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PDL 1559

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1559



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, BOSCETTO, ARACU, BAIAMONTE, BERTOLINI, BRUSCO, CARFAGNA, CARLUCCI, CERONI, COLUCCI, GIANFRANCO CONTE, DI CENTA, DI VIRGILIO, FABBRI, FALLICA, FEDELE, GIUSEPPE FINI, GREGORIO FONTANA, GARAGNANI, MAZZARACCHIO, MILANATO, MISURACA, MONDELLO, OSVALDO NAPOLI, PANIZ, PAOLETTI TANGHERONI, PELINO, PONZO, ROMAGNOLI, ROMELE, SANZA, SIMEONI, UGGÈ

Disposizioni per la valorizzazione e la tutela dei territori montani

Presentata il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La promozione dello sviluppo delle zone montane costituisce un impegno sancito dall'articolo 44 della nostra Carta costituzionale. Questa premessa è fondamentale per comprendere l'esigenza, da più parti sentita, di una revisione della vigente normativa sulla montagna italiana.
      Oggi la disciplina principale della montagna si ritrova nelle disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che ha indubbiamente svolto una funzione meritoria nei confronti delle zone montane. Tuttavia, l'impianto complessivo di questa legge necessita di revisioni e di integrazioni, sia perché in alcune parti la legge n. 97 del 1994 non è riuscita a produrre i benefici effetti che da essa si attendevano, sia per tenere conto della specificità di alcuni territori montani particolarmente svantaggiati, sia perché i mutamenti del quadro costituzionale nel frattempo intervenuti impongono di procedere all'adeguamento di questa normativa con il nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le regioni.
      Non poco si è fatto per la montagna, ma molto si deve ancora fare. È evidente,
 

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infatti, che la montagna italiana soffra tutt'oggi di una sensibile emarginazione, che con la sempre crescente globalizzazione dei mercati commerciali e produttivi appare destinata ad aumentare progressivamente. Soprattutto, si è avuto modo di verificare che nell'ambito delle zone di montagna esistono profondi squilibri: esiste una montagna ricca e piena di risorse, ma esiste un considerevole numero di comuni montani (circa 1.350) che vivono in una situazione di notevole disagio economico, sociale e strutturale. Si riflette poi, anche nelle zone montane, il divario presente nel Paese tra le aree del centro-nord e le aree del Mezzogiorno.
      Tali considerazioni, che hanno trovato recente conferma in un rapporto del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) sul valore aggiunto della montagna italiana, sarebbero di per sé sufficienti a giustificare un nuovo e più penetrante intervento legislativo finalizzato al recupero e alla promozione delle zone montane. Ad esse ora si aggiunge la nuova dimensione europea assunta dalla montagna. A tale proposito si riportano di seguito le Conclusioni della Presidenza italiana adottate nel corso dell'incontro ministeriale su «La specificità delle zone montane nell'Unione europea» (Taormina 14-15 novembre 2003):

          «1. I partecipanti riconoscono che gli ambienti montani non devono essere qualificati soltanto come aree svantaggiate, poiché essi si presentano anche come una notevole fonte di risorse per il territorio dell'Unione, soprattutto nei settori delle acque, delle foreste, dell'agricoltura, del paesaggio, del turismo, della biodiversità, delle tradizioni culturali, dei prodotti tipici;

          2. I partecipanti ritengono che la valorizzazione delle zone montane, incluse le aree protette, può contribuire in modo efficace a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a proteggere la salute dell'uomo, nonché ad assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali, così come previsto dall'articolo III-129 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa;

          3. I partecipanti riconoscono che il rafforzamento dei vantaggi economici delle zone montane meno favorite può potenziare l'accesso ai servizi per la persona, la famiglia e le aziende;

          4. I partecipanti ritengono che il principio della sussidiarietà, così come riaffermato nell'articolo I-9 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, impone di potenziare il dialogo e la partecipazione delle comunità locali, al pari degli abitanti delle zone di montagna, all'elaborazione ed alla gestione delle politiche dell'Unione europea inerenti all'argomento;

          5. I partecipanti riconoscono che gli svantaggi di natura geografica e la maggiore difficoltà di accesso alle infrastrutture e ai servizi, che caratterizzano le zone montane, incidono sensibilmente sul fenomeno di un graduale spopolamento di alcune parti di questi territori. Queste aree, invece, devono preservare e potenziare il loro patrimonio di culture e di tradizioni;

          6. I partecipanti raccomandano che, nello spirito di una sempre più concreta attuazione sul territorio del principio di sussidiarietà, vengano potenziati i rapporti oggi esistenti tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli organismi locali rappresentativi delle comunità di montagna;

          7. I partecipanti concordano sulla opportunità che l'Unione elabori iniziative idonee ad accrescere il livello di sviluppo delle zone montane, preservando comunque le aree protette;

          8. I partecipanti raccomandano che vengano individuati interventi per valorizzare le risorse specificamente connesse alle zone montane, quali l'acqua, le foreste, l'agricoltura, il paesaggio, il turismo, la biodiversità, le tradizioni culturali, la tutela dei prodotti tipici;

          9. I partecipanti concordano sul fatto che, attraverso la protezione e la valorizzazione delle zone montane, si possa contribuire

 

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in modo efficace a salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso, a proteggere la salute dell'uomo, nonché ad utilizzare in modo più razionale le risorse naturali provenienti dalla montagna europea, secondo il criterio dello sviluppo sostenibile;

          10. I partecipanti raccomandano che l'Unione e i Paesi membri, attraverso la riduzione degli svantaggi che caratterizzano le zone montane ed il sostegno alle loro potenzialità, possano contribuire ad attenuare il fenomeno attuale di un progressivo spopolamento di alcune parti delle zone montane».

