Frontespizio Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1496

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1496-587-711-1195-1803-1840-A



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)

e dal ministro delle comunicazioni
(GENTILONI SILVERI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro per le politiche europee
(BONINO)

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale

Presentato il 27 luglio 2006


NOTA:   La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 19 novembre 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 587, 711, 1195, 1803 e 1840 si vedano i relativi stampati.
 

Pag. 2

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 587, d'iniziativa dei deputati

CIOCCHETTI, CIRO ALFANO, BARBIERI, COMPAGNON, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GRECO, LUCCHESE, MARTINELLO, PERETTI, VIETTI

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

Presentata il 10 maggio 2006

n. 711, d'iniziativa dei deputati

GIANCARLO GIORGETTI, CAPARINI

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva dei campionati di calcio e di destinazione dei relativi proventi

Presentata il 16 maggio 2006
 

Pag. 3

n. 1195, d'iniziativa dei deputati

RONCHI, LA RUSSA, LANDOLFI, GASPARRI

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

Presentata il 23 giugno 2006

n. 1803, d'iniziativa dei deputati

PESCANTE, ELIO VITO, CICCHITTO, GARAGNANI

Disposizioni in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva delle competizioni calcistiche professionistiche

Presentata l'11 ottobre 2006

n. 1840, d'iniziativa del deputato DEL BUE

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva dei campionati di calcio

Presentata il 20 ottobre 2006

(Relatore: FOLENA)
 

Pag. 4


torna su
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1496, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito e rilevato che:

                esso reca una delega legislativa al Governo in materia di diritti sulle trasmissioni radiotelevisive e su altre reti di comunicazione elettronica degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale;

                adotta, in alcuni casi, definizioni innovative il cui significato tecnico, secondo quanto chiarito nella analisi tecnico-normativa, sarà esplicitato in sede di adozione dei decreti legislativi, nonché, all'articolo 1, comma 2, lettera h), l'espressione «consumatori dei prodotti audiovisivi», che sostituisce il termine «utenti», generalmente adoperato nella normativa vigente ed in particolare nella legge n. 112 del 2004 e nelle delibere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

                il disegno di legge presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 1 - ove si indicano le finalità della delega principale e si prevede un'ulteriore delega, di un anno, per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi - si specifichi che anche per i medesimi decreti legislativi integrativi e correttivi operano le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi formulati per l'esercizio della delega principale.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            al medesimo articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere un termine entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi ivi previsti - per l'espressione del parere di competenza - da fissare in tempi compatibili con l'esigenza che il testo trasmesso abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, tenendo conto anche del parere del Consiglio di Stato (come da prassi, anche codificata nella

 

Pag. 5

lettera inviata dai Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri il 12 febbraio 1998);

            all'articolo 1, comma 3, lettera g) - ove si indica come criterio direttivo la «previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi» - dovrebbe valutarsi la congruità della espressione adottata, in relazione anche ai limiti temporali disposti in merito, per particolari circostanze e salvo deroghe, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

            all'articolo 1, comma 3, lettere l) ed m) - ove si indicano precise scadenze temporali, rispettivamente, per la nuova disciplina del mercato dei diritti (1o luglio 2007) e per la definizione di norme transitorie differenziate per i contratti stipulati prima e dopo una certa data (31 maggio 2006) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di fissare tali termini con riferimento all'effettiva entrata in vigore della legge di delega ovvero dei relativi decreti legislativi.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio ed interni)

        Il Comitato pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1496 Governo ed abbinate, recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale,

            rilevato che le disposizioni in esso contenute appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato, altresì, che tali disposizioni intervengono su ulteriori settori normativi, in parte riconducibili alla materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ed in parte a materie di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

Pag. 6

        Il Comitato pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1496 Governo ed abb., recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente,

            richiamato il parere espresso in data 19 ottobre 2006, sul nuovo testo adottato dalla Commissione come testo base,

            ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo in oggetto,

        esprime

NULLA OSTA

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo in oggetto, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente,

        esprime

NULLA OSTA
 

Pag. 7


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione economica)

        La V Commissione,

        sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente;

            considerato che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge: Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti televisivi (C. 1496 Governo ed abb.), come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1496, contenente la delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità del mercato dei diritti televisivi dei campionati di calcio;

 

