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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1808-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1808 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto ad intervenire in materia di detrazione e di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di dare attuazione alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006, che ha ritenuto non conforme ai princìpi comunitari la limitazione del diritto alla detrazione, per alcuni beni e servizi, stabilita dall'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
reca, al comma 1 dell'articolo 1, primo periodo, una formulazione della disciplina inerente l'istanza di rimborso che non richiama espressamente l'imposta cui il medesimo rimborso si riferisce né il periodo dei versamenti cui si fa riferimento;
la tecnica della novellazione, all'articolo 1, comma 2-bis, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
al comma 2-bis - ove si novella parzialmente l'articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di consentire che l'attuale regime di detraibilità totale sia sostituito da un regime di detraibilità parziale, previa autorizzazione all'Italia delle Autorità europee, salvo che per agenti e rappresentanti di commercio - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione secondo quanto stabilito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, chiarendo,
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 1808 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
considerato altresì che ulteriori disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono riconducibili alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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