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PDL 1952

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1952



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro del lavoro e della previdenza sociale
(DAMIANO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare

Presentato il 15 novembre 2006


      

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Onorevoli Deputati! - Alla fine dello scorso anno è stata approvata, con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la nuova disciplina della previdenza complementare; tale decreto prevede l'entrata in vigore di questa riforma al 1 gennaio 2008.
      Tuttavia, in considerazione della necessità di corrispondere con immediatezza all'eventualità, descritta nel disegno di legge finanziaria per il 2007, di un anticipo dell'entrata in vigore del sistema a partire dal 1 gennaio 2007, è urgente l'emanazione di norme procedurali atte a far sviluppare in modo coerente il cosiddetto «secondo pilastro» previdenziale fin dall'inizio del prossimo anno. Senza l'emanazione delle predette norme procedurali sarebbe impossibile garantire un livello di funzionalità adeguata al complesso dei meccanismi di cui si compone il sistema della previdenza complementare.
      L'intervento è contenuto nell'articolo 1, che contiene le necessarie modifiche da apportare all'articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie) del citato decreto legislativo n. 252 del 2005. In particolare, al comma 1, sono disposti:

          alle lettere a) e b), la definizione dei termini entro i quali i fondi pensione devono procedere ai necessari adeguamenti previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, affinché possano raccogliere

 

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nuove adesioni a far tempo dal 1 gennaio 2007. Entro il 31 dicembre 2006, pertanto, tutti i fondi pensione devono aggiornare i propri statuti e regolamenti, mentre le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono prevedere la costituzione del patrimonio autonomo e separato entro il 31 marzo 2007, e applicheranno le disposizioni in materia di responsabile del fondo a decorrere dal 1o luglio 2007. Per i fondi pensione aperti, la data del 1 luglio vale sia per l'applicazione delle norme in materia di responsabile del fondo sia per quelle concernenti l'organismo di sorveglianza;

          alla lettera c), alcune importanti norme procedurali garantiscono, anche in presenza dell'anticipo dell'esecutività della riforma, un ordinato processo di avvio. Pertanto:

              alla forma pensionistica complementare che ha provveduto agli adeguamenti richiesti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, è consentito, previa comunicazione alla COVIP, ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR;

              l'autorizzazione o approvazione dei predetti adeguamenti è rilasciata da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso, entro il 30 giugno 2007;

              l'effettivo afflusso verso i fondi pensione del TFR e dei contributi relativi alle nuovi adesioni alla previdenza complementare avviene a decorrere dal 1 luglio 2007, anche in riferimento alle adesioni avvenute tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2007;

              ad ulteriore tutela del nuovo aderente, qualora la COVIP riscontrasse elementi che impediscano il rilascio delle prescritte approvazioni o autorizzazioni entro il 30 giugno 2007, all'aderente medesimo è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni.

      Da ultimo, all'articolo 2, al fine di semplificare gli adempimenti e l'operato della COVIP, ne viene confermata l'attuale denominazione di «Commissione di vigilanza sui fondi pensione», evitando, con la prossima entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005, il mutamento del nome in «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari».
      Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri per la finanza pubblica in quanto incide meramente su attività procedurali che riguardano i fondi pensione.

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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

      Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni).
(Omissis).

        3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

            a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

            b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

            c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;

            d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

            e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(Omissis).

Art. 23. (Entrata in vigore e norme transitorie).
(Omissis).

        3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:

            a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

 

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            b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti dl assicurazione sulla vita, provvedono:

                1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

                2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

        4. A decorrere dal 1o gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

(Omissis).

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006(*).

Disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere il tempestivo adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tenuto conto dell'anticipata entrata in vigore della predetta disciplina al 1o gennaio 2007;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

        1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 3, le parole: «Entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2006 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), ed entro il 31 marzo 2007 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alla lettera b), n. 1)»;

              b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007.»;

              c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle


        (*) Si veda, altresì, il Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2006.
 

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lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1o luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.».

Articolo 2.
(Disposizioni concernenti la COVIP).

      1. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione».

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 13 novembre 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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