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PDL 1693

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1693



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELI

Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

Presentata il 25 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che oggi viene presentata è la testimonianza delle istanze continue e appassionate, da parte degli italiani residenti all'estero, per una riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
      Come si ricorderà, tali termini sono stati prorogati già due volte, con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 736, e, successivamente, con l'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; tale ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 1997.
      Il problema è naturalmente ancora più sentito da quando il diritto di voto per gli italiani all'estero è divenuto realtà effettiva all'inizio di questa legislatura, in attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
      Si può comprendere la preoccupazione di taluni per una riapertura generalizzata dei termini, per le conseguenze che essa necessariamente avrebbe sulla consistenza della base elettorale della cosiddetta «circoscrizione Estero», che potrebbe avvantaggiare l'uno o l'altro schieramento politico.
      È un problema che richiede i necessari approfondimenti, ma restano però aperte due questioni che ad avviso del proponente meritano una soluzione immediata.
      Innanzitutto, quella degli italiani residenti in Stati dove il possesso della doppia cittadinanza è stato ammesso successivamente al 31 dicembre 1997. L'aspirazione all'acquisizione della cittadinanza di questi italiani merita particolare tutela poiché nel periodo di vigenza del termine di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, essi, anche volendolo, non erano nelle condizioni di chiederla, pena la perdita
 

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della cittadinanza dello Stato di residenza. Oggi che sussistono tutte le condizioni per richiedere la cittadinanza italiana senza perdere lo status civitatis del Paese dove ormai vivono e lavorano, non lo possono fare perché il termine è scaduto.
      In secondo luogo, è da prendere in particolare considerazione la situazione di quegli italiani che, in possesso della doppia cittadinanza alla data del 31 dicembre 1997, l'hanno successivamente persa a causa della scadenza dei termini previsti dal citato articolo 17 della legge n. 91 del 1992.
      Molti degli italiani residenti all'estero che hanno dovuto regolarizzare la propria posizione presso gli Stati di residenza per potervi risiedere e lavorare erano anche in possesso del passaporto italiano, alla data del 31 dicembre 1997. Essi, infatti, nel momento in cui hanno dovuto naturalizzarsi nel Paese di accoglienza non hanno voluto rinunciare formalmente alla cittadinanza italiana davanti all'autorità consolare italiana. Probabilmente non informati della possibilità prevista dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, essi non l'hanno utilizzata. Quando però, a decorrere dal 1o gennaio 1998, sono andati al consolato per rinnovare il passaporto italiano, hanno ricevuto un cortese diniego.
      Nel primo caso si propone di riconoscere il diritto a richiedere il riacquisto della cittadinanza italiana agli italiani residenti in Stati che hanno ammesso la doppia cittadinanza successivamente al 31 dicembre 1997, ovvero l'ammettano in futuro. Nel secondo caso, invece, si propone di riaprire una «finestra» di sei mesi per permettere il riacquisto della cittadinanza italiana a coloro che, residenti all'estero, erano già in possesso della doppia cittadinanza prima del 31 dicembre 1997.
      Auspico quindi, onorevoli colleghi, che vogliate tenere in debita considerazione questa proposta di legge, al fine di rendere il riacquisto della cittadinanza da parte di questi nostri connazionali il più celere possibile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo progetto ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.

Art. 2.

      1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto e fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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