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PDL 1766

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1766



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMPA

Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Presentata il 4 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, come elencati alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, hanno fin dalla fine del secondo conflitto mondiale usufruito di un importante aiuto fisico e psicologico nella persona dell'accompagnatore militare di leva, grazie alla presenza del quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.
      Si parla di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio e che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato e un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.
      Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con esso al venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.
      Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non si esita a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001.
      La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato,
 

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però, la formulazione del testo, ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.
      Una soluzione a questa palese ingiustizia è stata data con l'approvazione nella scorsa legislatura della legge 7 febbraio 2006, n. 44, la quale ha consentito non solo un miglioramento dell'importo dell'assegno ma anche l'estensione a tutti gli aventi titolo del beneficio stesso; la citata legge, tuttavia, disponendo una disciplina transitoria in attesa di una riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, limita la validità dei predetti benefìci al 31 dicembre 2007.
      Di conseguenza, qualora la presente proposta di legge non dovesse essere approvata entro tale data, oltre 1.200 aventi titolo all'assegno verrebbero a trovarsene privati, tornando in vigore i criteri selettivi introdotti dalla citata legge n. 288 del 2002.
      Ciò detto, con la presente proposta di legge si vuole anche dare una risposta adeguata e definitiva alla esigenza di tali aventi titolo di fruire di un assegno mensile più rispondente ai costi che devono sopportare per la remunerazione di un accompagnatore personale, comprensiva dei prescritti contributi previdenziali e della tredicesima mensilità, come previsto da tutti i contratti nazionali di lavoro.
      Inoltre, come del resto è previsto per tutte le voci componenti la pensionistica di guerra, si rende necessario applicare anche a questo istituto l'adeguamento automatico stabilito dalla legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni, così da evitare che si debba costringere la categoria dei grandi invalidi di guerra a richiedere aggiornamenti periodici dell'assegno stesso.
      Con l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, si riconosce, dunque, ai grandi invalidi, dianzi specificati, la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo; ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido tale opzione.
      Con i commi 2 e 3 si interviene sugli aspetti economici dell'assegno elevandolo, per gli anni 2007 e 2008, dai 900 euro attuali a 950 euro mensili e, a decorrere dall'anno 2009, a 1.200 euro per tredici mensilità, a un livello, cioè, capace di porre il grande invalido nella possibilità di retribuire, ivi compresi i citati oneri contributivi, una persona di accompagnamento per un orario di servizio di 25-30 ore settimanali.
      Con l'articolo 2 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico previsto dalla legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni.
      L'articolo 3 fissa l'ammontare della spesa per gli anni 2007 e 2008 in 23.000.000 di euro, copertura questa che, a conti fatti, risulta sufficiente agli interventi economici previsti. Difatti, dai dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze, che mostrano, alla data di gennaio 2005, 1.329 grandi invalidi di guerra e tabellari ascritti alle lettere A) e A-bis), e 315 ascritti dalla lettera B), numero 1) e alla lettera E), numero 1), della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, si può desumere che, alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei potenziali fruitori dell'assegno sostitutivo si sarà sensibilmente ridotto, stante l'inevitabile riduzione annua del 10 per cento dei beneficiari mortis causa.
      Onorevoli colleghi, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare le attuali discrepanze e iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

      1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
      2. Per gli anni 2007 e 2008 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili, esenti da

 

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imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.
      4. L'importo dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      5. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Art. 2.
(Adeguamento automatico).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, all'assegno sostitutivo previsto dall'articolo 1 della presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 23.000.000 di euro per gli anni 2007 e 2008, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

 

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effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all'importo di cui al comma 1, si provvede ad apportare le necessarie modificazioni alla misura dell'assegno stabilito dall'articolo 1, comma 2, al fine di garantire l'invarianza della spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a presentare al Parlamento una apposita relazione sulle cause e sull'entità degli scostamenti che hanno reso necessaria la rideterminazione della misura dell'assegno.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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