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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1803 |
1. La titolarità dei diritti (articolo 1).
L'articolo affronta il tema della titolarità dei diritti connessi all'evento sportivo, attribuendoli ai soggetti (società sportive) responsabili dell'organizzazione dell'evento e che economicamente supportano il rischio imprenditoriale dell'attività sportiva svolta.
Al riguardo è significativo il riferimento a precedenti giurisprudenziali ed amministrativi che sono univoci nel loro dettato.
Ad esempio nel provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 70340 del 1999, al paragrafo 139 (Bollettino n. 26 del 1999), si legge: «La giurisprudenza di legittimità e di merito italiana appare univoca [...] nell'individuare nella società organizzatrice il soggetto titolare del diritto di sfruttamento economico dell'evento sportivo. Non appare infatti possibile attribuire la titolarità dei diritti economici connessi alle manifestazioni sportive a soggetti diversi dalla società che giuridicamente ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che economicamente sopporta il rischio imprenditoriale dell'attività sportiva dalla stessa intrapresa, ovvero l'organizzatore dell'evento. Tale soggetto, nell'ambito del settore del calcio, viene tradizionalmente identificato con la squadra ospitante».
Questi princìpi corrispondono ad una consolidata prassi contrattuale, tenendo conto che sino al 1999 i diritti televisivi sono stati negoziati dalla Lega nazionale professionisti quale mandataria delle singole società sportive titolari dei suddetti diritti (paragrafo 145 del succitato provvedimento AGCOM).
In effetti, i diritti televisivi sono stati commercializzati dalla Lega nazionale professionisti dagli anni '50 e fino al 1999, quale mandataria delle singole società sportive, come, in esito ad approfondita indagine, ha accertato l'AGCOM (si veda al riguardo il medesimo paragrafo 145 del citato provvedimento).
2. Ambito di applicazione della proposta di legge.
La proposta di legge attiene alla commercializzazione dei diritti sul piano sia nazionale sia internazionale. Riguarda peraltro la commercializzazione dei diritti dei soli campionati di Serie A e di Serie B e della Coppa Italia.
3. La licenza in forma centralizzata. Il ruolo della Lega (articoli 2-4).
La proposta conferisce all'attuale Lega nazionale professionisti il diritto di commercializzare, separatamente per ciascuno dei campionati di Serie A e di Serie B e unitariamente per la Coppa Italia (articolo 9), i diritti specificati agli articoli 1 e 2. La soluzione della licenza in forma centralizzata, e dei conseguenti criteri di distribuzione dei ricavi tra le squadre mandanti, consente di contemperare il regime giuridico sopra delineato, relativo alla titolarità dei diritti in capo a ciascun club, con l'esigenza di attribuire adeguata rilevanza economica anche al «prodotto torneo», vale a dire al ruolo di tutti i soggetti nell'insieme della competizione sportiva. Tale forma di licenza potrebbe in effetti
4. I criteri di distribuzione. La rilevanza europea (articolo 5).
È rimessa alle Leghe professionistiche la determinazione dei criteri di ripartizione tra le singole società sportive in esito alla commercializzazione dei diritti: si tratta di pratica comune a tutti i Paesi europei nei quali ha luogo il conferimento delle licenze in forma centralizzata. Non esiste in effetti, in Europa, alcun caso nel quale i criteri siano determinati con legge dello Stato. Ed è cosa che non deve sorprendere, trattandosi di denaro privato, frutto di negoziazioni tra privati, quali sono le Leghe e le Società sportive che ne fanno parte.
Le Leghe dovranno deliberare sulla scorta di criteri razionali, attenti ai dati del mercato e ispirati a criteri di equità.
Si dovrà tenere conto del rispetto del principio di mutualità, che possa garantire un maggior equilibrio competitivo tra le società partecipanti ai campionati.
I paramentri-base dovranno essere determinati attraverso l'identificazione del bacino di utenza e dei risultati sportivi delle singole squadre.
Il concetto di bacino di utenza deve essere determinato sia tenendo conto del valore per così dire storico attribuito dai broadcasters alle singole società sportive.
