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PDL 1747-A 1746-bis-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1747-A
   N. 1747-bis-A



 

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ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE
(N.  1747)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1o ottobre 2006

e

DISEGNO DI LEGGE
(N.  1746-bis)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
(Testo risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006)

(Relatori per la maggioranza:
PIRO, per il disegno di legge n. 1747;
VENTURA, per il disegno di legge n. 1746-bis)


NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sugli stati di previsione del disegno di legge di bilancio e sulle parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza.

 

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INDICE

I COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 5
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 7
Tabella n. 8 (Interno)   Pag. 9
II COMMISSIONE PERMANENTE   Pag. 19
(Giustizia)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 21
Tabella n. 5 (Giustizia) Pag. 23
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 27
III COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 29
(Affari esteri)
Tabella n. 6 (Affari esteri) Pag. 31
IV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 33
(Difesa)
Tabella n. 12 (Difesa) Pag. 35
VI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 43
(Finanze)
Tabella n. 1 (Entrata) Pag. 45
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 51
VII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 55
(Cultura, scienza e istruzione)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 57
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca) Pag. 59
Tabella n. 14 (Beni e attività culturali) Pag. 61
Tabella n. 17 (Università e ricerca, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 63

 

Pag. 4

VIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 69
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 71
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio e del mare) Pag. 73
Tabella n. 10 (Infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza) 77
IX COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 85
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Tabella n. 10 (Infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 87
Tabella n. 11 (Comunicazioni) Pag. 89
Tabella n. 16 (Trasporti) Pag. 91
X COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 99
(Attività produttive, commercio e turismo)
Tabella n. 3 (Sviluppo economico) Pag. 101
Tabella n. 14 (Beni e attività culturali) Pag. 103
Tabella n. 17 (Università e ricerca) Pag. 105
Tabella n. 19 (Commercio internazionale) Pag. 107
XI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 113
(Lavoro pubblico e privato)
Tabella n. 4 (Lavoro e previdenza sociale) Pag. 115
Tabella n. 18 (Solidarietà sociale, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 117
XII COMMISSIONE PERMANENTE   Pag. 125
(Affari sociali)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 127
Tabella n. 4 (Lavoro e previdenza sociale, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 131
Tabella n. 15 (Salute) Pag. 127
Tabella n. 18 (Solidarietà sociale, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 131
XIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 141
(Agricoltura)
Tabella n. 13 (Politiche agricole e forestali) Pag. 143
XIV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 157
(Politiche dell'Unione europea)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 158

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Pag. 5


I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

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Pag. 7

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Giulio SCHMIDT)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La I Commissione,

          esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2007;

          valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2007, con specifico riferimento, per gli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, all'obiettivo di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica;

          rilevata, tuttavia, l'inopportunità che il perseguimento di tale obiettivo da parte della legge finanziaria sia realizzato mediante una riscrittura parziale e non organica di disposizioni inerenti l'organizzazione degli enti locali e che, in ogni caso, tale obiettivo debba essere perseguito garantendo l'effettiva operatività degli esecutivi,

 

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anche prevedendo una ridefinizione del numero massimo dei componenti delle giunte comunali e provinciali;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) valuti la Commissione di merito l'esigenza di riformulare l'articolo 46, secondo gli indirizzi esposti dal rappresentante del Governo presso la I Commissione in occasione dell'esame degli emendamenti ad esso riferiti, tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di salvaguardare sia l'autonomia della Commissione - prevedendo che la nomina dei componenti sia effettuata con decreto del Presidente della Repubblica ovvero attribuendo il potere di nomina ai Presidenti delle due Camere - sia l'autonomia dell'ISTAT e degli altri enti del sistema statistico nazionale nonché dell'esigenza di evitare che alla istituenda Commissione siano assegnate funzioni di indagine costituzionalmente attribuite alle Camere.

          2) valuti la Commissione di merito l'esigenza di riformulare l'articolo 64, al fine di evitare che le disposizioni da esso recate in materia di contenimento delle progressioni stipendiali automatiche per le categorie di personale in regime pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applichino in modo indifferenziato a ciascuna di tali categorie, in particolare a quelle con reddito medio-basso, senza tenere conto delle sostanziali differenziazioni previste dalla normativa vigente in ordine al loro trattamento economico.

 

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Giulio SCHMIDT)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 8)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La I Commissione,

          esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2007 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

          condiviso l'obiettivo di procedere ad una razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al potenziamento degli organici mediante la stabilizzazione degli ausiliari e ad una semplificazione delle procedure amministrative attraverso le quali si esplica la sua attività,

          segnalata l'opportunità di adeguare le risorse per la sicurezza alle effettive necessità del Paese,

          segnalata l'opportunità che la distribuzione delle risorse e dei mezzi tra forze

 

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di polizia ad ordinamento civile e forze di polizia ad ordinamento militare venga effettuata secondo criteri di congruità rispetto alle funzioni effettivamente svolte,

          condiviso, altresì, l'obiettivo di razionalizzare la presenza sul territorio degli organi dell'amministrazione periferica del Ministero dell'interno, ma ritenuta inappropriata rispetto al conseguimento di tale obiettivo la previsione di rigidi parametri, anche di natura demografica, per la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza del Ministero,

DELIBERA DI RIFERIRE

FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'AC 1746-bis:

ART. 32.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando in ogni caso la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali generali e non.

      Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) alla progressiva riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dei beni e delle attività culturali e delle agenzie. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo esercita le funzioni degli uffici riordinati e dipende funzionalmente dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza degli uffici stessi. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità della riorganizzazione in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio e sono individuate le Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale; si provvede, anche, alle necessarie modifiche dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni interessate al riordino, alla conseguente specificazione dei compiti e delle responsabilità del prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo, nonché alla individuazione delle modalità organizzative e gestionali dirette alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione delle strutture attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni, l'utilizzazione in via prioritaria di beni immobili demaniali e la rideterminazione delle piante organiche, al fine di realizzare risparmi di spesa. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche riordinate e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli.

      Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non eccedano, al 31 dicembre 2008, il 15 per cento dei dipendenti in servizio con le seguenti: siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 1, lettera f).

ART. 33.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

 

Pag. 11

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, all'articolo 77, primo periodo, sostituire la parola: 33 con la seguente: 32.

ART. 38.

      Al comma 1, dopo le parole: sicurezza dei cittadini aggiungere le seguenti: e in relazione a contratti di sicurezza volti a sviluppare azioni di sicurezza urbana integrata.

ART. 39.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle funzioni di supporto che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore al 5 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

ART. 42.

      Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

      1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono composti dal Presidente e da due consiglieri, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3. Gli emolumenti e i compensi dei Presidenti sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 50 per cento dell'indennità parlamentare. Gli emolumenti e i compensi dei consiglieri sono determinati dal Ministro vigilante e non possono in nessun caso superare il 30 per cento dell'indennità parlamentare.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti le modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente necessarie per l'attuazione delle disposizioni del comma precedente.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

      2007: - 2 milioni;
      2008: - 2 milioni;
      2009: - 2 milioni.

      Al comma 5, dopo le parole: ISTAT, aggiungere le seguenti: all'Accademia dei Lincei.

ART. 44.

      Sopprimerlo.

ART. 45.

      Sopprimerlo.

ART. 57.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007 e 2008, di 31,1 milioni di euro, nonché, a decorrere dal 2009, a valere sul fondo di cui al comma 6, i Corpi di polizia sono autorizzati entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non

 

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superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1316 agenti di Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1o gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

          2007:    -31,1 mln;
          2008:    -31,1 mln.

      Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le conseguenti variazioni:

      2008: - 54.000;
      2009: - 149.000.

      Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Per gli anni aggiungere la seguente: 2007.

      alla Tabella A, Voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

      2007: - 200.000.

      Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché.

      Conseguentemente all'articolo 57, dopo il comma 14, inserire il seguente:

      14-bis. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede, in deroga ad ogni altra disposizione, a bandire ed espletare il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali. Il corso-concorso si svolge secondo le seguenti modalità, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti:

          a) il concorso è indetto con deliberazione del consiglio nazionale d'amministrazione, previa comunicazione al Dipartimento per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed al Ministero vigilante;

          b) il corso-concorso ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Per le assunzioni di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, devono procedere all'assunzione degli idonei nelle graduatorie dei concorsi precedentemente banditi e ancora valide.

      Al comma 5, dopo le parole: Per gli anni aggiungere la seguente: «2007,».

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

      2007: - 50 milioni.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Sulla base delle disposizioni dei commi 4 e 5 è determinato il numero complessivo delle assunzioni e delle stabilizzazioni concernenti il complesso delle amministrazioni interessate. Tali contingentamenti sono ripartiti fra le singole amministrazioni sulla base di piani semestrali, approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione delle pubbliche amministrazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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      Sopprimere il comma 13.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

      2007: - 20 milioni;
      2008: - 20 milioni;
      2009: - 20 milioni.

ART. 58.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

      In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata a decorrere dall'anno 2007 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 80.000;

          2008: - 80.000;

          2009: - 80.000.

ART. 64.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

          2007: 30.000.000;
          2008: 60.000.000;
          2009: 120.000.000.

      Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure di contenimento dei trattamenti

accessori extracontrattuali).

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituiti dall'articolo 3 comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati. Nulla è dovuto per gli anni 2005 e 2006.

ART. 76.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).

      Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: assumere consulenze aggiungere la seguente: professionali.

      Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo le parole: consigli provinciali, aggiungere le seguenti: i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti degli organi di decentramento dei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: un comune avente popolazione fino alla fine della lettera con le seguenti: il comune avente la maggiore popolazione.

      Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

          l-bis) nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

 

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le parole da: «un terzo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «un quarto arrotondato per difetto del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a quattordici unità». La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive all'entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.

ART. 77.

      Al comma 1, sostituire le parole: , 34 e 35 con le seguenti: e 34.

ART. 79.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di concerto con il Ministro dell'interno con le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'interno.

      Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

ART. 80.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Il limite di cui al comma 1, non si applica agli amministratori di cui all'articolo 2381, comma 2, del Codice civile.

      Al comma 2, sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.

      Al comma 2, sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.

      Sopprimere il comma 4.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , in tutto o in parte, con la seguente: totalmente.

      Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.
(Fondo incentivi per il sostegno agli investimenti ICT negli enti locali).

      1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo, denominato «Fondo incentivi per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», destinato a finanziare le spese in conto interessi per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali per realizzare interventi di razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa. Per la gestione del fondo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per gli Affari regionali e per le autonomie locali, sentita la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14 comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative di assegnazione dei suddetti fondi e di erogazione degli stessi per le finalità di cui al comma 1.

      Conseguentemente, Tabella A Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 15 milioni;
          2008: - 15 milioni;
          2009: - 15 milioni.

 

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ART. 88.

      Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

          p-bis) a decorrere dal 1o settembre 2007, sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative, riconosciute dipendente da causa di servizio.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, sono apportate le seguenti variazioni:

          2007: - 10 milioni;
          2008: - 10 milioni;
          2009: - 10 milioni.

ART. 187.

      Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:

Art. 187-bis.
(Disposizioni finanziarie per il Ministero dell'interno).

      1. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei settori della sicurezza pubblica e del soccorso, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 5 di ogni mese, alla riassegnazione per intero delle somme versate nel mese precedente da soggetti pubblici e privati, e comunque delle altre somme nel frattempo dovute ai sensi di singole disposizioni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi principalmente destinati alla copertura delle prestazioni di servizi. Alle riassegnazioni previste dal presente articolo non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      Dopo l'articolo 187, è aggiunto il seguente:

Art. 187-bis.
(Carta di identità elettronica).

      1. Per l'anno 2007 è prevista un'anticipazione pari ad euro dieci milioni a favore del Ministero dell'interno, per la prosecuzione della attività finalizzate al completamento del sistema di emissione della carta d'identità elettronica. L'anticipazione è posta a carico delle entrate di competenza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7 - vicies quater, comma 2, del decreto-legge 311 gennaio 2005, n. 7, introdotto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248.

ART. 194.

      L'articolo 194 è sostituito dal seguente:

      1. Il «fondo nazionale per le politiche dei diritti e delle pari opportunità», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità -, è incrementato della somma di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 per l'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, nonché, d'intesa con le Regioni e le amministrazioni locali, per sostenere i centri antiviolenza.
      3. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza, inoltre, il fondo di cui al comma 1 per combattere ogni forma di discriminazione e per i programmi di assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e di sfruttamento nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni

 

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concernenti la disciplina dell'immigrazione, e per il programma speciale di assistenza per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù ovvero di tratta di persone di cui all'articolo 13 della legge n. 228 dell'11 agosto 2003.
      4. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza il fondo di cui al comma 1 anche per promuovere la politica di genere nonché per garantire il funzionamento del Comitato interministeriale per i Diritti Umani ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nella piattaforma di azione della conferenza di Pechino e dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del marzo 2000.
      5. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità utilizza altresì il fondo di cui al comma 1 per le attività relative all'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti.
      6. Per realizzare le azioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, il Ministro per i diritti e le pari opportunità può effettuare studi, ricerche, campagne di informazione e di formazione, anche tramite convenzioni ed intese con associazioni, enti pubblici, enti locali ed imprese.

      Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 30 milioni;
          2008: - 30 milioni;
          2009: - 30 milioni.

ART. 200.

      Dopo l'articolo 200, aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

      1. L'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, modificato dall'ar-ticolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288 è sostituito dal seguente:

      «2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché i rispettivi coniugi e i figli, ovvero i fratelli e le sorelle conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, godono, singolarmente e direttamente, del diritto alle assunzioni obbligatorie e delle altre tutele di cui alle vigenti disposizioni di legge, con chiamata diretta nominativa, con diritto di precedenza assoluta rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza, a parità di titoli.
      Per i predetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta nominativa sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Fermo restando le percentuali di assunzione previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Entro il 31 dicembre di ogni anno tutte le Amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il numero degli appartenenti alla speciale categoria delle vittime del terrorismo assunti nel corso dell'anno, distribuito per categorie professionali. In caso di trasferimenti o promozioni, a parità di titoli o merito, la qualità di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata riconosciuta ai soggetti di cui al primo capoverso, costituisce titolo di precedenza assoluta».

 

Pag. 17

      Dopo l'articolo 200 aggiungere il seguente:

Art. 200-bis.

      1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite»;

          b) all'articolo 15 il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente

      «I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961 sul territorio nazionale e sul territorio dei Paesi attualmente membri dell'Unione Europea».

      Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Interno apportare le seguenti modificazioni:

          2007: - 12;
          2008: - 12;
          2009: - 12.

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

 

Pag. 20

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Italico PERLINI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella 2, relativa allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007, con riferimento all'edilizia giudiziaria;

          considerato che, nell'ambito dell'u.p.b. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15), risultano stanziati 47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa per il 2007;

          sottolineando l'esigenza di fare dell'edilizia penitenziaria una priorità, anche a seguito della concessione dell'indulto, al fine di prevenire il riproporsi delle condizioni del sovraffollamento carcerario;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Italico PERLINI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 5)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella 5, relativa alla Stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2007 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          considerato che, rispetto ai 7.819 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2006, le previsioni per il 2007 evidenziano un decremento del 5,1 per cento (380,7 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.883,9 milioni di euro) il decremento è pari al 5,9 per cento (445,6 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base;

          rilevato che tale decremento è dovuto in gran parte al decremento dello stanziamento per il Centro di responsabilità «Affari di giustizia»;

          preso atto dell'assoluta prevalenza dell'incidenza delle spese obbligatorie e vincolate;

 

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          valutato che dall'analisi dei bilanci statali per gli anni precedenti risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è passata dall'1,6 per cento del bilancio 2005 all'1,7 per cento del bilancio 2006, per tornare all'1,6 per cento del bilancio 2007;

          esprimendo preoccupazione per la riduzione complessiva delle risorse destinate all'amministrazione della giustizia, che potrebbe incidere negativamente anche sull'erogazione di taluni servizi quali il gratuito patrocinio;

          considerando, comunque, positivamente quale riequilibrio l'istituzione di un fondo pari a 200 milioni di euro per l'acquisizione di beni e servizi;

          sottolineando l'esigenza di fare dell'edilizia penitenziaria una priorità, anche a seguito della concessione dell'indulto, al fine di prevenire il riproporsi delle condizioni del sovraffollamento carcerario;

          segnalando la necessità di assicurare un'adeguata pianta organica alla polizia penitenziaria e di garantire effettività alla sanità penitenziaria;

          raccomandando l'opportunità di esentare l'amministrazione della giustizia in tutte le sue componenti dal blocco del turn over previsto per la P.A., alla luce della strategicità della sua funzione a tutela di diritti costituzionalmente garantiti ed inerenti la libertà personale, con particolare riguardo all'obiettivo dichiarato dal Governo di dimezzare nell'arco della legislatura il carico processuale;

          evidenziando l'esigenza di incentivare gli investimenti nel settore informatico, quale ulteriore strumento di miglioramento della qualità del servizio erogato ai cittadini;

          manifestando contrarietà circa le riduzioni degli scatti stipendiali da applicarsi alla magistratura, che verrebbero ad incidere soprattutto sulle giovani leve e quindi sulla loro motivazione professionale, creando situazioni di disparità all'interno della categoria;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

a condizione che la Commissione di merito approvi gli emendamenti ed articoli aggiuntivi Pecorella 1746-bis/II/21.01, Pecorella 1746-bis/II/30.01, Pecorella 1746-bis/II/30.02 (seconda formulazione), Tenaglia 1746-bis/II/57.1 (seconda formulazione), Balducci 1746-bis/II/57.2, Balducci 1746-bis/II/61.01, Tenaglia 1746-bis/II/64.1, Suppa 1746-bis/II/85.1 e Forgione 1746-bis/II/215.06.

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Italico PERLINI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella 10, relativa alla Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per il 2007, con riferimento all'edilizia giudiziaria;

          considerato che, nell'ambito dell'u.p.b. Edilizia giudiziaria (3.2.3.7), risultano residui ammontanti a 298.892.234 euro, mentre viene azzerata la competenza per l'anno 2007;

          valutata, comunque, positivamente l'inserzione nelle tabelle D e F allegate al disegno di legge finanziaria dell'importo di 100 milioni di euro nel Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria, sulla base del Regio Decreto n. 781 del 1931;

          sottolineando l'esigenza di fare dell'edilizia penitenziaria una priorità, anche a seguito della concessione dell'indulto, al fine di prevenire il riproporsi delle condizioni del sovraffollamento carcerario;

          raccomandando, pertanto, la tempestiva utilizzazione dei cospicui residui e quindi la rimozione delle eventuali cause ostative all'impiego dei fondi;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
 

Pag. 26

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1746-bis:

ART. 21.

      Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di sicurezza contro la criminalità).

      1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di sistemi di allarme e di sicurezza degli immobili contro atti di criminalità spetta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 50 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 2.500 euro.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2007: - 20.000;
          2008: - 24.000;
          2009: - 20.000.