      Sulla base di queste premesse, occorre modificare qualcosa rispetto alla filosofia del passato: è necessario cioè prevedere delle griglie che consentano di indirizzare gli interventi e le agevolazioni verso le aree più disagiate e con una più elevata potenzialità di sviluppo, in modo da evitare che una serie di interventi a pioggia possa ricadere su territori non propriamente bisognosi di sostegno.
      In quest'ottica, con il presente provvedimento:

          a) si riafferma il valore della montagna, anche nel contesto europeo, e si dettano disposizioni che sono riferibili alla competenza esclusiva (o concorrente) dello Stato (articolo 1);

          b) viene introdotta la nuova categoria dei comuni ad alta specificità montana (articolo 2, comma 1), che rappresenta le aree di montagna più suscettibili di sviluppo, sulle quali occorre canalizzare la maggior parte degli interventi. Questi comuni, che secondo la citata ricerca del CENSIS sono circa un quarto dei comuni montani (1.350), vengono individuati attraverso una serie di parametri non soltanto altimetrici ed economici, ma anche riferibili alla situazione di degrado ambientale, all'indice di spopolamento, al reddito pro capite dei residenti; a questi comuni viene riservata l'assegnazione di una quota del Fondo nazionale per la montagna non inferiore al 10 per cento dello stanziamento annuale (articolo 3);

          c) viene introdotto un nuovo strumento di programmazione degli interventi da effettuare nelle zone montane, il Piano nazionale delle aree montane, approvato con valenza triennale dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti. Questo strumento appare indispensabile per assicurare l'omogeneità e il coordinamento dei vari interventi da predisporre in favore delle diverse zone montane (articolo 4);

          d) viene prevista la possibilità di approvare singoli progetti speciali in favore della montagna, di valenza interregionale e con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana. Anche questo è uno strumento innovativo, che dovrebbe consentire la predisposizione di interventi mirati su macroaree montane, perseguendo obiettivi legati alla sicurezza ambientale, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, all'uso sostenibile delle risorse idriche, alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico e monumentale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane (articolo 7);

          e) vengono notevolmente potenziati il ruolo e le funzioni dell'Osservatorio per la montagna, che curerà la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a

 

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basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane, la raccolta e la diffusione delle migliori pratiche (articolo 5);

          f) in seno all'Osservatorio viene prevista la creazione di uno speciale organismo consultivo, denominato «Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna», al fine di acquisire pareri e suggerimenti sulle iniziative che possano implementare la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane (articolo 5, comma 4);

          g) viene introdotta una disciplina organica ed esauriente dell'Istituto nazionale della montagna, già costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2003, n. 284, che ha assorbito compiti e funzioni già di competenza dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (articolo 6).

      L'articolato prevede, poi, una serie di disposizioni con riferimento a diversi settori di intervento in favore, per la maggior parte, dei comuni ad alta specificità montana, che sono quelli più meritevoli di sostegno. La proposta di legge, tuttavia, non intende dettare norme in tutti i settori che possono interessare le zone montane, poiché occorrerebbero rilevanti stanziamenti sul piano finanziario che oggi non sono consentiti alla luce della particolare situazione economica del Paese.
      Si tratta, evidentemente, di una gamma di disposizioni normative assai articolata, che attraversa settori differenziati della nostra legislazione. Ma questa conseguenza, a ben considerare, è inevitabile in quanto la montagna in sé non è una materia unica ed omogenea, bensì raccoglie e contiene profili che di volta in volta sono riferibili a materie diverse. La stessa legge n. 97 del 1994 si era dovuta occupare di molti degli aspetti sui quali oggi ritorna la presente proposta di legge; ciò che interessa sottolineare è il fatto che non viene intaccato nessun ambito attribuito alla competenza regionale esclusiva, così come definita dal novellato articolo 117 della Costituzione. Ciò vuol dire, altresì, che ciascuna regione, nell'esercizio di siffatte competenze residuali, potrà dettare proprie norme che abbiano ad oggetto i territori montani, rispettando ovviamente il dettato costituzionale dell'articolo 44 e integrando i contenuti della legislazione statale.

Analisi dell'articolato.

