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PDL 1319

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1319



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VIETTI, VOLONTÈ, MAZZONI

Riforma della disciplina delle professioni intellettuali

Presentata il 7 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende riformare il sistema delle professioni intellettuali aggiornandolo alla realtà di oggi, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dal progresso di integrazione europea e dai processi di internazionalizzazione che coinvolgono anche le professioni intellettuali. Nel contempo si intende provvedere al riconoscimento legislativo delle associazioni delle professioni cosiddette «non regolamentate», che costituiscono una realtà che attende da tempo una specifica disciplina. Le regole introdotte per le associazioni delle professioni riconosciute devono coesistere con il sistema delle professioni «protette» o «regolamentate», cui fa riferimento l'articolo 2229 del codice civile che, nell'ambito della riforma proposta, assumono la denominazione di professioni «di interesse generale». La nuova normativa proposta si applica alle professioni intese in un'accezione molto ampia ovvero a tutte quelle attività economiche dirette «al compimento di atti, alla prestazione di servizi od opere a favore di terzi», abitualmente esercitate «con lavoro intellettuale» per le quali «è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale». Essa abbraccia, quindi, in un sistema comune, tutte le libere professioni che rappresentano uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza nell'ambito economico-sociale,
 

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e che assolvono a ruoli di pubblico interesse. Il settore professionale, parte cospicua del mercato del lavoro, merita una riforma organica tesa alla modernizzazione e alla maggiore competitività del nostro Paese nell'economia globale. La proposta di riforma si coordina perfettamente anche con le disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza, libera circolazione dei servizi e diritto di stabilimento; i vincoli che derivano dall'ordinamento comunitario costituiscono limiti generali della potestà legislativa di Stato e regioni e sono esplicitamente richiamati nella proposta di legge. In quest'ottica la riforma rappresenta un passaggio indispensabile anche nel processo di integrazione europea. Rispetto al quadro costituzionale vigente l'intervento proposto intende fornire un quadro unitario della materia.
      Tale normativa si applica a tutte le professioni per il perseguimento dei seguenti fini:

          a) tutelare gli interessi generali della professione, valorizzandone la rilevanza economica e sociale;

          b) tutelare il corretto esercizio della professione nonché l'indipendenza di giudizio e l'autonomia di chi la esercita;

          c) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale;

          d) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione del professionista all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

      Per quanto riguarda le professioni «protette», si prevede che in base alle norme quadro si proceda a un adeguamento degli attuali ordinamenti professionali o all'introduzione di nuove disposizioni attraverso deleghe legislative al Governo.
      Le disposizioni della presente proposta di legge costituiscono norme generali di riforma economico-sociale e le disposizioni legislative dei singoli ordinamenti professionali, come modificate in base ai decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe previste, sono princìpi fondamentali della materia. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base all'articolo 117 della Costituzione, potranno esercitare la potestà legislativa concorrente conformandosi a tali norme.
      La proposta di legge è suddivisa in quattro titoli: titolo I - parte generale; titolo II - professioni di interesse generale; titolo III - associazioni delle professioni riconosciute; titolo IV - provvedimenti di attuazione.
      Le disposizioni generali del titolo I si applicano a tutti i tipi di attività professionali.
      Il capo I si apre con le disposizioni relative all'oggetto, alle definizioni e alle finalità (articoli 1, 2 e 3). Sono poi enunciate le disposizioni sull'esercizio delle attività professionali, prevedendo il regime applicabile ai liberi professionisti, ai professionisti dipendenti e la possibilità di esercitare la professione in forma societaria (articoli 7 e 8). È altresì prevista una specifica disciplina in materia fiscale e previdenziale (articoli 11-12).
      L'articolo 14 prevede, in base alla delega disposta dall'articolo 37, che il Governo adotti un decreto legislativo per il riconoscimento pubblico e l'organizzazione delle professioni intellettuali e determina princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In base a questi il Governo dovrà valutare quali siano le professioni meritevoli di tutela attraverso l'istituzione di ordini ai sensi del titolo II (professioni di interesse generale) e quelle per le quali è sufficiente favorire l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III. Al riguardo, l'articolo 14 disciplina il riconoscimento pubblico e l'organizzazione delle professioni intellettuali, prevedendo il diritto dei professionisti ad ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative a condizione che vengano individuate soglie di rilevanza soggettiva e oggettiva relativamente al settore economico di riferimento dell'attività svolta escludendo, altresì, che possa essere