ART. 30.

      Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

      1. Per le spese processali sostenute dall'imputato assolto con sentenza definitiva, di cui all'articolo 530 del codice di procedura penale, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo delle stesse.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2007: - 15.000;
          2008: - 15.000;
          2009: - 15.000.

      Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni tributarie in materia di giustizia).

      1. All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2002, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

      2-bis - 1. Al difensore d'ufficio che non ha recuperato i crediti professionali relativi all'onorario e alle spese sostenute spetta una detrazione dall'imposta lorda pari all'importo complessivo del proprio credito, previa formale rinuncia al credito accertato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2007: - 15.000;
          2008: - 15.000;
          2009: - 15.000.

ART. 57.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

      Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 10.360.000 euro;
          2009: - 29.600.000 euro.

      Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

      15. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad inquadrare nei propri ruoli, nel rispetto delle dotazioni organiche, secondo le procedure di mobilità, il personale comandato da altre amministrazioni.

ART. 61.

      Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.
(Incorporamento degli agenti ausiliari di polizia penitenziaria).

      1. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli

 

Pag. 27

ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al comma n), con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

ART. 64.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, alla tabella A della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

          2007:   30.000.000;
          2008:   60.000.000;
          2009: 120.000.000.

ART. 85.

      All'articolo 85, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

      6-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura penale promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi a un giudice dell'esecuzione avente sede nel distretto della Corte di appello a cui appartiene l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.

ART. 215.

      Dopo l'articolo 215, inserire il seguente:

      «Art. 215-bis.

      All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, aggiungere il seguente:

      «294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo

 

Pag. 28

dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce; Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 1.000.000;
          2008: - 1.000.000;
          2009: - 1.000.000.

 

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III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

 

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Pag. 31

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Patrizia PAOLETTI TANGHERONI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 6)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La III Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, tabella 6, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1746-bis.

ART. 32.

      Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: all'unificazione, da parte del Ministero degli affari esteri con le seguenti: all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione.

 

Pag. 32

ART. 161.

      Al comma 2, dopo le parole: di concerto con, inserire le seguenti: il Ministro degli affari esteri e.

ART. 188.

      Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

ART. 210.

      Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo le parole: promosse dalla comunità internazionale ai fini, inserire le seguenti: del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio e.

      Dopo l'articolo 210, inserire il seguente:

Art. 210-bis.

      1. All'articolo 26 della legge n. 227 del 1977 aggiungere alla fine il seguente comma: Il rimborso degli interessi dei crediti finanziari agevolati a favore dei paesi in via di sviluppo concessi a valere sul fondo rotativo di cui ai commi precedenti è finalizzato all'erogazione degli aiuti a dono con particolare riguardo al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.

 

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

 

Pag. 34

 

Pag. 35

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

(Relatore: Roberto LAVAGNINI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 12)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La IV Commissione:

          esaminata la tabella 12, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2007, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          rilevato, in particolare, per quanto di propria competenza, che:

              la programmazione economico-finanziaria di medio e lungo termine rappresenta un fattore determinante per il buon funzionamento dello strumento militare;

              le risorse destinate alla funzione difesa dovrebbero derivare quindi da una programmazione di medio e lungo termine coerente con il modello di difesa esistente;

              negli ultimi anni, nonostante l'avvio del processo di professionalizzazione della leva e l'accresciuto impegno delle Forze Armate a livello internazionale, tuttavia, le

 

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risorse destinate alla funzione difesa sono state sensibilmente ridotte;

              ciò ha comportato un accentuato disequilibrio sia nel rapporto tra spese del personale, da un lato, e spese di esercizio e di investimento, dall'altro, sia nell'ambito dei ruoli del personale militare;

              per quanto concerne il rapporto tra le diverse spese, appare necessario ridefinire gli stanziamenti relativi all'esercizio e all'investimento che, a causa delle diverse manovre di contenimento della spesa che si sono succedute negli ultimi anni risultano sottodimensionate rispetto agli impegni assunti e ai servizi necessari ad assicurare la funzionalità dello strumento militare, con conseguenti effetti negativi anche sui lavoratori delle imprese che erogano servizi in appalto al Ministero della difesa;

              per quanto riguarda i ruoli del personale militare dovrebbe essere affrontato sia il problema dell'esodo dei sottufficiali, prevedendo a tal fine adeguati incentivi sia quello della effettiva attuazione della disciplina vigente in materia di inserimento nelle Forze di polizia e sul mercato del lavoro dei militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata che terminano il proprio servizio;

              rispetto alla legislazione vigente, appare necessaria l'introduzione di misure correttive da adottare sia con il disegno di legge finanziaria sia con successivi interventi legislativi, in mancanza delle quali dovrebbe essere valutata la compatibilità dell'attuale modello di difesa con il quadro complessivo di finanza pubblica;

              le misure correttive adottate dal disegno di legge finanziaria sono volte in buona parte ad affrontare il problema della carenza degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio e per gli investimenti;

              quanto riguarda le spese di investimento all'investimento, le misure correttive appaiono rivolte esclusivamente ad onorare impegni già assunti a livello internazionale, posto che, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria, gli effetti finanziari del fondo per le esigenze di investimento per la difesa di cui all'articolo 113 «sono già considerati nel tendenziale poiché relativi ad interventi derivanti da accordi internazionali già intervenuti e quindi ricompresi nella legislazione vigente»;

              per quanto riguarda le spese di esercizio, le misure correttive, sono volte ad assicurare, mediante il fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'articolo 187, comma 1, ad assicurare continuità a servizi volti al mantenimento dello strumento militare, molti dei quali appaltati all'esterno;

              le modalità di alimentazione del citato fondo - a valere sulle risorse finanziarie del fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto - destano perplessità in quanto, da un lato, non assicurano certezza alla provvista finanziaria - che risulta subordinata sia agli effettivi introiti derivanti dai versamenti relativi al TFR sia alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile da attribuire agli introiti stessi - dall'altro lato, non appaino scevre da critiche sotto il profilo della opportunità;

              per quanto riguarda le spese per il personale, dovrebbero essere condotti approfondimenti e valutazioni sugli effetti determinati sullo strumento militare dalla riduzione degli stanziamenti destinati alla professionalizzazione di cui all'articolo 61 del disegno di legge finanziaria;

          ritenuto che:

              un sensibile contributo al risanamento dei conti pubblici potrebbe essere offerto dalla dismissione degli immobili del Ministero della difesa non più utili ai fini istituzionali che, ai fini della realizzazione degli obiettivi finanziari indicati dall'articolo 17, comma 2, potrebbero essere adeguatamente valorizzati mediante il coinvolgimento nel processo di dismissione degli enti locali a cui dovrebbero essere riconosciuti adeguati incentivi;

 

Pag. 37

              il Ministero della difesa, sulla base delle considerazioni precedenti, dovrebbe essere preservato dalla procedura di accantonamento degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 53, comma 1, che potrebbe arrecare nocumento alla funzionalità dello strumento militare;

              le misure previste dal disegno di legge finanziaria, con riferimento al trattamento economico-normativo del personale militare, possano essere opportunamente modificate sia nel senso di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia nel senso di approntare - compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica - maggiori risorse per il miglioramento trattamento economico-normativo del personale medesimo, ivi incluso quello operante fuori area,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          1) siano coinvolti gli enti locali nelle procedure di dismissione immobiliare del Ministero della difesa, riconoscendo loro una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni da essi assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana, mantenendo la possibilità per il Ministero della difesa di ricorrere alle permute;

          2) sia escluso il Ministero della difesa dalla procedura di accantonamento degli stanziamenti di bilancio prevista dall'articolo 53, comma 1;

          3) siano adeguatamente incrementate le risorse destinate nell'anno 2007 dall'articolo 57, comma 2, al miglioramento retributivo del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;

          4) siano elevate a 3.000 unità le assunzioni di cui all'articolo 57, comma 1, e siano finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226;

          5) sia precisato che le procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 57, comma 2, si riferiscono anche al personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006;

          6) sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, che riduce del 50 per cento la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali;

          7) siano destinate le risorse del fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'articolo 187, comma 1, anche ai servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto da terzi, in modo da assicurare i livelli occupazionali sul territorio;

          8) sia uniformata, all'articolo 188, comma 4, la misura dell'indennità di impiego operativo da corrispondere al personale militare inquadrato nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace;

          8) siano esclusi il trattamento di missione di lunga durata superiore a 180 giorni e quello di lungo servizio all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1961, n. 642; dalla riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero;

          9) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante l'inserimento di un apposito accantonamento in Tabella A, per interventi a favore del personale militare impiegato in operazioni fuori area che contragga patologie letali o invalidanti in maniera permanente;

          10) siano stanziate adeguate risorse, anche mediante l'inserimento di un apposito accantonamento in Tabella A, che

 

Pag. 38

incentivino l'esodo anticipato di una parte dei 40 mila marescialli eccedenti rispetto alle dotazioni previste nel modello professionale di difesa, relativamente al 2007;

          11) sia salvaguardato dalle procedure di riduzione del personale di cui all'articolo 32 il personale impiegato in funzione di supporto delle Forze Armate e delle Forze di polizia.

      La Commissione ha latresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C.  1746-bis:

ART. 9.

      Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché il personale militare e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.

ART. 17.

      Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

      Al comma 2, lettera a), è aggiunto, infine, il seguente periodo: Restano ferme le destinazioni ai fini di permute effettuate direttamente per le proprie esigenze dal Ministero della difesa, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

      Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.

      Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Relativamente a tali programmi che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si può procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito degli accordi di programma può essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.

      Sopprimere il comma 3.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari).

      1. Per il finanziamento di un programma di ammodernamento e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti militari è autorizzata una spesa annua di 50 milioni

 

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di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 50.000;
          2008: - 50.000;
          2009: - 50.000.

ART. 39.

      Al comma 1, dopo le parole: enti pubblici non economici nazionali aggiungere le seguenti: ad esclusione della Croce Rossa Italiana,.

ART. 40.

      Al comma 1, dopo le parole: servizi del tesoro aggiungere le seguenti: ad esclusione delle amministrazioni delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 2.000;
          2008: - 4.000;
          2009: - 6.000.

ART. 57.

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. Le assunzioni di cui al comma 1, sono finalizzate prioritariamente alla effettiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

      Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 70.000;
          2008: - 70.000;
          2009: - 70.000.

      Al comma 1, sostituire le parole: non superiori a 1.000 unità, con le seguenti: pari a 3.000 unità, ivi inclusi coloro che sono risultati idonei a concorsi già espletati, da reclutare entro il 31 dicembre 2006. A tal fine, il fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 70 milioni di euro dall'anno 2007.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 70.000;
          2008: - 70.000;
          2009: - 70.000.

      Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: procedure diverse, aggiungere le seguenti: nonché del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 31 dicembre 2006,.

ART. 64.

      Sopprimere il comma 1.

 

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      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 30.000;
          2008: - 60.000;
          2009: - 120.000.

ART. 157.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Per la bonifica del territorio compreso nei Siti di importanza comunitaria (SIC) soggetti a servitù militare è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

      Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 10.000.

ART. 187.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e scorte, assicurando, con le seguenti: scorte, servizi di pulizia, manovalanza e ristorazione resi in appalto, assicurando i livelli occupazionali sul territorio nonché.

      Dopo l'articolo 187, aggiungere il seguente:

Art. 187-bis.
(Semplificazione della disciplina in materia di cessione in proprietà di unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia).

      1. I soci delle cooperative edilizie finanziate ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492, assegnatari di alloggio in uso e godimento o già assegnatari ma tuttora in possesso dell'alloggio, hanno diritto alla cessione in proprietà o al riscatto dello stesso ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, come modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231, ed ai sensi dell'articolo 146 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 anche singolarmente, secondo le modalità previste al successivo secondo comma, qualora abbiano inoltrato al Ministero delle Infrastrutture o inoltreranno al competente Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche apposita espressa richiesta di cessione in proprietà o di riscatto. Alle cooperative finanziate ai sensi del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975 n. 492 si applicano altresì le norme di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179.
      2. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche competenti per territorio rilasciano il nulla osta propedeutico alla cessione in proprietà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma a tutti i soci assegnatari o già soci ma ancora in possesso dell'alloggio che abbiano presentato la documentazione di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 . Il nulla osta si considera concesso decorsi sessanta giorni dalla richiesta in assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione, ed il socio assegnatario, il già socio assegnatario ma tuttora in possesso dell'alloggio od il suo erede in possesso dell'alloggio possono attestarne la concessione a beneficio dell'ente mutuante per le finalità previste dall'articolo 139 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quale prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ai sensi dell'articolo 39-undevicies della legge 23 febbraio 2006 n. 51 non è più richiesto il requisito della residenza nel Comune ove sorge la costruzione realizzata con il contributo erariale di cui al primo comma del presente articolo. Le cooperative edilizie che hanno ottemperato alla richiesta ministeriale

 

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di adeguamento dello statuto sociale ai fini dell'ottenimento del nulla osta per il passaggio a proprietà individuale sono da considerare a tutti gli effetti di legge a proprietà divisa dalla data di assunzione della delibera da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
      3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 139 e seguenti del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, l'ente mutuante deve provvedere alla stipula del contratto di mutuo edilizio individuale entro novanta giorni dalla ricezione del nulla osta del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche o, in mancanza del citato nulla osta, dalla data di ricezione dell'autocertificazione da parte del richiedente prevista al secondo comma del presente articolo.
      4. Alle cooperative edilizie di cui al primo comma del presente articolo si applicano l'articolo 15, commi 7 ed 8 della legge 3 aprile 1999 n. 136 e l'articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165.
      5. Le eventuali esclusioni da socio assegnatario di alloggio a proprietà divisa od indivisa non adottate dal Ministro vigilante, tenuto conto dell'inderogabilità dell'articolo 103 del regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, sono nulle. I Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche, in presenza di tali provvedimenti nulli, sono tenuti ugualmente al rilascio del nulla osta alla cessione in proprietà anche nei confronti dei soci destinatari di tali provvedimenti. L'eventuale mancato reperimento presso il Ministero delle infrastrutture della documentazione a suo tempo inoltrata dalle cooperative edilizie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 può essere attestata, ora per allora, dal socio mediante autocertificazione.
      6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 187, comma 2.

ART. 188.

      Sopprimere i commi da 2 a 5.

 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Giovanni MAURO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La VI Commissione,

          esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge C. 1747, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)»;

          rilevato come il totale complessivo degli effetti finanziari della manovra finanziaria predisposta dal Governo risulti pari a 34,7 miliardi di euro, di cui 15,2 miliardi finalizzati alla riduzione dell'indebitamento pubblico e 19,5 miliardi alle misure in favore dello sviluppo e dell'equità sociale;

          sottolineato come l'ampiezza della manovra sia in buona parte determinata dalla situazione di grave squilibrio dei conti pubblici lasciata in eredità dai precedenti governi, che hanno determinato il ritorno ad un livello paragonabile a quello dei primi anni '90, caratterizzato dal sostanziale azzeramento dell'avanzo prima

 

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rio, passato dal 5,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2000 allo 0,4 per cento nel 2005, e dall'incremento, anche in termini relativi, del livello del debito pubblico in rapporto al PIL;

          considerato che le condizioni critiche della finanza pubblica, determinate solo in parte dalle difficoltà congiunturali che hanno interessato tutti i paesi europei a partire dalla seconda metà del 2001, sono da ricondurre a ragioni di natura strutturale, non dipendenti dal ciclo economico;

          evidenziato come, in tale difficile contesto, il Governo è stato in grado di destinare ben più della metà delle risorse mobilitate dalla manovra alle finalità di rilancio ed equità, con una riduzione di circa 5 miliardi, rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011, dell'importo destinato al risanamento, anche grazie ad un incremento di natura strutturale delle entrate tributarie, che ha superato ampiamente le previsioni;

          rilevato come il positivo andamento del gettito tributario registratosi nel corso del 2006 è certamente riconducibile al miglioramento della congiuntura economica, ma anche alla rigorosa azione del Governo, che ha dato ai contribuenti ed ai mercati un segnale chiaro ed univoco circa la forte volontà dell'Esecutivo di avviare e perseguire una incisiva azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di assicurare un maggiore rispetto degli obblighi tributari ed una più equa ripartizione del carico fiscale gravante sui contribuenti, evitando il ricorso a misure una tantum;

          sottolineato come gli articoli 5 e 6 del disegno di legge finanziaria contengano una serie di incisive misure per il contrasto dell'evasione fiscale ed il recupero di base imponibile, finalizzate a ricondurre le dimensioni dell'economia sommersa entro limiti fisiologici ed a consentire, in tal modo, di ridurre in prospettiva la pressione fiscale sui contribuenti e sulle imprese;

          evidenziato come le scelte adottate dal Governo consentiranno di mantenere i due impegni, assunti con l'Unione europea, di operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007, e di portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007, ricostituendo, inoltre, un avanzo primario del 2 per cento del prodotto interno lordo;

          sottolineato come le importanti modifiche recate dall'articolo 3 alla disciplina dell'IRPEF, comportando la trasformazione in detrazioni delle attuali deduzioni per carichi di famiglia e delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area), pongono le basi per risolvere il problema legato all'impossibilità, nel sistema di deduzioni attualmente previsto, per i soggetti cosiddetti «incapienti», di usufruire appieno di tali benefici;

          valutato positivamente l'impegno a sostenere i redditi delle famiglie attraverso l'intervento previsto dall'articolo 3 sulle detrazioni per carichi di famiglia, e dall'articolo 4, che prevede consistenti aumenti per gli assegni al nucleo familiare;

          considerato che il raggiungimento di un più elevato tasso di utilizzo della forza lavoro, in particolare nelle zone del Mezzogiorno e nelle altre aree in ritardo di sviluppo o in declino, deve costituire uno degli obiettivi essenziali della politica economica del Governo, nell'ottica del perseguimento delle finalità di sostegno alla crescita complessiva del Paese e di riequilibrio dell'equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011;

          evidenziato, sotto quest'ultimo aspetto, come il disegno di legge finanziaria contenga, in ottemperanza agli impegni assunti con il Programma elettorale dell'Unione ed alle linee programmatiche del DPEF, importanti misure per il sostegno e la modernizzazione del tessuto produttivo nazionale, quali, in particolare, le agevolazioni in materia di IRAP per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo e per il sostegno all'impiego

 