      Articolo 1 - Il primo articolo della presente proposta di legge sancisce che la tutela e la valorizzazione delle aree montane costituiscono un obiettivo prioritario della politica di sviluppo nazionale, cui concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.
      Il comma 2 dell'articolo in questione indica gli obiettivi da conseguire e le finalità di carattere generale che giustificano oggi un nuovo intervento del legislatore. Si tratta di sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all'invecchiamento della popolazione, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
      Al comma 4 è stata prevista espressamente la salvaguardia delle potestà legislative attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, chiamate ad applicare la nuova legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
      Infine si prevede, al comma 5, che in seno all'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità

 

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delle zone montane e alla loro valorizzazione in sede comunitaria. La norma è volta a riconoscere la nuova posizione di tali soggetti non solo nel quadro dell'ordinamento interno, bensì anche nella prospettiva comunitaria, laddove ciò sia consentito dall'attuale riparto delle competenze riconosciute in favore di questi soggetti.
      Articolo 2 - Questa disposizione è una delle più rilevanti nel corpo della proposta di legge, poiché contiene la definizione delle zone montane alle quali sarà applicabile la nuova disciplina, introducendo una nuova categoria di enti montani, i comuni ad alta specificità montana. La disposizione prevede appunto che, fatte salve in ogni caso le competenze legislative regionali, si intende per comune ad alta specificità montana: un comune montano che, per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo, è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri indicati nel comma 3 dello stesso articolo.
      Secondo il criterio ispiratore della proposta di legge è fondamentale selezionare, nell'ambito più generale delle zone montane, questa nuova categoria, cioè quella dei comuni ad alta specificità montana, che si riferisce a quei comuni che attualmente presentano le maggiori potenzialità di sviluppo e che, sia per collocazione territoriale, sia per la loro situazione socio-economica, necessitano di maggiori interventi da parte dello Stato.
      Al fine di garantire l'indispensabile uniformità nella classificazione suddetta, viene attribuito al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali il compito di definire i criteri per la individuazione dei comuni ad alta specificità montana, di concerto con il Ministro dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata.
      I criteri per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana dovranno tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, della situazione di oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o di province autonome, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del comune.
      Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ai sensi dei commi 2 e 3, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento, individuando i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana. Le regioni possono applicare correttivi nell'individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall'applicazione dei suddetti criteri e parametri, determinate da eventi naturali e socio-economici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni a statuto speciale o con province autonome. È anche prevista la possibilità di chiedere alla regione che, sulla base degli stessi criteri utilizzati per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del territorio di un comune sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.
      Articolo 3 - Il Fondo nazionale per la montagna, già previsto dall'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, viene trasformato nel Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, nel quale confluiranno tutti gli stanziamenti previsti dalla normativa vigente. La principale novità rispetto alle disposizioni vigenti riguarda l'introduzione della riserva di una quota non inferiore al 10 per cento destinata al finanziamento dei progetti speciali di valenza interregionale previsti dall'articolo 7 della proposta di legge. I criteri relativi all'impiego delle risorse provenienti dal Fondo sono stabiliti dalle regioni e dalle province autonome.
      Articolo 4 - La disposizione introduce un nuovo strumento di programmazione
 

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destinato a favorire lo sviluppo delle zone montane, cioè il Piano nazionale delle aree montane. Il Piano, di valenza triennale, viene approvato dal CIPE, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti.
      Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento ai comuni ad alta specificità montana.
      I contenuti del Piano, che deve essere annualmente adeguato alle risorse effettivamente disponibili, costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti statali che compongono la manovra di finanza pubblica.
      Articolo 5 - Con questa disposizione si disciplinano la costituzione e le funzioni dell'Osservatorio per la montagna, organismo già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000. L'Osservatorio curerà in particolare la promozione di: campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale; attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per la erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane; progetti di sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane; procedure di raccolta e diffusione delle «migliori pratiche»; ricerche e progetti relativi: 1) alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale; 2) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; 3) a un miglioramento delle coltivazioni tradizionali; 4) allo sviluppo della pastorizia; 5) allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile; può inoltre dare pareri sui problemi dei territori montani.
      L'Osservatorio collabora con il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito con delibera CIPE 13 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli eventuali osservatori regionali.
      In seno all'Osservatorio, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, viene istituita, senza ulteriori oneri per lo Stato, la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo che progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
      Articolo 6 - Questa disposizione disciplina l'Istituto nazionale della montagna, costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 236 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 284 del 2002. L'Istituto viene qualificato come ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi compiti, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per la individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente proposta di legge. L'Istituto inoltre: a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano; b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri
 

