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PDL 307

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 307



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BUONTEMPO, BUONFIGLIO, BRIGUGLIO

Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante
ordinamento della polizia municipale

Presentata il 29 aprile 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, che disciplina i servizi di polizia municipale, non ha purtroppo risolto alcuni importanti nodi circa l'ordinamento delle polizie locali. Nel tempo alcuni problemi si sono acuiti, facendo sorgere, tra l'altro, l'esigenza di limitare lo strapotere che gli amministratori comunali, specie nei comuni minori, esercitano nei confronti del Corpo di polizia municipale. Le modifiche che oggi vengono presentate si propongono di dare una nuova disciplina unitaria a tutti i Corpi di polizia municipale del territorio italiano, prevedendo, ad esempio, l'obbligatorietà della costituzione in tutti i comuni dei servizi di polizia municipale (articolo 1). È inoltre necessario fare chiarezza circa il ruolo e le funzioni degli agenti di polizia municipale, che devono essere riconosciuti quali agenti di pubblica sicurezza, senza limiti temporali, né territoriali, con relativa indennità e armamento (articolo 3).
      Si è poi voluta sancire l'autonomia professionale e gestionale del comandante del Corpo di polizia municipale nel perseguire gli adempimenti di legge e gli obiettivi istituzionali fissati dal sindaco. È stato, dunque, ampliato il concetto di autonomia e di responsabilità dirigenziale del comandante del Corpo. Infine, si chiede l'istituzione di un'area di contrattazione nazionale per il «comparto di polizia locale» (articolo 9) e il riconoscimento, a parità con le altre Forze di polizia dello Stato, delle indennità relative alla tutela della salute, all'invalidità e alle norme pensionistiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «1. I comuni svolgono le funzioni di polizia municipale. A tale fine deve essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale con pari condizioni giuridico-economiche ed operative rispetto alle altre Forze di polizia».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Il numero 2) dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «2) che i distacchi e i comandi siano consentiti, sentito il parere conforme del comandante o del responsabile del servizio, soltanto quando i compiti assegnati siano strettamente inerenti alle funzioni di polizia municipale, mantenendo comunque la disciplina e la dipendenza gerarchica dall'organizzazione di appartenenza. Sono vietati i distacchi e i comandi ovvero impieghi in altri settori aventi caratteristiche diverse dalla polizia municipale; è altresì incompatibile ogni funzione o mansione non inerente alle funzioni di polizia municipale».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dai seguenti:

      «1. Il personale che svolge il servizio di polizia municipale esercita anche in via

 

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permanente e senza limiti territoriali nell'ambito di competenza:

          a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tale fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del codice di procedura penale, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al controllo e al coordinamento, o di agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice di procedura penale, riferita agli operatori;

          b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          c) funzioni di agente o ufficiale di polizia municipale, rivestendo a tale fine la qualità di agente di polizia municipale riferita agli addetti al coordinamento e al responsabile del servizio o del Corpo.

      1-bis. Alla qualità di agente o di ufficiale di polizia municipale, corrispondente alle analoghe qualifiche previste dal testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, impiegati nel servizio di ordine pubblico in sede, è attribuita la relativa indennità di cui alle disposizioni vigenti in materia».

      2. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo le parole da: «possono, previa deliberazione» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio»;

          b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis».

 

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Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Armi in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1. L'arma in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
      2. Il modello, il tipo ed il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3. Gli addetti alla polizia locale possono comunque essere dotati:

          a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche;

          b) di un'arma corta comune da sparo;

          c) di ausili tattico difensivi a basso deterrente visivo;

          d) del bastone estensibile;

          e) dello spray antiaggressione».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Il numero 3) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

          «3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative

 

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di incentivazione, stabilendo l'obbligatorietà della forma associativa per i comuni che abbiano un numero di addetti alla polizia municipale inferiore a sei».

