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PDL 1746-ter

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1746-ter



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Trasferimento ai comuni di aree di proprietà dello Stato

Presentato il 1o ottobre 2006

(Già articolo 16, commi 10, 11, 12, 13 e 14 del disegno di legge n. 1746 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-15.

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Art. 16.
(Disposizioni in materia di demanio marittimo e altri beni pubblici).

      1. .......................................................................................
      2. .......................................................................................
      3. .......................................................................................
      4. .......................................................................................
      5. .......................................................................................
      6. .......................................................................................
      7. .......................................................................................
      8. .......................................................................................
      9. .......................................................................................
      10. Le aree di proprietà dello Stato ricadenti all'interno di centri abitati, come definiti ai sensi dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, situate nei comuni di Praia a Mare (Cosenza), Vibo Valentia, Cagnano Varano (Foggia), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Roma) e Follonica (Grosseto), sulle quali siano state già realizzate opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di enti o privati, sono trasferite a richiesta, a trattativa privata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio disponibile di ciascun comune, entro sei mesi dalla data della richiesta.
      11. La richiesta di acquisizione delle aree di cui al comma 10 deve essere presentata, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata della documentazione idonea all'individuazione di massima delle aree da acquisire.

 

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      12. L'individuazione specifica delle aree oggetto di trasferimento e la loro conseguente delimitazione sono effettuate dal comune d'intesa con la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente e con le altre amministrazioni statali interessate.
      13. Il prezzo è quantificato dall'Agenzia del demanio con riguardo al solo terreno valutato in base alle caratteristiche originarie secondo i seguenti criteri:

          a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge;

          b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

      14. Il trasferimento è condizionato dall'obbligo del comune a:

                a) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del comma 13 ai singoli occupanti e concessionari i quali abbiano già realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;

          b) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui alla lettera c) del presente comma;

          c) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attività connesse a turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilità per dieci anni dalla data di approvazione del contratto di trasferimento del bene;

          d) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine al contenzioso giudiziario attuale ed eventuale che dovesse intercorrere con gli attuali occupanti delle aree di

 

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proprietà dello Stato, nonché in ordine alle pretese dei terzi costruttori;

          e) corrispondere all'Amministrazione finanziaria tutte le somme a titolo di indennità pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli occupanti e concessionari, determinate secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge, con diritto di rivalsa del comune nei confronti dei predetti occupanti o concessionari per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale a far data dalla stipula dell'atto;

          f) escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di cinque anni dalla stipula del contratto.

      15. .......................................................................................

Artt. 17-217.

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TABELLA 1
(articolo 16, comma 13)

Valori unitari di cessioni e indennizzi relativi ai compendi demaniali

Valori unitari delle aree di cui all'art. 16 (euro/mq)
Classi dimensionali
dei Comuni
Valori unitari
delle aree (euro/mq)
Indennizzo annuo
delle aree (euro/mq)
<10.000 12,00 0,6
10.001-100.000 24,00 1,2
100.001-300.000 48,00 2,4
>300.000 72,00 3,6


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