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soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e alla valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane; c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale; d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa; e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.
      Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna.
      Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, verranno previsti le modalità di funzionamento, gli organi di amministrazione e di controllo, nonché la dotazione organica dell'Istituto.
      L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'università e della ricerca.
      Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dal Fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.
      Articolo 7 - Altra innovazione della proposta di legge è costituita dalla introduzione dei progetti speciali, che possono essere presentati, in attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro. I progetti speciali in favore della montagna devono tradursi in un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati, con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni montani ad alta specificità montana e alle aree di confine o poste in contiguità con regioni o con province autonome.
      Gli interventi previsti nei progetti speciali dovranno perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, al miglioramento delle vie di accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell'economia locale e ad interventi volti al sostegno dell'industria turistica dell'area, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso, all'edilizia rurale, ai centri storici e al paesaggio montano, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.
      Il CIPE, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con la Conferenza unificata, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota riservata delle risorse previste dal Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane di cui all'articolo 3 della proposta di legge, privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al 30 per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.
      Inoltre, ai fini della prevenzione dei dissesti territoriali e degli incendi boschivi, si demanda al Corpo forestale dello Stato l'attuazione di speciali progetti finalizzati alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco.
      Articolo 8 - La disposizione riprende in parte il contenuto del vigente articolo 9 della legge n. 97 del 1994, mantenendo la
 

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possibilità che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di rafforzare e di ripristinare le funzioni della foresta, attribuiscano alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanzino, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
      Al comma 2 viene confermata anche la possibilità per i consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché per le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi, di beneficiare di contributi statali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
      Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo continuano a godere dei benefìci previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno 5 ettari.
      Articolo 9 - La disposizione è dedicata al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), cui viene attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni dello stesso codice in materia di gestione informatica dei documenti.
      Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la massima diffusione e integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM.
      Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli potranno fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, quali determinati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
      Articolo 10 - La disposizione estende la possibilità per i comuni di utilizzare le aree espropriate anche per la realizzazione di impianti produttivi di carattere agricolo (articolo 27, sesto comma, della legge n. 865 del 1971).
      Articolo 11 - La norma prevede che, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.
      La disposizione è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in
 

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comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta almeno per il 50 per cento da donne.
      Articolo 12 - Questa disposizione introduce la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia per i boschi e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione. È previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di intesa con la Conferenza unificata, stabilisca con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio.
      Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità e al corretto uso del marchio di garanzia di cui al presente articolo sono esercitati dal Corpo forestale dello Stato.
      Articolo 13 - La disposizione si riferisce ad una serie di misure dirette a migliorare l'erogazione di alcuni servizi pubblici nelle zone montane. In particolare si prevede che:

          a) il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, predisponga un piano dei servizi dell'ufficio del territorio e degli uffici tributari delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa e nel quadro delle attività di decentramento già in atto, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta l'agevole accesso;

          b) il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa, vigili affinché il fornitore del servizio universale postale, nell'ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane;

          c) nei comuni montani, di intesa tra gli enti interessati, possano essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

      Articolo 14 - La disposizione si occupa di alcuni interventi in materia di associazionismo sociale nell'ambito dei comuni ad alta specificità montana. In primo luogo, si prevede che tra i compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale per il volontariato, istituito dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, vi sia anche quello di approvare progetti sperimentali per la realizzazione di interventi nei predetti comuni; si prevede poi che una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali, di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 266 del 1991, sia vincolata alla creazione di centri di servizi e al finanziamento di interventi infrastrutturali nei comuni ad alta specificità montana.
      Da ultimo, la disposizione prevede che tra le finalità del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inclusa la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.

      Articolo 15 - In materia di comunicazione, la norma prevede anzitutto la trasmissione, da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nell'ambito del contratto di servizio, di appositi programmi radiotelevisivi per gli utenti che risiedono nei comuni ad alta specificità montana.

 

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      Dispone anche che l'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia situati nei medesimi comuni siano a totale carico degli enti gestori.
      Inoltre, il comma 3, nel richiamare gli obblighi di servizio universale, colloca i consumatori residenti in tali comuni tra quelli con esigenze sociali particolari ai fini dell'applicazione di formule tariffarie di favore, ai sensi dell'articolo 59 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.
      Infine, si prescrive che il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano avvenga senza oneri aggiuntivi, salvi i costi tributari.
      Articolo 16 - In materia di lavori pubblici, si prevede che nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possano ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
      Per l'affidamento degli stessi lavori, che siano finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dagli articoli 56 e 57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previo esperimento di gara informale con l'invito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.
      Articolo 17 - Poiché uno dei principali fattori di svantaggio delle zone di montagna è rappresentato dalla scarsità delle strutture di collegamento, con questa disposizione si prevede che, al fine di agevolare la viabilità e la mobilità in montagna e tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane a un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, in sede di legge finanziaria viene annualmente destinata una quota del 15 per cento del Fondo di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progettazione di opere di viabilità e di mobilità nei territori montani.
      Articolo 18 - La disposizione riprende il dettato del vigente articolo 21 della legge n. 97 del 1994, e prevede che per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, sono consentite deroghe alle disposizioni relative al numero minimo di alunni. È, inoltre, favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
      Ai fini della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole del secondo ciclo d'istruzione statali e paritarie e delle università, residenti nei comuni ad alta specificità montana, sono altresì assegnate con priorità borse di studio.
      Articolo 19 - Questa disposizione si occupa dei problemi della sanità nelle zone di montagna, dal momento che anche in questo settore si registrano gravi carenze e disomogeneità con la restante parte del territorio nazionale. In particolare, si prevede:

          a) la predisposizione di un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane e con particolare riferimento a quelle ad alta specificità montana. Il progetto è approvato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la realizzazione del progetto viene stanziata un'apposita quota del Fondo sanitario nazionale;

          b) la determinazione annuale di una quota del Fondo perequativo nazionale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da destinare al potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane. Di detta quota dovrà tenersi conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

