Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Modificazioni al decreto legge Decreto Legge Allegato

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PDL 1750-A

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1750-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

Presentato il 3 ottobre 2006

(Relatori: DI GIOIA, per la V Commissione;
FINCATO, per la VI Commissione)


NOTA: Le Commissioni permanenti V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 19 ottobre 2006, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1750 e rilevato che:

                esso reca un contenuto complesso, in quanto i suoi 48 articoli, suddivisi in 11 capi, incidono su numerosi ed eterogenei ambiti normativi - circostanza fisiologica per provvedimenti, come quello in esame, che concorrono alla manovra di finanza pubblica - essendo finalisticamente orientati in modo coerente ed unitario ad intervenire in materia fiscale e di finanza pubblica, integrando la manovra di bilancio in via di compimento;

                interviene in diversi settori dell'ordinamento senza procedere ad adeguate forme di coordinamento con la vigente disciplina, né abrogando le norme anteriori indirettamente private di ogni effetto, nè novellando espressamente quelle modificate né, in taluni casi, coordinando la nuova disciplina con il tessuto normativo in cui essa si inserisce (ad esempio, articolo 1, comma 17; articolo 7, commi 12 e 13; articolo 20; articolo 25; articolo 26; l'articolo 36, comma 4; articolo 37, comma 5; articolo 42, comma 1, primo periodo; articolo 45);

                reca norme i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto alla loro entrata in vigore, anche in relazione al richiamato collegamento sostanziale con la manovra di bilancio di numerose disposizioni, operanti a decorrere dal 1o gennaio 2007; suscita tuttavia perplessità in ordine alla rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, atteso che pone un termine notevolmente ampio (dodici mesi) per il compimento dei propri effetti;

                presenta, in alcuni casi, riferimenti normativi imprecisi o errati che andrebbero corretti (ad esempio, all'articolo 39, comma 3, si fa riferimento al medesimo comma 3 anziché al comma 2; all'articolo 20, comma 1, la lettera b) è strutturata in maniera difforme rispetto alle previsioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi);

                la tecnica della novellazione, in numerose disposizioni, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

 

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                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 12, comma 4 - ove si novella il comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1982, in materia di definizione delle funzioni e dei poteri dell'ANAS - si sopprima, alla lettera a), il richiamo al decreto del Presidente delle Repubblica. n. 136 del 1975, in quanto esso risulta abrogato dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

            all'articolo 24 - recante un'autorizzazione al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina concernente i contributi e le provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici nonché di quelle radiofoniche e televisive, da attuarsi mediante l'adozione di regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 - si integri la disposizione, indicando le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni per le quali si determina l'effetto abrogativo, secondo il modello di delegificazione codificato dal citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400; al riguardo, andrebbe inoltre verificata l'idoneità della previsione recata alla lettera d) - che demanda ai regolamenti il «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti» - a realizzare le proprie finalità, atteso che si affida ad una fonte secondaria un compito di coordinamento formale che riguarderebbe anche fonti di rango primario;

            analogamente, all'articolo 36 - che demanda ad un regolamento di delegificazione l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - siano specificate in modo puntuale le norme generali regolatrici della materia, procedendo altresì a precisare l'effetto abrogativo delle disposizioni elencate nel successivo comma 4;

            si verifichi la necessità di abrogare espressamente disposizioni che risultano apparentemente private di effetti normativi, in particolare con riguardo a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 (ove si dispone la mera inapplicabilità ai trasferimenti degli immobili dei commi 3 e 4 dell'articolo 69 della legge n. 342 del 2000, che però si riferiscono esclusivamente a questa fattispecie), nonché con riguardo all'articolo 36, comma 4, ed all'articolo 42, comma 1, primo periodo (ove si dispone la soppressione di alcuni organismi, senza procedere all'abrogazione delle relative disposizioni) ed, infine, in relazione alla soppressione del Registro Italiano Dighe ad opera dell'articolo 45.

 

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        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 6 - che introduce un nuovo comma 10-bis nell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi (n. 917 del 1986), al fine di incidere sull'applicazione della disposizione prevista dal comma 10, in materia di esclusione della deducibilità delle spese per prestazioni di servizi resi da professionisti domiciliati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se le eccezioni ammesse per la fattispecie già esistente debbano intendersi applicabili alla nuova ipotesi introdotta;

            all'articolo 5, comma 6 - che rivaluta il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (n. 131 del 1986), senza modificare direttamente il predetto testo unico - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la norma in termini di novella del testo unico, così da non compromettere l'unitarietà della disciplina della materia;

            all'articolo 7, comma 26 - ove viene opportunamente specificata la portata derogatoria della disposizione ivi contenuta alla legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, come sembra desumibile, che la disposizione specifica cui si intende derogare sia l'articolo 3, il quale stabilisce che «relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»;

            all'articolo 28 - che interviene a ridurre l'ammontare dei contributi alle imprese di radiodiffusione sonora e di modalità di accesso alle riduzioni tariffarie sui canoni di noleggio ai servizi di telecomunicazione via satellite per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva nonché i canali tematici satellitari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare il comma 3 come novella alla legge n. 67 del 1987, che reca la normativa generale sulle riduzioni tariffarie.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 1750 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria,

            rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle materie «sistema tributario

 

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e contabile dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali», che le lettere e) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato, altresì, che tali disposizioni intervengono su una pluralità di settori normativi in parte riconducibili ad ambiti riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato - quali «moneta; tutela del risparmio e dei mercati finanziari; tutela della concorrenza», «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione», «previdenza sociale», «dogane», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», «opere dell'ingegno», «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), n), o), q), r) e s), della Costituzione - e in parte a materie di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali le «dogane» «ordinamento sportivo» «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» «governo del territorio», «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «tutela e sicurezza del lavoro»,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito la ragionevolezza, in relazione ai principi di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione, sotto il profilo della tutela del legittimo affidamento del concessionario, della disposizione che, incidendo su convenzione in essere, prevede l'automatica estinzione del rapporto concessorio in caso di dichiarazione da parte del concessionario di non voler aderire alla convenzione unica ovvero qualora tale convenzione non si perfezioni «per fatto imputabile al concessionario».