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delle donne lavoratrici di cui all'articolo 18, il credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, di cui all'articolo 19, ed i crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca ed innovazione, di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5;

          sottolineato come il disegno di legge finanziaria contenga, in particolare agli articoli 7, 8, 9 e 10, una prima serie di misure volte ad affrontare il delicato tema legato al rafforzamento dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, nel senso di accrescere gli spazi attribuiti alla responsabilità finanziaria di tali enti, nel contesto, più ampio, del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che sarà peraltro oggetto di un apposito disegno di legge, di prossima presentazione alle Camere, collegato alla manovra finanziaria;

          sottolineato come il predetto processo di autonomia finanziaria, volto essenzialmente ad una progressiva maggiore responsabilizzazione degli enti locali rispetto alle rispettive scelte di politica economica e finanziaria, dovrà essere realizzato ponendo particolare attenzione ad evitare un complessivo aggravio della pressione fiscale, delle tariffe per i servizi, e degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché nel quadro di una adeguata perequazione delle diverse capacità fiscali delle varie aree del Paese, al fine di assicurare il mantenimento di standard minimi uniformi dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni sociali in tutto il territorio nazionale;

          rilevato come il disegno di legge finanziaria contenga un articolato insieme di misure di natura tributaria volte a rafforzare le politiche per la tutela ambientale e la riconversione in senso ecocompatibile del sistema produttivo, quali la previsione di un regime differenziato di tassazione in favore degli autoveicoli a più basso impatto ambientale, di cui all'articolo 20, commi da 21 a 23, le agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici e la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica, di cui agli articoli 22 e 23, le agevolazioni tributarie in favore egli apparecchi domestici ed i motori industriali ad alta efficienza, di cui all'articolo 24, le agevolazioni in materia di accise per la promozione dell'utilizzo delle bioenergie, di cui all'articolo 156;

          valutate positivamente le norme di cui agli articoli 29 e 30, relative alla ulteriore proroga, al 31 dicembre 2007, della detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, delle agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca, delle agevolazioni fiscali e previdenziali a vantaggio delle imprese esercenti la pesca costiera e lagunare, della riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane, del credito imposta in favore delle reti di teleriscaldamento, delle esenzioni dall'accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, nonché delle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina;

          sottolineata l'esigenza di dare definitiva e stabile soluzione alla tematica, particolarmente rilevante per un elevato numero di lavoratori italiani, concernente il trattamento tributario dei redditi da lavoro dipendenti prodotti all'estero in zone di confine, per i quali si prevede, comunque, all'articolo 30, comma 9, l'ulteriore proroga del regime di esenzione dall'IRPEF, nel limite di 8.000 euro;

          evidenziato come il disegno di legge finanziaria contenga alcune misure agevolative di natura tributaria di evidente rilievo sociale, quali la previsione, di cui al comma 13 dell'articolo 20, che dispone l'esenzione dall'IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese alle persone migranti senza fissa dimora, ai richiedenti asilo, alle persone detenute e alle donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, la disposizione, di cui al comma 20 del medesimo articolo 20, che ammette la detraibilità dal reddito delle spese sportive sostenute in favore dei minori e dei canoni di locazione per abitazioni degli studenti

 

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universitari fuori sede, e la norma, di cui al comma 11 dell'articolo 30, che prevede la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido;

          rilevato come l'articolo 17, comma 1, introduca recante nuove previsioni in materia di gestione dei beni immobiliari pubblici, volte a consentire l'avvio di processi di valorizzazione unici di tali cespiti, che, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali interessati, possano fungere da stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo territoriale;

          evidenziato positivamente come l'articolo 16 contempli una complessiva riforma del sistema di determinazione dei canoni delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, che supera la previsione relativa all'incremento automatico dei medesimi canoni recata dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, contestualmente abrogata dall'articolo 7, comma 22, del decreto-legge n. 262 del 206, all'esame delle Camere, ponendo in tal modo fine all'incertezza in cui versavano gli enti locali e gli operatori del settore circa il regime giuridico vigente in materia, e venendo incontro alle indicazioni in tal senso più volte formulate con atti di indirizzo approvati dalla Commissione Finanze;

          sottolineato come i commi 10 e 11 dell'articolo 20, consentendo la detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari, risolva una problematica più volte sollevata nel corso della passata legislatura,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di prevedere che la modifica della composizione degli scaglioni di reddito ai fini IRPEF e delle relative aliquote d'imposta, prevista dal nuovo articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, non debba comportare alcun aggravio di tassazione in danno dei trattamenti di fine rapporto;

          b) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), del disegno di legge finanziaria, l'opportunità di rivedere la previsione, di cui al nuovo articolo 12, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui le detrazioni per i figli devono essere obbligatoriamente suddivise al 50 per cento tra i coniugi, prevedendo un meccanismo di ripartizione opzionale più flessibile, in quei casi in cui uno dei coniugi si trovi in una condizione di incapienza, al fine di evitare di vanificare, anche solo in parte, l'efficacia dell'agevolazione;

          c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'opportunità di chiarire che le detrazioni ai fini IRPEF introdotte dal nuovo articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi in sostituzione delle precedenti deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione (cosiddetta no tax area), si applicano a qualunque tipologia di reddito, nei limiti di capienza individuati;

          d) valuti la Commissione di merito, sempre con riferimento all'articolo 3, l'opportunità di valutare se la sostituzione delle deduzioni dal reddito imponibile attualmente previste con detrazioni dall'imposta lorda possa determinare taluni effetti negativi per i contribuenti, per quanto riguarda le addizionali all'IRPEF, le quali sono calcolate sulla base del reddito imponibile;

          e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere in termini più complessivi la tematica del sostegno ai redditi familiari;

          f) valuti la Commissione di merito, ancora con riferimento all'articolo 3, l'opportunità di prevedere l'applicazione di

 

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una clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti con reddito imponibile inferiore di 45.000 euro che dovessero subire un peggioramento del loro trattamento fiscale a seguito delle modifiche recate da tale disposizione alla disciplina IRPEF, valutando in particolare l'opportunità di prevedere, per la fascia di reddito a ridosso di 30.000 euro, l'introduzione di un meccanismo che assicuri il mantenimento della progressività della tassazione, evitando il determinarsi di «scalini» nell'imposizione;

          g) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 9, l'opportunità di rivedere in termini complessivi e di rimodulare il meccanismo relativo all'introduzione del contributo di ingresso e di soggiorno;

          h) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 11, commi da 2 a 27, i quali consentono a comuni e province di conferire poteri di accertamento e di contestazione immediata di alcune violazioni in materia tributaria a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, l'opportunità di precisare meglio l'ambito di intervento di tali soggetti, in considerazione dell'evidente delicatezza e dell'oggettivo rilievo pubblicistico di tali attività;

          i) con riferimento all'articolo 12, comma 3, il quale prevede che, a decorrere dal 2009, l'incremento di gettito, rispetto al 2008, della compartecipazione del 2 per cento dei comuni al gettito IRPEF istituita dal medesimo articolo 12, sia ripartito secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto primariamente delle esigenze di perequazione e di promozione dello sviluppo economico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare maggiormente i principi sulla base dei quali dovranno essere definiti tali criteri di ripartizione;

          l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in sede di revisione degli estimi catastali, si tenga conto delle ricadute che essa potrà avere relativamente al carico tributario sugli immobili, stabilendo in tal caso un meccanismo di revisione dell'imposta comunale sugli immobili e delle imposte sui trasferimenti;

          m) con riferimento all'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere ulteriori misure di carattere compensativo, in particolare con riferimento ai versamenti contributivi all'INAIL, per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in favore delle imprese con meno di 8 dipendenti, le quali non possono fruire appieno delle riduzioni dalla base imponibile IRAP previste dalla disposizione;

          n) sempre con riferimento alle tematiche relative alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo di cui all'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire come sarà distribuita ai lavoratori la quota di riduzione del cuneo in loro favore;

          o) con riferimento all'articolo 19, il quale prevede l'attribuzione di crediti d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che anche le acquisizioni di fabbricati strumentali possano fruire di tale agevolazione;

          p) con riferimento all'articolo 20, commi 6 e 7, il quale prevede un credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese per le spese di produzione, sviluppo, digitalizzazione e promozione di opere musicali di artisti emergenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione dell'agevolazione, eventualmente mediante rinvio ad un provvedimento attuativo, nonché di indicare la misura del predetto credito d'imposta;

          q) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni in materia di tassazione dei biocarburanti di cui all'articolo 26, con quelle di cui all'articolo 156, che sembrano intervenire in modo difforme sulle medesime fattispecie;

 

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          r) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 30, comma 9, l'opportunità di prevedere, per i redditi da lavoro prodotti all'estero in zone di confine da cittadini italiani, un incremento della quota di reddito esente ai fini IRPEF, attualmente fissata in 8.000 euro, in attesa di una più complessiva revisione della disciplina in materia che dia definitiva soluzione al problema;

          s) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 136, comma 10, l'opportunità di chiarire che la previsione in base alla quale gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA, si applica anche nei confronti degli atti di concessione dell'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, in ragione dell'analoga finalità pubblica delle attività poste in essere da tale ente;

          t) con riferimento al medesimo articolo 156, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 2, che appare suscettibile di determinare oneri finanziari non coperti, ed il comma 3, che non risulta conforme alla disciplina contabile, in quanto prevede l'utilizzo per il 2007 di risorse stanziate e non utilizzate per il 2005 ed il 2006.

 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Giovanni MAURO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La VI Commissione,

          esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge C. 1747, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009», e le connesse parti del disegno di legge C. 1746-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2007)»;

          evidenziato come il disegno di bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzi, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro, che ha interessato le spese di parte corrente, che registrano una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni, a fronte di un incremento della spesa per interessi pari a 2.029 milioni di euro;

 

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          rilevato come lo stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), registri, in particolare per quanto riguarda il centro di responsabilità 6 (Politiche fiscali), rispetto al dato assestato 2006, un incremento della spesa, in termini di competenza, pari a 537 milioni, determinato da un incremento delle spese correnti di 2.151 milioni (+5 per cento), cui si contrappone una riduzione delle spese in conto capitale per 1.615 milioni, legato al venir meno delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate destinate al credito di imposta per investimenti e ai nuovi occupati nelle aree svantaggiate;

          sottolineato come l'articolo 34 del disegno di legge finanziaria, che il riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ridefinire l'articolazione periferica dell'amministrazione prevalentemente su base regionale e di conseguire economie dei gestione, sia pienamente in linea con i più generali obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica già perseguiti con altre disposizioni adottate nell'ambito del decreto-legge n. 262 del 2006, ed appaia coerente con il quadro di decentramento e di federalismo posto dalle norme del Titolo V della Costituzione;

          evidenziata, peraltro, l'esigenza di proseguire ulteriormente nel processo di razionalizzazione dell'intero settore della pubblica amministrazione, attraverso misure che consentano di eliminare le spese non produttive che consentano di liberare risorse aggiuntive per le finalità di riduzione delle pressione fiscale complessiva, di sostegno allo sviluppo e di equità sociale;

          rilevato come gli articoli 108 e 109 del disegno di legge finanziaria consentano, anche attraverso appositi stanziamenti aggiuntivi, di ampliare l'attività dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, rafforzando uno strumento fondamentale per sostenere l'accesso al credito in particolare delle piccole e medie imprese;

          evidenziato positivamente come l'articolo 184 del disegno di legge finanziaria intervenga sulle modalità di finanziamento delle Agenzie fiscali indicate al comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, ridetermini in aumento i parametri delle dotazioni finanziarie delle Agenzie fiscali, al fine di assicurare adeguate risorse per la piena efficienza di tali fondamentali strumenti dell'Amministrazione finanziaria, venendo incontro ad un rilievo in tal senso espresso dalla Commissione Finanze nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame parlamentare della legge n. 266,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento all'articolo 186 del disegno di legge finanziaria, il quale ripristina, sia pure parzialmente e solo per il 2007, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF destinata allo Stato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire ulteriormente in materia, ripristinando l'iniziale stanziamento, anche per il 2008 e 2009, al fine di consentire la realizzazione dei progetti di intervento connessi all'utilizzo di tale quota dell'otto per mille, che risulta già molto difficoltoso per la scarsità delle risorse finanziarie a tal fine predisposte;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel disegno di legge finanziaria misure compensative specificamente destinate a quei titolari di depositi fiscali per la distribuzione di tabacchi lavorati che, a seguito della ristrutturazione del sistema distributivo dei tabacchi conseguente alla privatizzazione del gruppo ETI ed alla successiva cessione della società Etinera al gruppo Logista, hanno dovuto cessare la propria attività a causa delle scelte di politica industriale operate dall'acquirente, senza alcun demerito personale e senza aver percepito alcun risarcimento.

 

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      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1746-bis:

ART. 19.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

      All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008».

ART. 30.

      Sostituire il comma 9 con il seguente:

      «Per gli anni 2007-2008-2009, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 12.000 euro.

      Conseguentemente, alla tabella A allegata, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi:

          2007: -3.000.000;

          2008: -3.000.000;

          2009: -3.000.000.

 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

 

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(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007 (tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

      premesso che:

          l'ordine del giorno De Biasi n. 9/ 1475/56 del 2 agosto 2006 ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della manovra di bilancio, lo stanziamento dei fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti, tenendo conto della rilevanza che ha la difesa del pluralismo dell'informazione per la crescita della democrazia in Italia, nonché del valore delle

 

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testate gestite da parte di società cooperative e no-profit;

          nel corso delle audizioni informali di rappresentanti del settore dell'editoria del 29 giugno e del 4 luglio 2006 svolte presso la VII Commissione, è emersa l'esigenza di un intervento strutturale non contingente a favore del settore;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          1) appare necessario individuare adeguate forme integrative di finanziamento per il settore dell'editoria, a partire dai contributi diretti.

 

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(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

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DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 7)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il 2007 (tabella n. 7) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

      considerato che:

          gli interventi in materia di istruzione scolastica previsti dagli articoli 66 e 68 assumono una rilevanza strategica ai fini delle politiche di rilancio del sistema dell'istruzione;

          si avvia un piano straordinario triennale di immissioni in ruolo di personale docente e personale tecnico amministrativo e ausiliario (ATA);

          si prevede la ridefinizione dell'obbligo scolastico e l' innalzamento dell'età per l'accesso al lavoro;

 

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          si avviano i piani di edilizia scolastica, i cui finanziamenti sono stati costantemente ridotti, quando non azzerati negli anni passati;

          si provvede alla riorganizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore e dell'educazione degli adulti;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento all'articolo 66, comma 1, lettera a), all'interno delle norme di razionalizzazione della spesa e di investimento destinate a garantire efficienza ed efficacia del sistema, appare opportuno prevedere quote di organico funzionale per potenziare l'autonomia delle scuole e di ridurre lo scarto tra organico di diritto e situazione di fatto per attribuire alle scuole risorse e strumenti per rispondere sia al disagio sia all'eccellenza;

          b) con riferimento all'articolo 66, comma 1, lettera b), appare opportuno stabilizzare progressivamente in organico di diritto tale personale al fine di garantire maggiore stabilità ai processi di integrazione;

          c) con riferimento al piano triennale di assunzioni di cui all'articolo 66, comma 1, lettera c), si segnala la necessità aumentare il numero delle immissioni in ruolo per il personale ATA; appare inoltre opportuno avviare un percorso di costante monitoraggio sull'attuazione del piano e di avviare, con successive disposizioni, un riordino dell'intera disciplina della formazione e del reclutamento al fine di dare adeguata risoluzione al problema del precariato ed evitarne la ricostituzione;

          d) con riferimento agli interventi in materia di istruzione professionale previsti dall'articolo 66, comma 1, lettera f), appare opportuno riferire la norma esclusivamente alle istituzioni scolastiche professionali statali;

          e) con riferimento all'articolo 66, comma 13, appare opportuno provvedere al coordinamento delle disposizioni ivi contenute con quanto disposto dall'articolo 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici;

          f) con riferimento all'articolo 68, comma 3, appare opportuno incrementare i fondi per l'edilizia scolastica, costantemente ridotti, quando non azzerati negli anni passati;

          g) appare opportuno prevedere il parere delle competenti commissioni parlamentari sulle questioni di maggior rilievo e la concertazione con i ministri competenti per materia;

          h) con riferimento all'estensione della gratuità dei libri di testo conseguente all'elevamento dell'obbligo scolastico, appare opportuno prevedere un aumento dei fondi previsti per la predetta gratuità.

 

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(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

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DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 14)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2007 (tabella n. 14) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

      considerato che:

          già nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sono stati individuati finanziamenti per dare sostegno a tale settore, per il quale nel corso degli anni passati erano consistentemente diminuiti gli investimenti, e che, pur nelle ristrettezze di bilancio, il disegno di legge in esame segnala una inversione di tendenza nell'aumento di risorse da erogare e nella definizione di modalità diverse e più adeguate a tener conto della ricchezza e pluralità del settore spettacolo;

          anche per il settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali si assiste a tale inversione di tendenza;

 

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          le disposizioni al comma 3 dell'articolo 163 intendono attivare un percorso di concertazione tra Stato, Regioni ed enti locali anche al fine di evitare duplicazione e sprechi nell'attribuzione delle risorse e realizzare efficaci politiche di governance in questi settori;

          il disegno di legge in esame prevede una riorganizzazione del settore anche in termini di stabilizzazione di personale con l'obiettivo di migliorarne qualità ed efficacia;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) appare necessario istituire e finanziare il Fondo per la remunerazione del diritto di prestito pubblico per biblioteche e discoteche, anche in considerazione del fatto che l'infrazione alle direttive europee su tale argomento finirebbe col pesare in misura sicuramente maggiore sulla finanza pubblica;

          2) appare necessario rendere permanente il finanziamento del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui all'articolo 163, comma 9;

          3) a seguito delle modifiche previste dall'articolo 15 del decreto legge n. 262 del 2006 in corso di conversione, appare necessario trasferire le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale relative al turismo dallo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

      e con la seguente osservazione:

          a) appare opportuno prevedere lo stanziamento di risorse adeguate per sostenere il festival del cinema di Venezia e la mostra del cinema di Roma.

 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

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sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 17, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca per il 2007 (tabella n. 17) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

      premesso che:

          risulta necessario incrementare i finanziamenti per le università e gli enti di ricerca, le cui condizioni economiche e finanziarie sono ad oggi di particolare gravità anche per la contrazione del 10 per cento delle spese per consumi intermedi stabilita dall'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 in materia di servizi essenziali;

          appare inoltre necessario prorogare la disposizione di cui all'articolo 1, commi 337-340 della legge finanziaria 2006 in materia di destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni al fine di garantire la

 

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funzionalità delle istituzioni che operano in settori di importanza strategica per il nostro paese;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) appare opportuno escludere le università e gli enti di ricerca dalle misure di riduzione delle spese di funzionamento e per consumi intermedi relative a enti ed organismi pubblici non territoriali, inserendo, all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo le parole «degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» le parole «delle università e degli enti di ricerca»;

          2) appare opportuno escludere i ricercatori e i docenti universitari dalla riduzione del 50% della misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali di cui all'articolo 64 per le categorie che usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche indicate dall'articolo 3 del D.Lgs. 165 del 2001;

          3) appare opportuno aumentare il fondo di funzionamento ordinario delle Università ridotto nel corso di questi anni in maniera tale da non poter garantire la prosecuzione della normale attività degli Atenei;

          4) appare opportuno prorogare la disposizione di cui all'articolo 1, commi 337-340 della legge finanziaria 2006 in materia di destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per volontariato, ricerca e attività sociali dei comuni;

          5) appare opportuno costituire un apposito fondo di finanziamento per consentire l'avvio delle procedure di valutazione per l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) appare opportuno inserire le università e gli enti di ricerca tra i soggettiche usufruiscono degli interventi di riduzione del cuneo fiscale previsti dall'articolo 18;

          b) appare opportuno escludere gli enti e le istituzioni di ricerca dalle disposizioni di riordino degli enti pubblici di cui agli articoli 42 e 47;

          c) appare opportuno prevedere tra i criteri di ripartizione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 106, una valutazione prevalente per la ricerca libera degli enti pubblici e dell'università;

          d) appare opportuno affrontare con sollecitudine il problema dell'acquisizione dell'idoneità scientifica nazionale e dell'accesso nei ruoli universitari.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'AC 1746-bis:

ART. 20.