 

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considerata professione un'attività che riguardi prestazioni che hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale.
      Si prevede inoltre che spetta al Ministero della giustizia (di concerto con i Ministeri competenti) il potere di riconoscimento delle professioni in esito a un'istruttoria diretta ad accertare la sussistenza di determinati requisiti con la specificazione che anche in caso di esito negativo dell'istruttoria il Ministero della giustizia può concedere il riconoscimento (motivato analiticamente) a una professione che ha una connotazione tipica delle professioni di interesse generale laddove risulti che tale attività abbia fondamento teorico e pratico, venga esercitata in modo diffuso nel territorio nazionale e abbia rilevanza economica o sociale.
      In base alle definizioni dettate dall'articolo 2, per professione di interesse generale si intende la professione il cui accesso, in virtù dell'interesse generale che riveste l'attività prestata dal professionista, è soggetto alla previa iscrizione ad un albo a seguito di un esame di Stato.
      Alla disciplina particolare della professione di interesse generale è dedicato il titolo II, che rappresenta una cornice comune per tutte le professioni «regolamentate». I singoli ordinamenti verranno poi istituiti o modificati con l'esercizio delle deleghe previste dalla legge.
      In comune le professioni regolamentate hanno alcuni presupposti per l'esercizio delle attività (articolo 15); dei princìpi generali da rispettare per regolare il tirocinio e il successivo esame di Stato (articolo 16); le regole per l'iscrizione e la tenuta degli albi professionali (articolo 17); i princìpi per la costituzione, l'organizzazione e la forma giuridica degli Ordini professionali (articolo 18); l'articolazione degli Ordini territoriali (articolo 19), le attribuzioni dei consigli degli Ordini territoriali (articolo 20) e del Consiglio nazionale (articolo 21). Il titolo II prevede inoltre altre disposizioni comuni (articolo 22), i criteri per l'adozione e il valore giuridico dei codici deontologici (articolo 23) nonché le disposizioni sulla responsabilità, sulle sanzioni e sui procedimenti disciplinari (articoli 25, 26 e 27). Nello stesso titolo sono infine dettati i princìpi per l'istituzione di scuole di formazione professionale e corsi di aggiornamento (articolo 28), i requisiti di base per l'istituzione di associazioni professionali (articolo 29) e il regime tariffario (articolo 30). Il titolo si chiude con le disposizioni transitorie (articolo 31) e con la previsione che il Governo, in attuazione della delega di cui all'articolo 37 e di quanto previsto dall'articolo 38, provvede all'adeguamento dell'ordinamento che disciplina le professioni secondo l'elenco di cui all'allegato A alla proposta di legge (articolo 32). La delega consente al Governo non solo di decidere a quale regime assoggettare le singole attività secondo i citati princìpi e criteri direttivi, ma anche di valutare l'eventuale unificazione di Ordini che riguardano lo stesso settore economico.
      Il titolo III è dedicato alle associazioni delle professioni riconosciute. Per professione riconosciuta si intende la professione non rientrante in quelle di interesse generale per il cui esercizio si è costituita una associazione tra coloro che la esercitano. L'associazione si costituisce al fine di dare evidenza ai requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività. Tali associazioni, per ottenere il riconoscimento, devono avere precise caratteristiche riferite, tra l'altro, alla democraticità dello statuto e alla istituzione di strutture dedicate alla formazione (articolo 35). Il Governo è delegato a stabilire nel dettaglio i requisiti richiesti alle associazioni. Le associazioni definiscono i livelli qualitativi e le verifiche per i propri iscritti ai fini del rilascio dei relativi attestati. Il riconoscimento comporta l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia (articoli 33 e 34). Le modalità organizzative e di tenuta del registro sono definite dal Governo in base alla delega prevista dall'articolo 37. L'articolo 36, contenente le norme transitorie, prevede infine un regime agevolato per l'iscrizione in favore delle associazioni attualmente iscritte nella banca dati del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
 