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (AC 1750);

            premesso che:

                l'ordine del giorno De Biasi n. 9/1475/56 del 2 agosto 2006 ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della manovra di bilancio, lo stanziamento dei fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti, tenendo conto della rilevanza che ha la difesa del pluralismo dell'informazione per la crescita della democrazia in Italia, nonché del valore delle testate gestite da parte di società cooperative e no-profit;

                nel corso delle audizioni informali di rappresentanti del settore dell'editoria del 29 giugno e del 4 luglio 2006 svolte presso la VII Commissione, è emersa l'esigenza di un intervento strutturale non contingente a favore del settore;

                non appare condivisibile la scelta del Governo di affidare a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina di riordino e semplificazione delle disposizioni di contributi, ai sensi dell'articolo 24;

                si ritiene necessario modificare l'articolo 26, in materia di erogazione dei contributi per l'editoria, conservando il carattere di diritto soggettivo che il legislatore ha inteso attribuire fino ad oggi a tali provvidenze e superando il criterio del riparto percentuale secondo lo stanziamento disponibile dei contributi stessi, previsto nel comma 1 dell'articolo 26, criterio che rischia di compromettere il diritto soggettivo ai finanziamenti dei giornali no-profit e di partito, con effetti rilevanti sulla stabilità delle imprese beneficiarie;

                risulta altresì necessario incrementare i finanziamenti per le università e gli enti di ricerca, le cui condizioni economiche e finanziarie sono ad oggi di particolare gravità anche per la contrazione del 10 per cento delle spese per consumi intermedi stabilita dall'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 in materia di servizi essenziali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) appare necessario disciplinare il riordino della disciplina sull'erogazione di contributi, con un intervento normativo sistematico,

 

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adottato dal Parlamento, superando così l'attuale previsione dell'articolo 24 che rimette all'adozione di interventi governativi la relativa disciplina;

            2) appare altresì necessario sopprimere l'articolo 26, comma 1;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) appare opportuno individuare adeguate forme integrative di finanziamento per il settore dell'editoria, a partire dai contributi diretti;

            b) appare altresì opportuno escludere le università e gli enti di ricerca dalle misure di riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali, inserendo, all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo le parole «degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» le parole «delle università e degli enti di ricerca»;

            c) appare altresì opportuno provvedere al recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, attraverso la creazione di un Fondo per la remunerazione del diritto di prestito eseguito dalle biblioteche e dalle discoteche;

            d) risulta altresì opportuno provvedere ad adeguati finanziamenti per l'ultimazione della realizzazione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 237.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1750, recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

            valutate positivamente le disposizioni di cui: all'articolo 14, che individua una soluzione di alto profilo con riferimento agli investimenti infrastrutturali per le regioni Calabria e Sicilia; all'articolo 38, che disciplina servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica; all'articolo 45, che consente di ottenere importanti risparmi di spesa attraverso la soppressione del RID (Registro Italiano Dighe) e il trasferimento delle relative funzioni alle strutture ministeriali;

 

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            preso atto del contenuto dell'articolo 19 e rilevato che il comma 2 del citato articolo detta disposizioni derogatorie, difficilmente comprensibili, riferite al solo Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise;

            osservato che l'intervento sull'organizzazione dell'APAT, di cui all'articolo 20, avrebbe potuto più opportunamente essere realizzato mediante un confronto aperto con il Parlamento, anziché con un provvedimento di urgenza come il decreto-legge, tanto più se si considera che già varie iniziative parlamentari in materia erano state assunte o erano in via di perfezionamento;

            ritenuto, in ogni caso, necessario introdurre una apposita disposizione che preveda il parere parlamentare obbligatorio sul nuovo statuto dell'APAT e sulla nomina del presidente dell'Agenzia stessa;

            preso atto del contenuto dell'articolo 12, che pone l'obiettivo generale di fissare taluni principi irrinunciabili per la tutela dell'interesse pubblico in relazione alle concessioni autostradali, che vanno certamente presidiati;

            rilevato, tuttavia, con riferimento al citato articolo 12, che la norma desta perplessità sul possibile effetto di alimentazione di contenzioso, anche alla luce della valutazione degli effetti che la disposizione legislativa potrà produrre su atti convenzionali già stipulati;

            valutata positivamente, al riguardo, una approfondita riflessione con le stesse istituzioni comunitarie, anche al fine di comprendere la compatibilità delle citate disposizioni con la normativa europea;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) sia integralmente riformulato l'articolo 12, nel senso di definire con chiarezza i soli principi e indirizzi generali, anche di natura operativa, ai quali tutte le concessionarie autostradali devono attenersi per la tutela dell'interesse pubblico e per la salvaguardia dei diritti dell'utenza, dettando contestualmente una apposita disposizione che - nel quadro dei principi e degli indirizzi così definiti - porti alla riformulazione consensuale delle convenzioni in atto, evitando di produrre rischiosi effetti penalizzanti imposti a livello unilaterale e, semmai, ispirandosi alla più recente giurisprudenza amministrativa in materia;

            b) all'articolo 19, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, il secondo comma è soppresso»;

 

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            c) all'articolo 20, comma 1, lettera b), primo capoverso, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti»;

            d) al medesimo articolo 20, comma 1, lettera d), dopo il primo periodo sia inserito il seguente: «Il Governo trasmette alle Camere lo schema di regolamento recante il nuovo statuto dell'APAT, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di regolamento, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri espressi ai sensi della presente disposizione, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il nuovo schema di regolamento per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere comunque emanato»;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 7, che prevedono benefici per gli acquirenti di autoveicoli che - in base alla legislazione vigente - debbono obbligatoriamente essere dotati dei parametri «Euro 4» o «Euro 5» (e, pertanto, non sembrerebbero richiedere alcun incentivo), verificando, semmai, la possibilità di destinare l'importo derivante dall'eliminazione della norma, che allo stato determinerebbe minori entrate per 169 milioni di euro nel triennio 2007-2009, all'incremento di incentivi per la riqualificazione ambientale, edilizia ed infrastrutturale, già ricompresi nel complesso della manovra finanziaria;

            2) all'articolo 12, comma 5, ove si insistesse per il mantenimento della disposizione relativa ai compiti dell'ANAS, essa andrebbe armonizzata con il complessivo riordino della società stessa previsto dall'articolo 142 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, evitando - in particolare - la creazione di due distinte società che, di fatto, rischierebbero di riproporre l'attuale dicotomia tra funzioni di controllo e funzioni di gestione;

            3) si verifichi, infine, la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e che, per il personale predetto, nei limiti del territorio di competenza, sia riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applichino le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

            considerato che l'articolo 10, comma 1, capoverso «6-quater», rinvia, ai fini della individuazione del patrimonio immobiliare di Poste italiane spa, anche all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che la portata normativa di tale rinvio non appare chiara, atteso che la disposizione non concerne l'individuazione del patrimonio immobiliare della società, ma incide sulla procedura di alienazione degli immobili della stessa;

            considerato che l'articolo 13, comma 1, lettera a), prevede che il decreto ministeriale di autorizzazione del progetto di dragaggio da realizzarsi nelle more dell'attività di bonifica nelle circoscrizioni delle autorità portuali sostituisca la pronuncia di valutazione di impatto ambientale prevista per legge, laddove invece vi è l'esigenza che sia comunque assicurata la sostenibilità ambientale delle predette operazioni di dragaggio;

            rilevata l'opportunità che la società per azioni di cui all'articolo 14, al cui capitale sociale partecipano ANAS spa e le regioni Sicilia e Calabria, svolga la sua attività di realizzazione di infrastrutture trasportistiche prevalentemente sul territorio nazionale;

            ritenuto che l'articolo 44, commi 1 e 2, ha la medesima finalità delle proposte di legge n. 671 e n. 1338, di cui la Commissione aveva già avviato l'esame in sede referente, nella parte in cui dispone l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 della disciplina in materia di patente a punti dettata dall'articolo 126-bis del codice della strada, unitamente alla riattribuzione, nei casi di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, dei punti decurtati in applicazione del testo del predetto articolo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

            considerato tuttavia che il comma 3 dello stesso articolo 44, nel novellare il comma 7 dell'articolo 97 del codice della strada, specificando che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, si applica solo quando tale certificato è previsto, non introduce tuttavia una espressa previsione sanzionatoria anche per il caso di circolazione del ciclomotore senza il certificato di idoneità tecnica;

            rilevata, inoltre, l'opportunità di allineare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 171 del codice della strada alle modifiche apportate all'articolo 170 dall'articolo 44, comma 4, unitamente

