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PDL 781

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 781



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ALEMANNO, SALERNO, CIRO ALFANO, GIOACCHINO ALFANO, ANGELI, AZZOLINI, BARBIERI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCIARDO, BONAIUTI, BONO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CICCIOLI, COLUCCI, COMPAGNON, GIULIO CONTI, D'AGRÒ, FORLANI, FRANZOSO, HOLZMANN, JANNONE, LENNA, LISI, LUCCHESE, MANCUSO, MARINELLO, MAZZOCCHI, MIGLIORI, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, NAN, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, NESPOLI, PALMIERI, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PILI, RAISI, ROMAGNOLI, ROSSO, STRADELLA, TUCCI, ZACCHERA

Riconoscimento della lingua dei segni italiana

Presentata il 18 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il pieno inserimento delle persone portatrici di handicap nella vita sociale e il ripristino, a loro favore, dell'esistenza di quelle eguali condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino sono princìpi ormai generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggiore o con minore incisività, nelle legislazioni di tutti i Paesi civili; per l'Italia, in particolare, discendono dal dettato costituzionale che, all'articolo 3, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l'obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
      Tali princìpi hanno trovato man mano attuazione - seppur ancora non completa - in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di handicap. Ricordiamo, tra l'altro: la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
 

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che in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione dell'alunno handicappato; infine, ricordiamo la legge 12 novembre 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
      In riferimento alle persone affette da sordità si rende necessaria un'ulteriore riflessione e un'attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 960.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato. Le difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente molto più grandi per i primi, che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo iter di riabilitazione. Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità, che includa sia persone sorde che udenti, sviluppo che costituisce la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento è rappresentato dalla lingua dei segni italiana (LIS), che è una vera e propria lingua, avente una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. La lingua dei segni, infatti, è la lingua naturale delle persone sorde perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.
      In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al più alto livello con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C. 187 del 18 luglio 1988. Con essa, il Parlamento europeo:

          «vista la sua risoluzione dei 13 novembre 1985 sull'Europa dei cittadini;

          viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio del 29 ottobre 1981 sull'integrazione sociale dei minorati e la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 sullo stesso argomento;

          viste le proposte di risoluzione presentate (...) dagli onorevoli Chiabrando e altri sulle trasmissioni televisive per sordi (doc. B2-1192/85);

          vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione l'informazione e lo sport (doc. A2-302/87);

          a) considerando che nella Comunità europea mezzo milione di persone sono completamente sorde e che un numero ben più grande ha difficoltà di udito;

          b) considerando che la maggior parte dei sordi non riusciranno mai a padroneggiare perfettamente il linguaggio parlato;

          c) ricordando che il linguaggio gestuale, che può essere a buon diritto considerato un linguaggio a tutti gli effetti, è quello preferito se non l'unico usato dalla maggior parte dei sordi;

          d) riconoscendo che il linguaggio gestuale e i suoi interpreti sono uno dei mezzi mediante i quali i sordi accedono alle informazioni necessarie alla vita di ogni giorno oltre che alla lettura e alla televisione;

          e) desiderando promuovere l'integrazione dei sordi nella società degli udenti, a condizioni per loro eque;

          f) riconoscendo il grande contributo dato dalla Federazione mondiale dei sordi (FMS) nel corso dei passati decenni per migliorare la situazione delle persone sorde ed esprimendo il proprio compiacimento per la creazione di un Segretariato regionale per i paesi della Comunità europea;

              1) si compiace dell'interesse manifestato e degli aiuti forniti a tutt'oggi dalla Commissione alle organizzazioni che rappresentano i non udenti nella Comunità;

 

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              2) invita la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro del linguaggio gestuale usato dai sordi;

              3) invita gli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono all'uso del linguaggio gestuale».

