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PDL 1746-septies

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1746-septies



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Iniziative di contrasto al consumo di alcol da parte dei minorenni

Presentato il 1o ottobre 2006

(Già articolo 90 del disegno di legge n. 1746 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-89.

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Art. 90.
(Iniziative di contrasto al consumo di alcol da parte dei minorenni).

      1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcol in età adolescenziale e giovanile e la conseguente crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie ad esso correlate, all'articolo 689, primo comma, del codice penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
      2. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:

      1. «Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche».

      3. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. - (Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto). - 1. Nei pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del codice penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 3.000 ad euro 6.000».

Artt. 91-217.

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