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PDL 1665

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1665



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VOLONTÈ, RICCARDO CONTI

Disposizioni per la valorizzazione e la salvaguardia della «Via Francigena»

Presentata il 20 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende valorizzare l'antico percorso della «Via Francigena» che si inserisce nell'ambito delle tre peregrinationes maiores: Roma luogo del martirio dei Santi Pietro e Paolo, Santiago de Compostela, luogo ove l'apostolo Giacomo decise di riposare, e Gerusalemme in Terra Santa.
      Tra i numerosi percorsi «romei» che raggiungevano la capitale della cristianità, uno dei più documentati era questo itinerario detto «Via Francigena» o «via francesca», in quanto proveniente dalla Francia.
      La sua origine risale all'età longobarda, quando tale popolazione si insediò nell'Italia settentrionale, creando come capitale Pavia.
      All'inizio del secondo millennio iniziarono i grandi pellegrinaggi e fu percorsa dai cosiddetti «marcheur de Dieu». Pii viandanti che per devozione o penitenza percorrevano 20-25 chilometri al giorno portando con sé un oggetto devozionale: vi era una vera e propria investitura che consisteva nella benedizione da parte di un sacerdote di ciò (signum peregrinationis) che il pellegrino portava con sé.
      Oltre che via del pellegrinaggio divenne un'importante via di comunicazione e di traffici commerciali tra il Mare del nord e Roma.
      Ampia è la documentazione al riguardo, a partire dalla ricostruzione che la storia attribuisce a Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, del percorso da lui effettuato nel 994 dopo Cristo verso Roma in visita al Papa Giovanni XV. In un diario ora conservato alla British Library di Londra vi è il racconto delle 80 tappe percorse tra Roma e Canterbury.
 

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      L'antico tracciato partiva da Canterbury attraversando i centri di Dover, Sombre, Guines, Theraname, Bruay, Arras, Dongt, Serancourt le Grand, Laon, Carbony, Reims, Chalon sur Marne, Fontaine sur Corde, Donnement, Brienne la Vielle, Bar sur Aube, Blessonville, Humes, Gronant, Cussey sur l'Oignon, Besancon, Nods, Pontarlier, Yverdun, Orbe, Lausanne, Vevey, Aigle, St.Maurice, Orsieres, Bourg St.Pierre, St.Rhemy.
      Attraversava le Alpi, per iniziare il suo percorso nel territorio italico in valle d'Aosta scendendo dal Piemonte e dalla Lombardia, utilizzando soprattutto il valico del Moncenisio, toccando i centri di Aosta, Poley, Santhià, Vercelli, Tromello, Pavia, Santa Cristina e Corte Sant'Andrea nella pianura padana, proseguendo per Piacenza, nodo viario importantissimo, Fiorenzuola, Fidenza, punto di snodo fra i percorsi di pianura e il valico di Monte Bardone, valicando l'Appennino toccava Berceto, attraversando la valle del Magra giungeva a Villafranca (luogo di riscossione dei pedaggi), Aulia, Santo Stefano, Sarzana e Lumi. In Toscana toccava i centri di Carrara, Massa, Ponte San Pietro, Lucca, Altopascio, Fucecchio, San Miniato, Chianti, Poggibonsi, San Gemignano, Siena, Montalcino, San Quirico d'Orcia, Abbadia San Salvatore, Radicofani, e attraverso la valle del Paglia raggiungeva Acquapendente, Bolsena, Montefiascone, Viterbo; infine Roma «città eterna» attraversando l'attuale Monte Mario, detto il «Monte della gioia», per giungere a San Pietro.
      Il percorso non era costituito da un unico tracciato ma da un «fascio di strade e sentieri» che variavano a seguito di eventi storici, economici, o per semplice sicurezza dei gruppi che si accingevano al cammino.
      Nel 1994, su presentazione del Ministero del turismo italiano, il Consiglio di orientamento degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa decise di raccomandare l'elezione a itinerario culturale. Il 21 aprile 1994, la Direzione educazione, cultura e sport del Consiglio d'Europa ha ufficializzato il riconoscimento di itinerario culturale della «Via Francigena» (protocollo n. 459 del 4 maggio 1994).
      Nel 1997 l'ente che si è occupato di questo conferimento è stato l'Istituto europeo degli itinerari culturali, nato da un accordo politico tra il Consiglio d'Europa e il Gran Ducato di Lussemburgo, con sede nell'abbazia di Neumnster di Lussemburgo.
      Il 9 dicembre 2004 il Consiglio d'Europa ha dichiarato la «Via Francigena» «Grande itinerario culturale del Consiglio d'Europa» ai sensi della risoluzione (98)4, adottata il 17 marzo 1998.
      Con la valorizzazione dell'itinerario si vuole tutelare e incrementare la conoscenza del patrimonio monumentale, artistico e storico dei centri toccati da questo percorso, attraverso la collaborazione delle città, delle istituzioni e delle associazioni.
      L'articolo 1, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferma che «La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Da questa norma si evince che l'istituzione dell'itinerario e la sua conseguente valorizzazione sono un'occasione per gli europei del XXI secolo di conoscere la loro storia, le loro origini, le diverse tradizioni e culture che caratterizzano i centri appartenenti a tale percorso. Un'occasione per riscoprire la nostra identità nazionale, lo nostre radici, per confermare la nostra «unità nella diversità», nel rispetto delle peculiarità di ogni singola realtà storica e umana. Solo guardando al passato si costruisce e si difende il valore dell' identità nazionale. Solo con un forte senso della propria identità nazionale si possono far cadere le barriere e costruire l'Europa unita.
      Il percorso nato come itinerario religioso vuole essere anche un'occasione di arricchimento culturale, di riscoperta delle diverse tradizioni, di conoscenza eno-gastronomica, un volano per un turismo spinto da un amore per la cultura e l'ambiente, nonché, se compiuto riscoprendo
 

