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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1952 |
alle lettere a) e b), la definizione dei termini entro i quali i fondi pensione devono procedere ai necessari adeguamenti previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, affinché possano raccogliere
alla lettera c), alcune importanti norme procedurali garantiscono, anche in presenza dell'anticipo dell'esecutività della riforma, un ordinato processo di avvio. Pertanto:
alla forma pensionistica complementare che ha provveduto agli adeguamenti richiesti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, è consentito, previa comunicazione alla COVIP, ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR;
l'autorizzazione o approvazione dei predetti adeguamenti è rilasciata da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso, entro il 30 giugno 2007;
l'effettivo afflusso verso i fondi pensione del TFR e dei contributi relativi alle nuovi adesioni alla previdenza complementare avviene a decorrere dal 1 luglio 2007, anche in riferimento alle adesioni avvenute tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2007;
ad ulteriore tutela del nuovo aderente, qualora la COVIP riscontrasse elementi che impediscano il rilascio delle prescritte approvazioni o autorizzazioni entro il 30 giugno 2007, all'aderente medesimo è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni.
Da ultimo, all'articolo 2, al fine di semplificare gli adempimenti e l'operato della COVIP, ne viene confermata l'attuale denominazione di «Commissione di vigilanza sui fondi pensione», evitando, con la prossima entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005, il mutamento del nome in «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari».
Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri per la finanza pubblica in quanto incide meramente su attività procedurali che riguardano i fondi pensione.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti dl assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.
1. È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006(*).
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere il tempestivo adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tenuto conto dell'anticipata entrata in vigore della predetta disciplina al 1o gennaio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «Entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2006 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), ed entro il 31 marzo 2007 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alla lettera b), n. 1)»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle
1. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 novembre 2006.
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Mastella.
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