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      Il titolo IV, che chiude la proposta di legge, è dedicato alle norme di attuazione. Sono previsti decreti legislativi delegati (articolo 37) e regolamenti di attuazione (articolo 38). Il titolo si chiude con la previsione dell'istituzione di una commissione di studio, composta da qualificati esperti di diversa estrazione, incaricata di predisporre gli schemi dei decreti legislativi.
      In conclusione, la normativa proposta rappresenta uno forzo per aggiornare l'ordinamento italiano e rendere coerente la disciplina delle professioni intellettuali con le esigenze della collettività. La sua adozione consentirà un adeguamento dell'attuale disciplina alle nuove dinamiche derivanti dai processi di integrazione europea e di internazionalizzazione che coinvolgono anche i professionisti, nonché un adeguamento della legislazione italiana al fenomeno emergente delle associazioni delle professioni riconosciute che richiedono, sia pur in termini diversi rispetto alle cosiddette «professioni protette», una specifica regolamentazione. Tutto ciò viene realizzato nel quadro del riparto costituzionale dettato dall'articolo 117, come modificato con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      L'importanza, l'attualità della materia e l'ampio dibattito già avviato nel corso della passata legislatura impongono una sollecita calendarizzazione e approvazione della presente proposta di legge, che potrà portare all'introduzione di una riforma non più rinviabile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I
PARTE GENERALE

Capo I

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge stabilisce l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
      2. La disciplina delle professioni intellettuali per il cui esercizio è necessario il superamento dell'esame di Stato ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato.
      3. Le presente legge determina i princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento alle professioni intellettuali non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.
      4. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti, alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 4;

          b) per «professione di interesse generale», la professione di cui al titolo II,

 

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il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l'iscrizione a un albo previo superamento di un esame di Stato e il possesso degli altri requisiti stabiliti dall'ordinamento di categoria;

          c) per «professione riconosciuta», la professione di cui al titolo III;

          d) per «libero professionista», colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato qualora previsto dalla legislazione speciale;

          e) per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

          f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;

          g) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

          h) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;

          i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;

          l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;

          m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;

          n) per «Ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali;

          o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;

          p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

          q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio dell'Ordine territoriale;

 

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          r) per «associazioni», le associazioni tra professionisti;

          s) per «sindacati», i sindacati dei professionisti.

Art. 3.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di:

          a) garantire e tutelare, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, la concorrenza;

          b) tutelare gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale;

          c) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria dell'economia della conoscenza;

          d) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

          e) tutelare l'interesse generale al corretto esercizio della professione nonché garantire l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

          f) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività;

          g) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale.

Capo II

Art. 4.
(Esercizio della professione).

      1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

 

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      2. L'esame di Stato per l'esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni è soggetto a predeterminazione numerica dei posti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della collettività.

Art. 5.
(Liberi professionisti).

      1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e la direzione personale del professionista, e in forma associata o societaria ai sensi di quanto previsto dal capo III.
      2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.
      3. La legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

Art. 6.
(Professionisti dipendenti).

      1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria.
      2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
      3. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell'articolo 23, nel rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

 

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      4. Ai dipendenti pubblici si applicano le disposizioni stabilite dal capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Capo III

Art. 7.
(Tipo della società tra professionisti).

      1. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione deve costituirsi secondo il tipo denominato «società tra professionisti - STP», che è regolato dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ovvero dei commi 2 e 3 del presente articolo.
      2. Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente regolata a condizione che:

          a) ove i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di categoria;

          b) i soci non professionisti siano ammessi in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società;

          c) in tutti gli atti e i documenti della società, e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista», salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

      3. Alla società costituita ai sensi del comma 2 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

      4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, della presente legge, alle società tra professionisti regolate ai sensi della medesima legge non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti che disciplinano le procedure concorsuali.

 

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      5. L'iscrizione alla sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

Art. 8.
(Società interprofessionale).

      1. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la società tra professionisti, costituita ai sensi dell'articolo 7, che ha per oggetto l'esercizio di più professioni di interesse generale, è iscritta nella sezione speciale dei rispettivi albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.
      2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti iscritti ad albi diversi.
      3. L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.
      4. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria.

Art. 9.
(Società di diritto speciale).

      1. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano tipi di società nei quali è prevista la presenza di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano società che si avvalgono di questi ultimi per l'espletamento delle relative attività. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37, il Governo provvede a riformare tali disposizioni esclusivamente al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con le norme della presente legge.

      2. Le riserve stabilite dalla normativa vigente a favore di società tra professionisti

 

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disciplinate da leggi speciali si applicano altresì a favore delle società di cui al presente capo.

