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PDL 1800

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1800



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSONE

Norme in materia di ricercatori operanti in territorio italiano

Presentata il 10 ottobre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Alla ricerca spetta un ruolo fondamentale nello stimolare la crescita culturale di un Paese, nonché la sua competitività economica. Proprio per questo, negli accordi di Lisbona 2000 e di Nizza, in vigore dal 1o febbraio 2003, i Governi europei si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo di investire il 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nella ricerca entro il 2010 per raggiungere una economia basata sulla conoscenza. L'Italia attualmente investe nella ricerca l'1,07 per cento del PIL nazionale. Fondamentale e consequenziale è la raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori ed un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. Vi si prospetta l'esigenza di un miglioramento delle prospettive di carriera per i ricercatori.
      La condizione contrattuale, giuridica ed economica, del ricercatore costituisce uno dei punti fondamentali per attuare questo obiettivo e per arginare il lamentato fenomeno dei «cervelli in fuga», che ha assunto proporzioni allarmanti.
      Non va trascurato che nell'ambito del pubblico impiego la figura del ricercatore trova già una parziale e settoriale disciplina.
      Con la legge 15 luglio 2002, n. 145, é stato modificato l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, esclusivamente con riferimento agli enti pubblici di ricerca, l'inquadramento dei ricercatori nell'ambito dell'area della dirigenza statale.
      Questa soluzione non appare né sufficiente né congeniale all'auspicata modifica dello status del personale di ricerca. Sarebbe stata infatti auspicabile una soluzione intermedia ma più ampia, atta a definire la specificità della categoria nell'intero ambito del mondo del lavoro.
      Va in ogni caso considerato che, nell'ambito del lavoro pubblico, l'articolo 40
 

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del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che, per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi, e per gli archeologi, i bibliotecari, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, siano stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
      Detta norma, a tutt'oggi, non ha avuto alcuna attuazione nella contrattazione collettiva.
      La sopra citata norma non comporta alcun riconoscimento di qualifica dirigenziale, impone in maniera più semplice, ma sicuramente più efficace, l'esistenza di un apposito settore di contrattazione che consideri le specificità e le diverse istanze delle nuove tipologie del lavoro.
      Nell'intento di ampliare la platea dei destinatari a tutto il mondo della ricerca e dell'innovazione, la presente proposta di legge interessa, anche in maniera trasversale, il lavoro nelle pubbliche amministrazioni e quello nelle imprese, in un ambito generalizzato di professionalità medio-alte tipiche dell'area dei quadri e dei professionisti dipendenti, in modo da favorire per i ricercatori una mobilità trasversale, nazionale, europea ed extra europea.
      È, pertanto, importante rendere più facile la scelta professionale dei ricercatore onde evitare fughe all'estero.
      È necessario, quindi, individuarne e tutelarne la specificità, apprestare un adeguato status normativo, di rappresentatività e di trattamento contrattuale.
      È, inoltre, contestualmente necessario incentivare le imprese a credere in queste risorse e ad utilizzarle.
      L'intervento normativo si presenta quanto mai vasto e variegato. Da un lato si rende opportuna la definizione della figura del ricercatore. Essa non presenta requisiti di affinità con la categoria dei dirigenti, che presuppone una stratificazione rigida e gerarchica delle competenze. La figura del ricercatore é invece ben identificata nell'ambito delle nuove figure professionali che emergono nella società dei sapere come i quadri e i professionisti.
      Precisato l'ambito di riferimento, vanno identificati i connotati ulteriori del trattamento del ricercatore. Al fine di garantire un adeguato inquadramento economico e normativo, un ambito di rappresentatività nell'ambiente di lavoro, una valorizzazione di talune peculiarità, il rapporto del ricercatore dovrà essere caratterizzato da una elevata mobilità e da una continua necessità di formazione e di aggiornamento, nonché da autonomia, decisionale e di spesa, con particolare attenzione alla ricerca scientifica.
      D'altro canto, gli elementi che hanno inciso, con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sul mercato del lavoro e sulla flessibilità, possono trovare adattamento ed attenta e mirata applicazione e possono costituire un incentivo per le aziende.
      La misura che si propone assume, pertanto, la forma di un provvedimento basilare che dovrà trovare integrazione in una normativa di dettaglio. La proposta di legge, in particolare, introduce la definizione della categoria dei ricercatori e prevede l'istituzione di apposito albo.
      Disciplina quindi l'instaurazione del rapporto anche nelle sue tipologie peculiari e la rappresentatività a livello collettivo ed aziendale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. Ai sensi della presente legge, per ricercatore si intende la figura professionale dell'esperto il cui lavoro è finalizzato alla acquisizione di conoscenze, allo studio di processi e sistemi, alla ideazione di prodotti nonché alla gestione di progetti orientati a realizzare i medesimi obiettivi. Il personale di cui al primo periodo non è normalmente impegnato nell'ordinario ciclo produttivo o nell'ordinaria amministrazione.
      2. Il prestatore di lavoro cui è attribuita nelle aziende e negli enti o amministrazioni pubbliche la qualifica di ricercatore, in assenza di specifiche disposizioni di legge, è collocato nella categoria dei quadri, ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile e della legge 13 maggio 1985, n. 190, e successive modificazioni.
      3. È istituita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, la figura del ricercatore europeo.

