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PDL 1482

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1482



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCI, ZUCCHI, BELLANOVA, BRANDOLINI,
FOGLIARDI, FRONER, MADERLONI, FIORIO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli equidi

Presentata il 26 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella precedente legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge in merito alla tutela e alla valorizzazione del cavallo e delle razze equine in genere. I progetti di legge presentati nella XIV legislatura provenivano da tutte le parti politiche presenti in Parlamento e dimostrano la diffusa sensibilità sulla questione posta.
      Il presente progetto vuole evitare che il lavoro compiuto nella Commissione di merito della Camera dei deputati nella precedente legislatura vada perso e ripropone all'attenzione del Parlamento una rielaborazione del testo unificato a cui si era pervenuto alla fine della legislatura scorsa (atto Camera n. 4378 e abbinati). Nella società moderna la funzione del cavallo e dell'asino, ovviamente, non è più quella che ha reso questi animali insostituibili per molte ed importanti funzioni nel corso dei millenni: la tecnologia di oggi riesce a dare tutte le risposte alle esigenze produttive e di mobilità.
      Tuttavia l'attenzione al cavallo e all'asino è ancora cospicua perché intorno a questi animali si sono sviluppate nuove sensibilità, sono emersi nuovi bisogni e si sono manifestati e consolidati interessi economici non trascurabili.
      Si avverte, dunque, la necessità di definire una legge che sia in grado di tutelare il cavallo e gli equidi in generale affinché non siano solo oggetto di sfruttamento.
      Una legge che preveda norme che assicurino il benessere degli equidi, ne disciplinino l'utilizzazione corretta e, al tempo stesso, operi per incentivare la diffusione delle connesse attività ricreative, sportive, educative e terapeutiche. Il progetto di legge in esame pone l'esigenza di intervenire per meglio definire il benessere del cavallo, sia attraverso il rinvio ad appositi decreti legislativi, sia introducendo nuove norme anche
 

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in relazione alle disposizioni comunitarie. Particolare attenzione viene destinata per definire e tutelare il benessere degli animali.
      Con il progetto di legge, infatti, si introducono norme precise per meglio definire e reprimere l'uso di sostanze dopanti sia nelle competizioni che in ogni altra situazione di utilizzo dei cavalli.
      Oltre che alla tutela della salute e del benessere degli animali il progetto di legge si propone di incentivare la diffusione del cavallo e dell'asino sostenendo le molteplici attività in cui gli animali sono impiegati.
      In questa ottica si propone l'attivazione di una scuola superiore di specializzazione per operatori delle varie discipline equestri, in modo da formare personale specializzato in grado di divulgare le attività che prevedono l'utilizzo di cavalli e di asini.
      Il progetto di legge pone anche, mediante delega al Governo, la necessità di disciplinare in maniera precisa le attività di ippoterapia e di onoterapia, riconoscendole come attività finalizzate alla riabilitazione connessa al recupero fisico e psichico dei portatori di handicap.
      Sono previsti interventi volti sia al miglioramento genetico dei cavalli trottatori, galoppatori e da sella che delle altre razze equine ed asinine. Particolare attenzione è destinata alla salvaguardia delle razze equine ed asinine nazionali minacciate di estinzione.
      Si propone, anche, che annualmente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali destini parte dei proventi derivanti dalle scommesse TRIS per sostenere iniziative di valorizzazione in ambito ricreativo e culturale.
      Il progetto di legge affronta il rapporto con le regioni nella definizione delle misure di incentivazione e salvaguardia degli equidi, nella logica della piena e leale collaborazione tra le istituzioni, prevedendo in tutti passaggi fondamentali che Stato e regioni agiscano d'intesa in modo da evitare contrasti ed arroccamenti sulle competenze e dare, così, alle disposizioni la più forte efficacia.
      Il progetto di legge si compone di quindici articoli.
      L'articolo 1 reca le finalità, l'articolo 2 individua le norme basilari per la tutela della salute e del benessere degli equidi.
      L'articolo 3 propone la delega al governo per le altre norme destinate alla tutela della salute degli animali e per la disciplina delle attività equestri, dell'ippoterapia e dell'onoterapia.
      L'articolo 4 introduce norme per la tutela della salute degli animali, rendendo obbligatoria la denuncia di maltrattamenti che i veterinari dovessero riscontrare nell'esercizio della loro professione.
      L'articolo 5 reca le definizioni relative alle attività che impiegano equidi, mentre con l'articolo 6 si introducono misure per favorire la salvaguardia delle razze equine ed asinine, la diffusione degli allevamenti e le attività equestri.
      L'articolo 7 precisa l'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, considerando attività agricola quella di allevamento e di allenamento dei cavalli a fini competitivi, purché le dette attività si svolgano in connessione con l'azienda agricola e semplifica le norme per il trasporto degli equidi.
      L'articolo 8 dispone che gli equidi di proprietà dello Stato e non più utilizzabili a fini istituzionali siano ricoverati in appositi centri, mentre l'articolo 9 prevede che le Regioni attivino strutture per il ricovero degli equidi che non possono essere più mantenuti dai detentori.
      L'articolo 10 introduce modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, definendo nuovi criteri nel rapporto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) con le regioni, ed introduce nella organizzazione dell'UNIRE una commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, mentre l'articolo 11 è inerente ai decreti previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169
      L'articolo 12 si occupa della individuazione dei centri per il ricovero degli equidi.
       L'articolo 13 e l'articolo 14 stabiliscono le sanzioni e la destinazione dei proventi da esse derivanti.
      L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, anche avvalendosi dell'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), tutelano e valorizzano le razze equine e le razze asinine esistenti in Italia e ne favoriscono buone condizioni di salute e di benessere in ognuna delle loro molteplici utilizzazioni in rapporto alle attività umane.