 

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all'esigenza che l'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 285 del 1992, preveda la sanzione amministrativa accessoria della confisca solo nei casi in cui il ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 44, comma 3, che novella il comma 7 dell'articolo 97 del codice della strada, provvedano le Commissioni di merito ad introdurre anche una espressa previsione sanzionatoria nel caso di circolazione del ciclomotore per il quale non sia stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica;

            2) procedano altresì le Commissioni di merito ad allineare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 171 del codice della strada alle modifiche apportate all'articolo 170 dall'articolo 44, comma 4;

            3) sia inoltre considerata da parte delle Commissioni di merito l'esigenza di modificare l'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di prevedere la sanzione amministrativa accessoria della confisca solo nei casi in cui il ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito la congruità del rinvio, disposto dall'articolo 10, comma 1, capoverso «6-quater», all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini della individuazione del patrimonio immobiliare di Poste italiane spa, atteso che la disposizione ivi richiamata non concerne l'individuazione del patrimonio immobiliare della società, ma incide sulla procedura di alienazione degli immobili della stessa;

            b) valutino inoltre le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, comma 1, lettera a), che sia comunque assicurata la sostenibilità ambientale delle operazioni di dragaggio da realizzare nelle more dell'attività di bonifica che interessa le circoscrizioni delle autorità portuali;

            c) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 14, comma 1, lettera a), nel senso di prevedere che la società per azioni ivi prevista di cui all'articolo 14, al cui capitale sociale partecipano ANAS spa e le regioni Sicilia e Calabria, svolga la sua attività di realizzazione di infrastrutture trasportistiche prevalentemente sul territorio nazionale;

            d) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo

 

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5, al fine di salvaguardare le attività economiche correlate all'utilizzo delle unità immobiliari censite nella categoria catastale E/1 e i relativi livelli occupazionali.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1750, di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

            in considerazione della necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici e per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

            preso atto del fatto che l'entità dell'impatto economico del provvedimento collegato alla manovra finanziaria, pari ad oltre 6.700 milioni di euro, costituisce una posta rilevante dell'intero pacchetto destinato alla sviluppo della competitività del sistema-Paese;

            considerato l'impegno profuso da un lato per il recupero dell'evasione fiscale e dall'altra per garantire l'invarianza del carico fiscale per le classi meno abbienti,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) in relazione all'articolo 1, comma 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto interministeriale che deve definire i termini e le modalità esecutive delle procedure relative alla distruzione delle merci contraffatte;

            b) in relazione all'articolo 8, appare necessario che il Governo indichi con chiarezza le modalità di impiego delle risorse economiche rivenienti dalla revoca dei contratti già approvati dal CIPE in base alla disciplina che il comma 1 sospende.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

            osservato come le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 15, 21 e 23 siano rivolte ad offrire maggiori tutele e garanzie ai lavoratori, sia mediante una semplificazione delle procedure - in materia di pagamento dei contributi associativi (articolo 2, comma 15) e in materia di pagamento dei contributi da parte degli allevatori avicoli (articolo 23) - che attraverso un potenziamento delle attività svolte dalla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza sul contrasto al lavoro irregolare (articolo 21);

            valutate positivamente, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 22 che, sulla base del sistema di rivalutazione annuale delle rendite INAIL erogate a seguito di infortuni e semplificando le relative procedure, sono volte a introdurre criteri di maggiore equità a tutela dei lavoratori;

            rilevato altresì come le norme di cui all'articolo 42, finalizzate a razionalizzare e a contenere i costi nel settore della formazione del personale della pubblica amministrazione riescano a contemperare le esigenze di riduzione della spesa con la difesa dei livelli occupazionali degli enti coinvolti,

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 21, comma 4, laddove si modifica la disciplina del diritto di interpello, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, analogamente a quanto previsto dalla corrispondente disciplina relativa all'interpello in materia fiscale, un termine perentorio entro cui l'amministrazione competente deve dare risposta ai quesiti posti, al fine di offrire maggiore assistenza e tutela ai contribuenti in ordine all'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

            all'articolo 23, con specifico riferimento al pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza sospeso per il periodo 1o gennaio 2006-31 ottobre 2006, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire - al fine di evitare dubbi interpretativi e problemi applicativi - procedure e tempistica in materia di versamento rateale.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1750 recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            con riferimento all'articolo 4, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che l'applicazione della franchigia per i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro si configuri come una facoltà attivabile su richiesta del contribuente;

            con riferimento al medesimo comma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una soglia di franchigia più elevata per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in coerenza con quanto stabiliva il testo previgente del comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

            con riferimento all'articolo 4, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che i nuovi redditi dei terreni, determinati in base alle disposizioni di cui al comma medesimo, producano effetto, anziché a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui i nuovi redditi sono notificati al presentatore della domanda di contributi ovvero, se persone diverse, ai titolari dei diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali;

 

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            con riferimento all'articolo 4, comma 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le rendite catastali dichiarate o attribuite ai fabbricati, che vengono iscritti al catasto dei fabbricati in base alle disposizioni di cui al medesimo comma, producano effetto fiscale esclusivamente a decorrere dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo;

            con riferimento all'articolo 23, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prolungare la rateizzazione relativa al versamento, da parte delle aziende colpite dalla crisi aviaria, dei contributi e premi di previdenza e assistenza sociale sospesi ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1750, di conversione del decreto legge n. 262 del 2006 «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

            considerato che il provvedimento in esame concorre alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, con un effetto di miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni pari a 3,9 miliardi di euro per il 2007, a 3,6 miliardi per il 2008 e a 3,8 miliardi per il 2009;

            rilevato inoltre che il provvedimento determina un maggiore gettito che va a compensare le minori entrate in termini di IVA (5,280 miliardi di euro nel 2007, 5.216 miliardi nel 2008, e 5,195 miliardi nel 2009) derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre 2006;

            osservato che disposizioni in esso contenute risultano conformi alla normativa europea;

            considerato peraltro che l'articolo 12 - che reca un insieme di disposizioni finalizzate ad articolare e meglio definire le funzioni e i poteri dell'ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali - al comma 4, lettera e), prevede che le società concessionarie debbano prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della

 