Art. 10.
(Associazioni professionali).

      1. L'esercizio in forma associata delle professioni è regolato dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al presente capo.
      2. Gli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono abrogati.

Capo IV

Art. 11.
(Norme previdenziali).

      1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza e autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.
      2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di categoria di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di specifica previsione negli ordinamenti di categoria di riferimento, i redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società e di enti

 

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svolta dai soggetti che sono tenuti alla contribuzione nei confronti dell'ente di categoria.
      3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale di categoria cui ciascun professionista fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo. Tale contributo deve essere versato pro quota ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti di categoria vigenti.
      4. Al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti di cui alla presente legge, con i decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37, sono stabiliti condizioni e limiti per l'istituzione, nel rispetto dei princìpi della presente legge, di uno o più enti per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali con riferimento alle professioni che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi dell'articolo 14.

Art. 12.
(Norme fiscali).

      1. Ai redditi di lavoro autonomo prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37, il Governo provvede a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei redditi da capitale prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) esclusione di ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione;

 

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          b) eliminazione del prelievo fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in alternativa, eliminazione del prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitale prodotti dagli enti.

Art. 13.
(Assicurazione per la responsabilità professionale).

      1. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
      2. I codici deontologici di cui all'articolo 23 e i codici etici di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell'obbligo stabilito dal comma 1 del presente articolo.
      3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni di cui al titolo III stabiliscono i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale.
      4. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Capo V

Art. 14.
(Riconoscimento pubblico e organizzazione delle professioni intellettuali).

      1. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37, il Governo provvede a disciplinare il riconoscimento pubblico e la relativa organizzazione delle professioni, di cui rispettivamente ai titoli II e III,

 

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in conformità alla presente legge e, in particolare, ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma  2.
      2. La disciplina di cui al comma 1 è adottata sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) nel rispetto degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, prevedere il diritto dei professionisti ad ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni di legge;

          b) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento dell'attività ed escludendo che possa essere considerata professione una attività che riguarda prestazioni che hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale, fatto salvo quanto previsto alla leggera g);

          c) prevedere, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 15, per le professioni che incidono su interessi generali meritevoli di specifica tutela, l'istituzione di Ordini professionali ai sensi del titolo II e favorire, per le professioni che non incidono su tali interessi, l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III. In ogni caso, l'istituzione di nuovi Ordini professionali è esclusa qualora sia accertata l'omogeneità dei relativi percorsi formativi con i percorsi di professioni le cui competenze incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della professione che ha ottenuto il riconoscimento. In tale caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di categoria di riferimento, garantendo l'autonomia delle singole professioni e la loro adeguata rappresentanza negli organi dell'Ordine competente;

          d) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e nel settore economico di riferimento della professione,

 

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acquisiti, nell'ordine, i pareri obbligatori del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dei Consigli nazionali interessati; prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio professionale spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione, e che la vigilanza sugli Ordini e sulle associazioni professionali di cui al titolo III spetti al Ministero della giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;

          e) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alla lettera d), il Ministero della giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria finalizzata a:

              1) accertare i requisiti per il riconoscimento pubblico delle professioni nonché la loro organizzazione in Ordini o in associazioni;

              2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della giustizia;

              3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 36;

              4) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3);

              5) verificare d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 e, ove ne accerti il difetto, darne comunicazione ai Consigli nazionali e alle amministrazioni pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio professionale;

          f) acquisire i pareri obbligatori del CNEL e dei Consigli nazionali competenti, sentiti, ove opportuno, i sindacati e le associazioni rappresentativi dei professionisti interessati;

          g) disciplinare condizioni e limiti sulla base dei quali, in caso di esito negativo dell'istruttoria, su richiesta dei

 

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soggetti interessati, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti, può esercitare il potere di riconoscimento riguardo alle attività che, senza essere disciplinate dagli ordinamenti di categoria, hanno una connotazione tipica delle professioni di interesse generale qualora dall'istruttoria risulti che tali attività: 1) hanno specifico fondamento, teorico e pratico; 2) sono esercitate in modo diffuso nel mercato nazionale; 3) hanno rilevanza economica o sociale. Il riconoscimento deve essere analiticamente motivato e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.