Art. 2.
(Norme per la tutela della salute e del benessere degli equidi).

      1. È fatto divieto di utilizzare gli equidi in esperimenti scientifici finalizzati alla donazione degli animali stessi.
      2. È vietato separare i puledri dalle proprie madri prima del compimento del quarto mese di vita.
      3. È vietato sottoporre a doping gli equidi. Costituisce doping la somministrazione, o comunque il favorire l'uso, di sostanze proibite, di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive senza la prescrizione medico-veterinaria, l'applicazione di trattamenti o l'utilizzazione di procedimenti che agiscano per elevare o diminuire il livello naturale delle prestazioni e possano mettere a rischio la salute e il benessere degli equidi. Il divieto di cui al presente comma si applica alle competizioni e ad ogni altra situazione di utilizzo a fini diversi degli equidi.

 

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Art. 3.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate alla tutela della salute e del benessere degli equidi sia negli allevamenti sia nelle varie attività di impiego, e in particolare nello svolgimento delle attività equestri. I decreti legislativi sono emanati nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 5, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) per gli equidi ricoverati in box, disponibilità di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi;

          b) obbligo per i proprietari e i detentori di equidi di assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria e un'adeguata alimentazione;

          c) limitazione dell'attività venatoria in prossimità degli allevamenti di equidi;

          d) esercizio delle attività equestri in forme tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli equidi, prevedendo, in particolare, che i campi e le piste destinati alle medesime attività rispondano a specifici criteri atti, in via prioritaria, a salvaguardare il benessere e la salute degli equidi;

          e) garanzia della professionalità degli operatori e tutela degli utenti;

          f) fissazione dei requisiti e delle direttive per l'esercizio dell'ippoterapia e dell'onoterapia, nonché dei criteri per l'individuazione delle strutture dei centri ippici specializzati e forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie;

          g) individuazione delle caratteristiche dei centri di ricovero per equini di cui all'articolo 9 e determinazione delle agevolazioni fiscali ad essi riservate.

      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei

 

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decreti legislativi di cui al comma 1, nella cura e nell'utilizzo del cavallo sono rispettati e applicati i regolamenti emanati dalla Federazione equestre internazionale.
      3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma i sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 4.
(Obblighi dei medici veterinari).

      1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, gli equidi maltrattati o tenuti in condizioni ritenute non idonee ai sensi di legge sono posti sotto osservazione medico-sanitaria da parte del servizio veterinario delle aziende sanitarie locali, al fine del ripristino delle normali condizioni di salute e di benessere. Gli oneri relativi all'attuazione del presente comma sono posti a carico del detentore o del possessore dell'animale.
      2. Ogni medico veterinario che, nell'esercizio della propria professione, viene a conoscenza di lesioni o di maltrattamenti ad animali sanzionabili a norma delle leggi vigenti è tenuto a riferirne tempestivamente all'autorità giudiziaria.

Art. 5.
(Definizioni).