 

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          c) la individuazione, nella fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, di appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni ad alta specificità montana;

          d) la valutazione del servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

      Infine, il Ministro dell'università e della ricerca può riservare annualmente degli assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nell'ambito di strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.
      Articolo 20 - Questa disposizione introduce la prima di una serie di agevolazioni fiscali destinate a favorire determinate attività svolte nei comuni ad alta specificità montana.
      Si prevede che il riutilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori montani ad alta marginalità, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      Inoltre, si prevede la gratuità della captazione e dell'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali.
      Articolo 21 - Le agevolazioni previste in questa disposizione riguardano il settore del turismo.
      Per quanto concerne in particolare l'attività agrituristica, la norma riproduce, con le opportune modificazioni, il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 97 del 1994, il quale stabilisce che le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, esercitata nei territori montani, sono equiparate alle costruzioni rurali previste all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      Inoltre, si attribuisce priorità nell'assegnazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 135 del 2001, alle istanze relative a pacchetti di vacanza incentrati nell'ambito dei territori montani.
      Per gli anni 2006-2008, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.
      Articolo 22 - Questa disposizione prevede l'introduzione delle seguenti agevolazioni fiscali per impianti di risalita, teleferiche e palorci:

          a) l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni, è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto;

          b) i comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

      Articolo 23 - Con questa disposizione si assegna un contributo straordinario per gli anni 2006, 2007 e 2008 a favore della Fondazione italiana per la montagna costituita

 

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il 26 novembre 2003, in esito all'Anno internazionale delle montagne, per concorrere all'avvio dell'importante istituzione e al conseguimento delle sue finalità di sviluppo e di promozione del territorio e dell'economia montani.
      Articolo 24 - Con questa disposizione si stabilisce che il Ministro per gli affari regionali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente proposta di legge, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale sulla montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della legge e al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
      Articolo 25 - Con questa norma si prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 97 del 1994, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 8 del presente provvedimento, e del comma 4 dell'articolo 24 della medesima legge, le cui disposizioni sono state riformulate con l'articolo 24 della presente proposta di legge.
      Articolo 26 - Prevede la copertura finanziaria della proposta di legge, disponendo che ai relativi oneri, ivi comprese le minori entrate, valutati in 100 milioni di euro annui, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Oneri finanziari.

      Il provvedimento contiene una serie di misure, in gran parte ordinamentali, dirette a promuovere lo sviluppo della montagna, con particolare riguardo alle aree più svantaggiate. Esso, pertanto, salvo che per alcune disposizioni modificative della legge n. 94 del 1997, ha carattere aggiuntivo rispetto a questa, che si è dimostrata una legge utile.
      Sul piano finanziario, la presente proposta di legge utilizza le disponibilità del Fondo nazionale per la montagna, attraverso l'introduzione di specifiche riserve, al fine di meglio mirare gli interventi di sostegno ai comuni montani più marginali, o utilizza quota parte del Fondo speciale di parte corrente, previsto nella tabella A della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) nell'ambito dell'accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali.
      Nel capo I non comportano una spesa aggiuntiva i primi quattro articoli tenuto conto del fatto che l'articolo 3 si limita ad apportare alcune modifiche alle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per la montagna, istituito dall'articolo 2 della legge n. 94 del 1997.
      L'articolo 5 stabilisce espressamente che la nomina e la partecipazione dei componenti dell'Osservatorio, già istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, non può comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (comma 7). Pertanto l'onere si riduce ai tre esperti di cui al comma 8 e può essere calcolato in 60 mila euro annui, considerate la professionalità e la specifica esperienza necessarie per tale incarico. Per quanto concerne le spese per il funzionamento dell'Osservatorio si fa presente che le stesse rientrano nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri presso la quale detto organismo già operava ai sensi del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Non vi saranno pertanto ulteriori spese di funzionamento a carico del bilancio dello Stato. La Presidenza del Consiglio dei ministri farà fronte alle predette spese con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
      L'articolo 6 assegna all'Istituto nazionale della montagna, passato sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo annuo di 500.000

 

