Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1547

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1547


 

Pag. 1

 

Pag. 2

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SALERNO

Disposizioni per l'incremento dell'edilizia carceraria

Presentata il 1o agosto 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il recente dibattito sull'indulto è servito pienamente a rappresentare quanto sia necessario incrementare, invece e fortemente, l'edilizia carceraria.
      Alla base, infatti, di quest'ultimo provvedimento di clemenza la motivazione più addotta e convincente è stata proprio l'esigenza di «sfollare» le carceri italiane che starebbero, appunto, per «scoppiare» di detenuti.
      Non solo l'indulto, ma anche altri istituti di depenalizzazione generica sono stati sollecitati nel tempo ed hanno operato in virtù di contingenze legate più al sovraffollamento delle carceri che a scelte morali o di «alta» politica.
      La motivazione addotta in questi giorni di concedere benefìci e sconti di pena per il solo fatto che le carceri italiane sono sovraffollate è e resta una logica aberrante e inaccettabile in una nazione civile quale è l'Italia.
      In altre nazioni, altrettanto importanti, del nostro occidente democratico, questo problema non è così grave in quanto è stato affrontato meglio e prima che potesse ingenerare problemi drammatici come è successo in Italia.
      L'esempio del sindaco di New York, Giuliani, che fece corrispondere alla sua famosa «tolleranza zero» un incremento di edilizia e accoglienza carceraria è sicuramente quello migliore.
 

Pag. 3

      La sua azione e l'obiettivo di un netto calo di delitti non si sarebbero potuti raggiungere se non ci fossero state le strutture in grado di accogliere e detenere i delinquenti e i fuorilegge.
      Per tutti questi motivi, la presente proposta di legge va nella direzione semplice e diretta di stanziare i fondi necessari per un incremento, in ogni regione italiana, delle strutture di edilizia carceraria al fine di evitare che in futuro si mutuino ragioni aberranti di «sovraffollamento» per approvare i nuovi provvedimenti di clemenza che rimetteranno in libertà un genere di soggetti che noi vorremmo rimanessero a non nuocere in prigione fino alla totale espiazione della pena.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Incremento dell'edilizia carceraria).

      1. Entro l'anno 2007 il Ministro della giustizia, per ciascuna delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, ad eccezione della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, approva un piano di incremento dell'edilizia e delle strutture carcerarie esistenti in misura tale da incrementare del 50 per cento la capacità ricettiva degli istituti di pena oggi esistenti.
      2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia approva altresì un piano di reclutamento delle unità di polizia penitenziaria necessarie e conseguenti all'incremento di cui al medesimo comma 1, procedendo a specifici concorsi.

Art. 2.
(Termine di esecuzione del piano).

      1. Il piano di cui all'articolo 1, comma 1, deve essere integralmente attuato entro l'anno 2010 mediante procedure urgenti di bando e appalto pubblico.

Art. 3.
(Risorse finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2008. Le risorse di cui al precedente articolo sono integrate, con successivo provvedimento, nella misura necessaria fino a compimento del piano.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo

 

Pag. 5

anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su