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PDL 1722

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1722



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Disposizioni in materia di utilizzo delle generalità

Presentata il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante «Disposizioni relative alla generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile» dispone, agli articoli 1 e 2, che la paternità e la maternità non devono più essere indicate in tutti gli estratti per riassunto e in tutti i certificati degli atti dello stato civile (nascita, morte, matrimonio, comprese le pubblicazioni, cittadinanza, stato di famiglia), in tutti i documenti di riconoscimento ed in tutti gli altri atti, denunce o documenti in cui la persona deve essere indicata «per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione». Con tale provvedimento è stato in sostanza abolito il cosiddetto «NN» anagrafico.
      Anziché una legge restrittiva che priva un popolo delle proprie generalità, sarebbe auspicabile che il Parlamento approvasse una legge elargitiva che consenta a chi ne fosse sprovvisto di acquisire le generalità con una semplice domanda da presentare alle autorità competenti. È questo il fine che si intende perseguire con la presente proposta di legge.
      Riteniamo, infatti, che sia orgoglio di ogni cittadino poter certificare i nomi nativi dei genitori piuttosto che ometterli.
      Allo stesso tempo, al fine di evitare che una tale disposizione possa incentivare l'utilizzo di false generalità, è necessario anche ridefinire, sotto il profilo sanzionatorio, i reati di cui agli articoli 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) e 496 (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) del codice penale.
      Un incremento dei limiti edittali della pena prevista per questi reati - che consenta l'adozione della custodia cautelare in carcere nei confronti di chi fornisce false generalità - costituirebbe oggi un concreto strumento dissuasivo ed una sanzione per coloro che intendono sfuggire all'individuazione facendo uso costante di falsi nominativi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - 1. A chiunque ne faccia richiesta è consentita l'indicazione della paternità e della maternità negli estratti, atti e documenti di cui all'articolo 1, previa presentazione di apposita domanda alle autorità competenti».

Art. 2.

      1. L'articolo 495 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale o all'autorità giudiziaria sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ovvero in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o della altrui persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome».

 

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Art. 3.

      1. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 4.

      1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «m-ter) falsa attestazione sulla identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale».


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