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PDL 1727

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1727



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ADENTI, FABRIS, MORRONE, LI CAUSI, GIUDITTA, SATTA, DEL MESE, ROCCO PIGNATARO, CAPOTOSTI, D'ELPIDIO, CIOFFI, PICANO, AFFRONTI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme in materia di cittadinanza

Presentata il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È a dir poco improcrastinabile l'esigenza di dotare il nostro Paese di una legge moderna ed europea sulla cittadinanza. In un periodo storico come quello che tutti noi stiamo vivendo è impensabile che l'Italia, da sempre terra di migrazioni ed immigrazioni, possa non tenere il passo e soprattutto perdere il controllo dei flussi di persone che desiderano vivere nel nostro Paese acquisendo per tempo la cittadinanza.
      Questa proposta di legge, onorevoli Colleghi, si propone di portare soccorso a una normativa, tra l'altro risalente a ben quindici anni fa, che risulta variegata e sicuramente anacronistica.
      Diversi sono stati negli ultimi tempi, finanche in questi giorni, i dibattiti in materia di concessione della cittadinanza agli immigrati. Dibattiti che si sono risolti nella scorsa legislatura, appunto con la cosiddetta legge «Bossi-Fini», una legge che non ha portato i frutti attesi e che non è assolutamente al passo né con le esigenze dell'immigrato che giunge nel nostro Paese né con quelle del cittadino italiano che vuole o deve interagire con la problematica in questione.
      Diverse e variegate sono state le proposte di legge che si sono succedute in questi anni. Proposte che sono spesso tra loro omogenee e concordanti, eccezion fatta per alcuni punti che necessitano di un ampio e sereno dibattito parlamentare.
      Esse infatti differiscono principalmente in merito al lasso di tempo necessario all'immigrato per acquisire la cittadinanza: alcune propongono solo un triennio di soggiorno, altre, invece ben sei anni per la concessione della cittadinanza italiana.
      La proposta di legge in questione, Colleghi, guarda all'Europa per trovare la soluzione al nostro problema ed ha il fine di creare una legislazione quanto più possibile uniforme con il resto dell'Europa stessa.
 

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      Scegliere un periodo di residenza in media con il resto dei Paesi europei significa in primo luogo evitare che la maggiore facilità di acquisizione della cittadinanza in Italia, in termini temporali, renda ancora più vulnerabile il nostro Paese al difficile problema dell'immigrazione clandestina.
      Se oltre alla nostra posizione geografica aggiungessimo anche una maggiore facilità di acquisizione della cittadinanza, rischieremmo infatti di incentivare i flussi migratori, operando in modo contrario allo sforzo di contenimento degli stessi, ed aggraveremmo il problema sociale ed umanitario connesso all'immigrazione clandestina nel nostro Paese.
      In Germania sono otto gli anni di residenza richiesti e in Spagna dieci, in Francia sono cinque, ma in questi mesi si sta procedendo a una revisione in senso restrittivo della legislazione in materia.
      Individuare in sette anni il periodo di residenza richiesto ci aiuterebbe a collocarci nella media europea.
      Il problema del lasso di tempo necessario per l'acquisizione della cittadinanza si collega direttamente a quello dell'acquisizione degli strumenti e delle conoscenze linguistiche e dei valori della nostra cultura. È opportuno capire che se l'acquisizione linguistica può essere determinata dalla previsione di un tempo di permanenza continuativo nel nostro territorio, il problema culturale e valoriale, ben più importante, è molto più complesso.
      Non si può pensare che l'acquisizione dei valori a fondamento della cultura avvenga in un periodo così limitato. È assolutamente evidente come questo processo sia di tipo generazionale e come una vera e propria integrazione culturale possa avvenire solo con le generazioni successive alla prima, anche grazie all'inserimento dei più giovani nel sistema scolastico nazionale e la partecipazione degli stessi a forme di socializzazione.
      È indispensabile, a nostro avviso, prevedere un sistema formativo - che coinvolga il sistema scolastico, le università, le amministrazioni locali e il mondo del no-profit - affinché siano concesse a chi intende compiere questo processo di integrazione pari opportunità di apprendimento e o integrazione, senza differenziazioni sociali e culturali. L'istituzione di veri e propri corsi di «educazione alla cittadinanza» è già prevista nella legislazione di altri Paesi europei e rappresenterebbe uno strumento concreto più efficace per accompagnare e verificare l'integrazione linguistica e culturale dell'immigrato.
      Un ulteriore aspetto cui si deve porre attenzione è il problema dei ricongiungimenti. Ricordiamo infatti che per altre culture, e in particolare per quella araba, spesso il concetto di famiglia è diverso dal nostro. E più in generale dobbiamo considerare che l'alta natalità di tali popolazioni rende le famiglie degli aggregati molto numerose e spesso «allargati». Nel valutare un progetto di legge sulla cittadinanza di questo tipo non possiamo non valutare gli impatti economici che deriverebbero dal problema dei ricongiungimenti. Impatti sul Servizio sanitario nazionale, sul sistema pensionistico e sugli ammortizzatori sociali in generale. Rispetto a questo tema credo che il Governo debba fornire uno studio e una valutazione più dettagliata, anche in termini economici.
      Nello specifico, la proposta di legge in questione propone in primo luogo che, ai fini della concessione della cittadinanza per nascita, il requisito della semplice residenza senza interruzione per cinque anni sia sostituito da quello di un quinquennio con un più quattrocentocinquanta giorni di assenza dal territorio italiano. Dispone ancora che i cinque anni previsti per la concessione della cittadinanza siano, come prima annunciato, portati a sette, riducibili a cinque solo tramite superamento di un corso di integrazione predisposto dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della pubblica istruzione e per i diritti e le pari opportunità.
      Infine, la presente proposta di legge, Colleghi, richiede la rinuncia esplicita da parte del richiedente alla cittadinanza di origine.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nascita).

