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PDL 1486

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1486



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOFFA, CARBONELLA, CESARIO, CHICCHI, GRASSI, RIGONI, SQUEGLIA, SUPPA, VICO, VILLARI

Istituzione della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica

Presentata il 26 luglio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano e l'Istituto e Museo nazionale di storia della scienza di Firenze costituiscono ad oggi gli unici due enti riconosciuti dallo Stato come musei scientifici nazionali. Ad essi è assegnato il compito sia di conservare un ingente ed eccezionale patrimonio tecnico-scientifico, che rispecchia figure e momenti essenziali della storia culturale del nostro Paese, sia di valorizzarlo adeguatamente anche al fine di promuovere un'efficace e capillare diffusione della cultura scientifica.
      La società consortile Città della scienza Scpa di Napoli gestisce la Città della scienza di Bagnoli, l'unico science-centre in Italia che, per le cospicue dimensioni, le rilevanti capacità operative, le efficaci strategie di promozione della cultura scientifica e della innovazione tecnologica e dei relativi indotti economici e produttivi, appare oggi competitivo rispetto alle molteplici analoghe strutture presenti nel resto del mondo; qualità che hanno portato la Città della scienza ad essere nominata nel 2005 «Museo scientifico dell'anno» da parte dell'European Museum of the Year Award. La Città della scienza di Bagnoli è stata concepita e si trova, inoltre, al centro di un importante progetto di riqualificazione ambientale che da qui a pochi anni si è posto l'obiettivo di trasformare e rilanciare una vasta area della terza cintura metropolitana italiana attraverso un sistema di reti e infrastrutture le quali hanno come asset fondamentale di sviluppo i saperi e l'innovazione tecnologica.
 

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      Le tre istituzioni vantano sedi di vaste dimensioni, sono dotate di attrezzature avanzate, dispongono di un cospicuo patrimonio di risorse umane e di professionalità tecnico-scientifiche qualificate, intrattengono rapporti di collaborazione stabili con centri di eccellenza a livello internazionale, sviluppano programmi incisivi di comunicazione, attraverso la sistematica produzione di mostre, l'impiego delle tecnologie dell'informazione, l'allestimento di laboratori didattici e per le scuole, la programmazione di attività di formazione, la realizzazione di ricerche, la pubblicazione di studi, di cataloghi, di strumenti educativi eccetera.
      I tre enti sono, inoltre, già oggi meta di un pubblico numeroso, valutabile complessivamente in circa 800.000 visitatori per anno, ai quali vanno aggiunte molte decine di milioni di contatti generati dai loro siti web, peraltro in continuo sviluppo sia per quanto attiene ai contenuti, sia per l'utenza coinvolta. Va sottolineato che le tre istituzioni, pur operando a livello nazionale e internazionale, esercitano, per la loro collocazione geografica, un impatto particolarmente incisivo rispettivamente nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del Paese, dando luogo così, nel complesso, a una cerniera istituzionale con capacità di servizio per l'intera popolazione italiana, oltre che per il cospicuo numero di visitatori stranieri che affollano le aree metropolitane di Milano, di Firenze e di Napoli. Va infine evidenziata anche la complementarietà dell'offerta e delle competenze delle tre sopramenzionate istituzioni. La Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano vanta, infatti, un patrimonio e coltiva vocazioni che afferiscono soprattutto alla cultura industriale e delle tecniche. L'Istituto e museo nazionale di storia della scienza di Firenze rappresenta altresì un centro di eccellenza per la tutela del patrimonio scientifico, per la storia delle scienze, per l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e per la diffusione della cultura scientifica. La Città della scienza di Napoli rappresenta l'unico museo interattivo del Paese e costituisce un centro di riferimento per le attività di educazione alle scienze, di formazione e di orientamento per le professioni tecnico-scientifiche e di trasferimento alle imprese della cultura scientifica, per la promozione di nuove imprese basate sui saperi innovativi.
      La complementarietà di competenze, di bacino geografico e di vocazioni, assieme alle comuni finalità di operare per qualificare e potenziare le attività di diffusione scientifica, hanno già indotto le tre istituzioni a stabilire un rapporto programmatico di collaborazione organica le cui modalità e i cui fini sono espressi nella convenzione da esse stipulata. La convenzione si fonda sulla consapevolezza condivisa circa l'opportunità di un processo di integrazione che, pur garantendo piena autonomia ai singoli enti, miri alla realizzazione di una rete nazionale per la diffusione della cultura scientifica che individui nelle tre istituzioni altrettanti poli centrali capaci di sviluppare azioni coordinate di tutela e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico e industriale, di sensibilizzazione alle tematiche delle scienze soprattutto dei giovani in età scolare (anche per contrastare il fenomeno preoccupante della crisi delle vocazioni scientifiche) e di una efficace e capillare promozione della cultura scientifica, fondata su iniziative e contenuti di qualità certificata. Per sostenere questi sforzi e per dare ulteriore slancio a questa collaborazione è necessario garantire risorse pubbliche adeguate per il funzionamento e per il potenziamento e la manutenzione delle strutture e delle attrezzature dei tre enti, in modo da metterli in condizione di svolgere efficacemente un'azione integrata a favore della valorizzazione del patrimonio e della diffusione della cultura scientifica.
      A tal fine si propone pertanto di istituire la rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica).