      Al comma 1, la parola: riferiti è sostituita da: relativi.

      Al comma 4 aggiungere dopo: ministro dell'economia e delle finanze le parole: e con il ministro dell'università e della ricerca.

      Al comma 8 dopo le parole: personale docente aggiungere le seguenti: e ricercatore.

ART. 47.

      Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

      4. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Unione Accademica Nazionale ed alle Undici Accademie, Società o Istituti di riconosciuto livello nazionale, attualmente consorziate nella suddetta Unione.

 

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      Conseguentemente:

      5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pensali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole:

          Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. sono sostituite dalle seguenti: Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.

      6. All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: e, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.

ART. 57.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Successivamente alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato di cui al comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue, le Università nonché gli enti e le istituzioni di ricerca, procederanno, con le stesse modalità e sulla base dei medesimi requisiti di servizio, alla stabilizzazione del personale con altre tipologie di contratto.

ART. 66.

      Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, con le seguenti: anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010,.

      Al comma 14, dopo le parole: apposito corso di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità aggiungere le seguenti: entro l'anno scolastico 2006/2007.

      Dopo il comma 14, inserire il seguente:

      14-bis. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 14, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. Le nomine vengono effettuate secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultavano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza.

 

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ART. 67.

      Al comma 1, sopprimere le parole: e 66, di conseguenza sopprimere la lettera b).

ART. 70.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. A partire dall'anno 2007 le università, gli enti e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI adottano programmi triennali dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato nel rispetto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci, sulla base del rapporto tra entrate e spese che non può essere superiore all'80 per cento. I programmi di cui al presente comma sono approvati con decreto dei Ministri vigilanti.

ART. 104.

      Al comma 2, dopo le parole: tecnologie della vita aggiungere le seguenti: delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

ART. 106.

      Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

      3. Alla ripartizione delle risorse complessive del Fondo provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.
      4. Per la parte restante del Fondo, in attuazione delle indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità procedurali per la concessione e gestione delle agevolazioni a valere sulle risorse disponibili, al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'assegnazione delle risorse.

      Al comma 3, dopo le parole: e della ricerca aggiungere le parole: e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato.

      Al comma 4, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 aggiungere le parole: e acquisito il parere delle Commissioni legislative competenti.

ART. 163.

      Al comma 9, sopprimere le parole: per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché.

      Al comma 9 dopo le parole: legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono inserite le seguenti: da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.

 

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ART. 164.

      Dopo l'articolo 164 aggiungere il seguente:

Art. 164-bis.
(Studi storici).

      1. Sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002 e 11 novembre 2005, n. 255. È altresì abrogato l'articolo 5-ter del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006 n. 27.

      Al comma 4 le parole: per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, sono sostituite dalle seguenti: per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006; e le parole: alternativamente, all'impresa di produzione ovvero, sono sostituite dalle seguenti: alternativamente, all'impresa ovvero.

ART. 165.

      Al comma 4 le parole: per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, sono sostituite dalle seguenti: per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006; e le parole: alternativamente, all'impresa di produzione ovvero, sono sostituite dalle seguenti: alternativamente, all'impresa ovvero.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Francesco STRADELLA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          preso atto che, nell'ambito di detto stato di previsione, assumono particolare rilievo le unità previsionali di base relative alla protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 Tesoro, e quelle concernenti le calamità naturali e il risanamento e la ricostruzione delle zone terremotate;

          rilevato che l'articolo 52 del disegno di legge finanziaria introduce, di fatto, l'obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dalle calamità naturali, con riguardo agli immobili privati;

          rammentato che una norma di tale tenore era prevista nell'articolo 46 del disegno di legge finanziaria per il 2004 e

 

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che tale norma fu soppressa nel corso dell'esame parlamentare, anche a seguito di una segnalazione trasmessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle Camere il 20 novembre 2003, in cui si evidenziava un contrasto tra l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria e gli interessi dei consumatori; infatti, l'obbligatorietà di tale polizza avrebbe recato un effetto distorsivo della concorrenza e un pregiudizio per il corretto computo dell'alea per i grandi eventi calamitosi fra i diversi territori e, quindi, fra i titolari degli immobili nelle diverse zone soggette a rischi differenziati di vicende calamitose;

          considerato che lo Stato, in tale ambito, deve avere un ruolo attivo e diretto, per il reale e primario interesse pubblico in gioco e per le conseguenze di enorme impatto sulle comunità locali;

          osservato che la previsione di una disposizione in materia di assicurazione obbligatoria sui rischi derivanti da calamità naturale dovrebbe essere più opportunamente disciplinata in un provvedimento articolato, che preveda una consistente dotazione finanziaria destinata al Fondo di garanzia per sostenere le nuove assicurazioni degli immobili privati, nonché specifiche detrazioni fiscali per i privati;

          visto il contenuto degli articoli 138 e 139 del disegno di legge finanziaria, che autorizzano una spesa triennale destinata alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici, rispettivamente, nel territorio della regione Molise nel 2002, nonché nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997;

          considerata l'assoluta necessità di garantire un ulteriore sforzo da parte dello Stato, per contribuire alla definitiva chiusura del processo di ricostruzione in atto nelle predette regioni;

          preso atto dei recenti eventi alluvionali occorsi in talune zone della Liguria e delle Marche e segnalata la necessità di fare fronte in misura adeguata all'emergenza derivante da tali eventi con specifici provvedimenti statali;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con la seguente condizione:

          sia soppresso l'articolo 52 del disegno di legge finanziaria;

      e con le seguenti osservazioni:

          1) si segnala l'opportunità di prevedere un nuovo limite di impegno quindicennale in favore delle regioni Umbria e Marche, tale da rispondere alle legittime esigenze dei territori interessati per il definitivo completamento della ricostruzione post-terremoto;

          2) si raccomanda di intervenire in maniera organica per la chiusura degli interventi nelle aree delle regioni Molise e Puglia interessate dal sisma dell'ottobre 2002, restituendo dignità e speranza alle popolazioni colpite;

          3) si sottolinea, altresì, l'opportunità di provvedere con urgenza ai necessari e specifici provvedimenti, giuridici e finanziari, di sostegno alle popolazioni delle regioni Liguria, Marche e Veneto, colpite dagli eventi alluvionali del settembre 2006, che esigono un adeguato intervento dello Stato.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Francesco STRADELLA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 9)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          considerato che tale stato di previsione reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 735,1 milioni di euro, ossia una riduzione rispetto alle previsioni assestate del 2006, sia relativamente agli stanziamenti di competenza, che per i residui e le autorizzazioni di cassa;

          segnalato che la gran parte degli stanziamenti di competenza, pari a 300,2 milioni di euro, appartiene alla parte capitale e precisamente all'U.P.B. 1.2.3.6 Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale, con circa 217,3 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090;

 

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          rilevato, inoltre, che lo stanziamento di competenza, pari a 92 milioni di euro e pressoché invariato rispetto alle previsioni assestate del 2006, che si concentra soprattutto nell'U.P.B. 4.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali, per un importo di 86,1 milioni di euro, di cui 68 milioni di euro destinati all'attuazione del protocollo di Kyoto;

          espressa la necessità di promuovere un incremento adeguato delle risorse destinate alla difesa del suolo ed alla tutela dell'assetto idrogeologico;

          valutate positivamente le misure di rilancio delle politiche di sostenibilità ambientale e di incentivazione in favore del rispetto dei parametri previsti dal Protocollo di Kyoto, che segnano una netta inversione di tendenza rispetto al passato;

          sottolineata, pertanto, la valenza particolarmente positiva delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria in materia ambientale e considerato anche il rilevante effetto che esse intendono ottenere nel senso della promozione e del sostegno ai comportamenti ambientalmente sostenibili;

          rilevata l'opportunità di intervenire sull'articolo 50 del disegno di legge finanziaria, nel senso di non compromettere - con inidonee misure quali la liquidazione o la fusione per incorporazione ad altre società - l'operatività della SOGESID, che svolge un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito delle risorse idriche per le regioni del Mezzogiorno;

          segnalata l'esigenza di fornire con sollecitudine un segnale di chiarezza in materia di gestione dei servizi idrici;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          a) siano fortemente incrementate le risorse destinate agli interventi per la difesa del suolo e la tutela idrogeologica del territorio, in un'ottica di prevenzione del rischio, che risulta l'unica strategia realmente adeguata per fronteggiare i danni periodicamente prodotti in tale delicato settore dagli eventi naturali che, con sempre maggiore frequenza, investono il nostro Paese;

          b) siano ulteriormente rafforzate le interessanti iniziative contenute nel disegno di legge finanziaria per la promozione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, operando con la necessaria flessibilità su un'impostazione comune delle politiche pubbliche in campo ambientale, che affronti in maniera trasversale la definizione di interventi per lo sviluppo sociale ed economico del Paese;

          c) sia modificato l'articolo 50 del disegno di legge finanziaria, affidando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, il compito di rideterminare ruoli e funzioni affidati alla SOGESID, sulla scorta di una verifica dello stato di avanzamento della missione della società e degli obiettivi sinora raggiunti;

          d) anche al fine di conseguire positivi effetti in termini organizzativi ed economici, sia affrontata con decisione e in maniera unitaria, da parte del Governo, la questione del trasferimento agli Enti parco nazionali della responsabilità per la gestione delle riserve naturali statali ricadenti, in tutto o in parte, all'interno dei parchi stessi, secondo le linee di indirizzo già indicate anche nell'ambito della Conferenza Stato-regioni;

          e) sia inserita una apposita voce nell'ambito del fondo speciale di conto capitale, di cui alla tabella B, al fine di prevedere adeguate forme di copertura per gli interventi legislativi da approvare nel corso dell'anno 2007 in materia di ambiente e tutela del territorio;

      e con le seguenti osservazioni:

          1) si raccomanda di predisporre con urgenza un intervento legislativo in materia

 

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di gestione dei servizi idrici, nella consapevolezza della natura di bene pubblico rappresentato da una risorsa primaria e fondamentale per l'intera comunità come l'acqua, definendo le modalità di gestione;

          2) si segnala l'esigenza di introdurre apposite misure per l'implementazione del regolamento comunitario «REACH», che entrerà in vigore il prossimo anno, finanziando, per un verso, l'istituzione di un'agenzia nazionale che si interfacci con l'agenzia europea a Helsinki, e, per l'altro, azioni di sostegno a vantaggio delle piccole e medie imprese;

          3) sia prestata la massima attenzione alla disposizione di cui all'articolo 149 del disegno di legge finanziaria, adottando le opportune misure transitorie affinché il trasferimento delle funzioni in materia irrigua alle regioni del Mezzogiorno interessate non risulti eccessivamente oneroso;

          4) con riferimento all'articolo 141 del disegno di legge finanziaria, si valuti l'opportunità di destinare i maggiori introiti derivanti dalla tassazione a carico di autoveicoli pesanti, conseguente al recepimento della direttiva 2006/38/CE, a un fondo per la mitigazione ambientale, al fine di evitare che tali entrate possano confluire indistintamente negli stanziamenti destinati alle opere pubbliche;

          5) considerata l'importanza di ampliare il tessuto delle aree protette di rilievo nazionale, si valuti l'opportunità di promuovere all'interno del disegno di legge finanziaria, come già accaduto per gli anni precedenti, l'istituzione a livello statale di nuovi parchi e, in particolare, del Parco geominerario delle zolfare di Sicilia;

          6) si raccomanda, inoltre, di rafforzare, nell'ambito dei progetti di riqualificazione ambientale, le iniziative finalizzate al ripascimento dei litorali marini;

          7) con riferimento all'articolo 25, si rileva l'esigenza di destinare lo specifico fondo ivi previsto a misure di mitigazione degli impatti ambientali ovvero di compensazione nell'ipotesi di modifiche irreversibili dello stato dei luoghi, nello spirito e nel rispetto delle direttive europee in materia ambientale, e con la previsione che i decreti di cui al comma 2 siano sottoposti anche al concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Francesco STRADELLA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 10 limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          considerato che tale stato di previsione reca spese per complessivi 3.801 milioni di euro e che, per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centro di responsabilità, i centri di responsabilità derivano dal processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006;

          valutato positivamente, nel suo complesso, l'impianto della manovra con riferimento agli specifici settori di competenza della VIII Commissione e preso atto del carattere particolarmente articolato delle relative disposizioni, per le quali si

 

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rinvia alle considerazioni contenute nell'ambito dei singoli rilievi di seguito elencati;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          a) sia incrementato in misura consistente il capitolo 1690, relativo al «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», il quale, avendo una consistenza di 212,7 milioni di euro con una riduzione di 98 milioni di euro rispetto al dato assestato 2006, deve essere riportato, quanto meno, ad un livello non inferiore a 300 milioni di euro;

          b) sia ampliato il tetto massimo di spese detraibili ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, portandolo almeno alla misura di 70.000 euro, anche al fine di contribuire al consolidamento di un incentivo che ha costantemente favorito una politica di miglioramento della situazione abitativa del Paese, che ha dato impulso al settore dell'edilizia ed ai comparti collegati, che ha consentito l'adeguamento consistente del patrimonio immobiliare, con la riemersione significativa di aree di evazione fiscale e di lavoro nero o irregolare, nonché con un meccanismo di sostanziale autofinanziamento; del resto, su tale misura si è espressa favorevolmente la VIII Commissione con la risoluzione 8-00011, approvata all'unanimità nel settembre scorso;

          c) considerato il positivo e notevole intervento, anche in termini economici, che la manovra di bilancio e, in particolare, l'articolo 135 del disegno di legge finanziaria realizzano in materia di opere infrastrutturali strategiche, sia compiuto ogni possibile sforzo per la definizione di un quadro unitario e realistico delle priorità di ammodernamento infrastrutturale del Paese, che tenga conto delle prioritarie e grandi esigenze dei territori interessati, da individuare con il metodo del dialogo con le regioni e con il Parlamento;

          d) in questo quadro, sia promossa - anche mediante l'integrazione del citato articolo 135 - una rigorosa ricognizione delle risorse disponibili e dello stato di avanzamento delle opere comprese nelle numerose delibere adottate dal CIPE sin dal 2001, mediante la realizzazione di una regia unitaria, che metta insieme le informazioni e i dati esistenti e che possa costituire la base per la successiva indicazione delle priorità di investimento infrastrutturale;

          e) sia inserita una apposita voce nell'ambito del fondo speciale di conto capitale, di cui alla tabella B, al fine di prevedere adeguate forme di copertura per gli interventi legislativi, da approvare nel corso dell'anno 2007, in materia di ammodernamento infrastrutturale, politiche della casa e riqualificazione edilizia e urbanistica;

      e con le seguenti osservazioni:

          1) si raccomanda di proseguire nel rafforzamento delle politiche di investimento nel Mezzogiorno, oltre che mediante il completamento del processo di metanizzazione delle regioni meridionali, anche attraverso la realizzazione delle opere infrastrutturali di maggiore rilievo, nel cui ambito si inseriscono, anzitutto, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria (al cui completamento sono assegnati il Fondo di garanzia sulle autostrade e ferrovie metropolitane e, anche alla luce della risoluzione approvata dalla Camera dei deputati lo scorso 11 ottobre, le risorse di provenienza FINTECNA, sino ad oggi destinate al progetto del ponte sullo Stretto di Messina), l'ammodernamento della strada statale n. 106 «Jonica» e gli interventi di viabilità ed infrastrutturali in Sicilia, secondo le priorità definte dall'articolo 14 del decreto-legge n. 262 del 2006, collegato alla manovra finanziaria;

          2) al contempo, occorre prestare la dovuta e massima attenzione agli investimenti pubblici nel Centro e nel Nord del

 

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Paese, che scontano un problema infrastrutturale gravissimo a causa della congestione di diversi nodi urbani, anche per la mole del trasporto merci su gomma; in tal senso, le specifiche priorità vanno identificate nel confronto costruttivo con le regioni e sulla base dell'esigenza di creare un sistema organico di intermodalità, di mobilità e di trasporto;

          3) All'articolo 135, comma 2, del disegno di legge finanziaria, si segnala l'esigenza che il relativo contributo, già finalizzato allo sviluppo dei programmi di potenziamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto, sia in particolare rivolto all'adeguamento e all'ammodernamento degli impianti e degli apparati di vigilanza delle strutture e delle installazioni;

          4) all'articolo 142 del disegno di legge finanziaria, risulta opportuno effettuare una chiara scelta in materia di riordino dell'ANAS, in quanto, attesa l'affermazione del positivo principio di separazione e autonomia delle diverse ed eterogenee funzioni che competono alla stessa società, vanno sciolti i nodi del futuro assetto organizzativo e funzionale da attribuire, anche con il contributo attivo del Parlamento, alla struttura che si occuperà del controllo e della vigilanza sul settore stradale e autostradale;

          5) all'articolo 140 del disegno di legge finanziaria, vanno fissate le priorità da seguire per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, puntando sul completamento delle opere in fase di ultimazione e di forte profilo innovativo;

          6) in linea generale, appare opportuno affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai principi di semplificazione delle procedure e di definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi;

          7) nell'ambito della legislazione speciale per le città, considerata l'insufficienza della dotazione finanziaria per far fronte agli interventi previsti dalla legislazione speciale per Venezia, si valuti la possibilità di integrare l'articolo 129 del disegno di legge finanziaria, nel senso di garantire ai predetti e fondamentali interventi adeguate risorse finanziarie;

          8) si verifichi l'opportunità di introdurre specifiche misure di sostegno e valorizzazione dei centri storici, secondo principi di snellimento, semplificazione e sburocratizzazione delle procedure, ed eventualmente estendendo a tali realtà il modello degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, anche tenendo conto del testo normativo già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura;

          9) all'articolo 21 del disegno di legge finanziaria, relativo alle «zone franche urbane», valuti la Commissione di merito l'esigenza di esplicitare che le risorse finanziarie, comunque da incrementare, ed i relativi meccanismi giuridici ed amministrativi siano applicabili alle grandi aree metropolitane del Mezzogiorno ed alle zone di particolare degrado sociale nelle aree urbane dei comuni di più ridotte e medie dimensioni;

          10) si segnala l'esigenza di promuovere decise iniziative per la riqualificazione edilizia e urbana (anche attraverso il rifinanziamento del programma «Contratti di quartiere»), che, secondo quanto indicato dalla VIII Commissione con l'approvazione della risoluzione 8-00011, possano contribuire all'ammodernamento delle strutture abitative, anche mediante l'utilizzo di tecniche costruttive di avanguardia (incentivando - tra l'altro - il rispetto delle misure antisismiche), e possano dare vita ad una politica di forte rilancio delle ristrutturazioni edilizie nel Paese, tale da favorire, per un verso, una ricognizione dei profili di sicurezza abitativa sul territorio e da fungere, per altro verso, da elemento di sostegno per il miglioramento della qualità delle costruzioni,

 

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con indubbi effetti positivi anche in termini occupazionali;

          11) andrebbe affrontato con coraggio ed incisività il tema delle politiche abitative e della casa, anche mediante un rilancio degli strumenti di edilizia residenziale pubblica, l'introduzione di modelli innovativi di collaborazione pubblico-privato, nonché l'estensione della detraibilità delle locazioni a tutte le tipologie contrattuali, e non solo a quelle relative agli affitti per gli studenti, innalzandone il limite massimo;

          12) a tal fine, tra le altre misure, si verifichi la possibilità di integrare l'articolo 29 del disegno di legge finanziaria, nel senso di prorogare le agevolazioni fiscali (della detrazione IRPEF del 36% e dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10%) anche per l'acquisto degli immobili abitativi ristrutturati dalle imprese, secondo quanto originariamente previsto dalla norma introdotta nel 2002;

          13) appare assolutamente urgente un intervento integrativo e correttivo sul decreto legislativo n. 163 del 2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, evitando di creare negative incertezze e pericolose paralisi nel settore;

          14) in questo settore, anche a fronte della significativa spesa a carico del bilancio statale per il funzionamento dell'Autorità di vigilanza, occorre intervenire con decisione sull'assetto organizzativo e funzionale dell'Autorità medesima, facendo sì che questa operi coerentemente per la realizzazione dei compiti di istituto, mirando alla effettiva razionalizzazione del controllo pubblico del settore degli appalti;

          15) si raccomanda di affrontare, con adeguate modifiche normative, il problema derivante dall'attuazione del comma 5 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha innovato in modo ingiustificato le modalità di compensazione dell'IVA per la prestazione di servizi resi da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, e che rischia di porre in forte difficoltà le piccole e medie imprese.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1746-bis:

ART. 29.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel limite di 48.000 euro con le seguenti: nel limite di 70.000 euro.

      Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007:  -  70.000;
          2008:  -  70.000;
          2009:  -  70.000.

ART. 42.

      Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL aggiungere le seguenti: , agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

      Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 10.000;
          2008: - 10.000;
          2009: - 10.000.

ART. 50.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, sono rideterminati ruoli e funzioni affidati

 

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alla SOGESIID, sulla scorta di una verifica dello stato di avanzamento della missione della società e degli obiettivi sinora raggiunti.

ART. 51.

      Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione non si applica agli enti e agli organismi gestori delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

      Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007:  -  10.000;
          2008:  -  10.000;
          2009:  -  10.000.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli istituti zooprofilattici sperimentali,» sono inserite le seguenti: «delle agenzie regionali per l'ambiente,».

      Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007:  -  1.000;
          2008:  -  1.000;
          2009:  -  1.000.

ART. 52.

      Sopprimerlo.

ART. 129.

      Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione al proseguimento dei programmi già avviati di recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico.

ART. 135.

      Al comma 1, premettere i seguenti:

      01. I dati analitici sulle opere infrastrutturali, a totale o parziale carico dello Stato, sono raccolti ed archiviati in forma di schede elettroniche relative a ciascuno degli interventi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il modello di scheda elettronica, le modalità di raccolta e archiviazione e di creazione di un flusso unico di dati attraverso idonee forme di raccordo fra il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'Osservatorio sui contratti pubblici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la banca dati di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003 e il sistema operativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      02. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è predisposto sulla base dei dati di cui al comma 01 del presente articolo e contiene:

          a) l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici complessivamente rientranti nel programma, con l'indicazione, per ciascuna voce, della data di inserimento, degli elementi descrittivi relativi alla localizzazione e alle dimensioni, delle priorità nella allocazione delle risorse finanziarie statali;

 

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          b) l'articolazione delle voci in livelli successivi di dettaglio: macroopere, opere, interventi, sottointerventi, con codici che individuino ogni riferimento in modo univoco e coerente con il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) di cui alla Delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 126;

          c) la previsione di costo, le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento per ciascuna delle voci e delle relative articolazioni, aggiornate alla data di presentazione del programma;

          d) lo stato della progettazione, dell'iter amministrativo, delle procedure di aggiudicazione, dell'avanzamento dei lavori, la data prevista di completamento;

          e) i dati riassuntivi e previsionali sui flussi finanziari, articolati secondo la fonte.

      03. Ai fini degli adempimenti connessi alla raccolta e archiviazione dei dati di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007, 1 milione di euro per l'anno 2008 e 1 milione di euro per l'anno 2009. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      Conseguentemente,

          a) sostituire la rubrica con la seguente: Sistema informativo sugli investimenti infrastrutturali e finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale;

          b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni::

          2007:  -  1.000;
          2008:  -  1.000;
          2009:  -  1.000.

ART. 142.

      Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 156.

      Dopo il comma 5, inserire il seguente:

      5-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le misure che, al fine di rafforzare la protezione ambientale ed incentivare la riduzione dell'abbandono dei rifiuti, vietano, a decorrere dal 1 gennaio 2010, la commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non siano biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche fissate a livello comunitario.

ART. 157.

      Al comma 1, sopprimere le parole: programmi annuali di.

ART. 159.

      Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

Art. 159-bis.

      1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello

 

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Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma l, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

      Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 900;
          2008: - 900;
          2009: - 900.

ART. 160.

      Dopo il comma 5, inserire il seguente:

      5-bis. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni perla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto, indicando in particolare gli indirizzi e le misure concrete che il Governo intende assumere per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal medesimo Protocollo.

ART. 161.

      Al comma 1, sostituire le parole: Fondo per lo sviluppo sostenibile con le seguenti: Fondo per lo sviluppo eco-compatibile.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Fondo per lo sviluppo eco-compatibile.

TAB. B.

      Alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 50.000;
          2008: - 50.000;
          2009: - 50.000.

      Conseguentemente, alla medesima tabella B, inserire la seguente voce: Ministero delle infrastrutture:

          2007: + 50.000;
          2008: + 50.000;
          2009: + 50.000.

      Alla Tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 15.000;
          2008: - 15.000;
          2009: - 15.000.

      Conseguentemente, alla Tabella D, settore: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla voce: Legge n. 183 del 1989: Difesa del suolo apportare le seguenti modificazioni:

          2007: + 15.000;
          2008: + 15.000;
          2009: + 15.000.

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Italo BOCCHINO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La IX Commissione,

          esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

      delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Italo BOCCHINO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 11)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La IX Commissione,

          esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

      delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Italo BOCCHINO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 16)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La IX Commissione,

          esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 16, recante lo stato di previsione del Ministero dei trasporti e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

      premesso che:

          la manovra finanziaria per il 2007 si pone obiettivi rilevanti per la vita economica e sociale del nostro Paese quali il risanamento dei conti pubblici per rientrare, dopo 5 anni, nei parametri del Patto di stabilità europeo; il sostegno alla competitività attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica e lo spostamento delle relative risorse verso programmi di sviluppo economico; il ripristino di un minimo di equità sociale attraverso una redistribuzione del reddito mediante il sistema fiscale e parafiscale;

 

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          il primum movens della manovra è stato determinato dalla situazione dei conti pubblici lasciati in eredità dal centrodestra. Un avanzo primario, passato dal 5,5 per cento del prodotto interno lordo nel 2000 allo 0,4 per cento nel 2005. Il debito pubblico in rapporto al PIL che, dopo un decennio di continua discesa, è tornato ad aumentare nel 2005. Un indebitamento netto della Pubblica amministrazione che per il 2007 a livello tendenziale viaggia oltre il 4 per cento del PIL;

          al di là del preoccupante deterioramento dei saldi si è dovuto tener conto di un'altra eredità nascosta costituita dalla crescita fuori controllo della spesa pubblica, aumentata di 2,6 punti di PIL nel periodo 2001-2005, e dal prosciugamento - determinato in particolare con l'ultima legge finanziaria della passata legislatura - di gran parte delle risorse fondamentali per il funzionamento di molte funzioni pubbliche essenziali, come le spese in conto capitale, i finanziamenti per le infrastrutture, le reti ferroviarie e stradali, gli investimenti in ricerca e sviluppo. Il Decreto Bersani-Visco ha dovuto rifinanziare con 2,8 miliardi di euro Anas e FS onde evitare la chiusura di cantieri già appaltati;

      preso atto che:

          la manovra 2007 riesce a portare fuori dalla zona di pericolo i conti pubblici italiani e nello stesso tempo riesce a reperire disponibilità finanziarie per interventi di sviluppo e di equità sociale mobilizzando risorse per oltre 34,7 miliardi di euro, pari a circa il 2,3 per cento del prodotto interno lordo; di questi, 15,2 miliardi di euro vengono destinati alla riduzione del deficit di bilancio, mentre 19,5 miliardi di euro vengono destinati ad interventi per lo sviluppo e l'equità sociale;

          verranno rispettati gli impegni presi con l'Unione europea di operare una correzione strutturale dell'indebitamento netto, pari a 1,6 punti percentuali del prodotto interno lordo nel biennio 2006-2007, al fine di portare il rapporto tra deficit e PIL al 2,8 per cento nel 2007;

          il rapporto debito-PIL inizierà a ridursi già a partire dal prossimo anno e si inizia a ricostituire la «dote» dell'avanzo primario puntando ad un valore pari al 2 per cento del prodotto interno lordo;

          la spesa pubblica, grazie agli interventi del disegno di legge finanziaria, avrà, nel 2007, un profilo stabile rispetto a quest'anno e risulterà in discesa a partire dal 2008. Quella in conto capitale, cruciale per l'andamento degli investimenti, avrà, invece, un profilo moderatamente crescente dal 2007;

      valutato che:

          la manovra contiene rilevanti misure di equità sociale operando una redistribuzione del reddito attraverso una diversa modulazione dell'imposta sul reddito delle persone; un sostegno ai nuclei familiari con redditi bassi e con figli attraverso un cospicuo aumento degli assegni al nucleo familiare, delle detrazioni per carichi di famigli e la programmazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo degli asili nidi per cui sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

          vi è un imponente operazione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale che si stima porteranno alle casse dello Stato risorse aggiuntive per circa 8 miliardi di euro. Le misure si aggiungono a quelle già disposte dal decreto Visco Bersani del luglio scorso da cui dovrebbero derivare, a regime, 6 miliardi di euro per un totale, quindi, di 14 miliardi di nuove risorse;

          la manovra mira a restringere le aree di precariato attraverso l'aumento dei contributi sociali per i lavoratori parasubordinati, al fine di porre le basi per trattamenti pensionistici relativamente più adeguati e ridurre il vantaggio fiscale di cui fruisce questa forma di occupazione. Inoltre la stessa riduzione del cuneo fiscale alle imprese, selettiva e a vantaggio del lavoro a tempo indeterminato, contribuirà a ridurre l'incentivo a ricorrere al lavoro precario da parte delle imprese;

 

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          con il disegno di legge finanziaria si mettono risorse a disposizione di numerosi altri interventi in campo sociale per un ammontare complessivo di oltre 6 miliardi nel prossimo triennio, di cui oltre 2 già stanziati per il prossimo anno. Vengono potenziati i fondi di occupazione e di indennità alla disoccupazione. Vengono creati e potenziati diversi fondi a favore dei giovani, delle famiglie e delle pari opportunità. Viene finanziato il rilancio della politica abitativa, agevolando interventi di edilizia residenziale pubblica a favore dei giovani e dei ceti meno abbienti. Si compiono altresì interventi articolati sulla non autosufficienza, in collaborazione con le autonomie locali e interventi a favore delle donne e per le pari opportunità introducendo incentivi a favore della loro assunzione al lavoro;

      considerato che:

          la manovra finanziaria non solo consegue il rigore, ma libera risorse significative e ne cambia destinazione a favore della crescita;

          si riduce la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta effettivamente ricevuta dal lavoratore, il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, eliminando dalla base dell'IRAP gli oneri non retributivi, riducendo così tale imposta di circa 2 punti percentuali in termini di retribuzione lorda;

          ad ulteriore riduzione del costo del lavoro la manovra prevede una deduzione dall'imponibile d'impresa in cifra fissa pari a 5 mila e 10 mila euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato impiegato al centro-nord e al sud, favorendo così le imprese che operano al sud;

          obiettivo della manovra finanziaria è garantire, in primo luogo, che riprendano gli investimenti pubblici e, in particolare, i progetti infrastrutturali indispensabili per elevare il tasso di crescita della produttività nel suo complesso. A tale obiettivo rispondono, ad esempio, le risorse aggiuntive stanziate per gli investimenti ferroviari e stradali;

          rilevanti sono anche gli investimenti previsti in infrastrutture, immateriali e in capitale umano che, nell'economia della conoscenza, sono condizione essenziale per una crescita sostenuta della produttività;

          la legge finanziaria destina ulteriori risorse ad agevolare attività con forti esternalità positive, quali gli investimenti in ricerca e sviluppo e la creazione di reti d'impresa. Essa si propone allo stesso tempo di alleviare i vincoli che, dal lato del mercato finanziario, penalizzano le imprese minori e scoraggiano gli investimenti innovativi, creando a tal fine un fondo per la finanza d'impresa;

      tenuto conto che:

          una buona parte del differenziale di crescita economica tra i paesi sia imputabile al funzionamento delle istituzioni e che la qualità del servizio delle amministrazioni ministeriali, della scuola, della sanità, degli enti locali è determinante perché lo Stato sia un propulsore di sviluppo e non un freno;

          la manovra compie passi notevoli, anche se ancora insufficienti per superare il gap che si è creato, per il miglioramento dell'efficienza della burocrazia pubblica;

          considerato in particolare, quanto allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, che:

          costituisce un'esigenza primaria il reperimento delle risorse finanziarie finalizzate ad assicurare il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;

          si ravvisa l'esigenza di un forte incremento dei fondi destinati al miglioramento della mobilità dei pendolari, anche al fine di favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti;

          assume altresì uno specifico rilievo la necessità di una complessiva revisione degli importi dei canoni demaniali marittimi,

 

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al fine di adeguarli ai valori effettivi dei beni demaniali;

          è infine necessario reperire risorse sufficienti per consentire all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo lo svolgimento di un'azione efficace ai fini della prevenzione nel campo della sicurezza aerea,

      delibera di:

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1746-bis:

ART. 16.

      Sostituire il comma 7 con il seguente:

      7. Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l'Erario pari a 3,0 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 144/99 e successive modificazioni, assumono una autonoma evidenziazione contabile in un autonomo piano gestionale del capitolo di bilancio dell'Ente nazionale civile.

ART. 39.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

      Conseguentemente, all'articolo 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. L'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 3 centesimi di euro a passeggero imbarcato, a decorrere dall'anno 2007.

ART. 42.

      Al comma 5, dopo le parole: all'INAIL, aggiungere le seguenti: , all'Ente nazionale aviazione civile, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 250;
          2008: - 250;
          2009: - 250.

ART. 57.

      Al comma 14, dopo la lettera h-quater), aggiungere la seguente:

          h-quinquies) del personale tecnico investigativo e dell'area tecnico operativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

 

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      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 1.000;
          2008: - 1.000;
          2009: - 1.000.

ART. 105.

      Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente sono destinate al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto nelle regioni dell'obiettivo 1.

      Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 105 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Per il coordinamento delle attività di programmazione e delle relative operazioni finanziarie per gli interventi nel settore dello infrastrutture e dei servizi di trasporto è istituita, presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, una cabina di regia composta dai rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: II Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere che rientrano nelle autorizzazioni di spesa di cui al presente comma.

      Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo 134, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e con le Regioni e sentite le Commissioni parlamentari competenti, predispone, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, i criteri di selezione delle opere di cui al presente comma.

ART. 137.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: nonché le Commissioni parlamentari competenti,.

      Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Sviluppo delle attività marittime e sicurezza della navigazione).

      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
       2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, complessivamente determinato in 24 milioni di euro, si provvede mediante un contributo triennale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 8.000;
          2008: - 8.000;
          2009: - 8.000.

 

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ART. 144.

      Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , di cui 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      3. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza per la salvaguardia della vita umana nei laghi maggiori, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo con la dotazione di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, laddove istituite, mutuando schemi e procedure operative della ricerca e salvataggio in mare.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 100;
          2008: - 100;
          2009: - 100.

ART. 145.

      Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro con le seguenti: è autorizzato un contributo di 15 milioni di euro.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 5.000;
          2008: - 5.000;
          2009: - 5.000.

ART. 146.

      Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Interventi per il settore cantieristico e amatoriale).

      1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001 n. 88, approvati dalla Commissione Europea con decisione SG(2001) D/285716 del 1o febbraio 2001, nonché di quelli previsti agli articoli 2 e 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 522 sono autorizzati:

          a) per il completamento degli interventi, di cui all'articolo 43 della legge 16 marzo 2001, n. 88, un contributo triennale di 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

          b) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 199, n. 522, un contributo di 10 milioni di curo per l'anno 2007;

          c) per il completamento degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2007.

      Conseguentemente:

          a) dopo l'articolo 215, aggiungere il seguente:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 7 per cento.

 

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          b) all'articolo 216, comma 1, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2007: - 22.000 euro.

ART. 147.

      Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle unità navali, aggiungere le seguenti: iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali alla data del 1o gennaio 2005 e.

ART. 161.

      Dopo l'articolo 161, aggiungere il seguente:

Art. 161-bis.
(Defiscalizzazione degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale).

      1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e aggiunta la seguente:

          «c-bis). le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale. Per gli studenti l'abbonamento annuale si intende riferito alla durata dell'anno scolastico».

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 10.846;
          2008: - 10.846;
          2009: - 10.846.

ART. 214.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al traffico generato con le seguenti: in relazione ai costi correlati al traffico generato.