      1. Si definiscono attività equestri le corse e le manifestazioni sportive, le corse di paese, le giostre, i palii e le manifestazioni analoghe, anche con l'impiego di asini.
      2. Per turismo equestre si intende la pratica equestre svolta in aree extraurbane, sia individualmente sia in forma associata, per scopi ludici, turistici, ricreativi, culturali e sportivi non agonistici,

 

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aventi finalità economica, quali escursioni, viaggi, raduni, organizzazioni di vacanze nonché di tempo libero a cavallo, effettuati con cavalli montati o attaccati. Le medesime attività esercitate dall'imprenditore agricolo, in connessione con la conduzione del fondo, sono classificate attività agrituristiche.
      3. Per attività di ippoterapia si intende la pratica equestre finalizzata alla riabilitazione connessa al recupero fisico e psichico dei soggetti portatori di handicap. Per onoterapia si intende analogo trattamento che si basa sull'utilizzo di asini.

Art. 6.
(Misure per favorire la salvaguardia delle razze equine, la diffusione degli allevamenti e le attività equestri italiane).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite l'UNIRE, l'associazione AIA) e le altre associazioni interessate e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante propri decreti:

          a) predispone un piano pluriennale di miglioramento e di diffusione su tutto il territorio nazionale dei centri di incremento ippico, per i quali si prevede l'uso di nuove tecniche e l'impiego di personale specializzato, cui affidare il compito di divulgazione delle attività che prevedono l'utilizzo del cavallo;

          b) attiva, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, una scuola superiore di specializzazione per operatori delle varie discipline equestri, formati alla cultura del rispetto e del benessere del cavallo e dediti all'attività di ricerca e sperimentazione sui metodi didattici più idonei all'insegnamento dell'arte equestre;

          c) predispone, di concerto con il Ministro della salute, interventi per lo sviluppo dell'ippoterapia e dell'onoterapia;

 

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          d) predispone interventi per il miglioramento genetico dei cavalli trottatori, galoppatori e da sella;

          e) predispone interventi per il sostegno dei programmi di miglioramento genetico messi a punto dai Libri genealogici delle altre razze equine ed asinine italiane;

          f) incentiva le altre attività equestri;

          g) predispone programmi per la salvaguardia delle razze equine ed asinine nazionali minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino ed asinino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore.

      2. In applicazione dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, gli enti responsabili di parchi o di aree protette devono disporre, in rapporto all'estensione e alla morfologia del territorio interessato, di un congruo numero di cavalli al fine di poter istituire, utilizzando personale già in organico e formato mediante appositi corsi, o in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, la vedetta equestre ambientale, cui affidare compiti di vigilanza ambientale e di segnalazione di aggressioni all'ambiente e al territorio di propria competenza.
      3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ogni anno destina risorse derivanti anche da una quota parte dei proventi derivanti dalle scommesse TRIS e sue evoluzioni, per promuovere, sentite l'UNIRE e le associazioni allevatorie e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

          a) iniziative culturali legate alla ricostruzione storica di eventi e di manifestazioni caratterizzati dalla significativa presenza di cavalli o asini;

 

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          b) iniziative, quali la distribuzione di materiale illustrativo o la realizzazione di visite guidate di scolaresche, volte a informare circa la presenza sul territorio di strutture equestri, centri ippici, allevamenti, maneggi, percorsi ippici, turismo equestre e ogni altra struttura che ospita attività che coinvolgono il cavallo;

          c) corsi di maneggio, a prezzo agevolato, riservati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado;

          d) lezioni di educazione civica riguardanti l'importanza del cavallo nella storia e nell'evoluzione della civiltà, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.
(Disposizioni in materia di allevamento di cavalli per la competizione sportiva e per il trasporto degli equidi).

      1. All'attività diretta all'allevamento, all'addestramento e all'allenamento di cavalli per le competizioni sportive, se esercitata in connessione con l'azienda agricola, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
      2. Il reddito prodotto dall'attività di cui al comma i è determinato ai sensi degli articoli 32, comma 2, lettera b), 55, comma 2, lettera c), e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      3. Fermo restando il rispetto delle misure eventualmente disposte per motivi di polizia veterinaria, i trasporti, a fini non commerciali, effettuati entro il territorio nazionale, di animali di specie equina e asinina effettuati per diporto, affezione o per uso sportivo, eseguiti da privati con mezzi propri, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute agli articoli 31 e 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. L'autorizzazione, di cui all'articolo 38

 

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del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, esclusivamente per i trasporti sopraindicati, ha validità per cinque anni.