      1. È istituita la rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica. Sono poli della rete la Fondazione Museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano, l'Istituto e Museo nazionale di storia della scienza di Firenze e la Città della scienza Scpa di Napoli. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Città della scienza Scpa di Napoli è riconosciuta dallo Stato quale museo scientifico nazionale.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica ha la finalità di assicurare il potenziamento della capacità operativa degli enti di cui all'articolo 1 nella tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico e nella diffusione della cultura scientifica, favorendo, attraverso la costituzione di un rapporto permanente di collaborazione, le attività coordinate di ricerca, di comunicazione, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione, espositive, convegnistiche, laboratoriali, didattiche e formative, nonché ogni altra iniziativa utile alla realizzazione dei loro fini istituzionali.

Art. 3.
(Giunta di coordinamento della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica).

      1. È istituita la giunta di coordinamento della rete dei musei nazionali della scienza e della tecnica. La giunta ha il

 

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compito di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione delle attività degli enti di cui all'articolo 1 favorendo l'utilizzazione delle loro competenze tecnico-scientifiche e dei loro servizi da parte del pubblico, di altre istituzioni, dei Ministeri, degli enti pubblici territoriali e di ogni altro soggetto pubblico e privato, in modo da potenziarne le capacità di attrazione e renderne più efficaci le strategie di promozione della cultura scientifica.
      2. Nel rispetto della piena autonomia gestionale degli enti di cui all'articolo 1, la giunta ne coordina la partecipazione comune ai progetti di ricerca e valorizzazione nazionali, europei e internazionali. La giunta definisce inoltre le iniziative da adottare per stabilire un dialogo permanente collaborativo tra gli enti di cui all'articolo 1 e le altre realtà istituzionali che operano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio scientifico e per la diffusione della cultura scientifica.
      3. La giunta è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 1, designato dal rispettivo organo direttivo, da un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca e da un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali. I membri della giunta restano in carica quattro anni e possono essere confermati.
      4. La giunta ha sede a rotazione ogni due anni presso uno degli enti di cui all'articolo 1, che provvede a proprio carico a garantirne l'operatività. La presidenza della giunta è assunta a rotazione biennale dai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 1.
      5. La giunta trasmette annualmente ai Ministeri dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali un rapporto sulle attività integrate e di cooperazione, e sui loro effetti per la valorizzazione del patrimonio e per la diffusione della cultura scientifica, svolte nell'anno precedente, assieme al programma delle iniziative coordinate elaborate per l'anno in corso. Il rapporto formula proposte concernenti le misure eventualmente da adottare per migliorare l'efficacia dell'azione coordinata degli enti di cui all'articolo 1.
 

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Art. 4.
(Finanziamenti).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 per la corresponsione di contributi pari a 5 milioni di euro annui da destinare a ciascuno degli enti di cui all'articolo 1.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono sottoposti annualmente a conferma da parte di una commissione di tre esperti, di cui due nominati dal Ministero dell'università e della ricerca e uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di una dettagliata relazione, trasmessa da ciascuno degli enti di cui al comma 1, concernente l'andamento finanziario e corredata dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e dal bilancio preventivo per l'anno quello successivo.
      3. Allo scopo di creare e consolidare una effettiva rete museale, una parte delle risorse erogate, stabilita annualmente dalla commissione di cui al comma 2, è destinata alla realizzazione di attività che mettano in sinergia risorse umane, professionalità e competenze tecniche degli enti di cui all'articolo 1.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 5.
(Disposizioni finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» e l'Istituto e Museo nazionale di storia della scienza sono esclusi dall'ammissione ai contributi previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data gli enti di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla vigilanza congiunta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali.


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