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euro per supportare le funzioni di servizio ora svolte dall'Istituto (mentre quelle di ricerca continuano ad essere finanziate attraverso il Fondo di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998).
      L'articolo 7 sui progetti speciali per interventi interregionali, pone il relativo finanziamento su una quota parte, determinata dal CIPE, del Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane di cui al citato articolo 3. Per quelli finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi e alla realizzazione del catasto dei suoli percorsi dal fuoco è previsto un finanziamento specifico di 2 milioni di euro a favore del Corpo forestale dello Stato, in considerazione della complessità e dell'alta specializzazione richieste per tali attività.
      Nel capo II, l'articolo 8 corrisponde ai commi 2, 5 e 3 dell'articolo 9 (forme di gestione del patrimonio forestale) della legge n. 94 del 1997. Il comma 4 dell'articolo 8 prevede un finanziamento, aggiuntivo agli ordinari stanziamenti di bilancio, di 1 milione di euro, necessari ad implementare effettivamente sia gli interventi di forestazione e di agricoltura ecocompatibile delle comunità montane e dei comuni montani, sia le attività dei consorzi di miglioramento fondiario, sia la gestione tecnica dei boschi da parte delle aziende speciali dei comuni.
      L'articolo 9 prevede una spesa di 1.500.000 euro per l'avvio del potenziamento del SIM, necessario per mettere il sistema informativo in grado di assolvere adeguatamente alle sue molteplici funzioni nel delicato settore agricolo, montano e forestale.
      Non sono onerosi invece gli articoli 10, 11 e 12, tenuto anche conto del fatto che per i controlli sulla certificazione di ecocompatibilità, affidati al Corpo forestale dello Stato, è espressamente previsto che avvengano con il personale della propria dotazione organica e che per il rilascio e l'uso di tale certificazione si dovrà provvedere con il personale e con gli strumenti in dotazione e potranno essere stabiliti, con decreto ministeriale, specifici diritti.
      Nel capo III, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né l'articolo 13, sull'eventuale istituzione di centri comunali multifunzionali, che anzi potrà determinare dei risparmi di spesa, né l'articolo 15 che si limita a includere gli utenti residenti nei comuni ad alta specificità montana tra quelli assoggettati a speciali formule tariffarie ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.
      Quanto al comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo, l'esenzione prevista non riguarda le imposte statali, ma i costi che vengono addebitati dalla concessionaria.
      Nel capo IV, gli articoli 16 e 17 non comportano aggravi aggiuntivi per la finanza pubblica trattandosi di norme ordinamentali o programmatiche.
      Nel capo V, l'articolo 18 riproduce, al comma 1, una norma già esistente (articolo 21 della legge n. 94 del 1997) meglio precisandola alla luce dei mutamenti intervenuti nella scuola dell'obbligo, mentre al comma 2 prevede una mera priorità nell'assegnazione delle borse di studio.
      L'articolo 19 riguarda interventi in materia di sanità di montagna. Il comma 1 avvia una sperimentazione in materia di medicina, individuando i fondi necessari nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. I successivi commi si limitano a determinare quote privilegiate o riserve di fondi nell'ambito di stanziamenti già iscritti in bilancio.
      Il comma 5, in particolare, prevede solo la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca di assegnare, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio, specifici assegni di studio a giovani laureati che si impegnano a esercitare la professione nelle zone montane, al fine di favorirne la frequentazione delle scuole di specializzazione.
      Il capo VI contiene le disposizioni relative ad alcune agevolazioni fiscali.
      L'articolo 20, al comma 1, esclude dai ricavi le cessioni di materiali inerti destinati ad opere pubbliche o al recupero del degrado ambientale nei territori montani. Trattandosi di opere modeste, realizzate con il recupero di questi materiali, può stimarsi forfetariamente una perdita di gettito non superiore a 500.000 euro annui,
 

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considerato il volume delle opere realizzate in loco. Tra l'altro, il riutilizzo di questo materiale concorre a ripulire l'ambiente montano senza ulteriori spese. Al comma 3 si prevede che la captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali sono gratuite: la perdita di entrate può essere valutata in 100.000 euro annui.
      L'articolo 22, sino alla prevista revisione del sistema delle accise (articolo 7 legge n. 80 del 2003), conferma la riduzione dell'imposta sulla produzione e sui consumi, previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per il gasolio utilizzato dalle imprese per il trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, di 51,65 euro per ogni 1.000 litri. Tale disposizione, considerati i consumi medi, comporta un onere complessivo di 500.000 euro annui (comma 1). Tale riduzione era scaduta il 31 dicembre 2003. L'efficacia di tale agevolazione è comunque subordinata all'assenso della Commissione europea.
      Il comma 2 esonera dal pagamento del canone annuo gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua nei comuni ad alta specificità montana e della cauzione per l'occupazione di terreni demaniali. Trattandosi di fenomeni di ridotta entità il relativo onere può stimarsi in 240.000 euro.
      Il capo VII, recante le disposizioni finali, contiene la previsione di un contributo straordinario di 300.000 euro per gli anni 2006, 2007 e 2008 a favore della neo costituita Fondazione italiana per le montagne, da destinare al conseguimento delle sue finalità istituzionali (articolo 23).
      Gli articoli 24 e 25 prevedono la presentazione di una relazione annuale sulla montagna e dispongono talune abrogazioni.
      L'articolo 26 è la norma di copertura finanziaria. Il complessivo onere aggiuntivo, di 100 milioni di euro, viene imputato al Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria, che nell'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali reca disponibilità adeguate, appositamente previste per la legge sulla montagna.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e di contenere la tendenza all'invecchiamento, di promuovere e di valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei princìpi di tutela ambientale e di difesa del suolo.
      3. Tranne che sia diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni ad alta specificità montana, come definiti nell'articolo 2. Esse si applicano anche a quelli compresi nei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
      5. Nell'ambito dell'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le azioni dirette

