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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1923 |
a) promuovere un'appropriata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante, in modo coerente con i modelli organizzativi delle regioni;
b) assicurare la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità;
c) ridurre i fattori di rischio di malattia, pre e post-concezionali del nascituro attraverso appropriati interventi preventivi;
d) potenziare l'attività dei consultori familiari, con l'attivazione di programmi specifici per la salute pre-concezionale e riproduttiva, per la tutela della maternità e per la promozione dell'allattamento al seno;
e) promuovere la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie raccomandate, con particolare riferimento ai corsi di accompagnamento alla nascita, anche al fine dell'apprendimento e dell'uso delle modalità per il controllo del dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie locali e di tipo epidurale;
f) rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e della salute del neonato; favorire il parto fisiologico e promuovere le modalità per l'appropriatezza degli interventi, al fine di ridurre l'incidenza dei tagli cesarei e aumentare la prevalenza dell'allattamento al seno, secondo le raccomandazioni dell'OMS e dell'UNICEF;
g) promuovere un'assistenza ostetrica appropriata alla gravidanza a basso rischio, al parto fisiologico e al puerperio;
h) assicurare la qualità dell'assistenza ostetrica e pediatrico-neonatologica nel
i) contrastare le disequità territoriali e sociali di accesso ai servizi per la tutela materno-infantile anche per la popolazione immigrata, anche attraverso l'adozione del modello basato sull'offerta attiva, migliorando la fruibilità dei servizi da parte della popolazione più svantaggiata e prevedendo l'attuazione di programmi di assistenza socio-sanitaria e di mediazione culturale per le donne immigrate;
l) promuovere l'offerta attiva di informazione e di consulenza alle donne pre-gravidanza, alle gestanti e alle puerpere, anche mediante i corsi di accompagnamento alla nascita, stimolando l'impegno in tale senso dei servizi consultoriali e ospedalieri, anche al fine di una consapevole scelta del tipo di assistenza, del luogo e delle modalità del parto;
m) promuovere l'informazione, l'assistenza e la consulenza alle donne e alle famiglie per interventi efficaci nell'ambito del puerperio e della salute psico-fisica relazionale al post-partum;
n) promuovere la continuità assistenziale per tutta la durata della gravidanza, nel periodo della nascita e dopo la nascita, garantendo l'integrazione tra territorio e strutture ospedaliere.
Per meglio perseguire in concreto tali finalità, l'articolo 2 prevede, al comma 1, una specifica rimodulazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali a favore della gestante, della partoriente e del neonato, con le consolidate procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in tale senso individuando alcune specifiche priorità, quali, in particolare:
a) l'aggiornamento e la verifica delle prestazioni inerenti all'assistenza preventiva per la salute preconcezionale e in gravidanza;
b) il controllo e la gestione del dolore nel travaglio-parto, nel quadro di una maggiore e migliore umanizzazione dell'evento nascita, anche attraverso il ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale, in condizioni di appropriatezza e nell'ambito dei modelli organizzativi locali;
c) l'allattamento materno precoce e il rooming-in;
d) la dimissione precoce ed appropriata della partoriente e del neonato nell'ambito di percorsi assistenziali specifici, che comprendano risposte multidisciplinari, rivolte sia alla madre sia al bambino, nell'ambito dell'integrazione ospedale-territorio;
e) la garanzia di un'adeguata rete di emergenza per il neonato e per la gestante favorendo, ove possibile, il trasferimento preventivo della gestante presso un centro appropriato.
Al comma 2 dello stesso articolo, peraltro, si prevede che, per garantire la copertura dei maggiori oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1, con le stesse procedure ivi previste, per converso, siano contestualmente rimodulati i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali diverse da quelle considerate nel medesimo comma 1.