Pag. 8

            considerato che il provvedimento mira a riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati di calcio attraverso l'introduzione di un nuovo sistema imperniato sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi e in grado di garantire una ripartizione tra tutte le squadre secondo criteri di mutualità che assicurino lo svolgimento di un campionato più equilibrato;

            considerato altresì che il provvedimento si cura anche di contemperare il riequilibrio del sistema con la salvaguardia dell'autonomia commerciale dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        La X Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge C. 1496, contenente la delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità del mercato dei diritti televisivi,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo, adottato come testo base dalla VII Commissione (Cultura), dell'A.C. 1496 e abb., recante «Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale»;

            considerato che il provvedimento mira a riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati di calcio, mediante l'introduzione di un nuovo sistema imperniato sulla vendita centralizzata

 

Pag. 9

dei diritti televisivi, in grado di garantire una ripartizione tra tutte le squadre secondo criteri di mutualità, che assicurino lo svolgimento di un campionato più equilibrato;

            rilevato, altresì, che il testo intende disciplinare alcuni aspetti connessi alle piattaforme distributive, in modo da evitare alterazioni del mercato e della concorrenza, anche attraverso il divieto di acquisire diritti relativi a piattaforme per le quali non si possiede il titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti nonchè di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

            ricordato che la Commissione europea, con la decisione del 23 luglio 2003 sulla vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, ha riconosciuto che i club calcistici sono avvantaggiati dalla vendita dei diritti commerciali tramite un punto vendita unico o un'agenzia di vendita congiunta e che, pertanto, gli effetti negativi derivanti dall'accordo comune di vendita sono controbilanciati dalla maggiore quantità di contenuti resi disponibili per una più ampia distribuzione, promuovendo così il progresso tecnico o economico dei contenuti mediatici stessi e dei nuovi vettori mediatici che li distribuiscono;

            evidenziato, inoltre, come la Commissione, nell'ambito della medesima decisione, abbia rilevato che in tal modo si migliora la produzione e la distribuzione della UEFA Champions League, in linea con quanto previsto dall'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE, in base al quale possono essere dichiarati inapplicabili i divieti di intese (previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo 81 TCE) a qualsiasi accordo o pratica che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico;

            sottolineato come la Commissione europea, nelle recenti decisioni relative al caso Bundensliga, del 19 gennaio 2005, ed al caso Premier League, del 22 marzo 2006, ha considerato non in contrasto con il diritto comunitario della concorrenza la vendita congiunta dei diritti mediatici relativi ai rispettivi campionati di calcio, subordinatamente alla realizzazione di determinati impegni assunti dalle parti interessate, in base all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003;

            osservato, altresì, che è stata espressamente riconosciuta la specificità dello sport tra l'altro nell'ambito della dichiarazione del Consiglio europeo a Nizza nel dicembre 2000, in occasione della quale il Consiglio ha assunto una posizione favorevole alla messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti TV, ai livelli appropriati, come vantaggiosa per il principio di solidarietà tra tutti i livelli e le discipline dello sport;

            ricordato, infine, il Rapporto indipendente sul calcio europeo 2006, adottato al termine di un'indagine condotta su iniziativa della presidenza di turno britannica dell'UE, che ha individuato, tra le misure volte garantire l'equilibrio tra le squadre partecipanti ad una stessa competizione, la redistribuzione delle risorse mediante la

 

Pag. 10

vendita collettiva dei diritti commerciali, che viene definita necessaria e compatibile con il diritto comunitario,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo dell'A.C. 1496 e abb., recante «Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e ad altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente dalla VII Commissione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 11



TESTO
del disegno di legge
torna su
TESTO
della Commissione

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale.

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale.

Art. 1.

Art. 1.

      1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi.

      1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.


Pag. 12
      2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:       2. Identico:

          a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

          a) identica;

          b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000, in quanto caratterizzato da solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva;

          b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;

          c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi;

          c) identica;

          d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

          d) identica;

          e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;

          e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;

          f) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;

          f) identica;


Pag. 13
          g) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema sportivo;           g) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;

          h) tutela dei consumatori dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

          h) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

      3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

      3. Identico:

          a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali;

          a) identica;

          b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;

          b) identica;

          c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, nonché il divieto di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti;

          c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi;

 

          d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;


Pag. 14
          d) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2;           e) identica;

          e) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti;

          f) identica;

          f) previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

          g) identica;

          g) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1 in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota pari ad almeno la metà di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota residua delle risorse a fini di mutualità generale del sistema sportivo;

          h) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, anche attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale del sistema;

 

          i) applicazione dei criteri di cui alla lettera h) in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile;

          h) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

          l) identica;

          i) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni

          m) identica;


Pag. 15
sportive aventi inizio dopo il 1o luglio 2007, con conseguente abrogazione dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;  

          l) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere e) e f), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

          n) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere f) e g), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
torna su