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi D'AGRÒ)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 3)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo);

          tenuto conto che i citati disegni di legge intervengono a correggere dati macroeconomici estremamente delicati, in un contesto in cui le decisioni dell'Italia sono attese con attenzione anche dagli organismi economici internazionali, e principalmente dalla Commissione europea;

          considerato che la manovra economica per il 2007 nel suo complesso (inclusiva quindi dei disegni di legge collegati) mira a pervenire sinergicamente a tre risultati, risanamento, equità e sviluppo, e che tale tentativo non può che essere apprezzato;

          tenuto conto che obiettivo della manovra è garantire, in primo luogo, che

 

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riprendano gli investimenti pubblici e, in particolare, i progetti infrastrutturali indispensabili per elevare il tasso di crescita del sistema nel suo complesso;

          rilevato che essa destina ulteriori risorse ad agevolare attività con forti esternalità positive, quali gli investimenti in ricerca e sviluppo e la creazione di reti di impresa;

          sottolineando comunque alcuni punti di criticità dell'impianto generale della manovra, quale ad esempio il dato che le risorse derivanti dal cosiddetto cuneo fiscale non riusciranno ad essere fruite dalle piccole aziende al di sotto di un certo numero di addetti, ovvero l'aumento della contribuzione relativamente ai contratti di apprendistato, che può scoraggiare questa forma di avviamento al lavoro;

          rilevato che le parti del disegno di legge finanziaria di pertinenza della Commissione attività produttive sono molte e varie, spaziando dalle misure a sostegno delle zone franche urbane, a quelle finalizzate a migliorare l'efficienza energetica degli edifici e a diffondere l'utilizzo delle apparecchiature di superiore classe energetica e con minore impatto ambientale, agli interventi finalizzati a favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche strategiche, a disposizioni volte a sostenere l'innovazione industriale e a modificare la normativa sui brevetti, ad interventi in favore del made in Italy,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) sembrerebbe opportuno, a proposito delle misure previste dall'articolo 21, in favore delle zone franche urbane, meglio chiarire qual è il tipo di intervento previsto, ovvero se si tratta di agevolazioni di carattere fiscale o di interventi diversi, di recupero urbano e simili nonché prevedere la decorrenza degli interventi stessi a partire dall'anno finanziario 2007;

          b) in relazione all'efficienza energetica sembrerebbe opportuno prevedere misure destinate all'incentivazione della ristrutturazione di edifici già esistenti, oltre che misure di sostegno per l'edilizia di nuova ideazione;

          c) in relazione agli interventi sulla fiscalità energetica appare necessario prevedere la destinazione di parte del gettito fiscale in favore delle energie rinnovabili;

          d) in relazione alla separazione proprietaria della rete nazionale di trasporto del gas naturale, come previsto dalla legge n. 290 del 2003, valuti la Commissione l'opportunità di suggerire al Governo di considerare, dopo un approfondito esame presso le competenti Commissioni parlamentari, la necessità di una proroga al 31 dicembre 2010 assicurando entro il 2008 la separazione gestionale e l'indipendenza della governance societaria;

          e) per quanto concerne l'articolo 104, relativo ai nuovi fondi per la competitività e lo sviluppo e per la finanza d'impresa, appare indispensabile prevedere uno strumento a favore del Parlamento per il controllo delle modalità di utilizzo delle risorse che confluiscono nei citati fondi;

          f) necessario e auspicabile appare prevedere specifiche misure in favore delle piccole e piccolissime imprese e della promozione di reti di imprese, nonché in favore delle imprese artigiane;

          g) in relazione alla disciplina relativa ai brevetti, sembrerebbe pertinente avviare una riflessione più complessiva sull'appartenenza dei risultati della ricerca scientifica;

          h) in merito alle misure previste per il made in Italy appare necessario operare con più convinzione nella direzione dell'istituzione del relativo marchio;

          i) sarebbe opportuno prevedere specifiche misure per l'incentivazione della realizzazione di parchi scientifici e tecnologici, ovvero di parchi tematici;

          j) appare altresì opportuno valutare la congruità degli stanziamenti previsti in favore dell'Artigiancassa.

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi D'AGRÒ)

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DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 14, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella 14, relativa allo stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo) in relazione alle parti di competenza della Commissione, concernenti il settore del turismo;

          rilevato che l'articolo 107 del disegno di legge finanziaria prevede un cospicuo rifinanziamento per le attività del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;

          considerato che l'articolo 182 del disegno di legge finanziaria prevede rilevanti finanziamenti per il sostegno e lo sviluppo del settore turistico;

 

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          rilevato altresì che nella Tabella B del disegno di legge finanziaria è previsto un accantonamento nella rubrica «Ministero per i beni e le attività culturali» preordinato alla riqualificazione dell'offerta turistica ed è altresì previsto in tabella C un notevole incremento degli stanziamenti in favore dell'ENIT;

          sottolineato quale dato problematico l'introduzione della cosiddetta tassa di soggiorno che potrebbe avere un impatto negativo sull'attività delle imprese attive nel settore turistico,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi D'AGRÒ)

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DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 17, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella 17, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo), relativamente alle parti di competenza della Commissione;

          considerato che l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) consentirà di unificare le risorse di vari fondi aventi la funzione di incentivare la ricerca, contribuendo quindi a orientare le spese per ricerca in modo più funzionale rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

          rilevato altresì che il disegno di legge finanziaria prevede che la gestione degli incentivi alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica relativi ai Fondi di competenza dei vari Ministeri sia attuata

 

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in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, mirando quindi a rendere uniformi per l'assegnazione degli incentivi;

          valutati positivamente gli stanziamenti previsti dell'articolo 110 del disegno di legge finanziaria volti a favorire la competitività nei settori industriali ad alta tecnologia nonché le misure recate dall'articolo 111 finalizzate alla gestione coordinata del complesso delle risorse relative alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica;

          sottolineato quale dato di criticità che non sono previsti accantonamenti nelle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria destinati alla ricerca applicata,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi D'AGRÒ)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 19, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella 19, relativa allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per l'anno finanziario 2007, del disegno di legge di bilancio (C. 1747 Governo) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis Governo);

          rilevato le importanti competenze in materia di competitività internazionale e politica commerciale e promozionale con l'estero che il nuovo Ministero ha assunto in seguito allo scorporo dal Ministero delle attività produttive (oggi dello sviluppo economico);

          considerando le risorse a tale ministero assegnate (217,2 milioni di euro) esigue in relazione alle suddette attività, oltre che quasi tutte destinate a contributi in favore dell'Istituto per il commercio estero (157 milioni di euro);

          osservato altresì che non sono previsti accantonamenti di segno positivo nelle tabelle A e B della legge finanziaria, prospettando

 

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così una situazione di immobilità nell'immediato futuro della struttura,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente osservazione:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifici interventi per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane con particolare attenzione al sistema delle piccole e medie imprese e dell'artigianato e per lo sviluppo dello sportello unico per le imprese all'estero, nonché la possibilità di incrementare le risorse dello stato di previsione del Ministero stesso.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1746-bis:

ART. 21.
(Misure a sostegno delle zone franche urbane).

      Al comma 1 sostituire le parole: nelle città del Mezzogiorno con le seguenti: nelle città ubicate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea,.

ART. 22.

      Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con le seguenti: dotati di caldaie a condensazione classificazione europea 4 stelle, caldaie a condensazione provviste di sistemi di regolazione climatica e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, tecnologie atte al conseguimento di riduzione dei consumi energetici negli usi finali.

ART. 25.

      Al comma 1 dopo le parole: e di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, aggiungere il seguente periodo: Il Fondo è altresì destinato ad incentivi per le Regioni che, in forma singola o associata, raggiungono obiettivi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dai Piani Energetici Regionali.

ART. 104.

      Al comma 2 dopo le parole: aree tecnologiche dell'efficienza energetica aggiungere le seguenti: e della captazione, trasformazione e distribuzione di energie rinnovabili.

      Al comma 2 dopo le parole: made in Italy aggiungere le seguenti: finalizzandone una quota a progetti dedicati alla micro e piccola impresa.

      Al comma 2 sostituire le parole: per il patrimonio culturale con le seguenti: per i beni e le attività culturali.

      Al comma 2 dopo le parole: ... tecnologie innovative per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: e turistico.

      Al comma 2, dopo le parole: per il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: , nonché nell'ambito della promozione di reti di imprese finalizzate al rafforzamento del tessuto imprenditoriale e al recupero di competitività delle piccole imprese.

      Dopo il comma 2 inserire il seguente:

      2-bis. Con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di partecipazione delle reti di impresa ai progetti

 

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di innovazione industriale di cui al comma precedente, individuando una specifica titolarità giuridica in capo alle stesse tenendo conto dei seguenti criteri:

          a) esistenza di un sistema di interdipendenza produttiva, contrattuale ed organizzativa tra un numero di soggetti considerati nodi della rete, che abbiano tra loro relazioni stabilmente strutturate;

          b) esistenza di una finalità strategica o progettuale relativamente alla quale è necessario il riconoscimento della rete.

      Al comma 7 dopo le parole: interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, aggiungere le seguenti: di patrimonializzazione e capitalizzazione delle micro e piccole imprese.

      Al comma 8 al primo capoverso dopo le parole: sentita la Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: senite le competenti commissioni parlamentari.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

      8-bis. Il decreto di cui al comma 8 stabilisce la quota delle disponibilità del Fondo di cui al comma 7 da destinarsi agli investimenti di garanzia concessi a favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle iscritte all'Albo delle imprese artigiane, anche attraverso i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi 1, 2, 4 e 5, nonché il primo periodo del comma 3 sono abrogati. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero realizzata nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessati, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto. L'inventore comunica la sua invenzione all'università, all'amministrazione o all'ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché essi possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, o comunque qualora l'università, l'amministrazione o l'ente non abbiano proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi. Le università, le amministrazioni e gli enti interessati hanno facoltà di

 

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decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università, dall'amministrazione o dall'ente. In fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'inventore e titolare del 70 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico; il restante 30 per cento è devoluto all'università, amministrazione o ente interessato. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente decida, dopo il deposito del brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università, le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o canoni derivanti dal suo sfruttamento. Le disposizioni del presente comma si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali non è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le università, le amministrazioni e gli enti di cui al presente comma si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle predette strutture è istituito un fondo per la cui dotazione, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, sono utilizzate le risorse derivanti dal pagamento dei diritti di cui al comma 11. Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' abrogato.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      14. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno previste dal presente articolo, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

ART. 110.

      Al comma 1, dopo le parole: legge 14 maggio 2005, n. 80 aggiungere le seguenti: con particolare attenzione verso progetti sperimentali volti all'impiego civile delle produzioni.

      Al comma 2, dopo le parole: legge 14 maggio 2005, n. 80 aggiungere le seguenti: con particolare attenzione verso progetti sperimentali volti all'impiego civile delle produzioni.

ART. 128.

      Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

 

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      Conseguentemente, all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro con le seguenti: 1.110 milioni di euro.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, una quota del predetto fondo pari a 5 milioni di euro è destinata all'istituzione del marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano, volto ad individuare i prodotti finiti per i quali l'ideazione, la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del marchio di cui al comma 1 e le modalità per i relativi controlli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      2. In attuazione di quanto previsto dal citato comma 61 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea;

          b) e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera, pratica».

ART. 182.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui una quota non superiore a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 destinati a favorire l'acquisto delle strutture ricettive da parte del gestore.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1747:

      Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:

      2.1.5.1 - Direzione generale per i servizi generali - Spese correnti - Fondi da ripartire per oneri di personale:

          CP: + 497.470;
          CS: + 497.470.

      Conseguentemente, alla tabella n. 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, alla unità previsionale sotto elencata apportare la seguente variazione:

      2.1.5.1 Dipartimento per il mercato - Spese correnti - Fondi da ripartire per oneri di personale:

          CP: - 497.470;
          CS: - 497.470.

      Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazione:

      5.1.1.0 - Direzione generale per la politica commerciale - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per acquisto di beni e servizi).

      Art. 3 (Missioni all'estero):

          CP: + 5.000;
          CS: + 5.000.

 

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      Conseguentemente alla unità previsionale sotto elencata apportare la seguente variazione:

      3.1.1.0 - Direzione generale per l'internazionalizzazione - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per acquisto di beni e servizi):

          CP: - 5.000;
          CS: - 5.000.

      Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare la seguente variazioni:

      5.1.1.0 - Direzione generale per la politica commerciale - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2660 (Spese per acquisto di beni e servizi):

          Art. 10 (Spese di rappresentanza):

          CP: - 1.400;
          CS: - 1.400.

      Conseguentemente alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:

      3.1.1.0 - Direzione generale per l'internazionalizzazione - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2225 (Spese per acquisto di beni e servizi):

          Art. 14 (Spese di rappresentanza):

          CP: + 700;
          CS: + 700.

      4.1.1.0 - Direzione generale per la promozione degli scambi - Spese correnti - Funzionamento Capitolo 2220 (Spese per acquisto di beni e servizi):

      Art. 11 (Spese di rappresentanza):

          CP: + 700;
          CS: + 700.

      Alla tabella n. 19, stato di previsione del Ministero del commercio internazionale all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

      2.1.1.0 - Direzione generale per i servizi generali - Spese correnti - Funzionamento:

          Capitolo 1200 (Competenze accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione):

          Art. 4 (Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale):

          CP: - 30.000;
          CS: - 30.000.

      Capitolo 1335 (Spese per acquisto di beni e servizi):

          CP: + 30.000;
          CS: + 30.000.

 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Emerenzio BARBIERI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 4)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      L'XI Commissione,

          esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

          premesso che:

              il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, di sostegno allo sviluppo e di ripristino dell'equità sociale, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2009 e nella successiva nota di aggiornamento;

              la manovra finanziaria in esame consente, in ordine al risanamento dei conti, il rispetto dei parametri concordati con l'Unione europea relativamente al

 

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contenimento del deficit e del rapporto debito-Pil, ricostruendo l'avanzo primario;

              per il sostegno allo sviluppo, si mettono in campo risorse significative a favore della crescita, innanzitutto attraverso la riduzione del cuneo fiscale, che riduce il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro ed aumenta la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, con un intervento che tende a favorire l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

          ai fini del ripristino dell'equità sociale - tenuto conto che l'Italia è tra i Paesi europei con la più alta disuguaglianza tra i redditi, cresciuta negli ultimi anni a causa del massiccio spostamento di ricchezza dai ceti cosiddetti medi alle fasce di reddito più alte - si prevedono azioni di riequilibrio, che intervengono attraverso una manovra sul fisco, sugli assegni familiari e sulle deduzioni fiscali, per favorire i bassi redditi, sia dei lavoratori autonomi che dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, i quali rappresentano circa il 90 per cento dei contribuenti;

          valutato che:

              nell'ambito di competenza della Commissione, sono previste misure volte alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro - sia nel settore privato che nel settore pubblico -, a favorire l'emersione del lavoro irregolare e del lavoro nero, a garantire maggiore sicurezza sul lavoro e una più ampia tutela della salute dei lavoratori, ad assicurare gli ammortizzatori sociali nelle situazioni di crisi aziendale, a tutelare l'occupazione e ad adeguare il sistema previdenziale, in particolare per accrescere la tutela sociale dei lavoratori «parasubordinati»;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento delle tematiche riguardanti l'accantonamento del trattamento di fine rapporto non optato, l'aumento dell'aliquota riguardante i lavoratori autonomi e apprendisti, i processi di stabilizzazione del pubblico impiego, nonché il sistema di tutela del personale parasubordinato e precario, anche tenuto conto del confronto in corso tra le parti nonché del costruttivo processo emendativo del Governo.

 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Emerenzio BARBIERI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 18)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      L'XI Commissione,

          esaminata la tabella 18, relativa allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

          premesso che:

              il disegno di legge finanziaria traduce in maniera coerente gli obiettivi di risanamento dei conti pubblici, di sostegno allo sviluppo e di ripristino dell'equità sociale, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2009 e nella successiva nota di aggiornamento;

              il provvedimento persegue, per quanto attiene all'obiettivo programmatico dell'equità sociale e alle conseguenti azioni in tema di welfare policies, il rafforzamento degli strumenti di conciliazione tra vita lavorativa e vita personale e familiare,

 

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la costruzione di un sistema di sostegno dei redditi e delle persone, il rafforzamento e il miglioramento della rete dei servizi per l'infanzia e i non autosufficienti, nonché il rilancio della politica abitativa;

              le disposizioni recate sono volte a promuovere la tutela dei diritti di cittadinanza, con particolare attenzione alla definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, anche attraverso la valorizzazione degli organismi del terzo settore e il consolidamento dei loro rapporti con le istituzioni pubbliche;

              le disposizioni volte ad una revisione della disciplina riguardante l'immigrazione potranno favorire la piena integrazione delle persone provenienti dai paesi extracomunitari;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1746-bis:

ART. 43.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

          2007: - 5.000;
          2008: - 5.000;
          2009: - 5.000.

ART. 57.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

      5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono, secondo i criteri e i vincoli previsti dal medesimo comma 4, a trasformare a tempo determinato i rapporti di lavoro precario, impiegato stabilmente in attività permanenti e proprie delle amministrazioni, gradualmente, in rapporto a quelli trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      5-ter. Entro il 31 dicembre 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 stabilizzano il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Per il personale di cui al comma 5-bis, la stabilizzazione avviene al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 e con le stesse modalità.

      Sostituire il comma 7 con il seguente:

      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche attuano le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      Al comma 9, dopo le parole: Poste italiane S.p.a, aggiungere le seguenti: e all'Istituto poligrafico e alla Zecca dello Stato S.p.a.

       Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

      f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.

      Aggiungere, infine, il seguente comma:

      15. Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che scadono nel corso dell'anno 2007, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

 

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ART. 59.

      Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

ART. 84.

      All'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

      Conseguentemente, dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Riduzione del tasso dei premi assicurativi Inail).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'Inail industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, la misura dei premi assicurativi è annualmente rideterminata in diminuzione in rapporto ai suddetti avanzi, e comunque entro il limite massimo di 300 milioni di euro.

      Conseguentemente, all'articolo 84, al comma 10, lettera a), al capoverso «Art. 8», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Dal 1o gennaio 2007 è istituito un fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fme rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2011 e di 53 milioni di euro per l'anno 2012, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del fondo copre fino all'intero ammontare dei flnariziamentì concessi a fronte dei conferimenti effettuatì dalle imprese nel periodo 2007-2011 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente

 

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il ricorso all' iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comina 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

      1. All'allegato i del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

          b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

          c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

ART. 85.

      Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'INPS verifica che il versamento dei contributi così come rideterminati ai sensi del presente comma, sia effettuato nella misura prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. All'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi sono sostituite dalle seguenti: una percentuale nella misura del 40 per cento dell'aliquota contributiva previdenziale dovuta.

      All'articolo 6, comma 11, sostituire le parole: , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con le seguenti: , a 1.015 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007,

      Conseguentemente, dopo l'articolo 215, inserire i seguenti:

Art. 215-bis.
(Ritenute sulle vincite del lotto).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comina 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 215-ter.
(Accisa sui prodotti alcolici).

      1. All'allegato i del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Birra euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato»;

 

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          b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

          c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

ART. 86.
(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.

      Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), capoverso: articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

          f) oltre 100.000 curo, 45 per cento.

ART. 166.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, e in particolare al fine di sostenere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, servizi attivi di supporto per l'occupabilità, il reinserimento nel mercato del lavoro e la qualificazione professionale dei lavoratori e

 

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delle lavoratrici interessati da fenomeni di disoccupazione di lunga durata, lavori irregolari, occupazione precaria, crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali locali, da svolgersi presso i Centri per l'Impiego di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, è destinata, per l'anno 2007, la somma di 52 milioni di euro.

