Frontespizio Pareri

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1838-A

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1838-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 ottobre 2006 (v. stampato Senato n. 1013)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

e con il ministro della giustizia
(MASTELLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 ottobre 2006

(Relatore: GAMBESCIA)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) sul disegno di legge n. 1838.
La II Commissione permanente (Giustizia), in data 14 novembre 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato A.C. n. 1838.
 

Pag. 2


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1838 e rilevato che:

            reca un contenuto omogeneo, volto ad introdurre disposizioni di diritto processuale e sostanziale recanti misure idonee a contrastare l'illegale raccolta e detenzione di intercettazioni e informazioni nonché la loro indebita diffusione;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 3 - ove si introduce una nuova fattispecie penale per chi consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire la norma nel corpo del codice penale;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 5, che prevede che sia data esecuzione alla distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2, subito dopo che essa è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione in esame al fine di chiarire meglio la scansione temporale ivi stabilita.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 1838, approvato dal Senato,

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e

 

Pag. 3

penale» riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


Frontespizio Pareri
torna su