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PDL 1134

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1134


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NESPOLI, CASTIELLO

Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

Presentata il 14 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione affronta una questione relativa all'applicazione dell'articolo 143 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia a quelle procedure previste per determinare «lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso», che in qualche caso, come si è verificato in Campania, sono state applicate anche per pervenire allo scioglimento di Aziende sanitarie locali, equiparate dall'ufficio territoriale del Governo competente e dal Ministero dell'interno a un vero e proprio ente locale, e per questo considerate sottoponibili alle procedure previste dal già richiamato articolo 143.
      In questa sede non si affronta l'annoso problema del necessario ammodernamento della disciplina relativa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso in relazione ai nuovi assetti dell'intero sistema delle autonomie locali. Tali nuovi assetti hanno determinato, di fatto, una netta separazione tra i diversi livelli di potere all'interno dell'ente locale, individuando con puntualità incontestabile che la responsabilità dei modelli gestionali spetta ai dirigenti, riservando agli organi esecutivi, sindaco e giunta, un potere di indirizzo politico-amministrativo conseguente al potere d'indirizzo proprio dell'organo politico.
      In proposito, fecondo è stato il confronto all'interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, svoltosi
 

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nella scorsa legislatura all'esito del quale è stata elaborata una proposta, ampiamente condivisa, che andava nella direzione di un'organica revisione della norma vigente.
      In questa sede, la proposta di legge che avanziamo ha lo scopo d'intervenire sulle modalità di ripristino degli organi democraticamente eletti dai cittadini. In proposito si è verificato a più riprese (e potrebbe tornare verificarsi in Campania con le scadenze di elezioni amministrative previste per l'anno 2007), che un comune sciolto per infiltrazioni mafiose, ritorni alle urne a distanza di anni dall'adozione del decreto di scioglimento. Infatti, conformemente a quanto sino ad oggi disposto dall'articolo 2 della legge n. 182 del 1991 i comuni sciolti per mafia tornano alle urne nello stesso anno dello scioglimento se la data di scadenza dei diciotto mesi di gestione commissariale si verifica entro il 24 febbraio dell'anno, diversamente si va all'anno successivo. Questa norma, in molte situazioni, anche in assenza delle previsioni dettate dal comma 4 del richiamato articolo 143, determina, di fatto, un prolungamento del periodo commissariale al di là del periodo massimo consentito dalla legge, ossia fino a ventiquattro mesi.
      Questa proposta di legge, per ovviare a tale consuetudine che mortifica il diritto-dovere di ripristinare organi istituzionali determinati da libere consultazioni elettorali, democraticamente svolte, si pone l'obiettivo di considerare il periodo dei diciotto mesi di commissariamento come un periodo coincidente con la scadenza del mandato ordinario del comune sciolto. In questo modo, può trovare applicazione l'articolo 1 della citata legge n. 182 del 1991, consentendo ai comuni sciolti per mafia di tornare a una gestione amministrativa ordinaria in tempi decorosi. Questo anche perché l'esperienza derivante dalle approfondite verifiche, fatte negli anni, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle criminalità mafiose, dimostra la non attualità della norma ed evidenzia che quasi sempre lo strumento gestione commissariale non risulta idoneo agli obiettivi che si prefigge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      All'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 187, è aggiunto, infine, il seguente comma:

          «1-bis. Le elezioni dei consigli comunali o provinciali sciolti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, laddove non sia disposta la proroga prevista dal comma 3 del richiamato articolo 143, si svolgono nel turno amministrativo previsto dall'articolo 1 della presente legge se i diciotto mesi di vigenza del decreto di scioglimento scadono nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se gli effetti del decreto di scioglimento scadono nel secondo semestre dell'anno».


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