I risultati sportivi dovranno essere determinati con riguardo ad un ampio periodo di tempo e tradotti in «coefficienti», che terranno conto sia dei titoli conseguiti, sia dei piazzamenti delle singole società sportive nei campionati.
Dovrà inoltre tenersi in considerazione la rappresentatività delle squadre italiane in sede europea e, dunque, la necessità per queste ultime di reggere la concorrenza di club di Paesi enormemente favoriti rispetto ai club italiani da legislazioni fiscali di gran lunga più leggere, che da qualche tempo consentono loro di trovarsi in prima fila nel tesseramento dei calciatori migliori. Si tratta, in altre parole, di mantenere vivo l'equilibrio competitivo nell'ambito delle Coppe europee.
Sono previste anche misure dirette all'incentivazione dei vivai delle squadre partecipanti ai campionati, mediante la destinazione di una ragionevole quota dei proventi derivanti dalla licenza dei diritti alla Federazione italiana giuoco calcio, che provvederà all'assegnazione delle somme secondo criteri equitativi.
5. Decorrenza della nuova disciplina (articolo 7).
Si è inteso, con l'articolo 7, salvaguardare le scelte negoziali liberamente fatte dalle singole società sportive in un quadro di perfetta legalità, nonché dare al sistema il tempo necessario per adeguarsi alle nuove regole.
1. Ciascuna società di calcio in ambito professionistico, di seguito denominata «società sportiva», ha il diritto esclusivo di sfruttare in qualsiasi forma l'evento sportivo che essa organizza e di cui assume la responsabilità. Il diritto esclusivo di cui al presente articolo riguarda tra l'altro i diritti conseguenti alla vendita dei titoli di accesso agli impianti, quelli di carattere pubblicitario, le sponsorizzazioni e le riprese nonché le trasmissioni, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che ne consenta la ricezione audiovisiva, delle gare definite come casalinghe dai regolamenti sportivi.
1. La presente legge è finalizzata a definire le modalità di commercializzazione dei diritti di trasmissione, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che ne consenta la ricezione audiovisiva, di tutte le gare disputate nell'ambito dei campionati di Serie A e di Serie B, comunque denominati, in diretta e nella forma di highlights, intesi questi ultimi quali le parti salienti di ciascuna gara, di durata unitaria non superiore a quattro minuti primi.
1. La commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 2 ha luogo in forma centralizzata mediante procedure, separatamente organizzate per ciascuno dei campionati di Serie A e di Serie B, caratterizzate da trasparenza e finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e a tutelare gli utenti.
1. Le procedure di commercializzazione di cui all'articolo 3 sono poste in essere dall'associazione o dalle associazioni, di seguito denominate «leghe professionistiche», di cui fanno parte, in qualità di associate di diritto privato, le società sportive. I contratti stipulati all'esito di tali procedure hanno durata non superiore a tre stagioni sportive.
1. I criteri di ripartizione delle somme risultanti dalle attività di commercializzazione di cui agli articoli 3 e 4 sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle leghe professionistiche, separatamente per i campionati di Serie A e di Serie B, tenuto conto che:
a) una quota deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto, del valore di mercato, coincidente con quello attributo alle singole società sportive dalle imprese televisive;
b) una quota deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;
c) una quota deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;
d) una quota residuale deve essere destinata all'incentivazione dei vivai delle società sportive. Le somme di cui alla presente lettera sono attribuite alla Federazione italiana giuoco calcio, cui compete la determinazione delle modalità della loro distribuzione.
1. La commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 2 con riguardo alla Coppa Italia ha luogo con le modalità di cui agli articoli 3 4. Le somme risultanti sono ripartite tra le società sportive partecipanti alla Coppa Italia in misura proporzionale al numero di turni superato. Le leghe professionistiche attribuiscono le predette somme in misura crescente per ogni turno successivo al primo.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai campionati di Serie A e di Serie B a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011. A decorrere dalla data di inizio di tale stagione sportiva è abrogato il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.
2. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano alla Coppa Italia a decorrere dalla stagione sportiva 2007-2008.
1. La vigilanza e il controllo sulle modalità di commercializzazione di cui agli articoli 3 e 4 da parte delle leghe professionistiche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.
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