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PDL 1710

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1710



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONELLI

Norme per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici

Presentata il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema della disponibilità delle fonti energetiche è uno dei fattori determinanti del progresso economico e sociale del mondo attuale ed è strettamente collegato alla tutela della qualità della vita, ovvero dell'ambiente nel quale viviamo e di quello che lasceremo in eredità alle generazioni future. Non è questa la sede per affrontare in modo dettagliato tali tematiche, la cui complessità e importanza sono ormai ampiamente conosciute, anche da coloro che non operano direttamente nei settori di interesse. Ci si limiterà, pertanto, a ribadire che la questione energetica deve essere affrontata con strategie tecnicamente all'avanguardia, che rispondano non solo ai criteri del mercato, ma offrano adeguate garanzie di protezione del territorio e, più in generale, dell'habitat.
      L'ampio dibattito sorto in merito alle fonti di energia rinnovabili si è sviluppato in particolare, a livello nazionale, verso la seconda metà degli anni ottanta (si citano, quali esempi dell'intervento del legislatore, la legge n. 448 del 1998, che ha introdotto la carbon tax, le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla riduzione delle emissioni di gas serra e di approvazione del «Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili», i successivi decreti dell'allora Ministro dell'ambiente sulla promozione e il finanziamento di interventi relativi alle fonti rinnovabili di produzione di energia, il decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha individuato nuovi compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia e di fonti rinnovabili, la legge n. 133 del 1999 che ha previsto agevolazioni , tra l'altro, per l'installazione di impianti fotovoltaici) e, allo stato attuale, coinvolge una vasta serie di soggetti rappresentanti dell'industria, delle associazioni di protezione dell'ambiente, nonché, ovviamente, della classe politica nazionale e degli organi dell'Unione europea. L'importanza delle fonti rinnovabili,
 

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oltre alla garanzia del loro persistere nel tempo (dalla quale deriva il termine con il quale sono indicate), sta nella fondamentale riduzione dei costi ambientali che il loro uso determina. In particolare il sistema fotovoltaico è caratterizzato da un rapporto costi/benefìci sull'ambiente quanto mai positivo: nella fase di esercizio l'impatto ambientale è bassissimo e nella fase di piena efficienza della conversione dell'energia solare in elettricità consente un impiego quasi ottimale del territorio, offrendo ampie possibilità di integrazione nelle strutture edilizie già esistenti. La diffusione di tale fonte è strettamente collegata alla ricerca indirizzata alla sua attuazione nel lungo periodo per incrementarne l'efficienza e, soprattutto, per ridurne i costi di installazione e di mantenimento.
      La scelta, operata dalla presente proposta di legge, di privilegiare il sistema fotovoltaico è dettata in primo luogo da una semplice, ma non banale, presa d'atto: l'Italia, denominata «Paese del sole», possiede caratteristiche metereologiche tali da garantire una costante e quasi continua presenza di tale fonte. In secondo luogo, l'attenzione all'ambiente che caratterizza il gruppo dei Verdi porta a scegliere l'energia solare proprio per il già rilevato basso impatto ambientale e per la valenza, per così dire, «culturale» che il suo utilizzo può comportare in termini di diffusione di una coscienza responsabile in ordine al rapporto tra la tutela e preservazione dell'ambiente e la necessità di approvvigionamento di fonti energetiche.
      Nello specifico, la proposta di legge, al fine di promuovere l'installazione sul territorio nazionale di una rete sempre più estesa di impianti di energia fotovoltaica e (sulla base di quanto già previsto dal programma «Tetti fotovoltaici» di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente 16 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001), prevede la concessione di un contributo statale pari all'80 per cento del costo complessivo sostenuto dai soggetti privati per l'installazione di impianti fotovoltaici presso le strutture edilizie e relative pertinenze di loro proprietà o in loro uso. Consapevoli che tale iniziativa costituisce solo un tassello del vasto puzzle rappresentato dalle molteplici strategie di intervento per garantire uno sviluppo rispettoso dell'ambiente, si auspica che la sua approvazione possa rappresentare il segnale di un'attenzione e un impegno rinnovati e proficui su tali problematiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sviluppo sostenibile e, in particolare, di valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, reca disposizioni finalizzate a promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici, come definiti ai sensi del comma 2, presso le strutture edilizie e le relative pertinenze di proprietà o in uso di soggetti privati.
      2. Ai fini della presente legge, per impianti fotovoltaici si intendono gli impianti di potenza compresa tra 1 e 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione destinati alla conversione dell'energia solare primaria in elettricità.
      3. Ai soggetti privati che procedono all'installazione di un impianto fotovoltaico presso le strutture edilizie e relative pertinenze di loro proprietà o in loro uso è concesso un contributo pubblico pari all'80 per cento del costo complessivo sostenuto, documentato all'atto della richiesta presentata ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

      1. Ai fini della concessione del contributo previsto all'articolo l, comma 3, i soggetti interessati devono presentare ai competenti uffici del comune in cui è ubicata la struttura edilizia destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico, una apposita richiesta corredata dai propri dati anagrafici, dal titolo di proprietà o d'uso della medesima struttura e dal progetto dettagliato dell'impianto, con i relativi costi, redatto da un tecnico abilitato.
      2. All'atto dell'accettazione della richiesta presentata ai sensi del comma 1, gli uffici competenti dei comuni interessati provvedono alla concessione del contributo

 

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nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 3. I medesimi uffici provvedono altresì ai successivi controlli finalizzati a constatare l'effettiva installazione dell'impianto.
      3. I contributi previsti dalla presente legge sono finanziati tramite le risorse di un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominato «Fondo per l'installazione di impianti fotovoltaici» il cui ammontare complessivo è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. I contributi previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici presso le strutture edilizie e relative pertinenze che ne sono sprovviste e non sono cumulabili con eventuali contributi pubblici già erogati ai medesimi soggetti in attuazione del programma «Tetti fotovoltaici» di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente 16 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001, da ultimo rifinanziato ai sensi del decreto dirigenziale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 11 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003.
      5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, ad adottare il relativo regolamento di attuazione.


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