PDL 1526
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1526
|
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
TASSONE, ADOLFO, CIOCCHETTI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DIONISI, FORLANI, GALLETTI, LUCCHESE, MELE, TUCCI, VOLONTÈ
Modifica all'articolo 126 della Costituzione in materia di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale
Presentata il 31 luglio 2006
Onorevoli Colleghi! - La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, non si è limitata a modificare la disciplina costituzionale relativa alla forma di governo regionale, ma è intervenuta sulla potestà statutaria regionale, avendo novellato gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione.
Nello specifico, l'articolo 126 stabilisce, al secondo e al terzo comma, che: «Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».
Qualora il presidente della giunta dovesse essere sfiduciato a causa di coinvolgimenti in vicende personali o giudiziarie, una siffatta instabilità governativa potrebbe essere evitata, attraverso la presentazione di una mozione di sfiducia «costruttiva», indicante cioè un successore alla carica di presidente della giunta, al fine di consentire una continuità politica al programma della maggioranza.
Questa la
ratio della presente proposta di legge costituzionale che rappresenta un contrappeso alla previsione
sic et simpliciter dello scioglimento immediato del consiglio regionale a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, in linea con la esigenza di stabilità degli esecutivi e del buon andamento delle amministrazioni.
Pag. 2
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 126 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'approvazione della mozione di sfiducia può non comportare le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, qualora preveda l'indicazione del nome di un componente del Consiglio designato alla carica di Presidente della Giunta. In tale caso la mozione deve essere sottoscritta da almeno tre quinti dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti».