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PDL 1746-sexies decies

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1746-sexies decies



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Interventi in materia di pari opportunità

Presentato il 1o ottobre 2006

(Già articoli 195 e 196 del disegno di legge n. 1746 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-194.

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Art. 195.
(Istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, l'«Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale», con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della violenza alle donne e di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Presso il medesimo Osservatorio è costituito un registro ove sono iscritti i centri antiviolenza accreditati a livello regionale con compiti di prestare assistenza alle vittime della violenza, ovvero di informazione, assistenza psicologica, sostegno sociale, assistenza per le denunce e il loro seguito giudiziario, appoggio educativo all'unità familiare, formazione preventiva ai valori di uguaglianza rispetto allo sviluppo personale e alla risoluzione non violenta dei conflitti, sostegno alla formazione e all'inserimento o reinserimento lavorativo. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono definite

 

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la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
      2. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente articolo e per il coordinamento dei centri antiviolenza è istituito un fondo di 3 milioni di euro annui.
      3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 196.
(Anno europeo per le pari opportunità per tutti).

      1. Per le attività di individuazione degli obiettivi di pari opportunità, dei relativi indicatori, anche ai fini di un monitoraggio finale dell'azione svolta, per la promozione e il coordinamento degli eventi nonché per la comunicazione istituzionale connessi all'Anno europeo per le pari opportunità per tutti, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007.

Art. 197-217.

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