 

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al riconoscimento della specificità delle zone montane e alla loro valorizzazione in sede comunitaria.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge per comune ad alta specificità montana si intende il comune montano che per le particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in conformità ai criteri indicati al comma 3.
      2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce con proprio decreto le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l'applicabilità di eventuali deroghe nella classificazione.
      3. I criteri per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana devono tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, dell'oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o di province autonome, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del comune.
      4. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ai sensi dei commi 2 e 3, entro quattro mesi

 

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dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento, individuando i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana.
      5. Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall'applicazione dei criteri e dei parametri indicati al comma 3, determinate da eventi naturali e socio-economici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni o con province autonome.
      6. Al fine di attenuare le situazioni locali di particolare svantaggio o di favorire specifiche esigenze di sviluppo territoriale, la comunità montana o il comune montano interessato possono chiedere alla regione che, sulla base degli stessi criteri utilizzati per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del proprio territorio sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.

Art. 3.
(Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane).

      1. Le risorse già attribuite al Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, confluiscono nel Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale ed è iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

 

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riassegnate alla suddetta unità previsionale di base.
      3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi per la montagna.
      4. La ripartizione delle risorse del Fondo riguarda comuni montani e parzialmente montani ed è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
      5. I criteri di ripartizione del Fondo devono tenere conto dell'estensione del territorio montano e dell'entità della popolazione residente. Essi sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e con il Ministro dell'interno. Una quota del Fondo, in misura non inferiore al 10 per cento, deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 7.
      6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprio provvedimento, i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.

Art. 4.
(Piano nazionale delle aree montane).

      1. Il CIPE, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo

 

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economico e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane, di seguito denominato «Piano».
      2. Nel Piano sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.
      3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti statali che compongono la manovra di finanza pubblica e devono essere successivamente adeguati alle disponibilità finanziarie risultanti dalla medesima.

Art. 5.
(Osservatorio per la montagna).

      1. Presso il Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio per la montagna, di seguito denominato «Osservatorio», istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, promuove la conoscenza dei territori montani nonché l'elaborazione e la diffusione di progetti finalizzati allo sviluppo integrato e sostenibile delle aree di montagna.
      2. L'Osservatorio cura in particolare:

          a) la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;

          b) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei

 

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servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

          c) la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane;

          d) la promozione di progetti di sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane;

          e) l'avvio delle procedure di raccolta e diffusione delle migliori pratiche;

          f) la promozione di ricerche e di progetti relativi: alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale; alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; al miglioramento delle coltivazioni tradizionali; allo sviluppo della pastorizia; allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile.

      3. L'Osservatorio collabora con il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito con delibera CIPE 13 aprile 1994, di cui al comunicato CIPE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli osservatori regionali per la montagna. L'Osservatorio può altresì essere consultato da chiunque vi abbia interesse sulle problematiche afferenti la montagna.
      4. Nell'ambito dell'Osservatorio, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, di carattere legislativo e progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
      5. Con decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, sono effettuate la nomina e la definizione delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
      6. L'Osservatorio è composto da:

          a) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali o, in sua vece, il Capo del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

          b) un rappresentante designato dalla Conferenza unificata;

          c) il presidente della Commissione nazionale per le pari opportunità;

          d) il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);

          e) il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

          f) il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

          g) il presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FEDERBIM);

          h) il presidente dell'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          i) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          l) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          m) il presidente e due rappresentanti del Club alpino italiano (CAI);

          n) il presidente dell'Associazione nazionale alpini (ANA);

          o) il presidente della Federazione italiana sport invernali (FISI);

          p) il presidente dell'associazione per la valorizzazione degli alpeggi;

 

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          q) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          r) un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca;

          s) un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          t) un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze;

          u) un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali;

          v) un rappresentante del Ministro della salute;

          z) un rappresentante del Ministro delle comunicazioni;

          aa) un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico;

          bb) un rappresentante del Ministro dell'interno;

          cc) un rappresentante del Ministro della difesa;

          dd) un rappresentante del Ministro degli affari esteri;

          ee) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;

          ff) un rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità;

          gg) un rappresentante del Comitato tecnico interministeriale per la montagna;

          hh) un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

      7. I componenti dell'Osservatorio possono essere sostituiti da loro delegati e alle sedute possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e di organismi pubblici e privati. La nomina e la partecipazione dei componenti dell'Osservatorio sono attuate nell'ambito delle attività istituzionali dell'amministrazione o degli enti

 

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di appartenenza e non possono comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ai componenti pubblici dell'Osservatorio non spettano alcuna indennità né compensi di qualsiasi natura né rimborsi spese.
      8. All'Osservatorio partecipano anche tre esperti nominati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, che ne determina il compenso con proprio decreto.