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l'antico andamento lento del pellegrino, un'occasione di confronto con la diversità umana.
      «Camminare» come sostiene David Le Breton «significa aprirsi al mondo», viaggiare percorrendo gli antichi tracciati è appunto uno stimolo a uscire dalla nostra particolare realtà per tornarvi arricchiti. Anche se è ormai percorso laico, in un certo senso si può ricondurre all'antico «viaggio dell'anima», filo conduttore del pellegrino, ma anche occasione, di sviluppo socio-economico, nonché motore per incrementare i livelli occupazionali delle aree da esso toccate, fonte di promozione turistica e attrazione per centri ove il turismo di massa ha sorvolato ingiustamente l'offerta.
      Una risposta, quindi, qualitativamente importante alla flessione dei flussi turistici, una vera sofferenza in alcuni periodi per il nostro Paese.
      Con la presente proposta di legge si vuole definire una cornice degli interventi prioritari idonei per la valorizzazione economica dell'area territoriale interessata, per la determinazione della destinazione di risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato nonché per la previsione di un monitoraggio degli interventi effettuati nei termini prescritti.
      Tali risorse sono necessarie per un miglioramento sia a livello strutturale (attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio storico-artistico esistente), sia attraverso una riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, nonché per stimolare l'attivazione di interventi e di investimenti da parte dei privati.
      Si vuole altresì stimolare la promozione di una cultura ambientalista, con la creazione di un prodotto turistico-culturale in cui esista una connessione interdisciplinare e territoriale tra storia e natura, data dalla vicinanza ai centri storici di parchi e di aree protette.
      Tale itinerario culturale costituisce un patrimonio per ogni comune, provincia e regione attraversati, dal percorso. Occorre quindi realizzare un efficace coordinamento tra queste realtà, che porti ad una progettualità unitaria del prodotto storico-turistico-religioso della «Via Francigena», in cui nel rispetto delle varie individualità regionali possa connotarsi una dorsale culturale comune.
      L'itinerario è anche un'occasione di collaborazione con università, istituti di ricerca e organizzazioni di volontariato che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali ed ambientali favorendone la pubblica fruizione nel pieno rispetto della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e resa esecutiva della legge 9 gennaio 2006, n. 14.
      La valorizzazione e la conservazione della «Via Francigena», nel creare un'occasione sia di viaggio laico sia di pellegrinaggio religioso, vogliono essere un motore «nella riscoperta e nella rinnovazione delle nostre radici» nonché «una forza centrale e non periferica nelle trasformazioni storiche».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato promuove la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e artistico dell'area territoriale attraversata dall'antico itinerario denominato «Via Francigena».
      2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato partecipa al finanziamento di progetti predisposti da regioni ed enti locali, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dello sviluppo economico, mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) la realizzazione di iniziative volte al restauro scientifico e al risanamento conservativo dei siti di interesse storico e artistico esistenti nell'area territoriale interessata, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali o di privati cittadini, per garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;

          b) la promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza del patrimonio dell'itinerario per consentire la sua valorizzazione turistica con attività di documentazione sulla storia del pellegrinaggio;

          c) il recupero dei tratti originali dell'antico tracciato, la ricostruzione e l'interconnessione con strade esistenti, al fine di migliorare la percorribilità a fini turistici;

          d) la realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico itinerario e il recupero conservativo di quelle preesistenti con eventuali miglioramenti;

 

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          e) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, il recupero di aree degradate collegate al percorso, nonché la riqualificazione di tratti di paesaggi storici con reinserimento di vegetazione, anche storicamente documentata;

          f) l'attivazione di iniziative volte alla conoscenza dei parchi naturali, delle oasi e delle aree protette adiacenti all'itinerario, nonché la realizzazione di attività finalizzate alla formazione di una cultura turistico-ambientale;

          g) l'attivazione di collaborazioni tra soggetti pubblici e privati al fine di incrementare lo sviluppo dell'area territoriale interessata anche mediante investimenti privati.

Art. 2.
(Fondo per la «Via Francigena»).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la «Via Francigena», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite fra le seguenti regioni attraversate dalla «Via Francigena»: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Le regioni utilizzano tali risorse per la realizzazione degli interventi prioritari individuati ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3.
(Comitato scientifico per la «Via Francigena»).

      1. Allo scopo di assicurare le finalità della presente legge, di monitorare il rispetto dei termini di realizzazione dei progetti e di amministrare il Fondo di cui all'articolo 2, è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

 

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presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato scientifico per la «Via Francigena», composto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante per ciascuna delle regioni di cui al citato articolo 2, comma 2, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dei trasporti e un rappresentante scelto tra esperti delle università o degli istituti di ricerca.
      2. I progetti presentati ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, sono esaminati dal Comitato scientifico, che formula un parere vincolante in ordini all'ammissibilità del finanziamento dei medesimi progetti.

Art. 4.
(Accordo di programma quadro).

      1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province e i comuni interessati stipulano un accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previsti dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

 

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conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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