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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 659 |
1. Gruppo Intesa: 27,20 per cento;
2. San Paolo: 17,23 per cento;
3. Capitalia: 11,15 per cento;
4. Unicredito: 10,97 per cento;
5. Generali: 6,33 per cento;
6. INPS: 5 per cento;
7. Carige: 3,96 per cento;
8. BNL: 2,83 per cento;
9. Monte dei Paschi di Siena: 2,5 per cento;
10. Premafin: 2 per cento;
11. La Fondiaria: 2 per cento;
12. Cassa di risparmio di Firenze: 1,85 per cento;
13. Ras: 1,33 per cento.
La tutela del pubblico risparmio, la necessità di distinguere chiaramente il ruolo di controllore e di controllato e le turbative nel mercato finanziario hanno imposto una nuova normativa in grado di riportare la Banca d'Italia nella pienezza dei suoi poteri e della sua autorevolezza, riconducendola appieno nella sfera pubblica e sottraendola in questo modo ai potenziali conflitti di interessi di gruppi privati che potrebbero influenzare a proprio vantaggio le iniziative di ispezione e di controllo riservate all'Istituto di vigilanza.
In questo ambito si muove la soluzione prospettata dall'articolo 19 della legge n. 262 del 2005, il cui comma 10 prevede che entro tre anni le quote dell'Istituto non in mano pubblica siano ad essa trasferite. La disposizione però non chiarisce quali debbano essere in ambito pubblico i possessori delle quote, che potrebbero essere ridotti ad uno ed influenzabili dal potere politico. Si è pertanto ritenuto opportuno proporre che le quote di partecipazione al capitale siano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Cassa depositi e prestiti, azionisti «naturali» della Banca d'Italia, nonché alle regioni oltre agli altri enti che il Governo riterrà opportuno scegliere. Il regolamento di attuazione della legge dovrà inoltre garantire l'assoluta trasparenza dell'assetto proprietario, ad oggi incomprensibilmente non oggetto di pubblicazione ufficiale obbligatoria.
1. Il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente:
«10. Le quote nominative del capitale sociale della Banca d'Italia sono attribuite alla Cassa depositi e prestiti Spa, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni, secondo i criteri stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Col medesimo regolamento sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici».
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