Art. 2.
(Albo dei ricercatori).

      1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca l'albo nazionale dei ricercatori per il settore pubblico e privato. L'iscrizione all'albo avviene sulla base di requisiti curricolari definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. È istituita altresì, presso lo stesso Ministero, un'anagrafe informatica contenente i dati e le esperienze scientifiche e professionali dei ricercatori, collegata alla borsa continua nazionale del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

 

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Art. 3.
(Istituti specifici).

      1. Il contratto di lavoro del ricercatore prevede l'idoneità dei mezzi di ricerca messi a sua disposizione nonché la libertà e l'autonomia della ricerca scientifica.

Art. 4.
(Assenze per aggiornamento).

      1. Nel rapporto di lavoro del ricercatore sono previsti periodi di studio o di ricerca, anche in ambiti estranei all'azienda e nel territorio di un altro Stato. A tale fine la contrattazione individuale e collettiva di lavoro garantisce un periodo di aspettativa retribuita.
      2. I contratti individuali e collettivi di lavoro garantiscono le retribuzioni durante la partecipazione a congressi, soggiorni di studio, altre iniziative di aggiornamento culturale e professionale di interesse per l'attività svolta.
      3. Le assenze motivate dallo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 danno diritto alla conservazione del posto in tutti i tipi di contratto previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.
(Previdenza).

      1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinato l'assetto previdenziale ed assicurativo idoneo a favorire la mobilità della carriera del ricercatore anche all'estero e tale da agevolare forme di ricongiunzione e di continuità del rapporto assicurativo.

Art. 6.
(Titoli ed esperienze estere).

      1. Il riconoscimento dei titoli e delle esperienze di ricerca acquisite all'estero è

 

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disciplinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca in conformità alla normativa comunitaria e internazionale.

Art. 7.
(Ricercatori extracomunitari e permesso di ricerca).

      1. Il personale extracomunitario, che documenti il proprio impiego in attività di ricerca tecnico-scientifica può essere iscritto all'albo dei ricercatori di cui all'articolo 2 senza alcuna restrizione derivante dalla normativa vigente in materia di lavoro degli immigrati. Durante la permanenza nel territorio italiano il personale extracomunitario usufruisce di un permesso per la ricerca.

Art. 8.
(Contratti collettivi nelle pubbliche amministrazioni).

      1. Le organizzazioni sindacali dei quadri rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono ammesse alla contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni per la sezione contrattuale dei quadri-ricercatori.

Art. 9.
(Contratti collettivi nelle imprese).

      1. Nell'ambito delle imprese, per quanto attiene al diritto di informazione e consultazione e per l'elezione delle rappresentanze dei lavoratori, si tiene conto della composizione categoriale dell'impresa consentendo quote di rappresentatività anche alla categoria dei ricercatori. Nelle imprese con una significativa attività di ricerca possono essere costituiti, su iniziativa delle parti, appositi comitati aziendali per la ricerca e l'innovazione o organismi bilaterali cui partecipi il personale

 

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interessato all'attività di ricerca e di innovazione.

Art. 10.
(Distacco).

      1. La fattispecie di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si applica nei confronti del personale avente la qualifica di ricercatore per le attività inerenti la ricerca e l'innovazione. Può essere assunto un ricercatore in sostituzione del ricercatore distaccato e per la durata del distacco.

Art. 11.
(Orario di lavoro).

      1. Ai ricercatori è applicato il principio della ripartizione dell'orario di lavoro su dodici mesi.

Art. 12.
(Ricercatori di età superiore a quaranta anni).

      1. Sono previsti incentivi economici e previdenziali per le imprese e le pubbliche amministrazioni al fine di agevolare la mobilità e l'assunzione di ricercatori di età superiore a quarant'anni.


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