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PDL 1697

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1697



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROSSI GASPARRINI, BALDUCCI, BELLANOVA, DATO, INTRIERI, LION, LEOLUCA ORLANDO, SCHIRRU, WIDMANN, ZANELLA

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione

Presentata il 26 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli infortuni domestici risultano essere una realtà drammatica in Italia. Causano morti, fratture invalidanti, menomazioni gravi. Provocano costi ospedalieri, costi per cure e terapie, perdita di giornate lavorative e comunque sofferenze e diminuzione della qualità della vita.
      Pertanto, e indispensabile un sempre più preciso intervento legislativo.
      Nel 2000 è entrata in vigore la legge 3 dicembre 1999, n. 493, che ha introdotto un preciso percorso legislativo in riferimento alla sicurezza delle abitazioni a favore di tutti i cittadini (capo I e capo II).
      La stessa legge introduce altresì l'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le persone che prestano in via esclusiva e non retribuita la loro attività all'interno della famiglia.
      L'introduzione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha in parte reso complessa l'applicazione della definizione delle linee guida (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 493 del 1999), e l'attuazione di campagne informative volte alla prevenzione degli incidenti domestici; inoltre, non risulta essere ancora perfezionata la raccolta di dati certi sul fenomeno e sulla sua reale dimensione.
      Contemporaneamente l'applicazione della stessa legge n. 493 del 1999, nella
 

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parte riferita all'assicurazione obbligatoria, ha posto in evidenza problematiche e limiti che solo la sua attuazione in questi anni ha permesso di verificare.
      Si rendono pertanto necessarie alcune modifiche migliorative alla disciplina vigente.
      L'articolo 1 ribadisce la necessità, come già previsto nell'articolo 2, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni in ambienti di civile abitazione per il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni in materia.
      L'articolo 2 in primo luogo introduce un vincolo per le regioni e le province autonome rispetto all'attivazione di programmi formativi e informativi. La modifica è opportuna in quanto la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, all'articolo 117, attribuisce alla legislazione concorrente sia la tutela della salute che la tutela e la sicurezza del lavoro.
      Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 5 della legge n,  493 del 1999 introduce - nella parte della relazione sullo stato sanitario del Paese, che il Ministro della salute è tenuto a presentare al Parlamento, riferita alle attività di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione - la valutazione dell'entità e della qualità delle iniziative informative e formative assunte dalle singole regioni, garantendo un quadro più completo al legislatore anche in previsione di iniziative legislative correttive della normativa in essere.
      L'articolo 3, modificando il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, apporta elementi di coordinamento con le modifiche all'articolo 10 della predetta legge, con riferimento alla disciplina del Fondo autonomo speciale, relativamente alle funzioni cui è preposto il comitato amministratore.
      Con la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 7 e dell'articolo 10 s'intende superare definitivamente l'interpretazione di parte sinora data alla previsione legislativa sulla gestione del Fondo, riconoscendo al comitato tale funzione e all'INAIL, come struttura, la gestione operativa delle funzioni meramente amministrative.
      La modifica del comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, che innalza da 65 anni a 70 anni l'assicurabilita contro gli infortuni domestici, risponde ad un'esigenza di tutela di persone attive in ambito domestico e per questo esposte al pericolo d'infortunio.
      La modifica al comma 4 dell'articolo 7 deriva dalla richiesta ripetutamente ed ufficialmente avanzata dalle associazioni di categoria, e in particolare da «Donneuropee Federcasalinghe», che si sono rese interpreti della volontà popolare di abbassare la percentuale d'invalidità fissata al 33 per cento, ritenendola eccessiva e penalizzante. Infatti troppi incidenti domestici producono comunque un'inabilità che comporta l'impossibilità allo svolgimento di determinati lavori, spese, necessità di assistenza e di cure. In questi casi, che rimangono comunque al di sotto della soglia del 33 per cento, le persone infortunate si sentono tradite dallo spirito della legge che copre i grandi rischi tralasciando quelli di medio-alta entità.
      L'articolo 4, mediante la modifica del comma 2 dell'articolo 8 dispone l'innalzamento del tetto di gratuità. Non è più attuale, dopo l'introduzione dell'euro e l'aumento generalizzato dei prezzi, prevedere un limite così basso (circa 4.684 euro come reddito personale e circa 9.296 euro come reddito familiare) che sta molto al di sotto della soglia di povertà.
      L'articolo 5 estende all'assicurazione contro gli infortuni domestici la normativa che disciplina il danno biologico.
      L'articolo 6, introducendo una modifica sostanziale al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, è volto a meglio specificare le principali funzioni in materia di gestione del Fondo attribuite al comitato.
      L'introduzione dell'articolo 10-bis nella legge n. 493 del 1999, disposta dall'articolo 7, inserisce nella legislazione nazionale quanto già previsto nella legge regionale
 

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della Toscana 4 febbraio 2005, n. 24 (Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti domestici), circa il ruolo del comitato regionale di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, così come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), nell'ambito della promozione della salute e della sicurezza negli ambienti domestici. Un ruolo che dovrà essere di collaborazione attiva nell'ambito delle attività informative e formative, a cominciare dalla redazione e attuazione dei programmi regionali di settore come introdotti nel nuovo testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 493.
      L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento, l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni stesse e indicando espressamente le disposizioni abrogate.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni.

Art. 2.
(Attività di informazione e di educazione).

      1. All'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, di seguito denominata «legge n. 493 del 1999», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee

 

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guida definite ai sensi del comma 1, elaborano programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione»;

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro della salute una relazione sulle attività realizzate ai sensi del comma 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della relazione di cui al comma 3».

Art. 3.
(Assicurazione obbligatoria).

      1. All'articolo 7 della legge n. 463 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL mediante il comitato di cui all'articolo 10 e mediante le proprie strutture organizzative»;

          b) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;

          c) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 22 per cento».

Art. 4.
(Premi assicurativi).

      1. All'articolo 8 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui

 

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all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

          a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;

          c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o mediante i sistemi previsti dal comitato amministratore di cui all'articolo 10 o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione».

Art. 5.
(Prestazioni).

      1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 493 del 1999, dopo le parole: «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e alle tabelle previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni».

Art. 6.
(Fondo autonomo speciale).

      1. All'articolo 10 della legge n. 493 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

      «3. Il Fondo è gestito dal comitato amministratore.

      3-bis. Il comitato amministratore, oltre ad esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti:

          a) assolve ad ogni compito che sia ad esso demandato dalle leggi o dai regolamenti;

 

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          b) avanza proposte in merito all'estensione e al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;

          c) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

          d) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento»;

          b) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore».

Art. 7.
(Attività dei comitati regionali di coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di civile abitazione).

      1. Dopo l'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Attività dei comitati regionali di coordinamento in materia di sicurezza negli ambienti di civile abitazione). - 1. Ai comitati regionali di coordinamento, istituiti ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, integrati da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 10, comma 2, sono attribuiti compiti in materia di collaborazione

 

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con le regioni, con le aziende sanitarie locali e con le articolazioni territoriali dell'INAIL in materia di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di civile abitazione, in particolare per quanto attiene la predisposizione di quadri informativi e la produzione di dati, studi e ricerche nell'ambito della sicurezza e della salute in ambiente domestico.
      2. Le regioni, nella definizione e nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 2, si avvalgono dei comitati previsti dal comma 1 del presente articolo.
      3. La nomina dei membri aggiuntivi dei comitati previsti dal comma 1 è di competenza delle regioni».

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8 della legge n. 493 del 1999, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, si provvede mediante gli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n. 493 del 1999.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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