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PDL 45

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 45



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAOLO RUSSO, BERNARDO, BRUSCO, COLUCCI, COSENZA, FERRIGNO, FORLANI, LENNA, NESPOLI, PELINO, PONZO, ROMAGNOLI, SIMEONI

Istituzione del Museo della produzione alimentare della regione Campania

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa, riprendendo i contenuti di una proposta di legge presentata nella passata legislatura (atto Camera n. 4167, XIV legislatura, a prima firma dell'onorevole Perrotta), nasce dalla considerazione che la bontà della produzione alimentare è un'eccellenza della nostra nazione.
      Napoli è riconosciuta a livello mondiale come la città sede della produzione alimentare; quindi deve essere deputata a sede del Museo della produzione alimentare della regione Campania del quale la presente proposta di legge propone l'istituzione.
      Il mondo della produzione alimentare ha, oggi più che mai, bisogno di essere credibile, non solo nel business, ma anche nell'immagine a livello internazionale. È importante quindi consacrare un luogo idoneo a questo mondo. Ed è per questo che il Museo della produzione alimentare deve essere un luogo attivo come punto di incontro tra genuinità, bontà e tradizione.
      Nel mondo l'immagine è importante, è il vero mezzo per comunicare: oggi, quindi realizzare il primo vero Museo della produzione alimentare campana nel mondo, sarebbe un gesto significativo e importante per la Campania e per l'Italia. È assolutamente indispensabile che questo luogo sia attivo, pieno di eventi, mostre, incontri, che diventi un vero luogo «culto» di riferimento internazionale per l'informazione sulla produzione alimentare campana, l'immagine e tutto quello che ruota attorno ad essa e che possa promuovere la stessa nel mondo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo della produzione alimentare della regione Campania).

      1. È istituito il Museo della produzione alimentare della regione Campania, di seguito denominato «Museo», con sede in Napoli.
      2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2006 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) raccogliere, conservare, catalogare ed esporre materiale che si riferisce alla storia della produzione alimentare campana;

          b) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

          c) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le creazioni di giovani esponenti della produzione alimentare campana.

Art. 3.
(Organizzazione).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali della regione Campania è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.

 

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      2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri di cui:

          a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          c) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

          d) un rappresentante del comune di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          e) un rappresentante della provincia di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

          f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

      4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore della produzione alimentare della regione Campania.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti gli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2006 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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