      2. All'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, attraverso uno specifico comitato regionale di polizia locale presieduto dal presidente della regione o da un suo delegato, composto da esperti nominati dai sindaci delle città capoluogo di provincia, più un numero uguale di esperti scelti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di polizia locale, l'uniformità applicativa delle disposizioni regolamentari e delle leggi emanate dallo Stato e dalla regione, nonché l'emanazione di direttive di massima e specifiche a cui la polizia municipale deve attenersi».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento da emanare entro un mese dalla data di istituzione del Corpo stesso. In caso di inosservanza al disposto di cui al presente comma la regione provvede direttamente attraverso un commissario ad acta».

      2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

          a) il contingente numerico degli addetti al Corpo, secondo criteri di funzionalità

 

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e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti presenti nel comune, sia residenti sia dimoranti, ai flussi della popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, nonché alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale. Il rapporto numerico tra gli addetti e la popolazione non può essere inferiore ad un operatore ogni seicento abitanti;

          b) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto anche di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché della densità della popolazione residente e temporanea».

Art. 7.
(Introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Dopo l'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. - (Area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale). - 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. All'articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65, le parole: «per i dipendenti degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «del comparto di polizia locale».

 

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Art. 9.
(Modifica dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. L'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - (Trattamento economico del personale di polizia municipale). - 1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
      2. In sede di accordo per il rinnovo contrattuale è istituita una apposita area di contrattazione denominata «comparto di polizia locale», cui partecipano i sindacati di categoria firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro aventi una rappresentanza ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      3. Agli agenti di polizia municipale compete una apposita indennità di polizia non inferiore al 50 per cento dello stipendio base da contrattare in sede di comparto di polizia locale. Il finanziamento della indennità è effettuato attingendo alla quota dei proventi di cui al comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o alla quota dei contratti collettivi nazionali riservata all'attribuzione del salario accessorio.
      4. Alla polizia municipale si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; competono altresì alla polizia municipale i medesimi diritti in materia di invalidità per causa di servizio o per morte, previsti per gli altri Corpi di polizia dello Stato».

Art. 10.
(Introduzione degli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 13-bis. - (Veicoli in dotazione). - 1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale

 

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sono esenti dalla tassa di proprietà e da tasse straordinarie e sono muniti di targa distintiva propria analogamente a quanto previsto all'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      2. È vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi diversi da quelli a cui sono destinati. La conduzione di tali veicoli è riservata a quanti sono muniti di patente di servizio o di analogo documento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

      Art. 13-ter. - (Personale amministrativo). - 1. La polizia municipale deve disporre di personale interno amministrativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative, con qualifica differenziata; gli agenti di polizia municipale non possono svolgere funzioni di carattere amministrativo.
      2. Per ogni gruppo amministrativo o per i servizi può essere indicato un responsabile di polizia municipale, che risponde al diretto responsabile del servizio.
      3. Il contingente del personale amministrativo e di servizio interno non può superare la percentuale del 15 per cento degli addetti effettivi del Corpo di polizia municipale.

      Art. 13-quater. - (Accademia regionale e corsi). - 1. Al fine di garantire la piena professionalità e la formazione del personale della polizia municipale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'accademia regionale di polizia municipale, con corsi biennali al termine dei quali si consegue un titolo equiparato al diploma universitario riconosciuto dallo Stato ed i cui esami, se svolti nelle analoghe materie, danno diritto al riconoscimento degli stessi presso le facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche.
      2. L'accesso all'accademia di cui al comma 1 è consentito ai possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado. I diplomi rilasciati dall'accademia

 

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danno titolo per l'accesso alle carriere superiori. La regione può espletare i corsi accademici anche in collaborazione o presso le università esistenti sul territorio.
      3. Possono essere istituiti ulteriori corsi validi ai fini della progressione in carriera.
      4. Gli attestati relativi ai corsi di cui al comma 3, che hanno una durata non inferiore ai due mesi, costituiscono titolo per la progressione in carriera in luogo del titolo di studio eventualmente richiesto».

      2. L'istituzione dell'accademia regionale di polizia municipale e dei corsi biennali di cui all'articolo 13-quater, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
(Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121).

      1. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia locale,»;

          b) all'articolo 16, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

              2) alla lettera b), dopo le parole: «guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «e la polizia locale».

 

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Art. 12.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

          «b-bis) gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale»;

          b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».


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