L'articolo 3, infine, prevede in particolare una specifica intesa con le regioni, in coerenza con il Piano sanitario nazionale 2006-2008, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, da stipulare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, espressamente diretta a promuovere in modo concertato le attività volte a realizzare le finalità della legge; e, coerentemente, si demanda alla medesima intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di definire in modo condiviso l'entità delle risorse poste nella disponibilità del Servizio sanitario nazionale e vincolate
L'articolo 1 del disegno di legge indica le finalità generali da realizzare attraverso gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3.
La valutazione del suo impatto economico, quindi, viene effettuata con riferimento ai suddetti articoli 2 e 3.
L'articolo 2 definisce le linee prioritarie per la prevista rimodulazione dei livelli essenziali di assistenza. Fermo restando che una puntuale quantificazione dei maggiori o minori oneri conseguenti all'approvazione del disegno di legge e quindi una valutazione dell'eventuale necessità di operare una corrispondente rideterminazione compensativa di altre linee prestazionali attualmente previste dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 potrà essere fatta in sede di definizione del provvedimento di modifica dello stesso decreto presidenziale, si osserva quanto segue:
comma 1, lettera a): l'assistenza preventiva per la salute preconcezionale è già oggi garantita attraverso l'esecuzione in regime di gratuità delle prestazioni diagnostiche e specialistiche «necessarie per accertare eventuali difetti genetici se l'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto» (decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998);
comma 1, lettera b): la maggiore diffusione delle tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale renderà necessari interventi, quali l'aumento dell'impegno degli anestesisti, ma anche una concentrazione dei luoghi di parto e la diminuzione dei tempi di degenza delle partorienti e dei neonati, con conseguente riduzione della spesa ospedaliera;
comma 1, lettera d): la dimissione precoce e appropriata della partoriente e del neonato nell'ambito di percorsi assistenziali specifici, comprensivi per entrambi di risposte multidisciplinari, nell'ambito di una diversa integrazione ospedale-territorio implicherà necessariamente una significativa riduzione della spesa ospedaliera;
comma 1, lettera e): l'attivazione del trasporto neonatale di emergenza costituisce un obiettivo già individuato dagli atti di programmazione nazionale e un'attività già inclusa nei livelli essenziali di assistenza; tale previsione, quindi, di fatto si traduce in un richiamo di carattere sollecitativo alle regioni per la realizzazione di un intervento cui sono state destinate risorse fin dagli anni '80.
Sulla base di quanto sopra osservato, l'impatto economico degli interventi indicati dall'articolo 2 appare contenuto e da attribuire
1. numero dei parti cesarei eseguibili con modalità naturali: 25.223;
2. riduzione della spesa associata: euro 22.476.376;
3. numero complessivo dei parti naturali: 366.829;
4. numero dei parti naturali, pari a circa il 25 per cento del totale, eseguibili con analgesia epidurale: 91.207;
5. spesa per parti naturali con analgesia epidurale (tariffa parto cesareo): euro 216.400.960;
6. incremento di spesa per l'applicazione della tariffa per parto cesareo ai parti con analgesia epidurale: euro 79.806.503;
7. incremento effettivo di spesa (pari alla differenza tra l'ammontare della voce di cui al punto 6 e la voce di cui al punto 2): euro 57.330.128.
Ipotizzando che anche la realizzazione di altri interventi previsti dall'articolo 2 possa indurre un incremento della spesa, si stima che l'importo complessivo della manovra sui livelli essenziali di assistenza sia quantificabile in 100 milioni di euro.
L'articolo 3, comma 2, precisa che per la realizzazione degli interventi indicati dalla legge, con la stessa intesa prevista al comma 1, saranno le regioni a definire, nell'ambito dell'1,3 per cento delle risorse complessive disponibili per il Servizio sanitario nazionale e vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, l'entità della quota da destinare alle finalità della legge tenuto conto degli interventi già attivati con le stesse risorse.
Relativamente all'anno 2006, tale quota complessiva ammonta a 1.254 milioni di euro e, di questi, risultano già impegnati, per precedenti intese con le regioni, 440 milioni di euro, così suddivisi:
240 milioni, per il Piano nazionale della prevenzione;
50 milioni, per il Piano nazionale di aggiornamento;
150 milioni, per il Piano di contenimento dei tempi di attesa.