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direttiva 2003/54/CE, recante norme volte dirette a garantire la separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione; rilevato inoltre che l'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE citata disciplina una fattispecie specificamente riferita al mercato dell'energia, prevedendo norme volte a garantire la separazione giuridica e l'indipendenza dei gestori del sistema di trasmissione;

            rilevato che la medesima norma di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e), stabilisce altresì l'assoggettamento delle società concessionarie autostradali all'obbligo di prevedere nel proprio statuto che «nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale» e che tale disposizione va valutata alla luce dell'articolo 56 del Trattato CE, il quale vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri;

            osservato, infatti, che, limitando il diritto di voto delle imprese operanti nel settore delle costruzioni, il decreto-legge instaura un trattamento differenziato e restrittivo degli investimenti effettuati da una particolare categoria di investitori, ostacolando, quindi, il libero movimento dei capitali all'interno dell'Unione europea e dissuadendo le imprese in questione dall'acquisire partecipazioni nelle società concessionarie autostradali, trovandosi nell'impossibilità di partecipare efficacemente alle decisioni della società partecipata;

            evidenziato che tale interpretazione trova conferma nella sentenza della Corte di Giustizia del 2 giugno 2005, causa C-174/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana, nella quale una disposizione analoga a quella in oggetto - che stabiliva la sospensione dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di imprese operanti nel settore dell'elettricità e del gas per determinate imprese pubbliche - è stata dichiarata incompatibile con il diritto comunitario,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provvedano, le Commissioni di merito, a riformulare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera e), la previsione dell'assoggettamento delle società concessionarie autostradali all'obbligo di prevedere nel proprio statuto che «nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale», in quanto contrastante con l'articolo 56 del Trattato CE;

 

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        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire il riferimento, contenuto alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge, all'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, che disciplina una fattispecie specificamente riferita al mercato dell'energia, precisando in che termini essa possa trovare applicazione rispetto alle società concessionarie.

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
delle Commissioni
Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

      1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

        2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       3. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

        All'articolo 1:

            dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma"»;

            al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale"»;

            al comma 6:

            all'alinea, le parole: «comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: «comma 12» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

            il capoverso 10-bis è sostituito dal seguente:

        «"12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati"»;

            il comma 8 è sostituito dai seguenti:

        «8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

        "2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta

 

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fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi".

        8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
        2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
        2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali".

        8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti»;

            al comma 9, primo periodo, la parola: «nuovi» è sostituita dalle seguenti: «, anche nuovi,» dopo le parole: «del modello F24» sono inserite le seguenti: «per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,» e la parola: «assolto» è sostituita dalla seguente: «assolta»;

            al comma 10, le parole: «e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore» sono sostituite dalle seguenti: «e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti»;

            al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «dell'Amministrazione economico-finanziaria» sono inserite le seguenti: «, per metà

 

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delle risorse,» e dopo le parole: « amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti: «per la restante metà delle risorse,»;

            al comma 16, dopo le parole: «Lo schema di regolamento» sono inserite le seguenti: « previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute,» e le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario»;

            al comma 17, primo periodo, le parole: «è soppressa» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi».

        All'articolo 2:

            il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17"»;

            al comma 6, capoverso Art. 72-bis, le parole: «(Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio)» sono sostituite dalle seguenti: «(Pignoramento dei crediti verso terzi)»;

            dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        «7-bis. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

        "Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
        2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata

 

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segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
        3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"»;

            al comma 9, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica»;

            al comma 11, la parola: «denominati» è sostituita dalla seguente: «denominate»;

            al comma 15, le parole: «, comma 1,» sono soppresse.

        All'articolo 3:

            il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006»;

            al comma 12, le parole da: «Il comma 25» fino a: «i seguenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti»;

            dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

        «12-bis. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: "Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta

 

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eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

        All'articolo 4:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni"»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            "d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime della franchigia agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 32-bis e 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dei periodi terzo e quarto del citato comma 6 dell'articolo 34"»;

            al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i

 

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trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto».

        All'articolo 5, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto».

        L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. - (Imposta sulle successioni e donazioni). - 1. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
        2. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

            a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

            b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

            c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

        3. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

            a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro: 4 per cento;

            b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

            c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

 

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        4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
        5. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
        6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

            a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

            b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

            c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

            d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

        7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relative alle successioni di cui al periodo precedente.
        8. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007».

        All'articolo 7:

            i commi da 1 a 4 sono soppressi;

            al comma 5, le parole: «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose» sono sostituite dalle seguenti: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate » e le parole: «per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1» sono sostituite dalle seguenti: «che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700»;

            i commi da 6 a 11 sono soppressi;

            al comma 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali»;

 

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            dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

        «18-bis. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
        18-ter. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 18-bis»;

            al comma 19, lettera c), capoverso 7.1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto»;

            al comma 20, dopo le parole: «dal comma 19» sono inserite le seguenti: «e dal comma 21, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro»;

            al comma 22, la parola: «ispezioni» è sostituita dalla seguente: «consultazioni»;

            al comma 25, lettera b):

            al numero 1), le parole: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;

            al numero 3), le parole da: «fino a quelle "Tale percentuale è elevata» fino a: «"nella misura dell'ottanta per cento"» sono sostituite dalle seguenti: «fino a: "per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)"»;

            al comma 26:

            al primo periodo, le parole: «alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 della legge»;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 25, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea

 

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dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 25».

        All'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «5-bis. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea».

        L'articolo 10 è soppresso.

        All'articolo 12:

            al comma 2:

            la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari»;

        le lettere b) e c) sono soppresse;

        alla lettera d), le parole: « a vantaggio degli utenti di parte» sono soppresse;

        la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        «e) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente»;

        alla lettera f), le parole: «esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote

 

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predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente»;

        alla lettera h), le parole: « nel progetto definitivo» sono soppresse;

        il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate»;

        al comma 4:

            al capoverso c), le parole: «, conseguentemente,» sono sostituite dalle seguenti: «in tale veste»;

            il capoverso d) è sostituito dal seguente:

            «d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità»;

            al capoverso e), le parole: «, e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003»;

 

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            dopo il capoverso e) è inserito il seguente:

            «f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio»;

            al comma 6, dopo la parola: «dichiari» è inserita la seguente: «espressamente» e le parole da: «automaticamente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato»;

            al comma 7, le parole da: «nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 6 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 1»;

            dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

        «8-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All'articolo 14:

            al comma 2, le parole da: «, il cui utilizzo è stabilito» fino alla fine del comma sono soppresse;

            dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Le risorse di cui al comma 2, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con

 

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il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria».

        All'articolo 15:

            il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale del Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 54. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
        2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4"»;

            il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";

            b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive";

            c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa

 

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Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo"».

        All'articolo 16, comma 1, le parole da: «per esami» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esami».

        All'articolo 17, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È affidata ad Arcus s.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

        All'articolo 18:

            al comma 2, le parole: «dell'immobile sede del predetto Teatro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intero immobile sede del predetto Teatro»;

            al comma 3, secondo periodo, le parole: «del Teatro medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 2».

        L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

        «Art. 19. - (Compensi agli organi degli Enti parco nazionali). - 1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

        "12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta

 

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Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001"».