TITOLO II
PROFESSIONI DI INTERESSE
GENERALE

Art. 15.
(Condizioni e presupposti).

      1. Ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione e in conformità a quanto stabilito agli articoli 2061 e 2229 del codice civile, le condizioni per l'esercizio della professione per cui è necessaria l'iscrizione a un apposito albo, previo superamento dell'esame di Stato, sono stabilite con i decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37 della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) incidenza della professione su interessi generali meritevoli di specifica tutela;

          b) esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;

          c) rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione.

 

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      2. Gli ordinamenti di categoria determinano:

          a) le competenze professionali sulla base del titolo di studio universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, identificando le prestazioni riservate ai sensi della legislazione vigente, in conformità ai princìpi della presente legge;

          b) il titolo professionale;

          c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

          d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato;

          e) il regime delle incompatibilità;

          f) ulteriori requisiti per l'esercizio professionale nel rispetto dell'interesse generale.

Art. 16.
(Tirocinio ed esame di Stato).

      1. L'ordinamento di categoria stabilisce le condizioni e i requisiti del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;

          b) la durata del tirocinio non può essere superiore a tre anni;

          c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo, con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni, società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;

          d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione

 

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agli esami di Stato, in Paesi dell'Unione europea o in altri Paesi esteri, ai sensi della lettera c);

          e) deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese.

      2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
      3. Nell'ambito della delega prevista dall'articolo 37, il Governo provvede a disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'esame deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;

          b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.

Art. 17.
(Albo professionale).

      1. Il professionista si iscrive all'albo del luogo ove ha domicilio.
      2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e di tenuta dell'albo.

Art. 18.
(Ordine professionale).

      1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza

 

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proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.
      2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina con regolamento la propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. I regolamenti sono approvati dal Ministro della giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli Ordini, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d).
      3. L'Ordine professionale si articola in:

          a) Consiglio nazionale, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della rispettiva categoria, con i compiti di cui all'articolo 21;

          b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine della rispettiva categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui all'articolo 20.

      4. All'Ordine professionale non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 19.
(Ordine territoriale).

      1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione dell'Ordine territoriale, prevedendo i seguenti organi:

          a) il consiglio, composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli iscritti all'albo ed eletto dall'assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine territoriale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio;

 

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          b) l'assemblea, costituita dagli iscritti all'albo; l'assemblea elegge i componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento di categoria;

          c) il collegio dei revisori, composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori, eletti dall'assemblea ogni tre anni; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive; il collegio dei revisori controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.

Art. 20.
(Consiglio dell'Ordine territoriale).

      1. Spettano all'Ordine territoriale, che li esercita tramite il consiglio, i seguenti compiti:

          a) garantire l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d);

          b) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nonché la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, dandone comunicazione al Consiglio nazionale;

          c) determinare, nel rispetto del bilancio preventivo, il contributo obbligatorio annuale che deve essere corrisposto da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

          d) vigilare sul corretto esercizio della professione ed esercitare i conseguenti poteri disciplinari sugli iscritti all'albo;

 

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          e) formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;

          f) esperire, su richiesta, il tentativo di conciliazione tra gli iscritti all'albo e i clienti che, nel caso di controversie relative ai compensi, possono farsi assistere anche da associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          g) formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

          h) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e al presente comma.

Art. 21.
(Consiglio nazionale).

      1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione del Consiglio nazionale prevedendo che:

          a) il Consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo. Il Consiglio nazionale è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio nazionale;

          b) il controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio è affidato a un collegio dei revisori, composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori, nominati dal Ministro della

 

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giustizia ogni quattro anni. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

      2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:

          a) vigilare sul rispetto dei princìpi della presente legge;

          b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

          c) giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1o gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

          d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;

          e) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;

          f) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

          g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale, previa esazione dei contributi a carico degli iscritti agli albi, e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

          h) determinare gli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;

          i) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;

          l) accreditare i percorsi formativi;

          m) assicurare la compiuta informativa al pubblico sulle modalità di esercizio della professione;

          n) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e al presente comma.

 

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Art. 22.
(Disposizioni comuni).

      1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico, nonché le modalità di elezione del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e le modalità dei relativi subentri, sulla base dei seguenti princìpi e criteri:

          a) favorire la partecipazione degli iscritti;

          b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;

          c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

Art. 23.
(Codice deontologico).

