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PDL N. 1432

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1432



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DOZZO

Disposizioni per il risarcimento del danno subìto dai produttori di latte a seguito di accertate inadempienze dello Stato italiano nell'applicazione del regime comunitario delle quote latte

Presentata il 20 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento comunitario stabilisce in modo inequivocabile che gli Stati membri hanno l'obbligo di risarcire i loro cittadini, qualora questi si trovino a subire i danni determinati da violazioni del diritto comunitario imputabili agli Stati medesimi. Per quanto riguarda l'applicazione del regime comunitario delle quote latte, la sesta sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 25 marzo 2004, emessa in relazione ai procedimenti riuniti C-231/00, C-303/00 e C-451/00, ha riconosciuto le inadempienze dello Stato italiano e ha indicato ai produttori ricorrenti la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni che ritengono di avere subìto a seguito di tali inadempienze.
      La presente proposta di legge si pone la finalità di consentire l'attuazione della succitata sentenza della Corte di giustizia e di estenderne gli effetti a tutti gli altri produttori che si trovano in situazioni analoghe a quella dei ricorrenti nei procedimenti di cui sopra, ossia a tutti coloro che, certi delle inadempienze dello Stato in materia di quote latte, non hanno rinunciato, in nessuna sede o circostanza, alle opposizioni ai provvedimenti di pagamento emessi a loro carico, né hanno aderito alla rateizzazione di quanto imputato a titolo di prelievo supplementare, dal 1995-1996 in avanti.
      Considerato che, anche a seguito delle suddette inadempienze, il settore lattiero caseario italiano è gravato dall'onere insostenibile di un prelievo supplementare pregresso di 1,6 miliardi di euro, che ne compromette seriamente le prospettive future, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti aventi diritto
al risarcimento del danno).

      1. A seguito di inadempimenti da parte dello Stato italiano nell'applicazione della disciplina comunitaria delle quote latte, che siano riconosciuti come tali da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, emesse in data anteriore al 31 marzo 2006, i produttori di latte elencati come ricorrenti nelle relative cause, nonché tutti i produttori che, nelle diverse sedi giurisdizionali, hanno presentato istanza di opposizione ai procedimenti di pagamento del prelievo supplementare, hanno facoltà, previa richiesta all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di ottenere il risarcimento del danno subìto in una o più campagne di commercializzazione comprese tra gli anni 1995-1996 e 2005-2006.
      2. La possibilità di accedere al risarcimento di cui al comma 1 è preclusa ai produttori che, in qualsiasi sede o circostanza, abbiano rinunciato alla opposizione avverso i provvedimenti di pagamento del prelievo supplementare relativi ad una o più campagne e ai produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui all'articolo 10, commi da 34 a 40, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Procedura per la richiesta di risarcimento).

      1. I produttori di cui all'articolo 1 hanno facoltà, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di presentare all'AGEA la richiesta di risarcimento

 

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del danno subìto in uno o più periodi compresi tra gli anni 1995-1996 e 2005-2006, a seguito della non corretta applicazione del regime comunitario delle quote latte da parte dello Stato italiano.
      2. Alla richiesta di cui al comma 1, trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è allegata una perizia del danno subìto e una dichiarazione in cui, sotto la propria responsabilità, il richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1. In assenza di comunicazioni da parte dell'AGEA, trascorsi due mesi dal ricevimento della richiesta, la stessa è da considerare accolta.
      3. Ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento sono considerati i danni diretti, incluse le spese legali e amministrative sostenute per le opposizioni nei giudizi di ogni ordine e grado e per la perizia di cui al comma 2, e i danni indiretti subìti dal produttore.
      4. In caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, l'entità del risarcimento non può essere superiore all'importo di quanto complessivamente imputato a titolo di prelievo supplementare. Il risarcimento, salvo diversa indicazione da parte del richiedente, è compensato con il prelievo totale imputato allo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono posti a carico del bilancio di funzionamento dell'AGEA, senza ulteriori o nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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