        All'articolo 20, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            «e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 24:

            al comma 1, lettera c), numero 1, le parole: «dei giornalisti» sono soppresse;

            dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati».

        L'articolo 26 è soppresso.

        L'articolo 27 è soppresso.

        All'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

        "Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana"».

        All'articolo 31, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento».

        L'articolo 32 è soppresso.

 

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        Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

        «Art. 32-bis. - (Fondo per il diritto di prestito pubblico). - 1. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione" sono soppresse.

        2. All'onere di cui al comma 1, pari a 250.000 euro per l'anno 2006 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 36:

        il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

 

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        dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

        «5-bis. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
        5-ter. I regolamenti di cui al comma 5-bis sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.
        5-quater. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 5-bis non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

        All'articolo 37, comma 1, capoverso 2-ter, le parole: «laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» sono sostituite dalle seguenti: «laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni».

        All'articolo 39, comma 3, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

        All'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato intermini

 

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steriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

        All'articolo 41, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere».

        L'articolo 42 è soppresso.

        All'articolo 44:

            al comma 4, capoverso, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2»;

            dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso".

        4-ter. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

 

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        "2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne"».

        All'articolo 45, comma 7, primo periodo, le parole: «senza oneri a carico dei bilanci pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        All'articolo 47, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2007, dell'accisa sui superalcolici, come determinata ai sensi dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

        Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

        «Art. 47-bis. - (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

 

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        Prima dell'allegato «Tributi speciali catastali» è inserita la seguente tabella:

Tabella 1
(prevista dall'art. 7, comma 18-bis)

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche:
Tariffe:
a) euro 0 fino a 11 kw euro 25;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,60 per ogni kw di potenza;

b) euro 1 fino a 11 kw euro 23;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;

c) euro 2 fino a 11 kw euro 21;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;

d) euro 3 fino a 11 kw euro 19,11;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza».

 

Pag. 38-39


Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

            Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

            Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

 

            Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2006;

 

            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e della finanze;

 

emana
 

il seguente decreto-legge:
 

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, NONCHÉ DI POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, NONCHÉ DI POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 1.
(Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria).

Articolo 1.
(Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria).

        1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:

        1. Identico.

            a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta


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nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;  

            b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;

 

            c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 

        2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        2. Identico.

            «2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».

 

        3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. È fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

        3. Identico.

        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.         4. Identico.
          4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          «1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma».

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        5. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:         5. Identico:

            a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;

            a) identica;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per l'accesso presso gli enti indicati al n. 7) dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.».

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale».

        6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

        6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

            «10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».

            «12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati».

        7. All'articolo 35, comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

        7. Identico.

            a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;

 

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».

 

        8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale».

         8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

        «2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga


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  all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi».
 

        8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

 

        «2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.

          2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
          2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».
 

        8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti.

        9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.         9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
        10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore.         10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti ivi stabiliti.

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        11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.         11. Identico.
        12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con la convenzione» a: «è definita» sono sostituite dalle seguenti: «La convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è gratuita e definisce anche».         12. Identico.
        13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».         13. Identico.
        14. Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria nonché delle amministrazioni statali, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.         14. Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonché delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
        15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.         15. Identico.
        16. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.         16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le

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  Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.
        17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.         17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze nonché la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attività della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, è ridotta a 4 milioni di euro annui; la metà delle risorse finanziarie previste dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, può essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento, anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.
        18. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.».         18. Identico.
        19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.         19. Identico.

Articolo 2.
(Misure in materia di riscossione).

Articolo 2.
(Misure in materia di riscossione).

        1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» a: «ed» sono soppresse.

        1. Identico.

        2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata con esclusivo riferimento alla riscossione spontanea, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17.».         2. Identico:

        «6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17».


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        3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico.

            a) nell'articolo 17:

 

                1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

 

                    a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

 

                    b) integralmente, in caso contrario.»;

 
                2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:  

                    a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

 

                    b) del debitore, in caso contrario.»;

 

                3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.»;

 

            b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».

 

        4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        4. Identico.

            «7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

 

        5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «e 119» sono soppresse.

        5. Identico.

        6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis è sostituito dal seguente:         6. Identico:

        «Art. 72-bis. (Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio) - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando

        «Art. 72-bis. - (Pignoramento dei crediti verso terzi) - Identico».


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quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:  

            a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

 

            b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

 

        2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.».

 

        7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

        7. Identico.

          7-bis. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
 

        «Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

          2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto

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  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
          3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
        8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:         8. Identico.

        «Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».  

        9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.».

        9. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.».

        10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: «locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».         10. Identico.
        11. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominati agenti della riscossione,».         11. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono inserite le seguenti: «complessivamente denominate agenti della riscossione,».
        12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis è inserito il seguente:         12. Identico.

        «Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso

 

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d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1o febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.  

        «Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1o febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

 
        2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.  
        3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.  
        4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.  
        5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.  
        6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».  

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        13. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:         13. Identico.

        «20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione.

 
        2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.».  

        14. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: «2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:

        14. Identico.

            a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

 

            b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;

 

            c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile.».

 

        15. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

        15. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

        16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.         16. Identico.

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Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE AGRICOLTURA E CATASTO

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE AGRICOLTURA E CATASTO
Articolo 3.
(Recupero della base imponibile).
Articolo 3.
(Recupero della base imponibile).

        1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

 

        «7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con riferimento alla quota capitale del canone.»;

 

            b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti.».

 

        2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».

        2. Identico.

        3. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.         3. Identico.
        4. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento».         4. Identico.
        5. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».         5. Identico.

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        6. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».         6. Identico.
        7. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.         7. Identico.
        8. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 è inserito il seguente:         8. Identico.

        «188-bis. (Campione d'Italia) - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.

        2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
        3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.».  

        9. Per l'anno 2006, l'articolo 188 del citato testo unico di cui al comma 8, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

        9. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.

        10. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.         10. Identico.
        11. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 8 è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.         11. Identico.

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        12. Il comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

        «25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

        12. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

            a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

            a) identica;

            b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;

            b) identica;

            c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.».

            c) identica».

 

        12-bis. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: «Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di agricoltura).

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di agricoltura).

        1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 32-bis, comma 3, dopo la parola: «imposta» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, primo periodo,»;

        1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

        «6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due


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            b) all'articolo 34, comma 6:

        1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis.»;

        2) il secondo periodo è soppresso;

        3) nel terzo periodo le parole: «superiore a cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro»;

        4) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 20.658,28 euro a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.».

terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
 

        1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

            «d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime della franchigia agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 32-bis e 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dei periodi terzo e quarto del citato comma 6 dell'articolo  34».

        2. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 - esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della

        2. Identico.

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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
        3. In sede di prima applicazione del comma 2, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1o gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.         3. Identico.
        4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).         4. Identico.
        5. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali         5. Identico.

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la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.  
        6. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».         6. Identico.
        7. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 5.         7. Identico.
        8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.         8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

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Articolo 5.
(Disposizioni in materia di catasto).
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di catasto).

