorire il coordinamento delle iniziative volte al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 3.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1 le direzioni degli uffici scolastici regionali promuovono, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la costituzione di una rete di scuole interessate al fine di:

          a) concordare e definire idonei interventi didattico-educativi che incidano sull'accoglienza e facilitino le pari opportunità

 

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di successo formativo degli alunni interessati;

          b) concordare e definire modalità di documentazione e di verifica dei processi e degli esiti con la costruzione di idonei strumenti;

          c) realizzare o promuovere azioni che facilitino i rapporti tra scuola e famiglia.

Art. 4.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, le direzioni degli uffici scolastici regionali, ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni con i soggetti privati di cui all'articolo 2, svolgono altresì le seguenti attività:

           a) mettono a disposizione delle famiglie e delle scuole interessate figure atte a mediare per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia e per supportare i ragazzi nei momenti di passaggio da una scuola a un'altra;

          b) sensibilizzano gli enti locali per una disposizione delle zone di sosta dei circhi e delle altre strutture dello spettacolo viaggiante funzionale alla frequenza scolastica;

          c) forniscono alle famiglie le necessarie informazioni sulle istituzioni scolastiche afferenti alla rete di cui all'articolo 3.


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