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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1838-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1838 e rilevato che:
reca un contenuto omogeneo, volto ad introdurre disposizioni di diritto processuale e sostanziale recanti misure idonee a contrastare l'illegale raccolta e detenzione di intercettazioni e informazioni nonché la loro indebita diffusione;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 3 - ove si introduce una nuova fattispecie penale per chi consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire la norma nel corpo del codice penale;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 5, che prevede che sia data esecuzione alla distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2, subito dopo che essa è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione in esame al fine di chiarire meglio la scansione temporale ivi stabilita.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 1838, approvato dal Senato,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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