ART. 170.

      Dopo l'articolo 170, inserire il seguente:

Art. 170-bis.
(Tutela della volontarietà delle dimissioni del prestatore d'opera).

      1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissione volontaria, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro.
      2. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del prestatore d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, la sua data di stipulazione ed ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
      3. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità de finite nel decreto di cui ai comma 3, che garantiscano al contempo la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio, ai fini del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.
      4. Con apposite convenzioni, definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sia reso possibile al prestatore d'opera acquisire, gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

ART. 175.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      2. All'articolo 1-septies del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2006, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007.

ART. 177.

      Al comma 2, dopo le parole: ovvero territoriale, aggiungere le seguenti: , nei casi in cui nelle aziende non siano presenti

 

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le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali,.

      Al comma 3, dopo le parole: lavoro subordinato, aggiungere la seguente: promuove.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , derivanti dai fatti descritti nella istanza della regolarizzazione e per i periodi in essa indicati.

      Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il mancato o parziale versamento della somma dovuta comporta la perdita dei benefici individuati dal presente comma oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

ART. 178.

      Al comma 3, sostituire le parole: accordi interconfederali con le seguenti: accordi stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

      Al comma 4, sostituire le parole: La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento con le seguenti: Ai datori di lavoro è fatto obbligo di versare per ogni rapporto di lavoro trasformato ai sensi del comma 2.

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: trattamento previdenziale, sopprimere la seguente: di.

 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatore: Carla CASTELLANI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2007

(Tabella 15)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La XII Commissione,

          esaminate la Tabella n. 2: (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) limitatamente alle parti di propria competenza, Tabella n. 15 (Stato di previsione del Ministero della salute) del Bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (AC 1745), nonché del disegno di legge finanziaria (AC 1746-bis) per le parti di propria competenza;

          considerato che le misure di intervento previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di programmazione economica

 

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e finanziaria in materia sociale, assistenziale e sanitaria per il rilancio della crescita economica del Paese in un quadro di razionalizzazione e di riforma della finanza pubblica che consenta di preservare ed aumentare l'equità sociale e di assicurare nello stesso momento la riqualificazione del sistema sanitario, dopo anni di grave emergenza;

          valutato positivamente come, per la prima volta, le misure previste facciano parte di un «Patto con le Regioni» volto a disegnare un percorso di condivisione, collaborazione e responsabilità, per garantire un governo integrato del SSN da parte di Stato e Regioni. Si intende migliorare le prestazioni sociosanitarie su tutto il territorio nazionale partendo dal rafforzamento della prevenzione, della riorganizzazione e del potenziamento delle cure primarie per realizzare la continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio del «cittadino paziente» rendendo così effettivo, per tutti, il diritto alla salute;

          valutato positivamente sia l'incremento del Fondo Sanitario Nazionale di 6 miliardi di euro a decorrere dal 2007 e di 2 miliardi di euro volti ad aumentare il finanziamento statale già previsto per il 2006 sia la creazione del Fondo Transitorio, con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2007, 850 milioni di euro per il 2008 e 700 milioni di euro per il 2009, destinato a sostenere le Regioni con elevati disavanzi, nei piani di rientro atti a determinare l'equilibrio di bilancio entro il 2010 nonché il fatto che il Servizio Sanitario Nazionale potrà contare su risorse complessive pari a 101,3 miliardi di euro;

          valutato positivamente la disposizione volta ad erogare rapidamente alle Regioni il 97 per cento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, una volta intervenuta l'intesa sulla ripartizione in sede di Conferenza Stato-Regioni;

          valutato positivamente l'istituzione del Fondo di cofinanziamento di progetti regionali con la finalità di rimuovere gli squilibri connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali, in particolare al divario tra Nord e Sud, nelle attività realizzative del Piano Sanitario Nazionale;

          valutato positivamente sia l'incremento delle risorse per la ricerca sanitaria, più 80 milioni di euro, che le relative priorità individuate ai progetti relativi alla sicurezza degli alimenti, al miglioramento degli interventi e cura delle malattie rare anche in riferimento all'erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, alla utilizzazione delle cellule staminali e alla qualificazione ed al potenziamento delle attività di tutela nei luoghi di lavoro;

          valutato positivamente l'incremento di 3 miliardi di euro dell'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e l'indicazione di utilizzo che viene esteso dalla semplice edilizia sanitaria alla riqualificazione tecnologica, alla informatizzazione, alla assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, alla messa a norma delle strutture;

          valutata positivamente, in tutto il provvedimento, l'attenzione verso le regioni meridionali ed insulari, testimoniata sia dalla creazione del Fondo transitorio che dal Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali, nonché dalle risorse dedicate al completamento degli screening oncologici e dalle priorità previste per l'utilizzo dei 3 miliardi di euro della dotazione dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

          sottolineato che:

              la priorità da perseguire è quella di sviluppare sempre più la medicina del territorio in quanto condizione elettiva nella quale si ricompongono i processi sanitari e sociali centrati sulla persona in una logica di piena integrazione. In questo quadro vanno promosse e sperimentate le «Case della Salute» come insieme di attività organizzate in aree specifiche di intervento profondamente integrate tra loro e nelle quali si realizza la presa in carico del cittadino per tutte le attività socio-sanitarie che lo riguardano, garantendo

 

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altresì la continuità assistenziale con l'ospedale;

              in coerenza con l'intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004, le Regioni debbono prevedere il potenziamento o la costituzione delle Unità di Assistenza Primaria, strutture territoriali ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale e le postazioni di continuità assistenziale presso i Pronto Soccorso per provvedere, in collaborazione con il Servizio di emergenza, all'espletamento dei codici bianchi e verdi;

              va riordinata la disciplina delle esenzioni correlate al reddito in modo da assicurare una maggiore equità del sistema di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in particolare per il monitoraggio delle prestazioni di emergenza rese dal pronto soccorso ai fini della valutazione degli esiti della manovra prevista dall'attuale disposizione;

              va riproposto l'intervento del 5 per mille dell'IRE, con i correttivi necessari a qualificare maggiormente le destinazioni,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatore: Carla CASTELLANI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)

Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 18, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La XII Commissione,

          esaminate la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e previdenza sociale) limitatamente alle parti di propria competenza, Tabella n. 18 (Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale) limitatamente alle parti di propria competenza del bilancio dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (AC 1747), nonché del disegno di legge finanziaria (AC 1746-bis) per le parti di propria competenza;

          considerato che le misure di intervento previste nei provvedimenti in esame sono coerenti con i principi contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria in materia sociale, assistenziale

 

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e sanitaria per il rilancio della crescita economica del Paese in un quadro di razionalizzazione e di riforma della finanza pubblica che consenta di preservare ed aumentare l'equità sociale e di assicurare nello stesso momento la riqualificazione del sistema sanitario, dopo anni di grave emergenza;

          valutato che la dotazione del Fondo per le politiche Sociali, pur aumentato dopo la falcidia operata dal precedente Governo è tuttora insufficiente;

          valutato che in particolare non si è dato riscontro alla richiesta formulata da questa Commissione con il parere sul DPEF 2007-2011 relativa alla necessità di un rifinanziamento della legge n. 285/97;

          valutato positivamente, nell'insieme della manovra di finanzia pubblica, il sostegno dato alla famiglia. Si tratta di misure che operano sul versante del sistema fiscale, del sostegno al reddito delle famiglie, dello sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e della conciliabilità tra lavoro e famiglia. Si prevede, infatti, sia l'aumento degli assegni familiari, sia l'incremento del numero dei nuclei che ne beneficiano, consentendo così un adeguamento degli importi soprattutto per i redditi medi e quelli medio bassi, nonché un incremento delle detrazioni per le famiglie numerose. Inoltre si prevede la rimodulazione delle detrazioni a vantaggio dei redditi medi e medio bassi. Infine, si prevede lo stanziamento di 215 milioni di euro per il Fondo nazionale delle politiche per la famiglia nonché un piano di rilancio dei consultori e lo stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno del trienno 2007-2009 per la realizzazione di una nuova rete di asili nido;

          valutata positivamente l'implementazione del fondo previsto ai sensi della legge 53/2000 per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché le misure per il sostegno alla maternità anche in favore delle lavoratrici con contratti a tempo determinato;

          valutata positivamente nell'ambito del fondo per la famiglia la previsione di un adeguato sostegno per le adozioni nazionali e internazionali;

          valutata positivamente la previsione del rafforzamento dell'azione di lotta alla pedofilia e allo sfruttamento dei minori;

          valutata positivamente l'istituzione del Fondo per la non autosufficienza, come primo e concreto segnale positivo verso quel milione di famiglie italiane che quotidianamente affrontano i complessi problemi legati alla presenza di una persona non autosufficiente;

          valutata positivamente l'istituzione del Fondo per la inclusione sociale degli immigrati volto a favorire l'accesso all'alloggio, all'inserimento lavorativo, con particolare riguardo alle donne, alla promozione di pari opportunità all'istruzione e la formazione;

          valutato positivamente l'incremento di 115 milioni di euro del Fondo per le politiche giovanili rispetto alla dotazione prevista di 10 milioni nonché l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo nazionale per le comunità giovanili destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza;

          sottolineato che:

              va riconsiderato in Commissione bilancio la necessità di aumentare in modo adeguato la dotazione del Fondo per le politiche sociali e quella di rifinanziare autonomamente la legge 285/97 con importi corrispondenti a quelli del triennio 1997-1999;

              vanno poste in essere misure di sostegno, preferibilmente attraverso un assegno di solidarietà, ai cittadini italiani ultrasessantacinquantenni residenti all'estero, che si trovano in condizioni socioeconomiche disagiate così come a minori con cittadinanza italiana residenti all'estero appartenenti a nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate, al fine di garantire loro il diritto allo studio;

 

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              vanno valutate le condizioni per una possibile ripresa della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, nel quadro della più ampia riforma degli ammortizzatori sociali, mediante un'apposita intesa in sede di Conferenza Unificata, quale strumento di contrasto della povertà e della esclusione sociale, in una logica di reinserimento lavorativo e sociale della persona. In questo quadro va anche valutata la possibile revisione delle aliquote IRE con particolare riguardo alla problematica degli incapienti;

              per dare adeguata risposta al complesso problema della non autosufficienza, occorre operare per un più consistente incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 198,

      delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C.  1746-bis

ART. 42.

      Al comma 5, dopo le parole: all'Inail inserire le seguenti: Alla croce rossa italiana agli ordini e collegi professionali e loro federazioni regionali e nazionali.

ART. 46.

      Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifica dell'articolo 1, comma 294, n. 266/2005).

      1. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «non sono soggetti ad esecuzione forzata», sono inserite le seguenti: «né ad obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie dello Stato, né ad alcuna sospensione dell'accreditamento, anche per quanto attiene alle contabilità speciali del medesimo Ministero».

ART. 47.

      Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni per il funzionamento dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani-ONAOSI).

      1. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306 come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente: «e) il contributo dei sanitari pubblici dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni.».

ART. 60.

      Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: riduzione della spesa complessiva del personale aggiungere le seguenti: con esclusione del personale infermieristico.

      Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

          f) all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 326 aggiungere le seguenti: Il trasferimento ad una diretta gestione previdenziale obbligatoria dei contributi già versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

 

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n. 335, ove richiesto dall'interessato, produce gli effetti e avviene secondo modalità fissate secondo i rispettivi ordinamenti dalla gestione previdenziale ricevente.

ART. 84.

      Al comma 10, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

ART. 88.

      Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modifiche: le parole: gli anni 2007 e seguenti sono sostituite dalle parole: per l'anno 2007.

      Conseguentemente dopo le parole: andamenti effettivi della spesa aggiungere la seguenti parole: 2007; per ciascuno degli anni 2008 e seguenti, l'AIFA provvede in ogni caso ad adottare entro il mese di ottobre dell'anno precedente le misure idonee a garantire, nell'anno di riferimento, il rispetto dei tetti di spesa previsti dalla vigente normativa, fermo restando la rideterminazione di tali misure, in corso d'anno, sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

      Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Sono esentati dalle predette quote di compartecipazione tutti i minori fino a 14 anni compresi. Conseguentemente: A decorrere dal 1o gennaio 2007 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui allegato 1 delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al DLGS 26 ottobre 1995, 504, relative alla birra ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

      Al comma 1 lettera p) dopo le parole: esami diagnostici e di laboratorio aggiungere le seguenti: tranne nei casi di oggettivo e certificato impedimento.

      Conseguentemente all'articolo 6, comma 11, sostituire le parole:

          a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: a 1.005 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

          Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo:

      Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicura l'attività di mancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, sono sostituite dalle seguenti: per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al presente comma si

 

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provvede anche alla copertura delle spese sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per l'attività di affrancamento alle Regioni impegnate nei Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attività.

      Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 1.000;
          2008: - 1.000;
          2009: - 1.000.

      Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.

      1. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
      2. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 1 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le Aziende farmaceutiche titolari dell'A.I.C. nella cessione dei prodotti al dettagliante debbono assicurare un margine di utile non inferiore al 25 per cento.
      3. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 2 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 1 dai produttori e dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
      4. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio, 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell'indice Istat sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

       Dopo l'articolo 88 inserire il seguente:

Art. 88-bis.
(Nuova disciplina dell'utilizzo dei fondi per il finanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale)

      1. La quota delle disponibilità finanziarie complessive del servizio sanitario nazionale, da vincolare alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è fissata all'1,3 per cento di tale disponibilità ed è ripartita tra le Regioni, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.
      2. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le Regioni, ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 1, elaborano specifici

 

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progetti in attuazione del vigente piano sanitario nazionale In fase di prima applicazione, per il triennio 2007-2009, i progetti di cui al presente comma sono elaborati in riferimento:

          a) alle seguenti aree tematiche a carattere generale: rilancio delle attività di prevenzione; riorganizzazione delle cure primarie, implementazione del governo clinico;

          b) ai seguenti aspetti specifici: attuazione del piano nazionale della prevenzione di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e sua integrazione con ulteriori iniziative di contrasto ai fattori di rischio per la salute, quali: l'abitudine al fumo, una dieta inappropriata, l'inattività fisica, il consumo di alcool; attuazione del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all'intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006; sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, configurante la casa della salute; iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, delle partorienti e del neonato; iniziative per la presa in carico dei soggetti fragili, tematica assistenziale delle malattie rare; implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale; promuovere interventi a favore della salute degli immigrati; promozione della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale; qualificare e potenziare le attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

      3. Le regioni presentano al Ministero della salute i progetti di cui al precedente comma, che sono ammessi al finanziamento con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con l'erogazione alle singole regioni dell'80 per cento dell'importo ripartito ai sensi del comma 1. L'erogazione del rimanente importo è subordinata all'esito favorevole dell'attività di verifica della realizzazione dei progetti regionali, affidata al comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
      4. Sono abrogati il secondo periodo dell'articolo 1, comma 34 ed il comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      5. Per il triennio 2007-2009 è confermato il vincolo per gli importi di cui:

          a) al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, approvato con l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con estensione all'anno 2009;

          b) al Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, approvato con intesa Stato-Regioni del 28 marzo 2006, con estensione all'anno 2009.

ART. 89.

       Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla lettera a) dopo le parole: case della salute sopprimere le seguenti: per 10 milioni di euro;

          b) alla lettera b) dopo le parole: e del neonato sopprimere le seguenti: per 10 milioni di euro;

          c) alla lettera e) dopo la parola: rare sopprimere le seguenti: per 30 milioni di euro;

          d) alla lettera d) dopo la parola: unipolari sopprimere le seguenti: per 10,5 milioni di euro.

       Al comma 4, sostituire le parole: 18 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, con le seguenti: 20 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

       Conseguentemente nella tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

          2008:  -  2.000;
          2009:  -  2.000.

 

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      Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.
(Misure concernenti il Ministero della salute - Arretrati indennizzi).

      1. Al fine di consentire alla competente direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, anche mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro di per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

      Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 500;
          2008: - 500;

      Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza odontoiatrica)

       1. Con le modalità previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel rispetto del principio della invarianza della spesa da far gravare sulle complessive disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, entro il 30 aprile 2007, si provvede alla integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito allegato, nel quale sono precisate le prestazioni da garantire uniformemente sul territorio nazionale in materia di programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, con eventuale necessaria rimodulazione compensativa delle altre prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.
      2. Per le prestazioni di assistenza odontoiatrica o di fornitura e applicazione di protesi dentarie, ricomprese in un elenco definito, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministro della salute con la indicazione della relativa tariffa massima esigibile dal soggetto richiedente ed erogate da strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario nazionale e da professionisti e strutture private accreditati, il limite di detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è elevato dal 19 per cento ad una più alta percentuale fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro il limite massimo di minori entrate di 90 milioni di euro per l'anno 2008 e di 76 milioni di euro per l'anno 2009 e seguenti.
      3 Le disposizioni di cui al precedente comma restano in vigore fino all'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

      Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2008: - 90.000;
          2009: - 76.000.

ART. 93.

      Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: tenuto conto prioritariamente delle regioni meridionali ed insulari.

 

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      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Le risorse previste nella Tabella C, allegata alla presente legge, del Fondo per le attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono destinate per 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007-2008-2009, allo sviluppo di programmi di ricerca medica e scientifica da svolgersi nelle strutture sanitarie delle regioni del Mezzogiorno, e da impegnarsi entro l'anno di vigenza del bando. In caso contrario, la somma rientra nelle disponibilità del Fondo.

ART. 94.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sul confezionamento esterno dei medicinali per uso umano devono essere stampati per le confezioni che verranno prodotte a partire dal 1o ottobre 2007, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

      Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: e devono essere leggibili con strumenti di lettura ottica.

      Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

Art. 94-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 409 della legge finanziaria 2006)

      1. All'articolo 1, comma 409 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), le parole «le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e i dispositivi su misura»;

          b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 euro a 45.000, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con Università e Istituti di ricerca o con esperti del settore».

          c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare

 

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al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modifiche azioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 332 del 2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)».

ART. 198.

      Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro e le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.

      Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

      1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le entrate derivanti dall'aumento dal 6 per cento al 10 per cento della ritenuta unica delle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004.

      Al comma 2 dopo le parole: Il ministro della solidarietà sociale aggiungere: di concedo con i ministri delle politiche per la famiglia e della salute.

 

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

 

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: Riccardo RICCIUTI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 13)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La XIII Commissione,

          esaminata la Tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2007 (C. 1746-bis Governo);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1746-bis:

ART. 16.

      Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

      1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti

 

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diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

      Conseguentemente:

          all'articolo 20, comma 22, tabella 2, sostituire al numero 2 gli importi: 2,00, 2,06, 1,47 e 1,47 con i seguenti: 4,00, 4,12, 2,94, 2,94;

          all'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2007, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 entro il limite di spesa di 12 milioni di euro di cui al comma 1-septies del medesimo articolo.;

          dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell'acquacoltura).

