Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1882

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1882



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GRILLINI, BALDUCCI, LENZI

Introduzione dell'azione giudiziaria collettiva

Presentata il 6 novembre 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende introdurre nel nostro ordinamento un nuovo istituto processuale per consentire una tutela efficace ed effettiva dei diritti di tutti i cittadini ogni qualvolta siano vittime di illeciti multioffensivi. Tale obiettivo è perseguito attraverso lo strumento dell'azione collettiva risarcitoria, istituto ben conosciuto in altri ordinamenti, chiamato con terminologia inglese class action, del quale nel nostro Paese si sente una concreta necessità.
      Al vaglio di questa Camera sono sottoposte già altre proposte di legge che prevedono l'introduzione del medesimo strumento processuale, ma alcune contengono differenze significative a cui sono sottese metodologie di approccio diverse nella ricerca di soluzioni all'urgente problema. Va detto che tra le migliori proposte di legge presentate vi è quella dei deputati Poretti e Capezzone (atto Camera n. 1443), elaborata in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), nonché quella del deputato Pedica (atto Camera n. 1834) - alle quali si rifà la presente proposta, introducendo peraltro alcuni elementi ritenuti migliorativi. Le principali modifiche che si propongono sono ispirate dall'esigenza di rendere la proposta di legge più coerente e organica sul piano della politica legislativa e del coordinamento con il nostro complessivo sistema giuridico-normativo.
      A tale fine si è previsto di indicare gli illeciti che l'azione risarcitoria collettiva intende perseguire come illeciti «multioffensivi», anziché «plurioffensivi», in quanto la plurioffensività è un concetto giuridico-penalistico ben circoscritto, il quale fa riferimento al reato che lede una pluralità di beni giuridici, piuttosto che i diritti di una molteplicità di soggetti. Pertanto, onde evitare facili confusioni o sovrapposizioni concettuali, si è preferito
 

Pag. 2

qualificare come «multioffensivo» l'illecito che lede più soggetti.
      Allo stesso modo si è voluto chiarire, all'articolo 6, che la competenza sull'azione collettiva è del tribunale presso il quale viene proposta la prima istanza di azione collettiva, nei casi in cui più tribunali risultino competenti per territorio.
      Dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica, essendo previste misure che non comportano nuove o maggiori attività amministrative né richiedono l'istituzione di nuovi organi o competenze e non essendo previsti né incentivi di alcun tipo né misure fiscali.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge introduce nell'ordinamento giuridico italiano lo strumento processuale dell'azione collettiva al fine di tutelare i diritti dei cittadini vittime di illeciti multioffensivi e disincentivare la progettazione e il compimento degli stessi illeciti.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) «azione collettiva»: l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali o extracontrattuali e alla condanna al risarcimento del danno o alla restituzione di somme di denaro a una pluralità di soggetti;

          b) «classe»: l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe decretata dal giudice e iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;

          c) «promotore della classe»: il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal giudice in rappresentanza della classe;

          d) «curatore amministrativo»: il consulente nominato dal tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto a seguito dell'azione collettiva;

          e) «illecito multioffensivo»: l'atto o il fatto illecito, l'omissione, l'inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole

 

Pag. 4

di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è multioffensivo quando il medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento lede contemporaneamente diritti o interessi di una pluralità di soggetti ovvero è ripetuto, con modalità simili, nei confronti di una pluralità di soggetti.

Art. 3.
(Legittimazione ad agire).

      1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere al tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti multioffensivi commessi da soggetti pubblici o privati.
      2. I comitati e le associazioni che tutelano gli interessi della classe sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
      3. Ciascun potenziale componente della classe che non intende partecipare all'azione collettiva può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti. La pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza, ai fini dell'articolo 39 del codice di procedura civile, per i soggetti che non hanno, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.

Art. 4.
(Istanza di ammissione).

      1. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere, oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 163 del codice di procedura civile:

          a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

 

Pag. 5

          b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del promotore della classe che si candida; il nome, il cognome e la residenza, ovvero il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della classe o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

          c) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

          d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto e in diritto;

          e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro complessivamente quantificata, con l'indicazione dei criteri per la sua ripartibilità in capo ai singoli partecipanti;

          f) oltre a quanto previsto all'articolo 163 del codice di procedura civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;

          g) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede poter essere rappresentati dal promotore della classe indicato alla lettera b); tale elenco deve contenere il nome, il cognome, la residenza, il luogo, la data di nascita e il danno documentabile;

          h) per ciascun soggetto nominativamente indicato nell'elenco di cui alla lettera g), un'apposita domanda con la documentazione comprovante il danno lamentato.

      2. L'istanza, sottoscritta ai sensi dell'articolo 125 del codice di procedura civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale la notifica alle parti convenute ai sensi degli articoli 137 e seguenti del

 

Pag. 6

medesimo codice di procedura civile. Entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria insieme alla relativa documentazione e alla richiesta di iscrizione a ruolo; la stessa si intende proposta il giorno del deposito per la notifica.
      3. L'istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al comma 1, lettera g), o comunque identificabili sulla base dei criteri indicati nell'istanza stessa.
      4. Un estratto dell'istanza introduttiva, contenente la sommaria indicazione degli elementi di fatto e di diritto, l'indicazione delle domande, del tribunale davanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro cinque giorni dall'avvenuta notifica ai convenuti, nella Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione avviene a cura del procedente ma a spese dello Stato.

Art. 5.
(Opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva).

      1. Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la cancelleria del tribunale, entro due mesi dalla notifica di cui all'articolo 4, comma 2, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva, prendendo posizione, in particolare, sui requisiti per l'ammissibilità della stessa.

Art. 6.
(Istanze concorrenti).