      1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione nonché il decoro e il prestigio della professione medesima.
      2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali.
      3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi in modo adeguato da parte dell'Ordine.

Art. 24.
(Pubblicità).

      1. L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa.

 

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      2. Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui la pubblicità prevista dal comma 1 può essere resa dagli iscritti.

Art. 25.
(Responsabilità disciplinare).

      1. Il professionista deve:

          a) rispettare le leggi e il codice deontologico;

          b) comportarsi in modo conforme alla dignità e al decoro professionali;

          c) curare l'aggiornamento della propria formazione professionale.

Art. 26.
(Sanzioni disciplinari).

      1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
      2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
      3. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

          a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

          b) la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;

          c) la sospensione, che consiste nell'inibizione all'esercizio della professione da un minimo di un mese a un massimo di due anni;

          d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

      4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno.

 

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      5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
      6. Nel caso di società tra professionisti iscritti all'albo, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla società.
      7. Nel caso di società interprofessionale, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

Art. 27.
(Procedimento disciplinare).

      1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia interesse.
      2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) contestazione degli addebiti;

          b) diritto di difesa;

          c) distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;

          d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;

          e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa.

      3. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data di commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento stesso.
      4. Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

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      5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che l'ordinamento non preveda impugnazione davanti ad un'autorità diversa.
      6. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che regolano i procedimenti disciplinari delle professioni istituite prima dell'entrata in vigore della Costituzione.

Art. 28.
(Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale).

      1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'Ordine può, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e con la partecipazione di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, casse di previdenza, sindacati e associazioni di professionisti, scuole di alta formazione per i professionisti e i tirocinanti.

      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro della giustizia, riconosce con decreto i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio delle funzioni in materia di formazione da parte degli Ordini.
      3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte di Ordini, associazioni e sindacati dei professionisti e casse di previdenza, possono essere promossi e organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti sono altresì promossi e organizzati da soggetti privati.

 

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      4. Le università e gli istituti del secondo ciclo di istruzione, di intesa con gli Ordini, possono istituire corsi per la preparazione all'esame di Stato e per l'aggiornamento professionale.

Art. 29.
(Associazioni degli iscritti agli albi).

      1. I professionisti iscritti all'Ordine possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari e ai corsi previsti dall'articolo 28 nonché la propria appartenenza a un'associazione di professionisti di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire apposite associazioni dotate dei seguenti requisiti:

          a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;

          b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale nonché la formazione e l'aggiornamento professionali dei suoi iscritti;

          c) lo statuto dell'associazione deve escludere espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale;

          d) lo statuto dell'associazione deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale;

          e) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale.

      3. Le associazioni di cui al presente articolo comunicano il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 al Ministero della giustizia ai fini dell'esercizio delle funzioni

 

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di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e). Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibita all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima.

Art. 30.
(Regime tariffario).

      1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, nell'interesse generale, con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato.
      2. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni che incidono su interessi generali. Sono nulli i patti difformi qualora prevedano una riduzione superiore al 20 per cento del compenso minimo stabilito sulla base dei livelli tariffari.
      3. Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.

Art. 31.
(Norme transitorie).

      1. In sede di prima applicazione, ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti agli albi non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equipollente, ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli albi.
      2. I Consigli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con i quali, ai sensi dell'articolo 32, il rispettivo ordinamento di categoria è adeguato alla presente legge.

 

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Art. 32.
(Ordinamenti di categoria).

      1. Nell'esercizio della delega prevista all'articolo 37 e con i regolamenti di cui all'articolo 38, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'allegato A annesso alla presente legge, anche al fine di procedere alla unificazione tra Ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge qualora venga accertata l'omogeneità dei percorsi formativi.

      2. Con la procedura di cui al comma 1 si provvede, altresì, alle successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza all'interesse generale di cui all'articolo  15.

TITOLO III
ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI RICONOSCIUTE

Art. 33.
(Associazioni).

      1. Presso il Ministero della giustizia è tenuto il registro delle associazioni delle professioni riconosciute, di seguito denominato «registro».

Art. 34.
(Registro).