        1. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

        1. Identico.

        2. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.         2. Identico.
        3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché gli oneri di cui al comma 2.         3. Identico.
        4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dal 1o gennaio 2007.         4. Identico.
        5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.         5. Identico.
        6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.         6. Identico.
        7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.         7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

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Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI BENI E DI DIRITTI

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI BENI E DI DIRITTI
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro).
Articolo 6.
(Imposta sulle successioni e donazioni).

        1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo.»;

            b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico» sono soppresse;

                2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:

                «1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;

                1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:

                se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle

        1. È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
        2. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 1 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

            a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

            b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

            c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

        3. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

            a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro: 4 per cento;

            b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

            c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.


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disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

                a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;

                b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;

                in ogni altro caso: 3%.

            1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:

                se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto:

                a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;

                b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%;

                se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto: 3%».

        2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
        3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.»;

            b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

                «2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte è l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;

            c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;

            d) all'articolo 41, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»;

        4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.
        5. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
        6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

            a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

            b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

            c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

            d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

        7. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.
        8. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.


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            e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono alle aziende, né dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.»;  

            f) all'articolo 57, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;

 

            g) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».

 

        4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

 

        «2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.

 
        Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:  

            devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;

 

            devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

 

        Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:

 

            devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;


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            devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;  

            devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».

 

        5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dai seguenti:

 

        «2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:

 

            a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;

 

            b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

 

        2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonché la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:

 

            a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;

 

            b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

 

            c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

 
        2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonché negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonché i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»;  

            b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» è soppressa.


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        6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima.  

Capo IV

MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, NONCHÉ DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Capo IV

MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO, DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, NONCHÉ DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Articolo 7.
(Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale).

Articolo 7.
(Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale).

        1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

        1. Soppresso.

        2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di portata inferiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e portata ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».         2. Soppresso.
        3. Per l'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.         3. Soppresso.

Pag. 84-85
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno validità esclusivamente per i veicoli acquistati ed immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2007.         4. Soppresso.
        5. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».         5. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».
        6. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità dell'autoveicolo acquistato ai requisiti prescritti dal comma 1; b) la targa dell'autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dal comma 1. L'ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.         6. Soppresso.
        7. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.         7. Soppresso.
        8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:         8. Soppresso.

            a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;


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            b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;  
            c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico.  

        9. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

        9. Soppresso.

        10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.         10. Soppresso.
        11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.         11. Soppresso.
        12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.         12. Identico.
        13. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 12, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.         13. Identico.
        14. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 13 è rimborsato, anche mediante la         14. Identico.

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compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.  
        15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.         15. Identico.
        16. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive.         16. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.
        17. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva 1994/12/CE, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.         17. Identico.
        18. Le cinque annualità di cui al comma 17 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quali avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'istallazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.         18. Identico.

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          18-bis. A decorrere dai pagamenti successivi al 1o gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.
          18-ter. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 18-bis.
        19. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:         19. Identico:

            a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «55,00»;

            a) identica;

            b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.»;

            b) identica;

            c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:

            c) identico:

        «7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

        «7. Identico:

            7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.».

            7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto».

        20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

        20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 e dal comma 21, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

        21. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito da quello di cui alla tabella allegata al presente decreto.         21. Identico.
        22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.         22. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

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        23. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».         23. Identico.
        24. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»         24. Identico.
        25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:         25. Identico:

            a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

            a) identica;

            b) nell'articolo 164, comma 1:

            b) identico:

                1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati»;

                1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;

                2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;

                2) identico;

                3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a quelle «Tale percentuale è elevata all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'ottanta per cento»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

                3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a: «per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

                4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.».

                4) identico.

        26. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni.

        26. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 25, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia


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  da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 25.
        27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella nota (1) all'articolo 26, nel secondo periodo, dopo le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano», sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione commerciale,».         27. Identico.

Articolo 8.
(Accelerazione degli incentivi alle imprese).

Articolo 8.
(Accelerazione degli incentivi alle imprese).

        1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla concessione di incentivi per attività produttive, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f).

        1. Identico.

        2. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 in assenza del decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della deroga di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 3.         2. Identico.
        3. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al comma 2, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma 1 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi già disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata con la Tabella         3. Identico.

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E allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 4, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 2; a tale fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a determinare, diminuendole, le intensità massime degli aiuti concedibili.  
        4. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse già poste a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalità di cui al comma 3.         4. Identico.
        5. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti.         5. Identico.
          5-bis. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.

Capo V
DISMISSIONI DI IMMOBILI

Capo V
DISMISSIONI DI IMMOBILI
Articolo 9.
(Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione).
Articolo 9.
(Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione).

        1. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) al primo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»;


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            b) al secondo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»;  

            c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.».

 

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di alienazioni di immobili non strumentali di Poste Italiane S.p.a.).

      Soppresso

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

        «6-quater. I beni immobili non più strumentali all'esercizio postale, di proprietà delle Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Poste Italiane S.p.A., o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto.

 
        6-quinquies. Alle alienazioni di cui al comma 6-quater si procede secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e dalle altre disposizioni normative in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con l'esonero della consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è soppresso.».  

Articolo 11.
(Immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria).

Articolo 11.
(Immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria).

        1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) al primo periodo, le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a., o dalle società da essa controllate» sono sostituite dalle seguenti: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate»;

 

            b) il terzo periodo è soppresso.


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Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
Articolo 12.
(Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS).
Articolo 12.
(Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS).

        1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convezione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

        1. Identico.

        2. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 1 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:         2. Identico:

            a) il riallineamento, in sede di revisione periodica, delle tariffe al livello necessario e sufficiente per una gestione e sviluppo efficienti delle infrastrutture;

            a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;

            b) la determinazione del saggio reale di adeguamento annuo delle tariffe, per il successivo periodo convenzionale, secondo metodologie che consentano l'equa remunerazione del capitale direttamente pertinente alle infrastrutture, in ragione delle previsioni relative all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, nonché al tasso di incremento della produttività conseguibile dai concessionari;

            b) soppressa;

            c) la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale;

            c) soppressa;

            d) la destinazione a vantaggio degli utenti di parte della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;

            d) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;


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            e) il recupero a favore degli utenti degli importi e degli eventuali extraprofitti relativi a impegni di investimento non ottemperati nel periodo precedente;             e) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;

            f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario;

            f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;

            g) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonché vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;

            g) identica;

            h) la individuazione nel progetto definitivo del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

            h) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;

            i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;

            i) identica;

            l) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;

            l) identica;

            m) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

            m) identica.

        3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2, sono sottoposti all'esame del CIPE, che s'intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

        3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le società concessionarie, nonché le associazioni di consumatori e di utenti, che devono pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono


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  successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
        4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:         4. Identico:

        «5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:

        «5. Identico:

            a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;

            a) identica;

            b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

            b) identica;

            c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e, conseguentemente, attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

            c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

            d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure per le quali non sia esclusa la partecipazione, rispetto alla concessionaria, di società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, escludendo comunque, in tali casi, dette società dalle attività di progettazione;

            d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti delle società, comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità;

            e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, e che nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale.

            e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;

 

            f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità è aumentata di due


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  membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità è scelto fra i componenti del consiglio.