      1. Avuta notizia dell'avvenuto deposito di un'istanza di azione collettiva, ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo tribunale, una istanza contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 4, al fine di supportare la

 

Pag. 7

prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, sono valutate, ai fini della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in cancelleria entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'estratto di cui all'articolo 4, comma 4.
      2. Nel caso in cui per la stessa azione collettiva siano depositate più istanze presso tribunali diversi, la competenza è del tribunale presso il quale è stata proposta la prima istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
      3. Entro tre mesi dal deposito della prima istanza di azione collettiva, chiunque vi abbia interesse può depositare una memoria integrativa, con particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.
      4. Il giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al comma 3 e della qualità delle argomentazioni sostenute.

Art. 7.
(Decreto sull'ammissibilità dell'azione collettiva).

      1. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il giudice valuta:

          a) la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo;

          b) la meritevolezza dell'azione anche in relazione alla sussistenza di un interesse diffuso;

          c) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe, a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale.

 

Pag. 8

      2. In caso di ammissione dell'azione collettiva il giudice nomina il promotore della classe, il curatore amministrativo e ammette il promotore della classe e la classe medesima al gratuito patrocinio nei limiti di cui all'articolo 15.
      3. Decorsi tre mesi dal deposito della prima istanza di azione collettiva contro il medesimo convenuto, il cancelliere, nei dieci giorni successivi, forma il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il medesimo convenuto.
      4. Il presidente del tribunale, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo di cui al comma 3, designa il giudice relatore. Questi, entro due mesi dalla designazione, presenta al collegio le proprie osservazioni; entro cinque giorni dalla presentazione, il tribunale in composizione collegiale emette e deposita in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva e nomina il promotore della classe. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile.
      5. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il decreto deve contenere:

          a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione collettiva; nel caso di una pluralità di istanze, il giudice motiva la scelta indicando i criteri utilizzati;

          b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco, attraverso l'esame della documentazione, i soggetti che vi appartengono e i soggetti che devono essere esclusi, precisando i requisiti di appartenenza, oggettivi e soggettivi, e la documentazione atta ad attestarne il possesso, che deve altresì essere prodotta anche al curatore amministrativo;

          c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;

          d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di citazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni;

          e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

 

Pag. 9

      6. Il decreto è comunicato al convenuto e a tutti i candidati promotori della classe presso i rispettivi difensori.

Art. 8.
(Curatore amministrativo).

      1. Il curatore amministrativo nominato dal giudice in base ai criteri previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, deve:

          a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla classe;

          b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della classe, la votazione della stessa;

          c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

      2. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe davanti all'autorità giudiziaria.
      3. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.
      4. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.
      5. Il curatore amministrativo organizza e svolge i suoi compiti con le modalità previste per le procedure concorsuali, per quanto compatibili.

Art. 9.
(Elenco dei partecipanti all'azione collettiva).

      1. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla classe

 

Pag. 10

in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui all'articolo 7.
      2. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono presentare un'apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità stabilite dallo stesso.
      3. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui all'articolo 7.
      4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, è possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco dei partecipanti all'azione collettiva.

Art. 10.
(Svolgimento del processo).

      1. Il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni.
      2. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore della classe può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.

Art. 11.
(Transazioni in corso di causa).

      1. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione indetta dal curatore amministrativo dell'azione collettiva.
      2. Le parti informano il giudice e il curatore amministrativo dell'accordo raggiunto ai sensi del comma 1.
      3. Il curatore amministrativo, nel caso in cui abbia istanze di partecipazione alla

 

Pag. 11

classe pendenti, le analizza prima di indire la votazione.
      4. Il curatore amministrativo fornisce a tutti i partecipanti alla classe una comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le modalità per esprimere il proprio voto.
      5. La prima votazione è valida solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario è indetta una seconda votazione priva di soglia di partecipazione minima.
      6. In caso di accordo transattivo, nessuna spesa può essere addebitata al gratuito patrocino. Tutte le spese del procedimento devono essere oggetto di accordo tra le parti.
      7. Una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, il curatore sottopone l'accordo medesimo al giudice il quale, previa verifica della sua meritevolezza, lo approva definitivamente e lo trasmette al collegio che emette sentenza nei termini stabiliti dall'accordo stesso.

Art. 12.
(Danno punitivo).

      1. Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti multioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti multioffensivi accertati.

Art. 13.
(Pubblicità ingannevole).

      1. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di

 

Pag. 12

tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo hanno sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.

Art. 14.
(Esecuzione della sentenza e riparto del risarcimento).

      1. La sentenza è emessa dal tribunale in composizione collegiale. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
      2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di cui all'articolo 9, comma 2.
      3. Decorso il termine di cui al comma 2, il curatore amministrativo, entro un mese, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro un mese dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.
      4. A seguito della relazione di cui al comma 3, il giudice relatore emette, nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti, dell'eventuale danno punitivo di cui all'articolo 12

 

Pag. 13

e delle spese per il curatore amministrativo.
      5. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione del decreto di cui al comma 4; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche.
      6. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al comma 4, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione di quanto dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
      7. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.

Art. 15.
(Spese per l'azione collettiva).

      1. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquida, in ogni caso, a carico del gratuito patrocinio:

          a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;

          b) la parcella del curatore amministrativo;

          c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto.

      2. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe calcolate in base al disposto dell'articolo 16, comma 2.

 

Pag. 14

Art. 16.
(Divieti per gli avvocati e parcella dei difensori).

      1. È fatto divieto agli avvocati di organizzare azioni collettive risarcitorie in qualsiasi forma, anche indirettamente o per interposta persona.
      2. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.    

    


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su