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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1653 |
1) cosa debba intendersi per cittadinanza, e cioè, se con essa si intenda esclusivamente un atto amministrativo, il rilascio di un documento sulla base del quale si acquisiscono alcuni diritti o se, al contrario, il concetto di cittadinanza implichi considerazioni molto più profonde;
2) se, in considerazione del fenomeno migratorio in Italia, il rilascio della cittadinanza agli stranieri debba intendersi una tappa nel difficile percorso di integrazione o, al contrario, tale atto debba segnare la meta finale di tale percorso.
La cittadinanza, non è il semplice rilascio di un passaporto, ma, al contrario, è il riconoscimento di far parte di un popolo, di condividerne i valori sociali e politici, di conoscerne la storia e i percorsi, di accettare le regole che stanno alla base del patto sociale che aggrega la Nazione. Se questo è il senso da dare al concetto di cittadinanza, il riconoscimento formale non può che essere il punto di arrivo di un percorso di integrazione compiutamente realizzato.
Nel 1992, proprio l'emergere del fenomeno migratorio nel nostro Paese determinò la revisione della legge sulla cittadinanza e il suo inasprimento. A distanza di quindici anni da quella legge e dinanzi
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione diviene cittadino se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana».
1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza in Italia quando, dopo il matrimonio, risieda da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e a condizione che non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ne vi sia stata separazione personale dei coniugi».
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica».
1. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nei casi di cui agli articoli 5 e 9 è subordinata ai seguenti requisiti:
a) buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
b) conoscenza della storia italiana;
c) conoscenza della Costituzione italiana;
d) rinuncia al possesso di altra cittadinanza;
e) frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'approfondimento della conoscenza di cui alle lettere a), b) e c).
2. Sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) del comma 1 gli stranieri che hanno frequentato nel Paese di origine corsi di formazione professionale e di apprendimento della lingua italiana ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e in relazione a questi sono stati inseriti direttamente nel mercato del lavoro italiano con contratti di soggiorno, secondo quanto disposto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; sono altresì esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) del comma 1, relativamente alle conoscenze di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, gli stranieri che abbiano conseguito titoli di istruzione media superiore o universitaria rilasciati da istituti di istruzione di lingua italiana e i docenti di istituti universitari di lingua italiana; infine sono esenti dalla frequentazione del corso di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alla conoscenza di cui alla
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definite le procedure idonee a comprovare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché le modalità e gli enti destinati all'organizzazione e l'espletamento dei corsi di cui al comma 1, lettera e).
1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il decreto di conferimento della cittadinanza non ha effetto se, entro sei mesi, la persona cui si riferisce non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato».
1. All'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi al prefetto della provincia di residenza, che trasmette copia del verbale di giuramento e del decreto di concessione della cittadinanza all'ufficiale di stato civile del comune di residenza»;
b) al comma 4, le parole: «dinanzi al quale è stato prestato giuramento,» sono soppresse.
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