      1. Il registro è istituito con decreto del Ministro della giustizia e contiene:

          a) i dati identificativi dell'associazione;

 

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          b) lo statuto e il codice etico;

          c) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

      2. Con i regolamenti di cui all'articolo 38, il Governo stabilisce le modalità di tenuta del registro, anche ai fini dell'organizzazione del Ministero della giustizia.

Art. 35.
(Requisiti associativi).

      1. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37, il Governo stabilisce i requisiti che le associazioni devono possedere per l'iscrizione nel registro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione riconosciuta; deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali con un numero di iscritti proporzionato alle soglie stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b);

          b) lo statuto dell'associazione deve espressamente prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento, stabilendo le necessarie verifiche, anche in ordine al rispetto del codice etico;

          c) lo statuto deve espressamente prevedere se l'associazione rilascia ai propri iscritti, secondo criteri predefiniti, anche di natura temporale, attestati in ordine alla loro formazione e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

          d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale.

 

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      2. Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione nel registro:

          a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la periodica verifica e attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione del codice etico;

          b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua violazione;

          c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale.

      3. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione dell'associazione dal registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Art. 36.
(Norme transitorie).

      1. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37, il Governo definisce un regime agevolato dei requisiti associativi stabiliti ai sensi dell'articolo 35 a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che riguardano professioni che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della presente legge.
      2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 35 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione

 

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dal registro. A tale fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del medesimo articolo 35 sono tenute a presentare apposita domanda di iscrizione almeno sei mesi prima del termine di cui al periodo precedente
      3. In sede di prima applicazione, ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equipollente, ai fini dei mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

TITOLO IV
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 37.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome, uno o più decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 16, 32, 35 e 36, nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi e criteri direttivi della presente legge.
      2. I decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 32 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali delle categorie interessate e sentiti i rispettivi sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
      3. I decreti legislativi per la disciplina di quanto previsto agli articoli 35 e 36 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNEL.

 

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      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
      5. Qualora il termine di cui al comma 4 scada nel mese antecedente alla scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente ad esso, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di tre mesi.
      6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dal presente articolo.

Art. 38.
(Regolamenti di attuazione).

      1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, da esercitare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, l'adozione di appositi regolamenti di attuazione della presente legge nelle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.
      2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti.
      3. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo, sono abrogati gli atti normativi che disciplinano le relative materie.
      4. I regolamenti di cui al presente articolo sono pubblicati in apposito supplemento alla Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37 e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di professioni intellettuali.

 

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Art. 39.
(Commissione di studio).

      1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 37 nonché dei regolamenti di cui all'articolo 38 è istituita, con decreto del Ministro della giustizia, una apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di Ordini professionali, sindacati e associazioni di professionisti.

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Allegato A
(Articolo 32, comma 1)

PROFESSIONI

          1.  Agenti di cambio
          2.  Agrotecnici e agrotecnici laureati
          3.  Architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti juniores e pianificatori juniores
          4.  Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
          5.  Attuari e attuari juniores
          6.  Avvocati
          7.  Biologi e biologi juniores
          8.  Chimici e chimici juniores
          9.  Consulenti del lavoro
        10.  Dottori agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
        11.  Dottori commercialisti
        12.  Farmacisti
        13.  Geologi e geologi juniores
        14.  Geometri e geometri laureati
        15.  Giornalisti
        16.  Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia
        17.  Ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali juniores, ingegneri industriali juniores, ingegneri dell'informazione juniores
        18.  Medici chirurghi, odontoiatri
        19.  Notai
        20.  Ostetriche
        21.  Periti agrari e periti agrari laureati
        22.  Periti industriali e periti industriali laureati
        23.  Psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità
        24.  Tecnici di radiologia medica
        25.  Ragionieri
        26.  Spedizionieri doganali
        27.  Veterinari

 

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Allegato B
(Articolo 32, comma 1)

PROFESSIONI

          1.  Podologi
          2.  Fisioterapisti
          3.  Logopedisti
          4.  Ortottisti, assistenti di oftalmologia
          5.  Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
          6.  Tecnici della riabilitazione psichiatrica
          7.  Terapisti occupazionali
          8.  Educatori professionali
          9.  Tecnici audiometristi
        10.  Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
        11.  Tecnici di neurofisiopatologia
        12.  Tecnici ortopedici
        13.  Tecnici audioprotesisti
        14.  Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
        15.  Igienisti dentali
        16.  Dietisti


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