        5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.».

        5-bis). Identico».

        5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:

        5. Identico.

            a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti;

 

            b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

 

            c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

 

            d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

 

            e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.


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        6. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 1, dichiari di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 2, il rapporto concessorio si estingue automaticamente. ANAS S.p.a. assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del concessionario che ne faccia domanda.         6. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 1, dichiari espressamente di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 2, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.
        7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. subentra nella gestione diretta delle sue attività ai sensi del comma 6, secondo periodo.         7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 6 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 1.
        8. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47:         8. Identico.

            a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione.»;

 

            b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.


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          8-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.
(Attività di dragaggio).

Articolo 13.
(Attività di dragaggio).

        1. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

        Identico.

            a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell'Autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, da effettuarsi in conformità a quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza del Presidente dell'Autorità portuale, o laddove non istituita su istanza dell'ente competente, con decreto del Ministero delle infrastrutture, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, della regione territorialmente competente, sentite l'A.N.P.A, l'A.R.P.A. della Regione interessata, l'Istituto superiore di sanità e l'ICRAM. All'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative. Il progetto di dragaggio è predisposto a cura dell'Autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente, e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo. L'idoneità di quest'ultimo ad essere all'uopo utilizzato viene verificata mediante apposite analisi da effettuarsi sul materiale dragato prima della sua ricollocazione. I dragaggi di cui al presente articolo saranno comunque effettuati con modalità e tecniche idonee ad evitare la dispersione di materiale.»;

 

            b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

 

            «m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».


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Articolo 14.
(Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe).

Articolo 14.
(Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe).

        1. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) nel comma 1, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;

            b) il secondo comma è soppresso.

 

        2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

        2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria».

          2-bis. Le risorse di cui al comma 2, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.

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Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E TUTELA DELL'AMBIENTE
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E TUTELA DELL'AMBIENTE
Articolo 15.
(Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali).
Articolo 15.
(Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali).

        1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali,

        1. Identico:

l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  

        «Art. 54. - 1. Il Ministero si articola in quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale.

        «Art. 54. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

        2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».         2. Identico».
        2. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.         2. Identico.
        3. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico.

            a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;

 

            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;

 

            c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».

 

        4. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «3 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni».

        4. Identico.

        5. All'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo». In sede di prima attuazione, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di

        5. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del


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riorganizzazione, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo, che è conseguentemente soppressa. Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa»;
 

            b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive»;

              c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo».

        6. Le modalità di attuazione del presente articolo devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

        6. Identico.

Articolo 16.
(Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività culturali).
Articolo 16.
(Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività culturali).

        1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per esami per il cinquanta per cento di tali posti e, per la restante quota, tramite concorso riservato, per titoli di servizio e professionali, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso strutture del Ministero medesimo, per almeno due anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.         2. Identico.

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Articolo 17.
(ARCUS S.p.a.).

Articolo 17.
(ARCUS S.p.a.).

        1. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

        1. Identico.

        2. La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale.         2. La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. È affidata ad Arcus s.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 18.
(Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari).

Articolo 18.
(Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari).

        1. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico.

            a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e al secondo periodo la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010»;

 

            b) il comma 6 è abrogato.

 

        2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

        2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.

        3. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa         3. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa

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in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo. in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 2.
        4. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.         4. Identico.
Articolo 19.
(Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali).
Articolo 19.
(Compensi agli organi degli Enti parco nazionali).

        1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

        1. Identico:

        «12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente parco spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001) e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.».

        «12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001».

        2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, nel secondo comma sono apportate le seguenti modifiche:

        2. Soppresso.

            a) il primo periodo è soppresso;

 
            b) al secondo periodo le parole: «Peraltro, a coloro che» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti degli organi di cui al primo comma che».  

Articolo 20.
(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

Articolo 20.
(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

        1. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle

        1. Identico:


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misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT - di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:  

            a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

            a) identica;

            b) sono organi dell'Agenzia

            b) identica;

                - il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

                - il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                - il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

 

            c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

            c) identica;

            d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

            d) identica;

            e) gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono a carico del bilancio dell'APAT, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.

            e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 21.
(Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).
Articolo 21.
(Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

        Identico.

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 
        «1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.»;  

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

        «1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.»;

 

            c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza», sono inserite le seguenti: «dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri tutela del lavoro;»;

 

            d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.».

 

        2. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

 

            a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;


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            b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri».  

        3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

 

            a) dopo le parole: «comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,» ;

 

            b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.».

 

        4. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

 

        «Art. 9. - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

 
        2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.».  

Articolo 22.
(Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL).

Articolo 22.
(Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL).

         1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza dei servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute».

        Identico.

Articolo 23.
(Contributi previdenziali per il settore agricolo).

Articolo 23.
(Contributi previdenziali per il settore agricolo).

        1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,

        Identico.


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dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5%.
 

Capo IX
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'EDITORIA E LE COMUNICAZIONI

Capo IX
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'EDITORIA E LE COMUNICAZIONI
Articolo 24.
(Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).
Articolo 24.
(Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).

        1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

        1. Identico:

            a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

            a) identica;

            b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonchè dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

            b) identica;

            c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

            c) identico:

                1. occupazione dei giornalisti;

                1. occupazione;

                2. tutela del prodotto editoriale primario;

                2. identico;

                3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

                3. identico;

            d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

            d) identica.


Pag. 130-131
          1-bis. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

Articolo 25.
(Regime di pubblicità dei contributi statali).

Articolo 25.
(Regime di pubblicità dei contributi statali).

        1. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

        Identico.

Articolo 26.
(Erogazione delle provvidenze per l'editoria).

        Soppresso

        1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule rateizzate, determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  
        2. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonchè alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.

Pag. 132-133

Articolo 27.
(Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale).

        Soppresso

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416.  

Articolo 28.
(Rimborsi per abbonamenti).

Articolo 28.
(Rimborsi per abbonamenti).

        1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».

      1. Identico.

        2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».       2. Identico.
 

        2-bis. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

        «Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».

        3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

      3. Identico.


Pag. 134-135

Articolo 29.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250).

Articolo 29.
(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 250).

        1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

      Identico.

            a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

 

            b) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;

 

            c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».

 

        2. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nel comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse.

 
        3. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30 mila copie di tiratura media».  
        4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.  

Articolo 30.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Articolo 30.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266).

         1. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.

      Identico.

        2. All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo».  
        3. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all' anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.

Pag. 136-137

Articolo 31.
(Convenzioni aggiuntive).

Articolo 31.
(Convenzioni aggiuntive).

        1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.

        1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

Articolo 32.
(Riproduzione di articoli di riviste o giornali).

      Soppresso

        1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 
        «1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
 

Articolo 32-bis.
(Fondo per il diritto di prestito pubblico).
        1. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la

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  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.
          2. All'onere di cui al comma 1, pari a 250.000 euro per l'anno 2006 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 33.
(Modalità di rimborso alla società Poste Italiane).