      L'Unione europea dei sordi (EUD - European Union of the Deaf, con sede in Bruxelles), creata nel 1985 e che rappresenta attualmente le associazioni di venticinque Stati membri dell'Unione europea come membri a pieno titolo e di tre Stati come membri affiliati, dopo il successo ottenuto con l'approvazione della citata risoluzione ha posto al centro della sua azione il riconoscimento della comunità dei sordi come minoranza linguistica e, conseguentemente, il riconoscimento della lingua dei segni come lingua della comunità dei sordi da parte degli Stati membri dell'Unione europea. Nell'Assemblea generale annuale tenutasi a Bruxelles i1 27 settembre 1997 l'EDU ha approvato una risoluzione in cui «come cittadini dell'Unione europea» si chiede «a tutti gli Stati membri dell'UE di garantire piena ed eguale partecipazione nella società ai sordi e di rispettare i loro diritti umani e civili. II loro diritto ad usare la lingua dei segni deve essere pienamente riconosciuto e favorito in ogni aspetto della vita»; si chiede altresì a tutti gli Stati membri dell'Unione europea «di accettare legalmente la lingua dei segni di ciascun paese nell'ambito della struttura della Carta europea delle lingue minoritarie».
      In Italia, la prima ricerca sulla LIS si è svolta negli anni ottanta presso l'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in collaborazione con alcuni ricercatori sordi che hanno cominciato a indagare sulla loro competenza nativa in una lingua che non erano stati abituati a considerare tale. A questa prima ricerca sono seguite altre in stretta connessione con quelle di molti altri Paesi europei ed extraeuropei. Ormai esistono in Italia, così come negli altri Paesi europei ed extraeuropei, dizionari delle lingue dei segni e molte pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e sociolinguistiche della LIS. L'uso della LIS ha cominciato così ad avere una prima diffusione ed è da rilevare che nel corso degli ultimi anni la presenza degli interpreti di lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l'informazione dei sordi e che analoghe funzioni saranno sempre più richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria e in molti altri campi.
      Sembra quindi giunto il momento per l'Italia di allinearsi a quanto già deliberato in sede europea, dando alla LIS pieno riconoscimento, e ciò nel quadro non solo dell'attenzione ai problemi delle persone in qualunque modo svantaggiate, che costituisce adempimento dei princìpi di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, ma superando in certo modo la visione limitata di assistenza delle persone handicappate, con il riconoscimento fattivo delle peculiarità e delle potenzialità che tali persone, considerate non solo in quanto isolate ma come comunità, hanno.
      In questa ottica si pone la presente proposta di legge, che prevede il riconoscimento della LIS quale lingua propria della comunità dei sordi, e come lingua di una minoranza linguistica degna anch'essa, come le altre finora considerate che traggono la loro origine su base etnica, della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione. È in questo senso che, accogliendo l'esigenza fortemente sottolineata, come si è ricordato, dall'ultima Assemblea generale della EUD, la LIS deve essere considerata «lingua non territoriale» della comunità dei sordi, intendendo tale definizione quale è accolta dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, approvata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992.
      La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, nella certezza che le sue finalità non possano che essere condivise da tutti i colleghi, prevede pertanto, con il riconoscimento della LIS, che di

 

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essa sia consentito l'uso in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. Peraltro, per dare effettiva attuazione a tale disposizione, si è ritenuto preferibile ricorrere allo strumento del regolamento previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per i risvolti tecnici che tale normativa comporta e per l'esigenza di coinvolgere in qualche modo nella elaborazione di essa l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordi, giovandosi concretamente delle esperienze e delle competenze di tutti coloro che si sono dedicati a tali problemi. Le norme regolamentari previste si pongono nelle linee tracciate dalla citata legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e, coinvolgendo le regioni, competenti in materia di assistenza, e in generale gli enti locali, è opportuno siano emanate previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Una particolare sottolineatura si vuole dare alle disposizioni relative all'uso e all'insegnamento della LIS nelle scuole, che si pongono nell'ambito non solo di quanto già previsto dalla citata legge-quadro, ma anche di quanto previsto dal ricordato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana).

      1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territorialmente propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, e in ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C. 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998.
      2. L'utilizzo della LIS è sempre consentito nei giudizi civili e penali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.
(Inserimento scolastico).

      1. L'insegnamento della LIS è garantito nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di consentire al bambino sordo prelinguale di imparare a parlare seguendo il normale ciclo dei coetanei normoudenti.
      2. Nei corsi di laurea universitari, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista l'istituzione della disciplina facoltativa attinente l'insegnamento della LIS.

Art. 3.
(Diagnosi precoce).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nelle

 

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forme previste dall'ordinamento, garantiscono l'attuazione di interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi per tutti i bambini nati o divenuti sordi.
      2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1, le aziende sanitarie locali (ASL) predispongono appositi test audiologici a cui sottoporre obbligatoriamente tutti i neonati. Qualora dai test risulti un rischio di sordità a carico del soggetto, la ASL provvede ad attivare immediatamente un adeguato trattamento di recupero, consistente in interventi di abilitazione e di educazione linguistiche. Ai fini dell'ottimale esito del trattamento, è previsto anche il coinvolgimento dei familiari del soggetto.
      3. I trattamenti di recupero previsti dal comma 2 sono altresì garantiti anche ai soggetti in età scolare. In tali casi, accertata la patologia ed effettuata la diagnosi, il trattamento è attuato affiancando agli operatori dell'azienda sanitaria locale e ai familiari, ai sensi del citato comma 2, anche personale specializzato messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche interessate.

Art. 4.
(Regolamento).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti, detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge. Il regolamento deve in ogni caso:

          a) prevedere disposizioni volte a consentire l'utilizzo della LIS nei giudizi civili

 

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e penali, stabilendone le modalità tecniche;

          b) fissare le modalità atte a consentire l'utilizzo della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle regionali e degli enti locali;

          c) fissare le modalità di insegnamento della LIS nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di rendere effettivo l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione per gli alunni sordi, ai sensi dell'articolo 313 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

          d) fissare le modalità di introduzione nei corsi universitari della disciplina facoltativa attinente l'insegnamento della LIS;

          e) assicurare la formazione degli interpreti della LIS da parte di organismi qualificati e di associazioni riconosciute mediante appositi creditivi formativi e in collaborazione con le università;

          f) favorire l'integrazione delle persone sorde garantendo le pari opportunità di accesso all'informazione e alla fruibilità mediatica mediante la predisposizione di servizi di interpretariato della LIS;

          g) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l'utilizzo della LIS la piena applicazione alle persone sorde delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, che

 

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non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.



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