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PDL 1609

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1609



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della salute
(TURCO)

Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

Presentato il 1o settembre 2006


      

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Onorevoli Deputati! - L'articolo 4, comma 1, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, ha previsto una delega, da attuarsi nel termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, per l'istituzione degli Ordini e Albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
      Il Ministero della salute ha predisposto in tempo utile il relativo provvedimento di attuazione, che è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri. In tale sede è tuttavia emersa, in considerazione della materia trattata, l'opportunità di ricollegare la regolamentazione del settore all'interno della annunciata più ampia riforma di tutti gli Ordini professionali e, contestualmente, di prolungare di ulteriori dodici mesi il termine del 4 settembre 2006 di attuazione della delega stessa.
      A tale fine, l'articolo 1, anche per non vanificare il lavoro già svolto e dare una concreta risposta alle categorie interessate che attendono tale regolamentazione, interviene direttamente sul comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 43 del 2006, disponendo il differimento sopra illustrato.
      Il differimento in oggetto non comporta oneri finanziari, e pertanto non si redige relazione tecnica.
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 4, comma 1, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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