Articolo 33.
(Modalità di rimborso alla società Poste Italiane).

        1. Le somme ancora dovute alla società Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.

       Identico.

Articolo 34.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche).

Articolo 34.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche).

        1. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

            a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;


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            b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;  

            c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;

 

            d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;». Le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;

 
            e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;  

            f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

 

            g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;

            h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;

 

            i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».

 

Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
Articolo 35.
(Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca).
Articolo 35.
(Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca).

        1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive

       Identico.


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modificazioni.»; nel comma 8-bis del medesimo articolo 1 sono soppresse le parole: «, il Ministero dell'università e della ricerca».  

Articolo 36.
(Valutazione del sistema universitario e della ricerca).

Articolo 36.
(Valutazione del sistema universitario e della ricerca).

        1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

      1. Identico.

            a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

 

            b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

            c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

 

        2. I risultati delle attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

      2. Identico.

        3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

      3. Identico.

            a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

 

            b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.

 

        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca

      4. Identico.


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(CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.  
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.         5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
 

        5-bis. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

          5-ter. I regolamenti di cui al comma 5-bis sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.
          5-quater. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 5-bis non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 37.
(Disposizioni in materia di ordinamento universitario).

Articolo 37.
(Disposizioni in materia di ordinamento universitario).

        1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

            «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in

            «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in


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esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.». esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.».
        2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.       2. Identico.
        3. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici.       3. Identico.

Capo XI
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E FUNZIONALITÀ DEL SETTORE PUBBLICO

Capo XI
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E FUNZIONALITÀ DEL SETTORE PUBBLICO
Articolo 38.
(Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici).
Articolo 38.
(Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici).

        1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.

         Identico.


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        2. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.  

Articolo 39.
(Disposizioni in materia di tutela dell'euro).

Articolo 39.
(Disposizioni in materia di tutela dell'euro).

        1. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonché le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

      1. Identico.

        2. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.       2. Identico.
        3. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 3, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni - secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.         3. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 2, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni - secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.
        4. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo, è autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009.       4. Identico.

Articolo 40.
(Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE).

Articolo 40.
(Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE).

        1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      1. Identico.

        «4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi,

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il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.  
        4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».  
 

        1-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

        2. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle disponibilità per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica, economico-finanziaria e amministrativa, di non più di dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai predetti provvedimenti normativi. L'attività della struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.

      2. Identico.

        3. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai Ministri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione».       3. Identico.

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Articolo 41.
(Incarichi dirigenziali).
Articolo 41.
(Incarichi dirigenziali).

        1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono aggiunte le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».

        1. Identico.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.         2. Identico.
        3. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 1 e 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.         3. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 1 e 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fatti salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa derivante dal presente comma è compensata riducendo automaticamente le disponibilità del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.
        4. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.       4. Identico.

Articolo 42.
(Razionalizzazione del settore della formazione del personale della pubblica amministrazione).

Soppresso

        1. L'Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, è soppresso. Con delibera adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 287 del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione individua, nell'ambito delle strutture organizzative della stessa, il


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servizio responsabile dell'attuazione dei compiti attribuiti all'Osservatorio, definendo le ulteriori disposizioni per il loro svolgimento.  
        2. La sede di Acireale della Scuola di cui al comma 1 è soppressa. Nei confronti del personale in servizio presso la sede predetta sono attivate le procedure di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del Formez - Centro di formazione studi presenta al Dipartimento della funzione pubblica un aggiornamento del piano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, contenente misure di riorganizzazione interna dell'Istituto volte a conseguire, nell'anno finanziario 2007, risparmi di spesa non inferiori al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1999. Ai fini dell'applicazione del presente comma i termini di trenta e sessanta giorni stabiliti nel citato articolo 3, comma 2, sono entrambi ridotti a quindici giorni. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione comunica immediatamente l'approvazione del piano al Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle conseguenti variazioni da apportare alla tabella C allegata alla legge finanziaria.  

Articolo 43.
(Qualità e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici).

Articolo 43.
(Qualità e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici).

        1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.

      Identico.

Articolo 44.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada).

Articolo 44.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada).

        1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

      1. Identico.

            a) il quarto periodo è sostituito dal seguente:

 

        «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in


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solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;  

            b) il sesto periodo è sostituito dal seguente:

 

        «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.».

 

        2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

      2. Identico.

        3. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:       3. Identico.

            a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;

 

            b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

 

        «14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».


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        4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:         4. Identico.

        «7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.».

        «7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.».

 

        4-bis. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

        «3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso».

 

        4-ter. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

 

        «2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne».

Articolo 45.
(Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe).

Articolo 45.
(Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe).

        1. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppresso.

        1. Identico.

        2. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, nonché dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attività facente capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già individuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.         2. Identico.

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        3. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.         3. Identico.
        4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 6 della legge 1o agosto 2002, n. 166.         4. Identico.
        5. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi del presente articolo, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139.         5. Identico.
        6. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.         6. Identico.
        7. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato decreto, senza oneri a carico dei bilanci pubblici. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.         7. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.

Articolo 46.
(Proroga del termine in materia di soppressione di organismi).

Articolo 46.
(Proroga del termine in materia di soppressione di organismi).

        1. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

        Identico.

Articolo 47.
(Copertura finanziaria).

Articolo 47.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a milioni

        1. Identico.


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27,05 per l'anno 2006, a milioni 390,5 per l'anno 2007, a milioni 402,3 per l'anno 2008, a milioni 391,3 per l'anno 2009 ed a milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.  
          1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2007, dell'accisa sui superalcolici, come determinata ai sensi dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         2. Identico.
 

Articolo 47-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).
        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Articolo 48.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

    Dato a Roma, addì 3 ottobre 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

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  Tabella 1
(prevista dall'art. 7, comma 18-bis)

Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche:
Tariffe:
a) euro 0 fino a 11 kw euro 25;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,60 per ogni kw di potenza;

b) euro 1 fino a 11 kw euro 23;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;

c) euro 2 fino a 11 kw euro 21;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;

d) euro 3 fino a 11 kw euro 19,11;

per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza.

 

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ALLEGATO
(previsto dall'art. 7, comma 21)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
ALLEGATO
(previsto dall'art. 7, comma 21)

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

N.
OGGETTO

Tariffa in Euro
 

1

Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici:

   

1.1

per ogni certificato, copia o estratto.

16,00

Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.

1.1.1

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati:particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi;

- foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione;

- vertice o caposaldo, per le copie di monografia;

- punto, per il quale si determinano le coordinate;

- unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto;

- unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.

4,00

Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.

1.2

Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale.

16,00

L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.

1.2.1

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.

4,00

Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

2

Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:

   

2.1

per ogni domanda di voltura;

55,00

Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.

2.2

per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione;

50,00
 

2.3

per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate;

65,00
 

2.3.1

per ogni particella eccedente.

3,00
 

3

Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:

   

3.1

per ogni estratto di mappa.

10,00
 

3.1.1

Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro.

4,00

Il tributo non si applica alle prime quattro particelle.

        L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.
        Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.

Identico.


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