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, al momento della nascita, sia residente legalmente in Italia da almeno cinque anni, durante i quali abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a quattrocentocinquanta giorni nell'arco del quinquennio e a novanta giorni nell'ultimo anno del quinquennio stesso, e che sia in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

            b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia e in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «1-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, entro un anno dal compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».

Art. 2.
(Minori).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:

      «2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente

 

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legalmente in Italia da almeno cinque anni, durante i quali abbia trascorso all'estero periodi complessivamente non superiori a quattrocentocinquanta giorni all'anno del quinquennio e a novanta giorni nell'ultimo anno del quinquennio stesso, e che sia in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
      2-bis. Alle medesime condizioni di cui al comma 2, qualora alla maggiore età lo straniero risieda legalmente nel territorio da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquistare la cittadinanza italiana».

Art. 3.
(Matrimonio).

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni se all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi».

 

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Art. 4.
(Concessione della cittadinanza).

      1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ai soggetti di seguito indicati e in possesso del requisito reddituale, non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, come determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

      2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni, riducibili a cinque in caso di superamento di uno specifico corso di integrazione, e non abbia trascorso all'estero più di quattrocentocinquanta giorni nel quinquennio o novanta giorni nell'anno antecedente alla presentazione della domanda».

      3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, della pubblica istruzione e per i diritti e le pari opportunità, definisce con regolamento i contenuti, le modalità di organizzazione e di erogazione degli specifici corsi di integrazione previsti.
      4. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana è richiesta la rinuncia alla cittadinanza di origine».

Art. 5.
(Regolamento di esecuzione).

      1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo

 

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4 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f), è comunque sottoposta alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio dello Stato mediante la verifica della conoscenza della lingua italiana, della Costituzione italiana e dei diritti e doveri dei cittadini italiani.
      2. Con regolamento di esecuzione della presente legge, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, gli organi competenti a riceverle nonché la documentazione da produrre, ivi compresa quella ritenuta idonea a comprovare la sussistenza del requisito di cui al comma 1, e sono armonizzate le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e successive modificazioni».

Art. 6.
(Giuramento).

      1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - 1. Entro sei mesi dalla notifica del decreto di conferimento della cittadinanza, la persona a cui lo stesso si riferisce deve prestare giuramento secondo le modalità e i contenuti stabiliti nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis.
      2. Il decreto di conferimento della cittadinanza non ha effetto se il giuramento non è prestato entro il termine di cui al comma 1».

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000

 

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euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per l'anno 2008 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, informando tempestivamente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.


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