Art. 8.
(Dismissione degli equini di proprietà delle amministrazioni dello Stato e trasferimento a centri abilitati).

      1. Ai fini della presente legge, i cavalli in possesso dell'Esercito italiano, dei Corpi militari e di polizia e del Corpo forestale dello Stato, non più utilizzabili per fini istituzionali, nonché quelli in esubero o non in grado di prestare servizi utili, sono trasferiti ai centri individuati ai sensi dell'articolo 12. L'onere del trasferimento e del mantenimento degli equini è posto a carico dei centri ippici riceventi che ne hanno fatto richiesta.
      2. L'assegnazione dei cavalli ai centri ippici che ne fanno richiesta avviene a condizione che siano garantiti i requisiti minimi di tutela, di salvaguardia e di benessere degli equini, in conformità alla finalità previste dalla presente legge.

Art. 9.
(Strutture di ricovero per equini).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità ai principi fondamentali desumibili dalle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela degli animali e di promozione del loro benessere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dal decreto legislativo recante le norme previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), a determinare con proprie disposizioni i criteri per l'istituzione di strutture di ricovero destinate a ospitare i cavalli che non possono essere più mantenuti dai proprietari o dai detentori, anche in deroga a quanto previsto dal suddetto decreto legislativo.

 

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      2. Gli enti e le associazioni protezionistici possono gestire strutture di ricovero per cavalli, sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449).

      1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Rapporti con le regioni)- 1. Ciascuna regione, sentita l'UNIRE, definisce annualmente un programma di interventi nel settore ippico finalizzato alla formazione e alla qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare quella di carattere agonistico, e alla lotta al lavoro irregolare, nonché per il sostegno alle razze equine autoctone, a quelle asinine e alle manifestazioni riguardanti tali razze.
      2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destina annualmente al finanziamento dei programmi di cui al comma i risorse reperite anche da quota parte dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche.
      3. Le regioni realizzano i programmi finanziati ai sensi del comma 2 avvalendosi dell'UNIRE»;

          b) all'articolo 4:

              1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

                  «c-bis) la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività ippiche»;

 

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              2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

                  «5-bis. La commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività ippiche predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili ai fini di doping nelle attività sportive. La commissione, composta da cinque esperti in materia, è nominata dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e dura in carica tre anni.

                  5-ter. Il controllo veterinario sulle attività agonistiche equestri è svolto da laboratori accreditati sulla base di specifici criteri emanati dal Ministero della salute e convenzionati con l'UNIRE. Gli oneri non possono superare i limiti fissati dal Ministero della salute. I laboratori sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità secondo le modalità definite dal Ministro della salute con proprio decreto»;

          c) all'articolo 6:

              1) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I membri delle tre consulte durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta».

Art. 11.
(Regolamentazione delle scommesse
ippiche).

      1. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relativi alle scommesse ippiche, sono adottati di intesa con l'UNIRE.

Art. 12.
(Affidamento degli equidi dismessi e
confiscati).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa,

 

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dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di cui all'articolo 8.
      2. Ai centri di cui al comma 1 sono affidati gli equidi per i quali è stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601. Gli affidatari degli equidi sequestrati o confiscati possono rivalersi delle spese sostenute sul proprietario o sul detentore dei medesimi equidi.

Art. 13.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto previsto al comma 2, chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
      2. Chiunque vìola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 3.000 a euro 50.000. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale o se il fatto è commesso nei confronti di equini destinati ad attività agonistiche, sportive o ludiche.

Art. 14.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie).

      1. Le nuove o maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e sono destinate ai centri ippici di cui all'articolo 12.
      2. Il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, determina i criteri di ripartizione delle entrate tenendo conto in ogni

 

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caso del numero degli equi i affidati ad associazioni, a enti o a centri ippici diversi da quelli individuati ai sensi del medesimo comma.
      3. Entro il 30 novembre di ogni anno le somme di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, dei quali 2,5 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 3, 15 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 6, di cui almeno 5 milioni di euro annui per l'attuazione del comma 1, lettera b), del medesimo articolo, 2,5 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 12, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Lo stanziamento di cui al comma 1, fatto salvo il finanziamento di programmi o iniziative non frazionabili, è ripartito annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base della consistenza della popolazione equina rilevata mediante l'anagrafe equina.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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