      1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole «per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono sostituite dalle seguenti: «in quello della pesca».
      2. Le disposizioni del presente articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le deduzioni di cui al presente periodo non si applicano ai datori di lavoro di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 3, comma 1, lettera d)»;

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le misure dell'aliquota contributiva e della quota capitaria annua, rispettivamente per i lavoratori agricoli dipendenti e per i lavoratori agricoli autonomi, stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e successive modificazioni, sono annualmente rideterminate in relazione alle risultanze complessive dell'ultimo bilancio consuntivo approvato della gestione agricoltura nonché al relativo fabbisogno determinato ai sensi dell'articolo 262, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 19.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

      5-bis. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C(2002) 2934 del 25 luglio 2002, avente ad oggetto «Aiuto di Stato n. 220/2002 - Italia. Crediti d'imposta per investimenti - Modifica del regime d'aiuto n. 646/C/2000» e in conformità agli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

 

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ART. 20.

      Al comma 10 sostituire le parole: a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, con le seguenti: e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelli che riportano il marchio di prodotti tipici, prodotti biologici e prodotti del commercio equo e solidale, inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogati nei giorni di svolgimento degli stessi.

ART. 26.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 156 con il seguente:

Art. 156.
(Norme in materia di bioenergie).

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Obiettivi indicativi nazionali).

      1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

          a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

          b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

          c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

      2. L'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, è sostituito dal seguente:

Art. 2-quater.
(Interventi nel settore agroenergetico).

      1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione di bioetanolo e suoi derivati per il periodo 2008 2010 mediante uno stanziamento di 73 milioni di euro annuì, da impiegare con le modalità e le agevolazioni fiscali utilizzate ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Entro il 10 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2008, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del bioetanolo e dei suoi derivati, nonché delle materie prime necessarie alla loro produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno del triennio, è rideterminata la misura delle agevolazioni fiscali.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti e di

 

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altri carburanti rinnovabili indicati al comma 5, con le modalità di cui al comma 4. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
      3. La quota minima di cui al comma 2 del presente articolo, calcolata sulla base del tenore energetico, nel quadro dell'obiettivo di cui al comma 1, è fissata per l'anno 2007 all'1 per cento di tutto il carburante di benzina e gasolio immesso in consumo nell'anno precedente, per l'anno 2008 al 2,5 per cento e per l'anno 2010 al 5,75 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente legge successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 4. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 422 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
      4. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 2, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
      5. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi precedenti sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
      6. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro o contratti ad essi equiparati costituisce titolo preferenziale:

          a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

          b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

      7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, nonché la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
      8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
      9. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, A tal fine realizzano un sistema di identificazione e registrazione di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa e alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

 

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      10. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;

          b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali» sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli».

      3. I commi 6, 6.1 e 6.2 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma pluriennale, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio per autotrazione è sottoposto ad una accisa, determinata come percentuale dell'accisa sul gasolio per autotrazione, crescente negli anni e nei limiti di un contingente annuo crescente in misura corrispondente all'aumento dell'accisa, Per il primo anno, l'accisa è fissata al 20 per cento della corrispondente accisa sul gasolio per autotrazione, nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche, agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai tini dell'assegnazione dei quantitativi agevolati su base pluriennale agli operatori, tenendo conto, in particolare, della priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le garanzie che i soggetti che partecipano al programma devono fornire ai fini dell'effettiva immissione in consumo delle quantità assegnate. Le disposizioni relative al predetto programma pluriennale trovano applicazione previo espletamento della procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 20 mila tonnellate, ferma restando l'applicazione dell'aliquota di accisa di cui al presente comma. Le predette quote sono attribuite in via prioritaria alle quantità provenienti da intese di filiera o da contratti quadro o contratti ad essi equiparati, mentre la parte restante è assegnata sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
      6.1. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
      6.2. Entro il 1o marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati

 

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nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei Costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.

      4. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorre il contingente di biocarburanti immessi in consumo ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dalla presente legge.
      5. Per l'anno 2007 il contingente di biodiesel di cui al comma 3 è incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005, e, nei limiti ditali risorse, può essere destinato anche ad uso combustione.
      6. Alle minori entrate recate per l'anno 2007 dal comma 5 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge .23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico, per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro.
      7. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi all'incremento del contingente di cui al comma 3 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è destinato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.
      8. In caso di mancato impiego del contingente di cui al comma 3, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
      9. All'articolo 1, comma 422 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 le parole «da utilizzare» fino alle parole «del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.
      10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

          a) incentivare l'impiego a fui energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;

          b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall' agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

          c) incentivare l'impiego a tini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo

 

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energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

ART. 30.

      Apportare le seguenti modifiche:

      a) sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Al comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento»;

      b) sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

      c) al comma 5, sopprimere la lettera h),

      d) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

      5-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

      e) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aumentata dal 6 per cento al 18 per cento.

      Al comma 2, sostituire le parole: Per l'anno 2007 con le seguenti: Per gli anni 2007, 2008 e 2009;

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008:  -  23.000;
          2009:  -  23.000.

      Alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA UPB 3.1.2.7 cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

          2008:  -  12.000;
          2009:  -  12.000.

      Alla Tabella C, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (UPB 5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti variazioni:

          2008:  -  11.000;
          2009:  -  45.000.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

      11-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il latte alimentare di origine vegetale è assimilato al latte alimentare di origine vaccina. Per tale scopo, al citato latte di origine vegetale si applica l'aliquota ordinaria IVA del 4 per cento di cui al latte fresco del punto 3) della Tabella A, parte 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007:  -  35.000;
          2008:  -  35.000;
          2009:  -  35.000.

 

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      Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Agevolazioni per l'accorpamento dei terreni agricoli montani).

      1. Al fine di garantire la manutenzione e l'ordinato assetto dei territori montani, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applicano ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, situati nei territori di comunità montane, nel caso in cui il trasferimento abbia luogo a favore di imprenditori agricoli, anche non professionali, e permetta alla parte acquirente di accorpare terreni agricoli, anche non confinanti, aventi una superficie complessiva non superiore a cinque ettari.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che la parte acquirente, con apposita dichiarazione resa nell'atto di acquisto e trascritta nei pubblici registri immobiliari, si impegni per un periodo di almeno dieci anni a non frazionare la proprietà dei terreni accorpati, salvo che per trasferimento a causa di morte, e a coltivarli o comunque mantenerli in buono stato. La dichiarazione non comporta alcuna maggiorazione degli oneri notarili.
      3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 5-bis.

      Conseguentemente, all'articolo 184, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668 con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

ART. 57.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Per consentire, ai sensi del comma 3, procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del fondo previsto dal comma 251 del citato articolo 1 della legge n. 266 del 2005, all'articolo 1, comma 4, della legge 5 aprile 1985, n. 124, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: .500 unità». Il Corpo forestale dello Stato procede alla stabilizzazione del predetto personale attraverso le procedure di cui alla citata legge n. 124 del 1985. In attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2007, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2006.

      Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 5.000.

      Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

      14-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, la parola «undici» è sostituita dalla seguente: «tredici».
      14-ter. All'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, le parole: «nel triennio 2004-2006» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2004-2007».

ART. 114.

      Al comma 1, dopo le parole: imprese in difficoltà, sono aggiunte le seguenti: , ivi comprese quelle del settore agricolo ed agroalimentare, anche in forma cooperativa.

 

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ART. 127.

      Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero con le seguenti: dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero.

ART. 148.

      Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

      1-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole: «sicurezza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
      1-ter. Le disposizioni di cui al comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale dell'Ispettorato suddetto.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007:  -800;
          2008:  -800;
          2009:  -800.

      Al comma 2, dopo le parole: 11 marzo 2006, n. 81, inserire le seguenti: e, a decorrere dal 1o luglio 2007, i compiti di cui all'articolo 11 del Regolamento (CEE) 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. Gli importi dei versamenti per l'effettuazione delle analisi di revisione eseguite dal laboratorio centrale dell'Ispettorato, di cui al comma 1, sono determinati nella misura di euro 680. I laboratori dell'Ispettorato sono autorizzati ad effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario. Le tariffe relative al pagamento delle predette analisi sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e commisurate al costo effettivo del servizio. Eventuali variazioni dell'importo delle analisi di revisione e delle tariffe relative alle analisi effettuate per conto di altre amministrazioni sono disposte con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3-ter. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma precedente affluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per finanziare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, e, in particolare, quelle di studio e di ricerca di nuove metodiche di analisi per l'individuazione delle frodi nel settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

      Al comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2007 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2007.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2008:  -23.000;
          2009:  -23.000.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è soppresso;

          b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo si cui al comma 4 è altresi attribuita»

 

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sono sostituite dalle seguenti: «All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è attribuita».

ART. 149.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 per l'esercizio 2007, è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
      3-ter. Per il fine di cui al comma 3-bis è inoltre autorizzata l'utilizzazione dei seguenti importi:

      a) per l'anno 2007:

          aa) 150.000.000 euro quali prime tre annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

          bb) 45.250.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre, n. 266;

      b) per l'anno 2008:

          aa) 50.000.000 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

          bb) 45.250.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, n. 266;

          cc) 50.000.000 euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008.

      c) per l'anno 2009:

          aa) 50.000.000 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

          bb) 45.250.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributoquindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre, n. 266;

          cc) 50.000.000 euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 successivamente trasferito all'anno 2008.

      3-quater. Le somme di cui ai commi 3-bis e 3-ter riportate sono impegnabili nell'esercizio 2007 ed erogabili nel limite massimo dello stanziamento relativo ad ogni singola annualità».

      Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

          2007 - 100.000;
          2008 - 150.000;
          2009 - 150.000.

ART. 150.

      Al comma 2, dopo le parole: nonché le condizioni aggiungere le seguenti: e i requisiti.

ART. 152.

      Apportare le seguenti modificazioni:

      a) al comma 1, dopo le parole: ed agroalimentare, aggiungere le seguenti: e della pesca, e dopo le parole: Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, aggiungere le seguenti: e pesca;

      b) al comma 2, dopo le parole: in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, aggiungere le seguenti: e della pesca;

 

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      c) al comma 5, dopo le parole: la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, aggiungere le seguenti: e della pesca.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 10.000;
          2008: - 10.000;
          2009: - 10.000.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

      3-bis. All'articolo 4, comma 42 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle relative agli altri interventi di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, limitatamente al settore agricolo ed agroalimentare,»;

          b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: «Sono altresì trasferite, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, le risorse relative ai rientri dei mutai nell'ambito dei richiamati interventi prima dell'entrata in vigore della presente legge, incassati a decorrere dal 1o gennaio 2007»

      3-ter. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 44 è soppresso.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          9-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

      Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 4.000;
          2008: - 4.000;
          2009: - 4.000.

      Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

      9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 2092 del 1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, nel rispetto della normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      9-ter. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma. i gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari,

 

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anche se riunite in consorzi, per la registrazione nei paesi extracomunitari. delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

      Conseguentemente, all'articolo 184, comma 1, sostituire i numeri: 0,7201, 0,1592 e 0,1668, con i seguenti: 0,7190, 0,1562 e 0,1651.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

      9-bis. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della citata legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, e successive modificazioni.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 1.000;
          2008: - 1.000;
          2009: - 1.000.

      Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

      9-bis. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste della Comunità europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3 comma I del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 61.
      9-ter. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo anche l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.
      9-quater. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

      Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 10.000;
          2008: - 50.000;
          2009: - 50.000.

 

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      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

      9-bis. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle organizzazioni di produttori e loro forme associate a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, allo scopo di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali fino al consumatore e rafforzare i rapporti di filiera attraverso la stipula di contratti quadro.

      Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 10.000;
          2008: - 10.000;
          2009: - 10.000.

      Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Finanziamento del piano nazionale per le produzioni biologiche).

      1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

      Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 5.000;
          2008: - 5.000;
          2009: - 5.000.

      Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Rifinanziamenti nel settore agricolo).

      1. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi del Gomma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria di 65,8 milioni di euro.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

          2007: - 65.800.

ART. 154.

      Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

      1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole ed agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
      2. La misura dell'esclusione di cui al comma 1 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agricole ed agroalimentari, anche in forma cooperativa, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, o comunque prodotti

 

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agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

ART. 155.

      Al comma 1, sostituire le parole: Le società di persone e le società a responsabilità limitata, con le seguenti: Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative,.

ART. 160.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      3-bis. Le risorse destinate alle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle imprese agricole che utilizzano biomasse di origine vegetale e zootecnica prodotte prevalentemente dagli imprenditori agricoli, anche in forma cooperativa.

ART. 170.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2007:  -  2.000;
          2008:  -  2.000;
          2009:  -  2.000.

ART. 201.

      Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 50 milioni.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2007: -25.000;
          2008: -25.000;
          2009: -25.000.

TAB. C.

      Alla tabella C, rubrica Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, voce: «Legge n. 267 del 1991: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante»: Art. 1, comma 1, Attuazione del Piano Nazionale della Pesca Marittima, apportare le seguenti variazioni:

          2007:  +  3.100;
          2008:  +  3.100;
          2009:  +  3.100.

      Conseguentemente, nella medesima rubrica, voce: «Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca agricola, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», apportare le seguenti variazioni:

          2007:  -  3.100;
          2008:  -  3.100;
          2009:  -  3.100.

 

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

 

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore: Andrea DI TEODORO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (1747)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (1746-bis)

      La XIV Commissione,

          esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis Governo), il disegno di legge di bilancio per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 (C. 1747 Governo) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, limitatamente alle parti di competenza;

          rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulta in linea con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 e dalla Nota di aggiornamento del DPEF presentata il 1o ottobre;

          rilevato che parte integrante della manovra finanziaria è costituita dal decreto legge n. 262 del 2007 recante disposizioni in materia tributaria, su cui la Commissione, nella seduta dell'11 ottobre, ha già espresso parere favorevole con una osservazione e una condizione;

          apprezzato l'obiettivo di un ridimensionamento dell'indebitamento netto della P.A. al di sotto della soglia del 3 per cento

 

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già dal prossimo anno, e di un percorso di riduzione del debito in rapporto al PIL che passa dal 106,9 del 2007 al 97,8 per cento dell'ultimo anno di previsione, confermando così gli impegni presi in sede comunitaria dall'Italia;

          considerato, in particolare, che la manovra finanziaria per il 2007 appare coerente con la previsione di un indebitamento delle pubbliche amministrazioni al 2,8 per cento, e un avanzo primario pari al 2 per cento;

          rilevato con riferimento al disegno di legge di bilancio 2007, che la voce relativa alle risorse proprie della Comunità, dispone il finanziamento del bilancio dell'Unione in misura pari a 17.400 milioni di euro;

          rilevato che per quanto riguarda, invece, la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli Strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali, e che a seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013, l'11 luglio 2006 sono state definitivamente adottate le proposte legislative relative alla politica di coesione dell'UE per il medesimo periodo da cui risultano destinati all'Italia complessivi 25,6 miliardi di euro nel periodo 2007-2013;

          atteso che il cofinanziamento nazionale di tali interventi avviene a valere sia delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987, che dei trasferimenti effettuati dalle Amministrazioni statali;

          apprezzato che per quanto il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, si prevede uno stanziamento pari a 4,204 miliardi nel 2007, 5,7 miliardi nel 2008, 4,899.500 miliardi nel 2009 e di 5 miliardi nel 2010 e successivi, che tiene conto sia del rifinanziamento per 4 miliardi di euro nel 2009 disposto dalla Tabella D della legge finanziaria che delle rimodulazioni in Tabella F degli stanziamenti già autorizzati nel periodo di riferimento, tenendo conto sia di quanto già previsto nel bilancio a legislazione vigente (Tab. 2 - UPB 4.2.3.8- Cap. 7493), sia del rifinanziamento disposto dalla Tabella D;

          rilevato inoltre che l'articolo 123 della legge finanziaria prevede l'esclusione dalla cd. regola del 2 per cento delle spese degli enti pubblici non territoriali relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale;

          atteso che nella Tabella C della legge finanziaria, è iscritta rubrica Ministero dell'Economia, alla voce Decreto legislativo n. 303 del 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPB 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri», cap. 2115), l'autorizzazione di spesa pari a 443,3 milioni di euro per il 2007, 430,3 milioni di euro per il 2008 e 462,2 milioni di euro per il 2009, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al cui interno «è enucleato» il Dipartimento per le Politiche comunitarie;

          rilevato che, per quanto attiene la legge finanziaria, l'articolo 181, contiene misure volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali dello Stato, in particolare derivanti dalle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia, dalle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo originate dalla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e dei relativi Protocolli addizionali); che l'articolo, prevede l'esercizio dei poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e degli altri enti indicati al comma 1, responsabili della violazione degli obblighi comunitari o della non tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia; che in caso di inadempimento dei predetti obblighi, si prevede il diritto per lo Stato di rivalersi nei confronti degli indicati enti per compensare

 

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gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia, ex articolo 228 TCE, e della Corte europea dei diritti dell'uomo; che tale disposizione appare quanto mai importante oggi, a seguito dell'adozione, da parte della Commissione europea della nuova comunicazione (Sec (2005) 1658), relativa all'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di sentenze di inadempimento;

          rilevato altresì che il comma 29 dell'articolo 5 dispone che con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto degli obblighi comunitari, siano stabilite le modalità per impedire l'offerta non autorizzata di giuochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione, effettuata mediante reti telematiche o di telecomunicazione, e che tale disposizione é intesa a ovviare a obiezioni circa la compatibilità delle norme, adottate in precedenza e da essa abrogate, con i princìpi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

          rilevato che i commi 14-18 dell'articolo 20, in materia di imposte relative a fondi pensione, fondi d'investimento ed emittenti residenti nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo, estendono determinate facoltà, attualmente previste solo per i soggetti istituiti ai sensi della legislazione italiana, anche a quelli istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni; che sussiste una procedura d'infrazione avviata dalle Istituzioni comunitarie per violazione del principio di libera prestazione dei servizi, sancito dall'articolo 49 del TCE, della libertà di circolazione dei lavoratori dipendenti (articolo 39 TCE) e della libertà di stabilimento di quelli autonomi (articolo 43), nonché del principio di libera circolazione dei capitali, sancito dall'articolo 56 del TCE; che le disposizioni citate intendono ovviare alle obiezioni circa la compatibilità comunitaria;

          rilevato che l'articolo 26 modifica una serie di disposizioni relative all'immissione in consumo ed alla tassazione dei biocarburanti, al fine di adeguarle agli obiettivi stabiliti in sede comunitaria con la direttiva 2003/30/CE;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 12 dell'articolo 181 del disegno di legge finanziaria, riformulandolo come articolo a se stante, atteso che esso ha un oggetto non omogeneo rispetto al contenuto dell'articolo citato, che introduce una procedura di carattere generale attivabile dallo Stato in caso di inadempimento di obblighi comunitari e internazionali.

      La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'AC 1746-bis:

ART. 181.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.


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