PDL 1525
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1525
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TASSONE, ADOLFO, CIOCCHETTI, D'AGRÒ, D'ALIA, DE LAURENTIIS, DIONISI, GALLETTI, LUCÀ, LUCCHESE, MELE, TUCCI
Modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legisla- tivo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia
Presentata il 31 luglio 2006
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce, al comma 2, che «Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141».
Qualora il sindaco o il presidente della provincia dovessero essere sfiduciati a causa di coinvolgimenti in vicende personali o giudiziarie, una siffatta instabilità governativa potrebbe essere evitata attraverso la presentazione di una mozione di sfiducia «costruttiva», indicante cioè un successore alla carica di sindaco o di presidente della provincia, al fine di consentire una continuità politica al programma della maggioranza.
Questa la
ratio della presente proposta di legge che rappresenta un contrappeso alla previsione
sic et simpliciter dello scioglimento immediato del consiglio comunale o provinciale a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia, in linea con le esigenze di governabilità e di buon andamento delle amministrazioni locali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'approvazione della mozione di sfiducia a causa di coinvolgimenti in vicende personali o giudiziarie può non comportare le dimissioni della giunta comunale o provinciale e il contestuale scioglimento dei rispettivi consigli, qualora preveda l'indicazione di un nome di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia. In tale caso, la mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del consiglio e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti».