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PDL 1674

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1674



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE SIMONE, IACOMINO

Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari

Presentata il 21 settembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Da anni la questione del numero chiuso, oggi definito «numero programmato», si pone tristemente all'inizio di ogni anno universitario. Decine di migliaia di studenti e di studentesse si vedono costretti ad abbandonare i loro obbiettivi, a rinunciare a un progetto di studi, perché respinti da questionari compilati in tutta fretta con centinaia di altri giovani. Questionari che con poche domande decidono del futuro di questi giovani. Questionari che dividono anche il mondo accademico: secondo molti professori i test non sono in grado di valutare gli studenti e portano a discriminazioni inaccettabili. Risulta infatti che circa il 75 per cento degli studenti che superano le prove attitudinali proviene da famiglie che hanno entrambi i genitori laureati.
      Le motivazioni che da sempre i sostenitori del numero chiuso portano a giustificazione di questo provvedimento sono fondamentalmente due: la mancanza di strutture che possano accogliere degnamente tutti gli aspiranti universitari, da un lato, e la mancanza di sbocchi occupazionali per tutti gli iscritti ai corsi di laurea, dall'altro.
      Ma in entrambi i casi la scelta del numero programmato è una facile scorciatoia che lede i diritti degli studenti e delle studentesse. Un escamotage che, mentre impedisce a migliaia di giovani di continuare gli studi, maschera la responsabilità di chi in questo Paese ha operato scelte decisive per il sistema formativo e per il mondo del lavoro.
      Sono anni che si perpetra e si promuove la scorciatoia del numero chiuso e, al contempo, si portano avanti politiche che tagliano senza scrupoli i fondi destinati all'università e alla ricerca. Le condizioni di accesso all'università sono diventate più restrittive per gli studenti meno abbienti, non solo perché la riforma, attraverso il sistema dei crediti formativi, attua una spietata selezione classista (che
 

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perciò lascia più indietro proprio chi non ha i mezzi per pagarsi gli studi), ma anche perché, parallelamente, sono stati tagliati tutti i servizi (residenze universitarie, mense, prestito di libri, borse di studio, trasporti gratuiti, e così via).
      Tutt'altra dovrebbe essere la direzione: lo Stato dovrebbe intervenire con un forte investimento nelle attrezzature, nei posti nelle aule, nella formazione dei docenti, nei servizi destinati agli studenti. Sarebbe, in primo luogo, un investimento sulle intelligenze e sulla voglia di studiare; sarebbe, in secondo luogo, un investimento con un effetto economico, perché il diritto allo studio comporta necessariamente laboratori, collegi, borse di studio, strutture ricettive, tutto un complesso di attività con un significato economico.
      Ma chi promuove il numero programmato parla anche di una scelta dolorosa, ma necessaria, visti i dati occupazionali. Nel mondo del lavoro non c'è posto per tutti ed allora meglio selezionare da subito! Ancora una volta, quindi, il numero programmato serve a celare problemi di ben altra natura rispetto al sovraffollamento delle università. Sono anni che si procede a una profonda destrutturazione del mercato del lavoro, che certo non provoca innalzamenti del livello occupazionale, e in più le si affianca una politica di tagli dello Stato sociale: meno lavoro e meno diritti per tutti, a prescindere che si scelga o meno di continuare un percorso di studi.
      Ma è giusto che le conseguenze di queste scelte politiche le paghino gli studenti e le studentesse italiani?
      Il numero programmato non fa altro che ledere un diritto che, fortunatamente, è ancora sancito dalla Costituzione: il diritto allo studio.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di ridare centralità a questo diritto perché chi sceglie di continuare gli studi, ed oggi è sicuramente una scelta coraggiosa, non trovi sulla propria strada un impedimento incostituzionale posto da chi non ha avuto il coraggio di affrontare realmente i problemi del sistema formativo italiano. Alla base della proposta di legge c'è la ferma convinzione che non è certo con una selezione all'ingresso che si colmano i terribili deficit dell'università italiana né, tanto meno, si risolvono i problemi dell'occupazione.
      Con la presente proposta di legge si dispone che l'accesso all'università sia consentito a tutti gli studenti e le studentesse che risultino essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. A tale fine l'articolo 1 riformula la disciplina di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. In particolare, è stata eliminata la possibilità, per le singole università, di istituire un numero programmato che regoli l'accesso ai corsi di laurea di I e di II livello.
      Si abrogano, inoltre, con l'articolo 2, le leggi e i regolamenti che programmano l'accesso ai corsi universitari.
      L'articolo 3 prevede che la nuova legge si applichi a decorrere dall'anno accademico 2007-2008.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti di ammissione ai corsi di studio).

      1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze necessarie per la preparazione iniziale e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Se la verifica non è positiva sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
      2. Per essere ammessi a un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
      3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, possono prevedere l'ammissione a un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedono, per tali corsi, titoli universitari di I livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.
      4. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso del diploma di laurea, ovvero di altro

 

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titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
      5. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del diploma di laurea specialistica, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
      6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberato nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 2.
(Abrogazioni e cessazione di efficacia di norme).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

          a) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

          b) la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia:

          a) l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

          b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, limitatamente alle disposizioni che attuano l'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, abrogato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Applicazione della legge).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno accademico 2007-2008.


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