Art. 6.
(Istituto nazionale della montagna).

      1. L'Istituto nazionale della montagna, di seguito denominato «Istituto», costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Oltre a tali compiti, esso esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze ad esso attribuite dalla presente legge.
      2. L'Istituto in particolare:

          a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano;

          b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

 

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          c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;

          d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

          e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

      3. Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell'Istituto e le modalità di funzionamento.
      5. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'università e della ricerca.
      6. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.

Art. 7.
(Progetti speciali).

      1. In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici e di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali per la montagna che prevedono un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di

 

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valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati, con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana e alle aree di confine o poste in contiguità con regioni a statuto speciale o con province autonome.
      2. Gli interventi previsti nei progetti speciali di cui al comma 1 devono perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, al miglioramento delle vie di accesso e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell'economia locale e ad interventi volti al sostegno dell'industria turistica dell'area, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile e religioso, all'edilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.
      3. Resta ferma la disciplina contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      4. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con la Conferenza unificata, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota delle risorse previste dal Fondo, privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al 30 per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.
      5. Al fine della prevenzione dei dissesti ambientali e territoriali e per la prevenzione degli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato attua progetti speciali finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi e alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
 

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Capo II.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 8.
(Gestione del patrimonio forestale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
      2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
      3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefìci previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate

 

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abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.
      4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 9.
(Potenziamento del sistema informativo della montagna).

      1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria della pubblica amministrazione.
      3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali possono essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Tali sportelli possono fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.
      4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

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Art. 10.
(Impianti produttivi agricoli).

      1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».

Art. 11.
(Accesso dei giovani alle attività agricole).

      1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
      2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta almeno per il 50 per cento da donne.

Art. 12.
(Certificazione di ecocompatibilita).

      1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.

 

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      2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale e con i beni strumentali in dotazione.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio previsti dal presente articolo.
      4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni e i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità e al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica.

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Art. 13.
(Organizzazione dei servizi pubblici).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano dei servizi dell'ufficio del territorio e degli uffici tributari delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa, e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta l'agevole accesso.
      2. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale ai sensi della normativa vigente, vigila affinché il fornitore del

 

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servizio universale postale, nell'ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane.
      3. Nei comuni montani, di intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 14.
(Disposizioni in materia di associazionismo sociale).

      1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nei comuni ad alta specificità montana»;

          b) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo ai comuni ad alta specificità montana».

      2. La stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può essere finanziata a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

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Art. 15.
(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa).

      1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere previsti appositi programmi radiotelevisivi.
      2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.
      3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo codice. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e a piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro tributo statale.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DI TRASPORTI

Art. 16.
(Disposizioni in materia di lavori pubblici).

      1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
      2. Per l'affidamento dei lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità

 

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naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dagli articoli 56 e 57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previo esperimento di gara informale con l'invito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.

Art. 17.
(Viabilità e mobilità in montagna).

      1. Al fine di agevolare la viabilità e la mobilità in montagna e tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, per l'anno 2006 una quota del 10 per cento del Fondo di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è destinata alla progettazione di opere di viabilità e di mobilità nei territori montani.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ISTRUZIONE E SANITÀ

Art. 18.
(Scuole di montagna).

      1. Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, sono consentite deroghe

 

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alle disposizioni vigenti relative al numero minimo di alunni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. È favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
      2. Al fine della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole del secondo ciclo d'istruzione, statali e paritarie, e delle università, situate nei comuni ad alta specificità montana, sono assegnate, con priorità, borse di studio.

Art. 19.
(Sanità di montagna).

      1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane con particolare riferimento alle aree ad alta specificità montana. Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento del progetto è definito nell'ambito dell'intesa con la citata Conferenza relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane.
      3. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali (ASL), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle ASL operanti nei comuni ad alta specificità montana.
      4. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito delle strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis,

 

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del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
      5. Il Ministro dell'università e della ricerca può prevedere, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle attività istituzionali, la concessione di assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nell'ambito di strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.

Capo VI
AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 20.
(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo e per l'utilizzo dell'acqua).

      1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di attuazione del comma 1.
      3. La captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.

 

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Art. 21.
(Agevolazioni per il turismo).

      1. Le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e le relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono equiparate alle costruzioni rurali previste all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito dei territori montani».
      3. Per gli anni 2006-2008 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

Art. 22.
(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci).

      1. L'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto.

 

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      2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.
(Contributo straordinario alla Fondazione italiana per la montagna).

      1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per la montagna, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa Fondazione un contributo straordinario di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 24.
(Relazione annuale sullo stato della montagna).

      1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge e al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Art. 25.
(Abrogazioni).

      1. L'articolo 9 e il comma 4 dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono abrogati.

 

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Art. 26.
(Copertura finanzia).

      1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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