Restano disponibili, quindi, 840 milioni di euro, che garantiscono adeguata «capienza» per l'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento, soprattutto se si considera la riduzione della spesa conseguente agli interventi strutturali sui «punti nascita».
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) promuovere un'appropriata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante in coerenza con i modelli organizzativi delle regioni;
b) assicurare la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità;
c) ridurre i fattori di rischio di malattia pre e post-concezionali del nascituro attraverso specifici interventi preventivi;
d) potenziare l'attività dei consultori familiari con l'attivazione di programmi specifici per la salute preconcezionale e riproduttiva, per la tutela della maternità e per la promozione dell'allattamento al seno;
e) promuovere la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie raccomandate, con particolare riferimento ai corsi di accompagnamento alla nascita, anche al fine dell'apprendimento e dell'uso delle modalità, farmacologiche e non, per il controllo del dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie locali e di tipo epidurale;
f) favorire il parto fisiologico e promuovere le modalità per l'appropriatezza degli interventi, al fine di ridurre la percentuale dei tagli cesarei e aumentare la prevalenza dell'allattamento al seno, secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);
g) rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute materna e della salute del neonato;
h) promuovere un'assistenza ostetrica appropriata alla gravidanza a basso rischio, al parto fisiologico e al puerperio;
i) assicurare la qualità dell'assistenza ostetrica e pediatrico-neonatologica nel periodo perinatale da valutare con indicatori adeguati sull'impiego e sui risultati delle pratiche raccomandate sulla base delle prove scientifiche;
l) contrastare le disequità territoriali e sociali nell'accesso ai servizi per la tutela materno-infantile, anche mediante l'adozione del modello operativo basato sull'offerta attiva e migliorando la fruibilità dei servizi da parte della popolazione più svantaggiata nonché prevedendo l'attuazione di programmi di assistenza socio-sanitaria e di mediazione culturale per le donne immigrate, favorendone l'integrazione;
m) promuovere l'informazione e la consulenza alle donne che decidono di avere una gravidanza e alle gestanti, anche mediante i corsi di accompagnamento alla nascita e stimolando l'impegno in tale senso dei servizi territoriali e ospedalieri, anche al fine di una consapevole scelta del tipo di assistenza, del luogo e delle modalità del parto;
n) promuovere l'informazione, l'assistenza e la consulenza alle donne e alle famiglie per gli interventi efficaci nell'ambito del puerperio e della salute psico-fisica relazionale nel post-partum;
o) promuovere la continuità assistenziale per tutta la durata della gravidanza, nel periodo della nascita e dopo la nascita, garantendo l'integrazione tra territorio e strutture ospedaliere.
1. Con le procedure previste dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002,
a) l'aggiornamento e la verifica delle prestazioni previste per l'assistenza preventiva per la salute preconcezionale e in gravidanza;
b) nel quadro di una maggiore e migliore umanizzazione dell'evento nascita, il controllo e la gestione del dolore nel travaglio-parto, anche mediante ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale, in condizioni di appropriatezza e nell'ambito dei modelli organizzativi locali;
c) l'allattamento materno precoce e il rooming-in;
d) la dimissione precoce e appropriata della partoriente e del neonato nell'ambito di percorsi assistenziali specifici che comprendano risposte multidisciplinari, rivolte sia alla madre che al bambino nell'ambito dell'integrazione ospedale-territorio;
e) la garanzia di un'adeguata rete di emergenza per il neonato e per la gestante, favorendo, ove possibile, il preventivo trasferimento della gestante presso un centro appropriato.
2. Con le medesime procedure indicate al comma 1 sono contestualmente rimodulati i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali diverse da quelle di cui al medesimo comma 1, al fine di garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti da quanto disposto al comma 1 stesso.
1. Su proposta del Ministro della salute, il Governo e le regioni, in coerenza con il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
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